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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13690/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 336, secondo comma, cod. pen. (in detti termini riqualificata la condotta originariamente sussunta nell'art. 337 cod. pen.) è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello correttamente rilevato come quella posta in essere dal Pastore costituisse una esplicita minaccia tesa a costringere la persona offesa, appartenente della [OSCURATO:PERSONA] in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] di Avellino, a compiere un atto del proprio ufficio; rilevato che riproduttivo di identica censura risulta il secondo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondata, con ragionamento logico e completo, sulla personalità negativa del ricorrente, alla base, altresì, del giudizio complessivamente effettuato anche in ordine alla contestata recidiva ed alla concreta determinazione della pena che la decisione ritiene corretto distanziare da minimo edittale; che, pertanto, il giudizio operato dalla Corte dimostra di ritenere superati gli elementi addotti dal ricorrente, evidentemente ritenuti sub-valenti rispetto a quelli posti alla base del citato giudizio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 336, secondo comma, cod. pen. (in detti termini riqualificata la condotta originariamente sussunta nell'art. 337 cod. pen.) è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello correttamente rilevato come quella posta in essere dal Pastore costituisse una esplicita minaccia tesa a costringere la persona offesa, appartenente della [OSCURATO:PERSONA] in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] di Avellino, a compiere un atto del proprio ufficio; rilevato che riproduttivo di identica censura risulta il secondo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondata, con ragionamento logico e completo, sulla personalità negativa del ricorrente, alla base, altresì, del giudizio complessivamente effettuato anche in ordine alla contestata recidiva ed alla concreta determinazione della pena che la decisione ritiene corretto distanziare da minimo edittale; che, pertanto, il giudizio operato dalla Corte dimostra di ritenere superati gli elementi addotti dal ricorrente, evidentemente ritenuti sub-valenti rispetto a quelli posti alla base del citato giudizio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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