CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 luglio 1970
Cassazione n. 15704/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 19/04/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento reso, fuori udienza, il 19 aprile 2021, il Magistrato di sorveglianza di Udine ha autorizzato [OSCURATO:PERSONA] a trasmettere a quell'Ufficio, a sue spese, un CD-ROM contenente documentazione esibita a sostegno della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nell'ambito del procedimento n. 2099/2020 SIUS, ivi pendente. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge sul rilievo, in primis, che 11 16 marzo 2021, all'atto del deposito dell'istanza (contraddistinta dal n. 2245/2021) di ammissione al patrocinio, eseguito, ai sensi dell'art. 123, comma 1, cod. proc. pen., presso la casa circondariale nella quale egli è ristretto, il Direttore dell'istituto penitenziario avrebbe indebitamente rifiutato di ricevere il supporto informatico in forza di una interpretazione ingiustificatamente restrittiva della normativa codicistica e cagionato, di conseguenza, un notevole vulnus alle sue prerogative difensive. Lamenta, ulteriormente, che il Magistrato di sorveglianza, cui egli — all'udienza del 14 aprile 2021, alla quale ha partecipato mediante collegamento a distanza — ha rivolto la richiesta di trasmissione del CD già disattesa dal Direttore del carcere, abbia posto a suo carico le relative spese, in violazione della previsione normativa dell'equiparazione del luogo dal quale l'imputato partecipa a distanza all'aula di udienza. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. [OSCURATO:PERSONA] assume, per un verso, che, all'atto della presentazione, tramite il Direttore del carcere, di istanza di ammissione al patrocinio dello Stato, egli avrebbe allegato al documento cartaceo un CD-ROM, contenente copia digitale di numerosi provvedimenti, espressamente elencati e dimostrativi, a suo dire, della sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta. Aggiunge che il Direttore avrebbe frapposto un immotivato rifiuto, tradottosi nella violazione del disposto dell'art. 123, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui «L'imputato detenuto [...] ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria». Trattasi, va tuttavia notato, di censura sfornita di adeguato riscontro sul piano fattuale, a tal fine non potendosi fare affidamento sulla mera annotazione («[OSCURATO:PERSONA] si rifiuta di inoltrare il CD-ROM che verrà prodotto in udienza») inserita da Attanasio in calce alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, onde il ricorso è, per questo parte, passibile di rigetto. 3. A diverse conclusioni deve pervenirsi in relazione alla residua doglianza di Attanasio, afferente all'imposizione, contenuta nel decreto impugnato, di sopportare le spese di trasmissione del supporto informatico. Pacifico — perché, tra l'altro, espressamente ribadito dallo stesso Magistrato di sorveglianza — che Attanasio, all'udienza del 14 aprile 2021, aveva chiesto di produrre quel documento, funzionale, nella sua prospettiva, a comprovare il buon diritto ad essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, l'accollo al condannato delle spese di spedizione comporta, infatti, un ingiustificato sacrificio al diritto di difesa. In tal senso, occorre notare come Attanasio abbia partecipato all'udienza del 14 aprile 2021, fissata per la trattazione del reclamo giurisdizionale da lui presentato, mediante collegamento a distanza, in ossequio a quanto prescritto dalla vigente normativa e, specificamente, dall'art. 146-bis, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. Considerato, allora, che il quinto comma della disposizione testé citata prevede che «Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza», appare necessario, in attuazione dei principi generali in materia di garanzie dell'imputato e del condannato, circoscrivere, per quanto possibile, l'incidenza delle indicate modalità di partecipazione all'udienza sul dispiegamento delle facoltà difensive. Con specifico riguardo alla fattispecie in esame, deve rilevarsi, da un canto, che la produzione di documentazione, anche su supporto informatico, in allegato ad istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sarebbe stata senz'altro liberamente consentita (fatto salvo, ovviamente, l'apprezzamento, anche in relazione alla confezione del documento, dell'attitudine probatoria della produzione) qualora il reclamante avesse personalmente presenziato, secondo quanto ordinariamente previsto, all'udienza camerale innanzi al Magistrato di sorveglianza. Sotto altro, connesso, aspetto, va rilevato che la sopportazione dell'esborso per la trasmissione dell'oggetto dal luogo dal quale l'odierno ricorrente ha partecipato, da remoto, all'udienza costituisce conseguenza della speciale modalità di assicurazione del contraddittorio, che prescinde in toto da iniziative o opzioni dell'interessato, il quale non ha titolo per interloquire sul punto. Rebus sic stantibus, la decisione impugnata si palesa illegittima nella parte in cui, autorizzando — in esito, deve ragionevolmente inferirsi, alla valutazione dell'astratta pertinenza dei documenti de quibus agitur rispetto all'oggetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio — la produzione del CD-ROM, ha addossato al condannato, anziché all'amministrazione, i costi di spedizione e lo ha, per questa via, posto, in violazione della regola stabilita dall'art. 146-bis, comma 5, disp. att. cod. proc. pen., in condizioni deteriori rispetto a quelle in cui egli si sarebbe trovato se avesse potuto fisicamente presenziare all'udienza. Tanto impone, in conclusione, l'annullamento senza rinvio, limitatamente a questo aspetto, del provvedimento impugnato. P.Q . M . Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato nella parte relativa all'accollo delle spese in capo all'interessato. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 11/01/2022. I