CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 gennaio 2019
Cassazione n. 09610/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24359/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rapp resentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e con i medesimi elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Settembrini 28(Pec: e contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante – rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatapresso lo studio del medesimo in [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA] 7(Pec: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrenti– avverso la sentenza n. 116/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 29/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio le società Crif SpA e Experian Italia SpA, gestori di sistemi di informazioni creditizie, per sentirle condannare al risarcimento dei danni nella misura di € 26.000 e refusione delle spese di lite per illegittima violazione del D.lgs. 196/2003 in materia di protezione di dati personali con riferimento alla pubblicazione, presso le banche dati gestite dalle convenute, di propri dati sensibili; nel contraddittorio con le convenute il Tribunale adito rigettò la domanda e condannò l’attore alle spese del grado; la Corte d’Appello di Genova, adita dalRosaia, con sentenza del 29/1/2019, ha applicato l’art. 152 del Dlgs. n. 196 del 2003 in base al quale “Tutte le controversie che riguardano, comunque, l’applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all’autorità giudiziaria ordinaria.” E, in applicazione del comma 13 dello stesso articolo secondo il quale “La sentenza non è appellabile ma è ammesso il ricorso per cassazione”, ha dichiarato la sentenza non appellabile e l’appello conseguentemente inammissibile; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; hanno resistito con distinti controricorsila Crif SpA e la Experian SpA. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero presso la Corte. Considerato che: Preliminarmente vanno scrutinate le due eccezioni sollevate dalle società resistenti relative al difetto di procura speciale alle liti conferite dal Rosaia al proprio legale; lasocietà Experian Italia SpA rileva che la procura speciale non è stata conferita per proporre ricorso nei propri confronti mentre la Crif SpA eccepisce che la procura manca di data e di qualunque riferimento alla sentenza impugnata; il Collegio rileva che, mentre l’eccezione relativa al difetto di procura a proporre ricorso per cassazione nei confronti della società Experian Italia SpA è fondata, in quanto la procura acclusa al ricorso è riferita espressamente alla sua proposizione contro la Crif e tale riferimento impedisce di considerarla riferibile anche alla Experian, sicché il ricorso contro quest’ultima è da ritenere proposto in carenza di procura speciale, l’eccezionesollevata dalla Crif, relativa all’assenza di data e di riferibilità al provvedimento impugnato, è infondata alla luce della recente sentenza Cass., U, n. 36057 del 9/12/2022 secondo la quale “In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti”; circa l’unico motivo di ricorso si osserva quanto segue: con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione del Dlgs. 150/2011, art. 2043 c.c. artt. 3, 24, 117 Cost. art. 6, par. 1, art. 13 Cedu per aver la Corte d’Appello ritenuto inammissibile l’appello; il ricorrente assume che la Corte d’Appello abbia errato nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello perché avrebbe dovuto valutare che la domanda, oltre a riferirsi alla violazione della specifica disciplina sui dati personali, conteneva una domanda risarcitoria soggetta al rito ordinario; il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. Lo stesso ricorrente riferisce (p. 2 del ricorso primo capoverso) che nel giudizio in esame venne disposto il cambiamento di rito e la trattazione con il rito lavoro, sicché non è contestato che la controversia sia stata trattata e decisa come lite in materia di dati personali; ne consegue che la sentenza, come correttamente ritenuto dal giudice del merito, era inappellabile e sul punto la sentenza si è conformata al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “l’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice (Cass. n. 30201 del 2008 e Cass., n. 21363 del 2010) e altresì alla specifica giurisprudenza secondo cui “Nelle controversie riguardanti l'applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), trova applicazione l'art. 152, comma 13, del medesimo, in base al quale la sentenza del tribunale che definisce nel merito tale controversia non è appellabile, bensì immediatamente ricorribile per cassazione; né assume rilievo che il giudice di primo grado, dopo aver correttamente qualificato la domanda, non si sia conformato allo speciale rito di cui al citato art. 152, perché ciò che vale ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione è che sia stata posta una domanda concernente la protezione dei dati personali e che il giudice abbia ritenuto esatta tale qualificazione” (Cass., 2, n. 186 del 4/1/2011, Cass., 3, n. 23390 del 23/10/2020; Cass., 1, n. 29336 del 22/12/2020). Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. In ragione delle considerazioni svolte sopra quanto alla procura, le spese nel rapporto processuale con la società Experian Italia SpA sono poste a carico dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e no n della parte ricorrente: ciò in applicazione del principio di diritto, secondo cui: In materia di disciplina delle spese processuali nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento dellaprocura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto èspeso ), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare lespese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia dellaprocura ad litem, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapportoprocessuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo. (Nella specie, la S.C. ha condannato la parte al pagamento delle spese processuali in esito a pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione per genericità dellaprocura, sul rilievo che tale vizio rende laprocura nulla ma non inesistente , come - sempre con riferimento al giudizio di legittimità - nell'ipotesi di procura riferibile ad altre fasi processuali) (Cass. n. 24638 del 2021, ex multis); si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna laricorrente a pagare, in favore d ella resistente [OSCURATO:PERSONA], le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 2300, oltre € 200 per esborsi, più accessori di legge e spese generali al 15%; condanna l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] a pagare le spese analogamente liquidate in favore della società Experian Italia SpA. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comm