CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 febbraio 1984
Cassazione n. 02897/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il 13/02/1984 nel procedimento a carico di questi ultimi) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/11/1956 avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Il difensore delle partì civili avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso. Il difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli, decidendo con le forme del rito abbreviato, riformava radicalmente la sentenza del Tribunale di Noia, che aveva condannato il Maglione per il reato di usura in danno della parte civile oggi ricorrente. La Corte di appello rivalutava le prove (a) ritenendo che il tasso di interesse applicato al prestito di 100.000 euro elargito dall'imputato alle parti civili fosse del 20% annuo e dunque non usuraio; nel calcolare il tasso di interesse la Corte territoriale riteneva che i contratti preliminari stipulati dall'imputato e dagli offesi a garanzia della restituzione dei prestito si fossero succeduti, sostituendosi e non cumulandosi, (b) rilevando come anche l'ultimo preliminare fosse stato sostituito con delle cambiali, le uniche effettivamente azionate giudizialmente. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore della parte civile che deduceva: 2.1. vizio di motivazione: la Corte di appello (a) avrebbe interpretato i preliminari come funzionali a garantire il prestito mentre gli stessi erano solo un modo per consentire all'imputato di appropriarsi dei beni dell'offeso; (b) aveva offerto una motivazione contraddittoria in quanto, da un lato, aveva ritenuto che i contratti fossero simulati e, dall'altro, aveva affermato che una parte del prezzo indicato avrebbe dovuto essere pagato effettivamente in adempimento dell'obbligazione contratta; (c) non sarebbe stato valutato il prezzo indicato nei contratti, decisamente vantaggioso per l'imputato acquirente (d) sarebbe stata svalutata la capacità dimostrativa del contratto sottoscritto dalla Buonincontro. 2.2. Vizio di motivazione: si deduceva che ritenere che i vari contratti si fossero succeduti tra di loro era illogico, in quanto si valutava il rapporto tra parti civili ed imputato in modo parcellizzato, senza inquadrare l'operazione nel suo complesso; si rilevava che i vincoli contrattuali non erano mai stati revocati che il fatto che fossero state azionate le cambiali non toglieva rilevanza alla stipula dei contratti, sicuramente indice di una relazione di natura usuraia; 2.3. vizio di motivazione: la lettura non parcellizzata, ma unitaria dei rapporti tra l'imputato e l'offeso dimostrerebbe la responsabilità per il reato di usura; dalle prove raccolte emergerebbe infatti con chiarezza che il ricorrente sarebbe stato costretto a obbligarsi alla vendita, ad un prezzo vantaggioso per l'acquirente, di beni di sua proprietà per saldare il debito usuraio.2.4. Vizio di motivazione: non sarebbero stati considerati gli ulteriori vantaggi tratti dall'imputato dalle ristrutturazioni edilizie effettuate a favore del ricorrente a spese delle parti civili che risulterebbero dalla testimonianza dell'arch. Marino. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità delle parti civili. 3.11 difensore dell'imputato depositava memoria con la quale instava per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Le doglianze allegate si risolvono nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).1.2. I primi tre motivi d ricorso sono inammissibili in quanto instano per una rilettura delle prove alternativa rispetto a quella effettuata dalla Corte di appello, senza rilevare criticità logiche dei percorso argomentativo. La Corte territoriale con motivazione persuasiva, prendeva in esame l'interpretazione del tribunale, ma la riformava, poiché riteneva che non vi fossero elementi di prova a sostegno della natura usuraia del prestito, dato che l'interesse si manteneva entro il tasso legale. I giudici dell'appello non ritenevano che la successione dei contratti preliminari fosse indicativa dell'attuazione di un progetto usuraio, dato che gli stessi erano stati stipulati in progressiva sostituzione, e non erano mai stati azionati giudizialmente, dato che il credito veniva soddisfatto ponendo all'incasso le cambiali. Si tratta di una interpretazione del rapporto tra parti civili ed imputato che non presenta alcuna frattura logica e che si profila aderente alle fonti di prova raccolte In sintesi si ritiene che la motivazione offerta dalla Corte territoriale sia (a) priva di vizi logici manifesti e decisivi (b) coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità in materia di c.d. "motivazione rafforzata, (c) che con le emergenze processuali; la stessa si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. 1.2. Il quarto ed il quinto motivo sono anch'essi inammissibili ed in qualche modo interdipendenti. 1.2.1. Alla base della riforma della sentenza di condanna effettuata dalla Corte di appello c'è infatti la svalutazione della credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalle parti civili: i giudici di merito rilevavano che queste denunciavano i fatti a distanza di molti anni dalla genesi del rapporto e solo dopo che erano state raggiunte da un decreto ingiuntivo e dai conseguenziali atti di precetto e di pignoramento; il che sottraeva credibilità alla ricostruzione in chiave accusatoria del rapporto con l'imputato (pag. 7 della sentenza impugnata). Rispetto a tale persuasive argomentazioni le censure proposte con il quinto motivo di ricorso nei confronti della valutazione della credibilità dei contenuti accusatori degli offesi si profilano aspecifiche e generiche. 1.2.2. La valutazione di inattendibilità del compendio dichiarativo che proviene dalle persone offese investe anche la questione devoluta con il quarto motivo relativo alla dedotta mancata valorizzazione dei lavori di ristrutturazione effettuati dalle parti civili a favore del Maglione come prova del rapporto usuraio. Sulla specifica questione devoluta la Corte di appello rilevava che la effettiva entità dei lavori, il loro valore, come anche il mancato pagamento degli stessi erano stati denunciati dalle parti civili, ma non trovavano conferme in altri elementi di prova. Segnatamente non poteva considerarsi confirmatoria la testimonianza dell'arch. Marino, le cui dichiarazioni si limitavano ad indicare la sussistenza dei lavori, senza provare il loro inserimento in un rapporto di natura usuraia, dato che non dimostravano né il valore dei lavori, né il loro mancato pagamento, circostanze allegate solo dagli offesi (pag. 7 della sentenza impugnata). In sintesi: si ritiene che la persuasiva valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni delle parti civili elida la rilevanza della ristrutturazione come prova della natura usuaria del rapporto delle parti civili con il Maglione: anche tale segmento motivazionale della sentenza impugnata non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissib4 i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00