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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 04924/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] iche ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'accoglimento del ricorso e annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TRAPANI in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] è altresì presente per delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede raccoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 37117 del 26/06/21, la Terza ‘ezione di questa Corte ha annullato la sentenza pronunciata il 20/05/2020 dalla Corte di appello di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra ezione della Corte di appello di Palermo, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto.

Ha altresì annullato la citata sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo 21), con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.

2. In accoglimento della terza censura del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1979), la Suprema Corte, dopo aver ricordato che l'ultimo comma dell'art. 99 cod. pen. stabilisce che in nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo, ha osservato che, nel caso di specie, l'aumento per la recidiva nella misura di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 4.000 di multa «non appare coerente con le risultanze del certificato penale in atti secondo cui la somma delle due pene dei precedenti è pari ad un anno di reclusione».

Ha, quindi, disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo affinché «valuti l'aumento apportabile alla recidiva», dovendo per il resto ritenersi irrevocabile l'accertamento della responsabilità.

3. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], il cui ricorso investiva il delitto di cui agli artt. 56, 110, 112 n. 1, 423 cod. pen., contestato al capo 21), la sentenza rescindente - dopo aver richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità in tema di distinzione tra "fuoco" ed "incendio", nonché il discrimine tra il reato di danneggiamento seguito da incendio (art 424 cod. pen.) e quello di incendio (art. 423 cod. pen.) - osservava che la Corte territoriale non aveva colto lo specifico punto devoluto con l'atto di appello, giacché non aveva valutato il pericolo che sarebbe derivato dagli atti preparatori.

Rinviava, pertanto, ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo perché accertasse il pericolo rispetto al contesto locale.

4. Quanto a [OSCURATO:PERSONA] (classe 1979), il Giudice del rinvio, in accoglimento dei relativi motivi di appello, ha ridotto la pena allo stesso inflitta ad anni 2, mesi 7, giorni 10 di reclusione ed euro 5.866 di multa, sul rilievo che l'aumento per la recidiva «non può essere superiore ad anrui) 1 di reclusione, come peraltro espressamente indicato dal giudice di legittimità».

In parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] "perché il fatto non sussiste" dal reato a lui ascritto al capo 21), previa riqualificazione del fatto quale tentato danneggiamento seguito da incendio e, per l'effetto, ha proceduto a rideterminare la pena allo stesso inflitta.

5. Avverso la sentenza del giudizio rescissorio ricorrono le difese degli imputati.

6. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1979) consta di un unico motivo con cui si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art.99 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio avrebbe dovuto attenersi ai principi di diritto indicati dal Giudice di legittimità, il quale aveva stabilito che l'aumento per la recidiva non può essere superiore ad un anno.

La Corte territoriale avrebbe, dunque, dovuto applicare l'aumento di un anno per la recidiva, con conferma nel resto, e sottrarre dall'aumento per la recidiva gli 8 mesi, per pervenire ad una pena di anni 2, mesi 2 di reclusione ed euro 5.666 di multa.

Diversamente, la Corte territoriale ha corretto l'errore del primo Giudice, partendo dalla stessa pena base di anni 2 e mesi 6 ed aggiungendo anni 1 per la recidiva e mesi 5 ex art. 81 cod. pen., per un totale di anni 3 e mesi 11 di reclusione ed euro 8.800 di multa, ma se vengono sommati gli otto mesi per la recidiva la pena arriva ad anni uno e mesi 7 di reclusione, così superandosi la pena inflitta dal Gup del Tribunale di Trapani.

La Corte territoriale, ricalcolando l'intera pena, ha operato una reformatio in peius, aumentando di fatto la pena irrogata dal Giudice di primo grado, in assenza di appello del pubblico ministero.

7. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo con cui si deducono violazione di legge in ordine all'errata ed immotivata determinazione della pena inflitta, dal ricorrente reputata superiore a quella irrogabile, e vizio di motivazione.

Dalla sentenza del primo giudizio di appello emerge, infatti, diversamente da quanto assume il Giudice del rinvio, che la pena prevista per il reato di cui al capo 21) era stata considerata quale pena base e non quale aumento per la continuazione tra i capi di imputazione 21) e 23).

Il reato di tentato incendio, infatti, era stato ritenuto dal Giudice di primo grado il più grave e, in relazione allo stesso, veniva determinata la pena base di anni tre e mesi tre di reclusione, operandosi l'aumento per la continuazione con il reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui g al capo 23).[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (classe 79) è infondato e va, pertanto, rigettato. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio è, invero, partito dalla stessa pena base determinata dal primo Giudice cui ha applicato l'aumento per la recidiva, nei medesimi termini stabiliti dalla sentenza rescindente (p. 2 sent. impugnata).

Nessuna reformatio in peius si è pertanto verificata, atteso che la pena infine irrogata è inferiore a quella determinata dal Giudice di primo grado.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è meritevole di accoglimento, limitatamente al trattamento sanzionatorio.

La sentenza impugnata, dopo aver ricordato che l'imputato è stato condannato per i reati a lui ascritti ai capi 20), 21) e 23) e che, nel primo giudizio di appello, la pena era stata rideterminata in anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 900 di multa, afferma erroneamente che «per il reato ascritto al capo 21), la pena era stata determinata in mesi 4 di reclusione ed C 100 di multa» e che, pertanto, all'assoluzione dal reato contestato di cui al capo 21) segue la riduzione della pena «ad anni 2, mese 1, giorni 10 di reclusione ed C 534 di multa, che è la sanzione residua dopo l'eliminazione della porzione di pena già irrogata in continuazione per il reato sub capo 21) e la riduzione per il rito». [OSCURATO:PERSONA] del rinvio parte da una premessa sbagliata, perché la sentenza di primo grado, posti in continuazione i delitti di cui ai capi 21) e 23), aveva determinato in anni 3 e mesi 3 la pena base per il più grave reato di incendio tentato di cui al capo 21), sulla quale aveva poi operato l'aumento, ex art. 81 cod. pen., di mesi 6, per il reato di cui al capo 23), procedendo infine alla diminuzione di 1/3 per il rito. [OSCURATO:PERSONA] rileva, inoltre, che con riguardo alla pena finale - rideterminata in anni 2, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 534 di multa - la sentenza rescissoria si appalesa assolutamente carente di motivazione.

Venuto meno il reato di cui al capo 21), cui era collegata la pena base, residua solo il reato di cui al capo 23), divenuto ora autonomo, giacché per l'ulteriore reato di cui a capo 20) la condanna è ormai passata in giudicato.

Rispetto all'anzidetto capo 23), la Corte territoriale non ha esplicitato alcun criterio per il quale è pervenuta alla pena finale così come dalla stessa rideterminata.

Essa, invero, deve indicare la pena base, tenendo conto del fatto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove questa superi la media edittale è previsto un obbligo motivazionale più stringente. (cfr., Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276932).3.

In conclusione, al rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La sentenza impugnata va annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra ezione della Corte di appello di Palermo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra 4ezione della Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] iche ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'accoglimento del ricorso e annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TRAPANI in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] è altresì presente per delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede raccoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 37117 del 26/06/21, la Terza ‘ezione di questa Corte ha annullato la sentenza pronunciata il 20/05/2020 dalla Corte di appello di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra ezione della Corte di appello di Palermo, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto. Ha altresì annullato la citata sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo 21), con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. 2. In accoglimento della terza censura del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1979), la Suprema Corte, dopo aver ricordato che l'ultimo comma dell'art. 99 cod. pen. stabilisce che in nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo, ha osservato che, nel caso di specie, l'aumento per la recidiva nella misura di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 4.000 di multa «non appare coerente con le risultanze del certificato penale in atti secondo cui la somma delle due pene dei precedenti è pari ad un anno di reclusione». Ha, quindi, disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo affinché «valuti l'aumento apportabile alla recidiva», dovendo per il resto ritenersi irrevocabile l'accertamento della responsabilità. 3. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], il cui ricorso investiva il delitto di cui agli artt. 56, 110, 112 n. 1, 423 cod. pen., contestato al capo 21), la sentenza rescindente - dopo aver richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità in tema di distinzione tra "fuoco" ed "incendio", nonché il discrimine tra il reato di danneggiamento seguito da incendio (art 424 cod. pen.) e quello di incendio (art. 423 cod. pen.) - osservava che la Corte territoriale non aveva colto lo specifico punto devoluto con l'atto di appello, giacché non aveva valutato il pericolo che sarebbe derivato dagli atti preparatori. Rinviava, pertanto, ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo perché accertasse il pericolo rispetto al contesto locale. 4. Quanto a [OSCURATO:PERSONA] (classe 1979), il Giudice del rinvio, in accoglimento dei relativi motivi di appello, ha ridotto la pena allo stesso inflitta ad anni 2, mesi 7, giorni 10 di reclusione ed euro 5.866 di multa, sul rilievo che l'aumento per la recidiva «non può essere superiore ad anrui) 1 di reclusione, come peraltro espressamente indicato dal giudice di legittimità». In parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] "perché il fatto non sussiste" dal reato a lui ascritto al capo 21), previa riqualificazione del fatto quale tentato danneggiamento seguito da incendio e, per l'effetto, ha proceduto a rideterminare la pena allo stesso inflitta. 5. Avverso la sentenza del giudizio rescissorio ricorrono le difese degli imputati. 6. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1979) consta di un unico motivo con cui si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art.99 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio avrebbe dovuto attenersi ai principi di diritto indicati dal Giudice di legittimità, il quale aveva stabilito che l'aumento per la recidiva non può essere superiore ad un anno. La Corte territoriale avrebbe, dunque, dovuto applicare l'aumento di un anno per la recidiva, con conferma nel resto, e sottrarre dall'aumento per la recidiva gli 8 mesi, per pervenire ad una pena di anni 2, mesi 2 di reclusione ed euro 5.666 di multa. Diversamente, la Corte territoriale ha corretto l'errore del primo Giudice, partendo dalla stessa pena base di anni 2 e mesi 6 ed aggiungendo anni 1 per la recidiva e mesi 5 ex art. 81 cod. pen., per un totale di anni 3 e mesi 11 di reclusione ed euro 8.800 di multa, ma se vengono sommati gli otto mesi per la recidiva la pena arriva ad anni uno e mesi 7 di reclusione, così superandosi la pena inflitta dal Gup del Tribunale di Trapani. La Corte territoriale, ricalcolando l'intera pena, ha operato una reformatio in peius, aumentando di fatto la pena irrogata dal Giudice di primo grado, in assenza di appello del pubblico ministero. 7. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo con cui si deducono violazione di legge in ordine all'errata ed immotivata determinazione della pena inflitta, dal ricorrente reputata superiore a quella irrogabile, e vizio di motivazione. Dalla sentenza del primo giudizio di appello emerge, infatti, diversamente da quanto assume il Giudice del rinvio, che la pena prevista per il reato di cui al capo 21) era stata considerata quale pena base e non quale aumento per la continuazione tra i capi di imputazione 21) e 23). Il reato di tentato incendio, infatti, era stato ritenuto dal Giudice di primo grado il più grave e, in relazione allo stesso, veniva determinata la pena base di anni tre e mesi tre di reclusione, operandosi l'aumento per la continuazione con il reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui g al capo 23).[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (classe 79) è infondato e va, pertanto, rigettato. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio è, invero, partito dalla stessa pena base determinata dal primo Giudice cui ha applicato l'aumento per la recidiva, nei medesimi termini stabiliti dalla sentenza rescindente (p. 2 sent. impugnata). Nessuna reformatio in peius si è pertanto verificata, atteso che la pena infine irrogata è inferiore a quella determinata dal Giudice di primo grado. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è meritevole di accoglimento, limitatamente al trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata, dopo aver ricordato che l'imputato è stato condannato per i reati a lui ascritti ai capi 20), 21) e 23) e che, nel primo giudizio di appello, la pena era stata rideterminata in anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 900 di multa, afferma erroneamente che «per il reato ascritto al capo 21), la pena era stata determinata in mesi 4 di reclusione ed C 100 di multa» e che, pertanto, all'assoluzione dal reato contestato di cui al capo 21) segue la riduzione della pena «ad anni 2, mese 1, giorni 10 di reclusione ed C 534 di multa, che è la sanzione residua dopo l'eliminazione della porzione di pena già irrogata in continuazione per il reato sub capo 21) e la riduzione per il rito». [OSCURATO:PERSONA] del rinvio parte da una premessa sbagliata, perché la sentenza di primo grado, posti in continuazione i delitti di cui ai capi 21) e 23), aveva determinato in anni 3 e mesi 3 la pena base per il più grave reato di incendio tentato di cui al capo 21), sulla quale aveva poi operato l'aumento, ex art. 81 cod. pen., di mesi 6, per il reato di cui al capo 23), procedendo infine alla diminuzione di 1/3 per il rito. [OSCURATO:PERSONA] rileva, inoltre, che con riguardo alla pena finale - rideterminata in anni 2, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 534 di multa - la sentenza rescissoria si appalesa assolutamente carente di motivazione. Venuto meno il reato di cui al capo 21), cui era collegata la pena base, residua solo il reato di cui al capo 23), divenuto ora autonomo, giacché per l'ulteriore reato di cui a capo 20) la condanna è ormai passata in giudicato. Rispetto all'anzidetto capo 23), la Corte territoriale non ha esplicitato alcun criterio per il quale è pervenuta alla pena finale così come dalla stessa rideterminata. Essa, invero, deve indicare la pena base, tenendo conto del fatto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove questa superi la media edittale è previsto un obbligo motivazionale più stringente. (cfr., Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276932).3. In conclusione, al rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La sentenza impugnata va annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra ezione della Corte di appello di Palermo. P.Q.M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra 4ezione della Corte
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