CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08633/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2024 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza sul punto devoluto e la rideternninazione della durata della predetta prestazione nella misura di sei mesi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, in accoglimento di concordato tra le parti a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 337 e 635, cod. pen., la pena complessiva di un anno, cinque mesi e dieci giorni di reclusione, concedendo la sospensione condizionale della relativa esecuzione, ma subordinando tale beneficio alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per la durata di nove mesi. 2. Ricorre avverso tale decisione l'imputato, attraverso il proprio difensore, dolendosi della durata di tale prestazione, poiché superiore al limite massimo di sei mesi, previsto dalla combinata lettura degli artt. 18-bis, primo comma, disp. coord. trans. cod. pen., e 54, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000, secondo l'interpretazione offertane dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 23400 del 27 gennaio 2022. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza sul punto devoluto e la rideterminazione della durata della predetta prestazione nella misura di sei mesi. 4. L'impugnazione è fondata. 4.1. Risolvendo un contrasto di giurisprudenza formatosi sul punto, le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che la durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività soggiace al limite di sei mesi, previsto dal combinato disposto degli artt. 18-bis, disp. coord. trans. cod. pen., e 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, ovvero, se inferiore, a quello stabilito dall'art. 165, comma primo, cod. pen., pari alla misura della pena sospesa (Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191). Nello specifico, dunque, considerata l'anzidetta pena inflitta, la durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, posta come condizione per la sospensione dell'esecuzione della pena, non può avere durata superiore a sei mesi. 4.2. Trattandosi di durata inferiore a quella ritenuta equa dal giudice di merito, che, dunque, altro non farebbe se non adeguarsi a tale limite massimo, alla relativa rideterminazione può provvedere direttamente questa Corte, senza necessità di rinvio, a norma dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen.. 5. La sentenza impugnata, pertanto, dev'essere annullata senza rinvio, con rideterminazione in sei mesi della durata della prestazione, da parte dell'imputato, di attività non retribuita a favore della collettività, quale condizione per la sospensione dell'esecuzione della pena a lui inflitta. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per la durata di nove mesi, riducendo tale durata a sei mesi. Così deciso in Roma