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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2013

Cassazione n. 12392/2026

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gli [OSCURATO:PERSONA], MarcoMiccinesi e [OSCURATO:PERSONA].– ricorrente –ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 39/2024 depositata in data 10 gennaio 2024.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22gennaio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.

In data 09.04.2013, nell’ambito dell’attività di tutoraggio – ai sensidell’art. 27, commi 9-12, del D.L. n. 185/2008 – intrapresa conriferimento al periodo d’imposta 2010, l’Agenzia delle Entrate – DirezioneNumero registro generale 16191/2024Numero sezionale 596/2026Numero di raccolta generale 12392/2026Data pubblicazione 03/05/2026Regionale delle Marche notificava alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ilquestionario n.

Q00024/2023, ivi chiedendo di documentare: i) lasussistenza di una delle esimenti previste dal comma 11 dell’art. 110 delD.P.R. n. 917/1986 in relazione ad alcuni costi derivanti da operazioniintraprese con cinque società residenti in Stati a fiscalità privilegiata; ii)l’origine del valore fiscalmente riconosciuto all’avviamento, pari a euro2.067.177, e dell’incremento di euro 335.532 registrato nel 2010 rispettoall’annualità 2009.

In risposta al questionario, la società contribuenteproduceva la relativa documentazione, con il fine di dimostrare lasussistenza delle esimenti previste dall’art. 110, comma 11, del TUIR inrelazione ai costi oggetto di verifica.

Nondimeno, in data 24.09.2015,l’Ufficio notificava alla società contribuente l’avviso di accertamento n.TQA030200036, recante pretese ai fini IRES e IRAP per il periodod’imposta 2010, con cui veniva rilevato che la documentazione esibitadalla società stessa non fosse idonea a superare la presunzione diindeducibilità prevista dall’art. 110, commi 10 e 11, TUIR.

Muovendo datali presupposti, l’Ufficio accertava un maggior reddito imponibile percomplessivi euro 359.202, pari all’ammontare dei costi sostenuti neiconfronti delle cinque imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.L’atto impositivo recava, inoltre, l’accertamento di un maggior valore dellaproduzione netta ai fini IRAP per euro 55.817, derivante dalla presuntaindebita deduzione di una quota di ammortamento della voce“avviamento”, che, a dettadell’Ufficio, sarebbe stata fiscalmente non riconoscibile a causa delmancato affrancamento, ai sensi dell’art. 176, comma 2-ter, del TUIR.2.

Avverso l’avviso di accertamento, la società contribuente proponevaricorso dinanzi la C.t.p. di Ancona; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio,chiedendo la conferma del proprio operato.3.

In data 23.09.2016, la società contribuente e l’Ufficio sottoscrivevanoun accordo di conciliazione parziale, definendo per tale via la maggiorNumero registro generale 16191/2024Numero sezionale 596/2026Numero di raccolta generale 12392/2026Data pubblicazione 03/05/2026parte delle pretese impositive controverse.

In particolare, da un lato, dopola produzione di ulteriore documentazione da parte della società, l’Ufficioriteneva raggiunta la prova della sussistenza di un “effettivo interesseeconomico” della contribuente a porre in essere le operazioni commercialicon tre dei cinque fornitori residenti in Paesi “black list” e riconosceva,quindi, la deducibilità dei relativi costi; dall’altro lato, la società prestavaacquiescenza sia alla pretesa discendente dall’indeducibilità dei costirelativi alle operazioni concluse con uno dei due restanti fornitori “blacklist”, sia alla pretesa formulata ai fini IRAP.

L’oggetto del processo veniva,quindi, circoscritto alla pretesa impositiva derivante dalla presuntaindeducibilità dei costi – pari a euro 49.677,79 – relativi alle operazionicommerciali intercorse tra la società contribuente e la società [OSCURATO:PERSONA].4.

La C.t.p. di Ancona, con sentenza n. 36/2017, pur rigettandol’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento per mancatainstaurazione del contraddittorio preventivo, accoglieva nel merito ilricorso della società contribuente, ritenendo che essa avesse assoltol’onere di dimostrare l’esistenza di una delle due esimenti previste dalcomma 11, dell’art. 110, del TUIR, ossia dell’effettivo interesse economicodella contribuente al compimento delle operazioni commerciali con TopInterest.5.

Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.g.t. di II°grado delle Marche, ivi censurando l’erroneità della statuizione con cui igiudici di prime cure avevano ritenuto dimostrata la ricorrenzadell’esimente; la società contribuente si costituiva in giudizio, chiedendo ilrigetto dell’appello.6.

La C.g.t. di II° grado delle Marche, con sentenza n. 39/2024,depositata in data 10 gennaio 2024, accoglieva l’appello dell’Ufficio.7.

Avverso tale pronuncia, la società contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha resistitocon controricorso.Numero registro generale 16191/2024Numero sezionale 596/2026Numero di raccolta generale 12392/2026Data pubblicazione 03/05/2026Sul ricorso, ritenuto inammissibile, veniva effettuata proposta didefinizione anticipata ex art. 380 bis. cod. proc. civ.; quest’ultima venivacomunicata alle parti in data 9 dicembre 2024 e il contribuente presentavaistanza di opposizione alla stessa in data 17 gennaio 2025, chiedendo, anorma dell’art. 380 bis, secondo comma cit., di decidere la causa.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026 perla quale la contribuente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 110, commi 10 e 11, del D.P.R. n. 917/1986, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuentelamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata,la C.g.t. di II° grado ha erroneamente interpretato l’esimente previstadall’art. 110, comma 11, TUIR, che consente la deducibilità delle spesesostenute da una società residente verso un fornitore residente in unoStato a regime fiscale privilegiato (c.d.

“black list”) se risulti dimostratol’“effettivo interesse economico” alla conclusione dell’operazione con ilmedesimo fornitore; in particolare, la C.g.t. di II° grado ha affermato chela sussistenza dell’esimente in parola avrebbe dovuto (e potuto) esseredimostrata unicamente attraverso il raffronto tra i margini di profitto chela società residente ha conseguito concludendo l’affare col fornitore “blacklist” e quelli che la medesima società residente avrebbe ragionevolmenteottenuto se avesse concluso la stessa operazione commercialerivolgendosi a un fornitore nazionale.2.

Il motivo è infondato.2.1.

La disciplina in esame, finalizzata a contrastare fenomeni di elusionefiscale internazionale, pone una presunzione legale relativa diindeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con impreseresidenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Tale presunzione puòessere superata dal contribuente fornendo la prova, in via alternativa: a)Numero registro generale 16191/2024Numero sezionale 596/2026Numero di raccolta generale 12392/2026Data pubblicazione 03/05/2026che l’impresa estera svolga prevalentemente un’attività commercialeeffettiva; b) ovvero che “le operazioni poste in essere rispondono ad uneffettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concretaesecuzione”.La giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito la portata dell’onereprobatorio gravante sul contribuente in relazione alla seconda esimente,quella dell’”effettivo interesse economico”.

In primo luogo, si è affermatoche, data la finalità antielusiva della norma, non è sufficiente la meradimostrazione della redditività dell’operazione.

Far coincidere l’interesseeconomico con la sussistenza di un margine di utile tra costo di acquisto eprezzo di rivendita è un errore, poiché tale circostanza “non serve aqualificare l’operazione effettuata con un paese black list, ma solo averificare l’economicità in generale dell’operazione, all’uopo del tuttoindifferente” (Cass. n. 1963 del 28.01.2025).

La norma richiede la provadi un “interesse speciale” che giustifichi la scelta di operare proprio in queldeterminato paese a fiscalità privilegiata (Cass. n. 1963 del 28.01.2025;Cass. n. 33265 del 19.12.2025; Cass. n. 33266 del 19.12.2025).2.2.

Anche di recente, si è affermato che, per valutare la ricorrenzadell’esimente di cui all’art. 110, commi 10 e 11, t.u.i.r., è necessariovalutare la “bontà̀” del risultato imprenditoriale conseguito, sicché occorretenere conto di tutti gli elementi e le circostanze che caratterizzano il casoconcreto, attribuendo rilevanza alle condizioni complessive dell’operazione,e tenendo conto del prezzo stabilito negozialmente, della presenza di costiaccessori della fornitura, dei tempi di consegna, dell’esistenza di vincolicontrattuali che inducono ad effettuare la transazione con il fornitoreinserito nella “black list” o che, comunque, rendano eccessivamenteonerosa la transazione con altro fornitore (cfr. Cass. 21/03/2024, 7690;Cass. n. 13/07/2021, n. 19870; Cass. 22/02/2019, n. 2019; in tal sensoanche la circolare n. 51/2010 dell’Agenzia delle Entrate).Numero registro generale 16191/2024Numero sezionale 596/2026Numero di raccolta generale 12392/2026Data pubblicazione 03/05/2026Più in particolare, Cass. n. 19870/2021 cit., nel valutare la sussistenza diun “effettivo interesse economico” al compimento di un’operazione con unfornitore black list, ha ritenuto che il contribuente non avesse assoltol’onere della prova, in quanto la società̀ non ha fornito prove convincentiche il proprio reddito sarebbe stato realizzato in maniera inferiore se sifosse rivolta, per le sue operazioni commerciali, a fornitori nazionali oesteri “non black list”.2.3.

La prova analitica richiesta dalla norma, riferita alla “convenienza”dell’operazione nel suo complesso e non soltanto al prezzo, deveriguardare comunque un vantaggio relativo rispetto all’acquisto di benianaloghi in paesi non inseriti nella black list.

Non può̀ condividersi quindila tesi di controparte, secondo cui sarebbe sufficiente la prova di unprofitto ritratto dall’operazione in termini assoluti, fornita con laevidenziazione di un margine di ricarico anche elevato.2.4.

Nel caso di specie, la C.t.r. ha fatto buon governo dei principi testéenucleati ed ha ritenuto, con accertamento in fatto, che non era statafornita dalla contribuente la prova della convenienza economica, cheandava dimostrata comparando i margini di profitto derivanti dallaoperazione con ditte estere (nella specie la [OSCURATO:PERSONA]) con quelliderivanti da ditte nazionali (evitando in tal modo l’aggiramento dellafunzione antielusiva della norma volta a scongiurare lo spostamento dimateria imponibile dall’Italia a territori con fiscalità̀ privilegiata),sottolineando che trattavasi di concetto ben diverso dal mero interesseeconomico che può̀ sussistere anche solo per l’esistenza di una operazioneche generi profitto.3.

In conclusione, il ricorso va rigettato.4.

Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come indispositivo.Il contribuente deve essere anche condannato al pagamento di somme –liquidate in dispositivo – in favore della controricorrente, ai sensi delNumero registro generale 16191/2024Numero sezionale 596/2026Numero di raccolta generale 12392/2026Data pubblicazione 03/05/2026combinato disposto dagli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, terzo comma,cod. proc. civ., nonché della cassa delle ammende, ai sensi del combinatodisposto degli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, quarto comma, cod. proc.civ.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le speseprocessuali che si liquidano in € 4.000,00, oltre spese prenotate a debitononché al pagamento dell’ulteriore somma pari ad € 2.000,00, ai sensidell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.Condanna, inoltre, il ricorrente al versamento di € 1000,00 in favore dellacassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dàparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdel medesimo art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 22 gennaio 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gli [OSCURATO:PERSONA], MarcoMiccinesi e [OSCURATO:PERSONA].– ricorrente –ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 39/2024 depositata in data 10 gennaio 2024.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22gennaio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. In data 09.04.2013, nell’ambito dell’attività di tutoraggio – ai sensidell’art. 27, commi 9-12, del D.L. n. 185/2008 – intrapresa conriferimento al periodo d’imposta 2010, l’Agenzia delle Entrate – DirezioneNumero registro generale 16191/2024Numero sezionale 596/2026Numero di raccolta generale 12392/2026Data pubblicazione 03/05/2026Regionale delle Marche notificava alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ilquestionario n. Q00024/2023, ivi chiedendo di documentare: i) lasussistenza di una delle esimenti previste dal comma 11 dell’art. 110 delD.P.R. n. 917/1986 in relazione ad alcuni costi derivanti da operazioniintraprese con cinque società residenti in Stati a fiscalità privilegiata; ii)l’origine del valore fiscalmente riconosciuto all’avviamento, pari a euro2.067.177, e dell’incremento di euro 335.532 registrato nel 2010 rispettoall’annualità 2009. In risposta al questionario, la società contribuenteproduceva la relativa documentazione, con il fine di dimostrare lasussistenza delle esimenti previste dall’art. 110, comma 11, del TUIR inrelazione ai costi oggetto di verifica. Nondimeno, in data 24.09.2015,l’Ufficio notificava alla società contribuente l’avviso di accertamento n.TQA030200036, recante pretese ai fini IRES e IRAP per il periodod’imposta 2010, con cui veniva rilevato che la documentazione esibitadalla società stessa non fosse idonea a superare la presunzione diindeducibilità prevista dall’art. 110, commi 10 e 11, TUIR. Muovendo datali presupposti, l’Ufficio accertava un maggior reddito imponibile percomplessivi euro 359.202, pari all’ammontare dei costi sostenuti neiconfronti delle cinque imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.L’atto impositivo recava, inoltre, l’accertamento di un maggior valore dellaproduzione netta ai fini IRAP per euro 55.817, derivante dalla presuntaindebita deduzione di una quota di ammortamento della voce“avviamento”, che, a dettadell’Ufficio, sarebbe stata fiscalmente non riconoscibile a causa delmancato affrancamento, ai sensi dell’art. 176, comma 2-ter, del TUIR.2. Avverso l’avviso di accertamento, la società contribuente proponevaricorso dinanzi la C.t.p. di Ancona; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio,chiedendo la conferma del proprio operato.3. In data 23.09.2016, la società contribuente e l’Ufficio sottoscrivevanoun accordo di conciliazione parziale, definendo per tale via la maggiorNumero registro generale 16191/2024Numero sezionale 596/2026Numero di raccolta generale 12392/2026Data pubblicazione 03/05/2026parte delle pretese impositive controverse. In particolare, da un lato, dopola produzione di ulteriore documentazione da parte della società, l’Ufficioriteneva raggiunta la prova della sussistenza di un “effettivo interesseeconomico” della contribuente a porre in essere le operazioni commercialicon tre dei cinque fornitori residenti in Paesi “black list” e riconosceva,quindi, la deducibilità dei relativi costi; dall’altro lato, la società prestavaacquiescenza sia alla pretesa discendente dall’indeducibilità dei costirelativi alle operazioni concluse con uno dei due restanti fornitori “blacklist”, sia alla pretesa formulata ai fini IRAP. L’oggetto del processo veniva,quindi, circoscritto alla pretesa impositiva derivante dalla presuntaindeducibilità dei costi – pari a euro 49.677,79 – relativi alle operazionicommerciali intercorse tra la società contribuente e la società [OSCURATO:PERSONA].4. La C.t.p. di Ancona, con sentenza n. 36/2017, pur rigettandol’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento per mancatainstaurazione del contraddittorio preventivo, accoglieva nel merito ilricorso della società contribuente, ritenendo che essa avesse assoltol’onere di dimostrare l’esistenza di una delle due esimenti previste dalcomma 11, dell’art. 110, del TUIR, ossia dell’effettivo interesse economicodella contribuente al compimento delle operazioni commerciali con TopInterest.5. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.g.t. di II°grado delle Marche, ivi censurando l’erroneità della statuizione con cui igiudici di prime cure avevano ritenuto dimostrata la ricorrenzadell’esimente; la società contribuente si costituiva in giudizio, chiedendo ilrigetto dell’appello.6. La C.g.t. di II° grado delle Marche, con sentenza n. 39/2024,depositata in data 10 gennaio 2024, accoglieva l’appello dell’Ufficio.7. Avverso tale pronuncia, la società contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistitocon controricorso.Numero registro generale 16191/2024Numero sezionale 596/2026Numero di raccolta generale 12392/2026Data pubblicazione 03/05/2026Sul ricorso, ritenuto inammissibile, veniva effettuata proposta didefinizione anticipata ex art. 380 bis. cod. proc. civ.; quest’ultima venivacomunicata alle parti in data 9 dicembre 2024 e il contribuente presentavaistanza di opposizione alla stessa in data 17 gennaio 2025, chiedendo, anorma dell’art. 380 bis, secondo comma cit., di decidere la causa.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026 perla quale la contribuente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 110, commi 10 e 11, del D.P.R. n. 917/1986, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuentelamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata,la C.g.t. di II° grado ha erroneamente interpretato l’esimente previstadall’art. 110, comma 11, TUIR, che consente la deducibilità delle spesesostenute da una società residente verso un fornitore residente in unoStato a regime fiscale privilegiato (c.d. “black list”) se risulti dimostratol’“effettivo interesse economico” alla conclusione dell’operazione con ilmedesimo fornitore; in particolare, la C.g.t. di II° grado ha affermato chela sussistenza dell’esimente in parola avrebbe dovuto (e potuto) esseredimostrata unicamente attraverso il raffronto tra i margini di profitto chela società residente ha conseguito concludendo l’affare col fornitore “blacklist” e quelli che la medesima società residente avrebbe ragionevolmenteottenuto se avesse concluso la stessa operazione commercialerivolgendosi a un fornitore nazionale.2. Il motivo è infondato.2.1. La disciplina in esame, finalizzata a contrastare fenomeni di elusionefiscale internazionale, pone una presunzione legale relativa diindeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con impreseresidenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Tale presunzione puòessere superata dal contribuente fornendo la prova, in via alternativa: a)Numero registro generale 16191/2024Numero sezionale 596/2026Numero di raccolta generale 12392/2026Data pubblicazione 03/05/2026che l’impresa estera svolga prevalentemente un’attività commercialeeffettiva; b) ovvero che “le operazioni poste in essere rispondono ad uneffettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concretaesecuzione”.La giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito la portata dell’onereprobatorio gravante sul contribuente in relazione alla seconda esimente,quella dell’”effettivo interesse economico”. In primo luogo, si è affermatoche, data la finalità antielusiva della norma, non è sufficiente la meradimostrazione della redditività dell’operazione. Far coincidere l’interesseeconomico con la sussistenza di un margine di utile tra costo di acquisto eprezzo di rivendita è un errore, poiché tale circostanza “non serve aqualificare l’operazione effettuata con un paese black list, ma solo averificare l’economicità in generale dell’operazione, all’uopo del tuttoindifferente” (Cass. n. 1963 del 28.01.2025). La norma richiede la provadi un “interesse speciale” che giustifichi la scelta di operare proprio in queldeterminato paese a fiscalità privilegiata (Cass. n. 1963 del 28.01.2025;Cass. n. 33265 del 19.12.2025; Cass. n. 33266 del 19.12.2025).2.2. Anche di recente, si è affermato che, per valutare la ricorrenzadell’esimente di cui all’art. 110, commi 10 e 11, t.u.i.r., è necessariovalutare la “bontà̀” del risultato imprenditoriale conseguito, sicché occorretenere conto di tutti gli elementi e le circostanze che caratterizzano il casoconcreto, attribuendo rilevanza alle condizioni complessive dell’operazione,e tenendo conto del prezzo stabilito negozialmente, della presenza di costiaccessori della fornitura, dei tempi di consegna, dell’esistenza di vincolicontrattuali che inducono ad effettuare la transazione con il fornitoreinserito nella “black list” o che, comunque, rendano eccessivamenteonerosa la transazione con altro fornitore (cfr. Cass. 21/03/2024, 7690;Cass. n. 13/07/2021, n. 19870; Cass. 22/02/2019, n. 2019; in tal sensoanche la circolare n. 51/2010 dell’Agenzia delle Entrate).Numero registro generale 16191/2024Numero sezionale 596/2026Numero di raccolta generale 12392/2026Data pubblicazione 03/05/2026Più in particolare, Cass. n. 19870/2021 cit., nel valutare la sussistenza diun “effettivo interesse economico” al compimento di un’operazione con unfornitore black list, ha ritenuto che il contribuente non avesse assoltol’onere della prova, in quanto la società̀ non ha fornito prove convincentiche il proprio reddito sarebbe stato realizzato in maniera inferiore se sifosse rivolta, per le sue operazioni commerciali, a fornitori nazionali oesteri “non black list”.2.3. La prova analitica richiesta dalla norma, riferita alla “convenienza”dell’operazione nel suo complesso e non soltanto al prezzo, deveriguardare comunque un vantaggio relativo rispetto all’acquisto di benianaloghi in paesi non inseriti nella black list. Non può̀ condividersi quindila tesi di controparte, secondo cui sarebbe sufficiente la prova di unprofitto ritratto dall’operazione in termini assoluti, fornita con laevidenziazione di un margine di ricarico anche elevato.2.4. Nel caso di specie, la C.t.r. ha fatto buon governo dei principi testéenucleati ed ha ritenuto, con accertamento in fatto, che non era statafornita dalla contribuente la prova della convenienza economica, cheandava dimostrata comparando i margini di profitto derivanti dallaoperazione con ditte estere (nella specie la [OSCURATO:PERSONA]) con quelliderivanti da ditte nazionali (evitando in tal modo l’aggiramento dellafunzione antielusiva della norma volta a scongiurare lo spostamento dimateria imponibile dall’Italia a territori con fiscalità̀ privilegiata),sottolineando che trattavasi di concetto ben diverso dal mero interesseeconomico che può̀ sussistere anche solo per l’esistenza di una operazioneche generi profitto.3. In conclusione, il ricorso va rigettato.4. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come indispositivo.Il contribuente deve essere anche condannato al pagamento di somme –liquidate in dispositivo – in favore della controricorrente, ai sensi delNumero registro generale 16191/2024Numero sezionale 596/2026Numero di raccolta generale 12392/2026Data pubblicazione 03/05/2026combinato disposto dagli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, terzo comma,cod. proc. civ., nonché della cassa delle ammende, ai sensi del combinatodisposto degli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, quarto comma, cod. proc.civ. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le speseprocessuali che si liquidano in € 4.000,00, oltre spese prenotate a debitononché al pagamento dell’ulteriore somma pari ad € 2.000,00, ai sensidell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.Condanna, inoltre, il ricorrente al versamento di € 1000,00 in favore dellacassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dàparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdel medesimo art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 22 gennaio 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro
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