CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 febbraio 2026
Cassazione n. 05759/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.5464/2017 R.G. proposto da : Agenzia Delle Entrate, rappresentata e difes a dalla Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 4 - [OSCURATO:PERSONA] con gli avvocatiClementino Palmiero e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Molise n. 596/2016depositata il 17/11/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udito l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle entrate proponevaricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 87/03/07, depositata l'11 dicembre 2007, con la quale, in controversia concernente avvisi di accertamentoemessi nei confronti della Azienda USL n. 4 [OSCURATO:PERSONA] per IRPEG ed ILOR relative agli anni 1996 e 1997 in relazione ad immobili posseduti dall'Ente, l'appello dell'Ufficio era stato rigettato , ritenendo i giudici territoriali che entrambi i motivi, in violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, fossero privi di una specifica doglianza in ordine alla disposizione normativa posta dal primo giudice a fondamento della decisione favorevole alla ASL, e cioè l'art. 5 del d.P.R. n. 601 del 1973, essendo invece basati sul richiamo agli artt. 88 e 40 del TUIR. 2. L’Amministrazione ricorrente depositavainoltre copia della sentenza della medesimaCTR del Molise n. 145/02/2005 , passata in giudicato, con la quale, in controversia analoga , relativa al successivo anno di imposta 1998, l'appello era stato dichiarato inammissibile , così determinando il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, che aveva rigettato il ricorso della ASL. 3. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 4832/2015, rigettava il primo motivo del ricorso erariale , con cui si lamentava la violazione dell’art. 2909 c.c., escludendoche la sentenza evocata producesse effetto vincolante sul presente giudizio: i) in primo luogo perché il ricorso della ASL in relazioneall'anno 1998 era stato rigettato in base all'enunciazione di principi giuridici astratti ed in assenza di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta e, quindi, di accertamento in fatto e ii) in ogni caso, perché sussistevaun elemento, dirimente ai fini della decisione e variabile nel tempo, che come tale impediva l'efficacia espansiva del giudicato, costituito dallasussistenza o meno, in capo alla Azienda contribuente, del diritto di proprietà (o dialtro diritto reale) degli immobili in thesi soggetti a tassazione. 3.1.Quindi, questa Corte accoglieva il secondo motivo di ricorso , con cui si denunciava la violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice a quo dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio per mancanza di specificità dei motivi di gravame. Rilevava la Corte che l'appello dell'Ufficio, che si basava sulla tesi della tassabilità degli immobili posseduti dallaASL in base al disposto degli artt. 87, 88 e 108 del d.P.R. n. 917 del 1986, con ciò evidentemente intendendo contrapporla al richiamo operato dalgiudice di primo grado all'art. 5 del d.P.R. n. 601 del 1973, fosse idoneo ad investire il giudice d'appello, con sufficiente specificità, del thema decidendum. 4. In esito, questa Corte, acco lto il secondo motivo di ricorso e rigettato il primo, cassa va la sentenza impugnata e rinvia va la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Molise. 5. Riassunto il giudizio, la CTR del Molise, con la sentenza indicata in epigrafee qui impugnata, accoglieva il ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto,confermava la sentenza n. 87/03/2007 della CTR di Campobasso, con conseguente annullamento degli avvisi di accertamento. 6. Avverso tale sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate con tremotivi e resiste, con controricorso, la Gestione liquidatoria dell’ASL 4 - [OSCURATO:PERSONA]. 7. In prossimità di questa pubblica udienza, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria deduce, inrelazione all'articolo 360, primo comma , n um . 3 c.p.c. , la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 62, 63 d.lgs. n. 546/ 19 92, 384, secondo comma, c.p.c., 2909 c.c., 12 d isp. p rel. c .c. Afferma la ricorrente che l a sentenza della CTR avrebbe viola to il principio di diritto sancito dalla sentenza della Cassazione che hadisposto il rinvio, in relazione ai limiti di rilevanza del giudicatoesterno all'interno del processo tributario. 2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia , in relazione all'articolo 360, primo comma , n um . 3 c.p.c. , la v iolazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 384 c.p.c. e dell'articolo 2909 c.c., osservandosi che ai fini del l'accertamento , considerato "dirimente" dalla stessa sentenza Cass. 4832/ 20 15 in ordine alla sussistenza del diritto di proprietà in capo all'ASL, la CTR del Molise, anziché operare un autonomo giudizio, ha richiamato quali giudicati esterni vincolanti due sentenze – Cass n. 8821/2014 e Cass. n. 17641/14, che non sono produttive di effetti estensibili , perché sia soggettivamente , sia oggettivamenteinidonee a costituire efficacia di giudicato. 3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la stretta connessione, sono fondati. 3.1. Va, in via generale, ricordato che è principio incontestato che «Il giudizio di rinvio, quando la Suprema Corte cassa una sentenza per motivi di merito, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, rappresentando solo una fase di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, e l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale necessario per la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata; ne consegue che al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente, poiché tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito»(Cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1, 24/06/2025, n. 16915, Rv. 675016 -02) 3.2. La sentenza qui impugnata ha violato il principio affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio,reputando che la Corte avesse affrontato la questione della sussistenza o meno del diritto di proprietà in capo all'ente contribuente in causa laddove, al contrario, la sentenza di rinvio aveva escluso l’invocata efficacia di giudicato esterno delle sentenze n. 8821/2014 e n. 17641/2014 in ragione del fatto che la questione dell'esistenza del diritto di proprietà in capo all’ente contribuente in causa, integrando un elemento privo della necessaria permanenza nel passaggio da un anno d’imposta all’altro, non potesse risentire di alcun effetto preclusivo del suo esame. 3.3. Questa Corte ha, in particolare, affermato che, in materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, sicché è esclusa l'efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie "tendenzialmente permanenti" in quanto suscettibili di variazione annuale, nella specie dovendosi reputare tale l'elemento variabile della sussistenza o meno del diritto di proprietà o di altro diritto reale sugli immobili. E tanto aveva chiarito dettando il seguente principio di diritto, puntualmente massimato nei seguenti termini: «In materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, sicché è esclusa l'efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie "tendenzialmente permanenti" in quanto suscettibili di variazione annuale. (In applicazione di tale principio, la S.C., in una controversia concernente avvisi di accertamento emessi nei confronti di una USL, per Irpeg ed Ilor, in relazione ad immobili posseduti dall'Ente, ha escluso l'efficacia espansiva del giudicato ad una controversia analoga, tra le stesse parti e in relazione ad una precedente annualità, ricorrendo l' elemento variabile della sussistenza o meno del diritto di proprietà o di altro diritto reale sugli immobili) (Cass. Sez. 5, 11/03/2015, n. 4832, Rv. 635058 -01)». 3.4. La pronuncia della CTR è altresì errata laddove considera ammissibile l’estensione di un giudicato esterno a soggetti diversi da quelli interessati dal giudicato, in difformità con il principio di cui all’art. 2909 c.c., secondo cui il giudicato vincola esclusivamente le parti del processo originario e i loro successori a titolo universale o parti. 4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione, sotto ulteriore profilo degli artt. 112 e 384 c.p.c. e dell'articolo 2909 c.c., deducendosi che la sentenza sarebbe inoltre errata laddove afferma che esiste giudicato interno formatosi con la sentenza della CTR n. 87/03/07 che ha confermato il disposto della sentenza della CTP 79/02/ 04 per cui , ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 601, gli immobili utilizzatidalle ASL, essendo beni appartenenti al patrimonio indisponibile pubblico, non sono soggetti ad imposta fondiaria. 4.1. Il motivo è fondato. 4.2. La sentenza impugnata ha ignorato che la sentenza di rinvio della Corte di cassazione ha censurato la statuizione di inammissibilità dell'appello erariale in ragione della sua insufficiente specificità, e così conseguentemente ha devoluto al giudice del rinvio la soluzione della questione specifica dell’accertamento in concreto del presupposto della tassabilità degli immobili posseduti dalla ASLin giudizio, rispetto alla quale non è stato ravvisatoalcun giudicato interno vincolante. 5. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare