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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10684/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Castellammare di Stabia avverso la sentenza del 10/02/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore della parte civile Comune di Castellammare di Stabia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle conclusioni depositate in udienza, chiedendo la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado; uditi i difensori dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 febbraio 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata il 28 novembre 2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che riconosceva [OSCURATO:PERSONA] - funzionario capo dell'ufficio di edilizia privata del settore urbanistico del Comune di Castellammare di Stabia - colpevole del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., così qualificati i fatti inizialmente contestati ex artt. 81, secondo comma, 317 cod. pen., condannandolo alla pena di anni quattro di reclusione e alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, con il risarcimento dei danni in favore del Comune di Castellammare di Stabia, costituitosi parte civile, e la confisca di quanto in sequestro ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. 2.

Avverso la su indicata decisione hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia dell'imputato, censurando, con un primo motivo, violazioni di legge ai sensi degli artt. 63, 234, 266, 267, 268, 271 cod. proc. pen. e vizi della motivazione con riferimento alla possibilità di utilizzazione ex art. 234 cod. proc. pen. delle registrazioni dei presunti colloqui intervenuti fra l'imputato e la persona offesa [OSCURATO:PERSONA].

Al riguardo si deduce, anche sulla base delle dichiarazioni del Carrese nell'udienza dibattimentale del 15 gennaio 2015: a) che le registrazioni sono state illegittimamente effettuate attraverso uno strumento fornito dagli organi investigativi e d'intesa con essi; b) che, nonostante un'espressa richiesta del Tribunale, il supporto originario con il quale sono state realizzate non è mai stato consegnato al perito e al consulente di parte ai fini della relativa opera di trascrizione, con la conseguente impossibilità di controllare la genuinità e l'attendibilità del contenuto delle registrazioni; c) che il perito nominato dal Tribunale, di conseguenza, ha effettuato le trascrizioni di files copiati dallo stesso Carrese, senza alcun preventivo controllo della corrispondenza tra quelli copiati e quelli originari; d) che nel corso del dibattimento, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, erano emersi precisi indizi di inattendibilità e possibile manipolazione del contenuto delle registrazioni.

Si pone altresì in evidenza: a) che il Tribunale ha illegittimamente ritenuto la inutilizzabilità delle dichiarazioni del Carrese in dibattimento, sul rilievo che le stesse erano state rese in difetto delle garanze previste dall'art. 210 cod. proc. pen., sebbene tali dichiarazioni fossero prive di carattere auto-indiziante, tanto che il relativo esame dibattimentale non è mai stato sospeso; b) che il predetto dichiarante, infatti, non aveva mai assunto la qualità di indagato ovvero di imputato.2.1.

Con un secondo motivo, inoltre, si deduce la violazione del principio di correlazione ex art. 521 cod. proc. pen., atteso che la modifica del titolo del reato è avvenuta solamente in sentenza, con la conseguente declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Carrese, privando la difesa dei concreti elementi a discarico emersi nel corso della sua escussione dibattimentale, allorquando la suddetta persona offesa ebbe ad affermare di non aver mai promesso somme di denaro all'imputato, così escludendo qualsiasi condotta di costrizione o induzione in suo danno.

2.2. Con un terzo motivo si lamentano violazioni di legge ex artt. 56, 319- quater cod. pen. e correlati vizi della motivazione, anche per travisamento dei fatti, con riferimento alla correttezza dell'iter procedurale relativo al permesso di costruire rilasciato alla persona offesa il 13 aprile 2013, là dove la sentenza impugnata, senza mettere in discussione la legittimità del provvedimento di sospensione della "d.i.a.", ha illogicamente ritenuto di individuarvi una sorta di pressione indiretta nei confronti del Carrese, senza considerare che tale atto non solo non sortiva alcun effetto in ordine all'eventuale dazione, ma nemmeno ostacolava il rilascio del titolo abilitativo, avvenuto qualche giorno dopo.

Si assume, al riguardo: a) che la persona offesa non ha effettuato alcun esborso di somme in favore dell'imputato, non essendo stata indotta o coartata dall'adozione del predetto provvedimento di sospensione: b) che, pur a prescindere dalle dichiarazioni del Carrese, erroneamente dichiarate inutilizzabili, non è mai emersa la circostanza che la sospensione della "d.i.a.", imposta dall'esigenza di rispetto della pertinente normativa amministrativa, lo abbia condizionato a dare o promettere somme di denaro in favore dell'imputato; c) che se la condotta induttiva fosse stata determinata, nella prospettiva seguita dalla sentenza impugnata, dall'andamento dell'iter amministrativo, ne risulterebbe con evidenza la diversa ipotesi di un delitto solo tentato.

2.3. Con un quarto motivo si deduce, in via subordinata, che il corretto inquadramento normativo della fattispecie in esame dovrebbe individuarsi nello schema descrittivo del reato di cui all'art. 318 cod. pen., poiché la sentenza impugnata fa coincidere il patto corruttivo o la condotta di induzione con l'adozione del provvedimento, del tutto legittimo, di sospensione della "d.i.a.".

2.4. Con un quinto motivo si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen., avendo la Corte distrettuale erroneamente determinato, sulla base di una non corretta impostazione metodologica seguita dalla consulenza tecnica d'ufficio, sia il valore del patrimonio sequestrato, sia quello della ritenuta sproporzione, senza considerare, segnatamente, gli elementi di seguito indicati: a) l'imputato ha assunto a tempo pieno la funzione pubblica oggetto della contestazione solo in data 21 luglio 2010, avendo in precedenza svolto attività libero-professionale e di gestione patrimoniale-finanziaria, con il progressivo accumulo di una notevole capacità reddituale, del tutto idonea a giustificare il patrimonio del quale è stata poi disposta la confisca; b) nel segmento temporale riconnpreso fra gli anni 2010-2014, rilevante ai fini del tipo di reato in contestazione, il patrimonio del nucleo familiare non ha registrato alcun incremento di ordine patrimoniale, ma solo modifiche di carattere qualitativo; c) il dato relativo alla complessiva entità degli importi guadagnati e non dichiarati dall'imputato (pari ad euro 1.660.370,00); d) la circostanza che gli stessi risultati conclusivi della relazione peritale, depurati di taluni errori materiali o di calcolo, hanno evidenziato una condizione di piena compatibilità e proporzione tra le risorse finanziarie disponibili e le attività professionali e gli investimenti effettuati nel corso degli anni; e) il fatto che la confisca è stata illegittimamente disposta in relazione all'intero patrimonio familiare (pari ad euro 3.425.385,27), sebbene l'esito della consulenza tecnica d'ufficio avesse indicato una indimostrata sproporzione di più limitata entità (pari al complessivo importo di euro 374.920,82); f) le contrarie emergenze offerte dalla consulenza tecnica di parte, là dove ponevano in evidenza la circostanza, incontestata, che alla data del 1° gennaio 2000 il nucleo familiare dell'imputato era già in possesso dei beni indicati nelle tabelle della consulenza tecnica versata agli atti del processo di appello e di primo grado.

2.5. Con un sesto motivo si lamentano violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla eccessività della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, pur a fronte della incensuratezza dell'imputato e del suo corretto comportamento processuale.

2.6. Con un settimo motivo, infine, si deduce l'assenza e illogicità della motivazione riguardo alla statuizione di conferma della condanna generica al risarcimento dei danni, in considerazione della regolarità del procedimento amministrativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto entro i limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato, reiterando in questa Sede una doglianza che non tiene conto delle implicazioni sottese ai principi al riguardo affermati da questa Suprema Corte (Sez.

U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225466), secondo cui la registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d'iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, come tale utilizzabile in dibattimento secondo la disciplina prevista dall'art. 234 cod. proc. pen., e non intercettazione "ambientale" soggetta alla diversa disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., anche quando essa avvenga su impulso della polizia giudiziaria e/o con strumenti forniti da quest'ultima con la specifica finalità di precostituire una prova da far valere in giudizio (Sez. 2, n. 12347 del 10/02/2021, D'Isanto, Rv. 280996; Sez. 2, n. 3851 del 21/10/2016, dep. 2017, Spada, Rv. 269089; Sez. 6, n. 31342 del 16/03/2011, Renzi, Rv. 250534; Sez. 6, n. 16986 del 24/02/2009, Abis, Rv. 243256; Sez. 1, n. 14829 del 19/02/2009, Foglia, Rv. 243741).

Difettano, in questa ipotesi, come posto in rilievo nella richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la "terzietà" del captante.

Né, come già posto in rilievo dal primo Giudice, vi è prova che nel caso di specie l'iniziativa assunta dal privato sia stata in qualche modo sollecitata o indotta dalla Polizia giudiziaria.

Ne consegue che l'acquisizione della registrazione dei colloqui agli atti del processo è correttamente avvenuta, come dalla Corte distrettuale affermato nella impugnata sentenza, attraverso il meccanismo regolato dall'art. 234 cod. proc. pen.

Per quel che attiene alle conseguenze della mancata consegna al perito del supporto originario per la trascrizione delle conversazioni registrate, le decisioni di merito hanno complessivamente vagliato le emergenze probatorie - tanto che il Tribunale ne ha disposto l'ascolto in aula proprio in considerazione dei dubbi espressi dall'imputato riguardo ad una loro eventuale manipolazione - ed hanno conformemente escluso, anche alla luce delle dichiarazioni sul punto rese dal consulente tecnico di parte, che l'esame del materiale consegnato dal Carrese alla Polizia giudiziaria consenta di rilevarvi la presenza di modifiche, alterazioni o manomissioni del contenuto, al di là della mera constatazione che i "files" audio e audio-video sono stati "rinominati".

Non può ritenersi fondato, sotto altro ma connesso profilo, l'assunto secondo cui il Tribunale avrebbe illegittimamente ritenuto la inutilizzabilità delle dichiarazioni del Carrese in dibattimento, poiché nella stessa sentenza impugnata si ha cura di precisare che già il primo Giudice aveva ravvisato nella condotta da lui posta in essere gli estremi per la configurabilità della fattispecie di reato prevista dall'art. 319 -quater, secondo comma, cod. pen., disponendo per tale motivo la trasmissione degli atti al P.M. in ordine a quanto emerso a suo carico nel corso del dibattimento.Tale era, dunque, la ragione per cui, come espressamente affermato nella prima decisione di merito, le dichiarazioni dal predetto rese in difetto delle garanzie previste dall'art. 210 cod. proc. pen. dovevano correttamente ritenersi inutilizzabili nel caso di specie.

3. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo, avendo la Corte distrettuale congruamente spiegato le ragioni per le quali già all'esito del primo giudizio si era ritenuto di dare al fatto storico - puntualmente descritto nell'imputazione e rimasto invariato nei suoi contenuti essenziali - una diversa qualificazione giuridica ex art. 319 -quater cit., escludendone, al contempo, qualsiasi immutazione rilevante nella prospettiva della necessaria correlazione tra accusa e sentenza posta dall'art. 521 cod. proc. pen.

Ampiamente prevedibile, sotto tale profilo, è stata altresì ritenuta la possibile riqualificazione giuridica dell'accusa di concussione originariamente formulata, non solo alla luce della medesimezza delle componenti essenziali del fatto storico oggetto di contestazione e condanna, ma anche della garanzia del pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa con riferimento a tutti gli elementi emersi a carico dell'imputato e della rilevata continuità normativa tra la fattispecie di concussione per induzione di cui al previgente art. 317 cod. pen. ed il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319 -quater cit., introdotto dalla legge n. 190 del 2012, considerato che la pur prevista punibilità, ‘.— C400 in quest'ultimo, del soggetto indotto non ha mutato la struttura dell'abuso induttivo, ferma restando, per i fatti pregressi, l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova norma (Sez.

U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258473).

4. Infondate devono ritenersi le doglianze oggetto del terzo motivo di ricorso, per lo più reiterative di analoghe censure già puntualmente esaminate e disattese dalla Corte territoriale, che dopo aver ricostruito in maniera dettagliata i diversi passaggi dell'iter amministrativo finalizzato ad ottenere la regolarizzazione di opere abusivamente realizzate sull'immobile di proprietà del Carrese, ha richiamato le conformi valutazioni già espresse dal primo Giudice in relazione alle univoche risultanze probatorie dell'istruzione dibattimentale, ponendo in rilievo, segnatamente, le dirimenti circostanze di fatto qui di seguito richiamate: a) la costante ed attiva partecipazione dell'imputato alle varie fasi della procedura di regolarizzazione amministrativa avviata dal Carrese, poi culminata con il rilascio dell'illegittimo permesso di costruire in sanatoria n. 13 del 2013, sottoscritto proprio dall'imputato, nella sua qualità di capo dell'ufficio edilizia privata del Comune; b) la piena consapevolezza della natura e del tipo di opere già realizzate (per la presenza, non rilevata, di pregressi abusi non sanabili di cui l'imputato era a conoscenza) e da realizzare presso l'immobile del Carrese, la cui nuova richiesta di sanatoria non conteneva l'indicazione dell'opera relativa al torrino scale, sulla cui prospettata realizzazione la competente Sovrintendenza aveva inizialmente espresso un parere contrario; c) il fatto che nel parere favorevole successivamente espresso - avente ad oggetto la mera realizzazione di un pergolato e non anche del predetto torrino - la Sovrintendenza aveva affidato al Comune il compito di verificare la legittimità dello stato di fatto del sito e dei manufatti ivi esistenti ai fini del rilascio del permesso di costruire; d) il mancato adempimento di tale verifica da parte dell'ufficio diretto dall'imputato e il successivo rilascio del richiamato permesso in sanatoria con un provvedimento da lui sottoscritto quale capo dell'ufficio edilizia privata del Comune; e) l'essersi attivamente adoperato, sin dall'inizio, in favore del Carrese, mettendolo in contatto con un suo ex collaboratore, che si occupò di curare la pratica relativa alla prima richiesta di sanatoria, per la quale lo stesso imputato aveva predisposto, quale responsabile del procedimento, la proposta di provvedimento poi negativamente osservata dalla Sovrintendenza per la non sanabilità di alcune opere edilizie abusive, e in particolare del torrino scale realizzato sul terrazzo di copertura dell'immobile; f) il contenuto delle conversazioni intercorse con il Carrese, da cui emergeva la richiesta di un compenso (motivatamente stimata nel complessivo importo di quindicimila euro per l'intera procedura, da versare in tre tranches di cinquemila euro per ciascun adempimento procedurale in suo favore) dall'imputato rivoltagli per il buon esito della pratica e il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, con l'accettazione e la conseguente corresponsione di un iniziale acconto da parte del Carrese; g) le pressioni indirettamente poste in essere dall'imputato per ottenere il pagamento di quanto promesso e il riferimento al possibile esercizio del potere di impedire la prosecuzione dei lavori avviati, qualora il Carrese non avesse ottemperato agli accordi economici intervenuti con il [OSCURATO:PERSONA]; h) la presentazione, il 3 maggio 2013, di una d.i.a. da parte del Carrese per l'esecuzione dei lavori assentiti dal Comune ai fini della realizzazione del pergolato e la sua successiva, improvvisa, sospensione, in data 29 maggio 2013, con un provvedimento sottoscritto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], per una richiesta di integrazione documentale in presenza di dubbi insorti sulla compatibilità del pergolato con la normativa paesaggistica vigente in materia; i) la strumentalità della richiesta, a fronte della prospettata esigenza di svolgere ulteriori atti ed acquisire ulteriori elementi documentali che, come già evidenziato nella prima decisione di merito, non erano stati ritenuti, illegittimamente, necessari ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, assumendo solo in seguito tale connotato di indispensabilità al fine di bloccare la d.i.a., in conseguenza del mancato pagamento del complessivo importo della somma da corrispondere all'imputato, per la quale era stato dal Carrese già versato un acconto.

Coerentemente con la dettagliata ricostruzione dei comportamenti assunti dalle persone coinvolte nella vicenda storico-fattuale oggetto della regiudicanda, nonché dei tempi, dei contenuti e della complessiva dinamica dei richiamati adempimenti procedurali, la sentenza impugnata ha congruamente ritenuto infondate le qui riproposte obiezioni difensive, là dove, da un lato, ha considerato non decisiva la circostanza, pacifica, della legittimità delle richieste di integrazione documentale oggetto del richiamato provvedimento sospensivo, dall'altro lato ha valorizzato gli elementi di prova offerti dal complesso degli indici sintomatici del carattere pretestuoso della richiesta attività integrativa, in quanto strumentalmente utilizzata dall'imputato quale mezzo di pressione indiretta verso il Carrese, allorquando costui, nonostante la serie di illegittimi provvedimenti adottati in suo favore, ebbe a manifestare l'intento di non ottemperare agli economici assunti nei confronti dell'imputato.

Sulla base delle su esposte considerazioni deve ritenersi, pertanto, che i Giudici di merito hanno fatto buon governo dei principi affermati da questa Suprema Corte (Sez.

U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470) ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 319-quater cit., ponendo in rilievo, per un verso, l'abusivo sfruttamento della qualità e dei poteri legati al ruolo di pubblico ufficiale rivestito dall'imputato, e, per altro verso, l'indebita prospettazione delle sfavorevoli conseguenze che al Carrese sarebbero potute derivare per effetto di una corretta applicazione della pertinente normativa, a causa del mancato ottenimento dell'illegittimo permesso di costruire in sanatoria e, in seguito, della disposta sospensione della procedura per la realizzazione di opere non edificabili, nella correlata prospettiva di un puntuale, quanto indebito, soddisfacimento degli impegni economici a suo tempo assunti.

Non previamente dedotto con uno specifico motivo di impugnazione nel giudizio di appello, e come tale non esaminabile in questa Sede, deve ritenersi il collegato profilo di doglianza (v., in narrativa, il par. 2.2.) attinente all'evocata configurabilità di una diversa ipotesi di reato che, in tesi, si sarebbe manifestata attraverso la realizzazione di una condotta induttiva solo tentata.

5. Sotto altro, ma connesso profilo, deve ritenersi congruamente motivata, nelle conformi decisioni di merito, la denegata configurabilità dell'evocata ipotesi di reato di cui all'art. 318 cod. pen., i cui elementi costitutivi non sono stati in concreto ravvisati all'esito di una puntuale disamina della progressione procedimentale dell'intero iter amministrativo e dei tratti identificativi della condotta delittuosa oggetto del tema d'accusa, avendo i Giudici di merito valorizzato i dirimenti elementi di fatto rappresentati sia dalla ricorrenza del necessario connotato di abusiva prevaricazione posta in essere dall'imputato attraverso l'indebita azione ritorsiva tradottasi nella richiamata sospensione della d.i.a., sia dal volontario, ma non spontaneo, ottemperamento del Carrese alla concordata dazione, attesa la circostanza, pur essa coerentemente posta in rilievo dalla sentenza impugnata, che egli cercò più volte di sottrarsi all'adempimento degli impegni economici al riguardo assunti.

L'accordo corruttivo presuppone,• di converso, una situazione di "par condicio contractualis" e la necessità di un incontro libero e consapevole della volontà delle parti (Sez.

U, n. 12228 del 24/10/2013, Maldera, dep. 2014, Rv. 258474), la cui sussistenza è stata motivatamente esclusa nel caso di specie, alla luce della rilevata condotta di abusiva prevaricazione da parte del pubblico funzionario e della connessa condizione di soggezione psicologica del privato, in un contesto che, come posto rilievo dalla prima decisione di merito, lo vedeva comunque impegnato a raggiungere il suo scopo di sanare le opere abusive già realizzate ed installare, prontamente e senza intoppi burocratici, un pergolato che, per le sue caratteristiche strutturali, era qualificabile come nuova costruzione, attraverso una mera d.i.a.

A fronte della congrua motivazione al riguardo offerta dalla Corte territoriale, il ricorrente ha dedotto, peraltro, una censura il cui contenuto è stato solo aspecificamente formulato nel quarto motivo di ricorso, senza affrontare criticamente, sulla base di un'adeguata impostazione contro-argomentativa, le ragioni giustificative poste dalla Corte distrettuale a sostegno del correlativo apprezzamento di merito, con la conseguente inammissibilità della doglianza, la cui introduzione, come tale, non può ritenersi consentita in questa Sede.

6. Parimenti inammissibili devono ritenersi il sesto ed il settimo motivo di ricorso, in quanto rispettivamente volti: a) a sollecitare non consentite rivalutazioni di merito in ordine al motivato esercizio del potere discrezionale di determinazione della congruità del trattamento sanzionatorio e di diniego delle invocate attenuanti generiche, sebbene i criteri direttivi al riguardo utilizzati abbiano complessivamente tenuto conto sia della valutazione delle note modali della condotta, ritenute sintomatiche del sensibile grado di disvalore del comportamento dall'imputato posto in essere lungo un apprezzabile arco temporale di riferimento, sia dell'assenza di elementi positivamente valutabili al fine qui considerato; b) a contestare solo genericamente le statuizioni civili di condanna al risarcimento in favore del Comune costituito parte civile, dai Giudici di merito collegate, per la natura e le obiettive caratteristiche dell'azione delittuosa posta in essere, alla lesione delle precondizioni di buon andamento, imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa.

7. Fondate, di contro, devono ritenersi le ragioni di doglianza sottese al quinto motivo di ricorso, non avendo la sentenza impugnata fatto buon governo dei principi affermati da questa Suprema Corte in ordine alla corretta individuazione del criterio di "ragionevolezza temporale" ai fini della imposizione del vincolo ablativo rilevante ex art. 240-bis cod. pen. (Sez.

U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561).

Sotto tale profilo, in particolare, questa Corte ha affermato che l'assenza «....di un collegamento di natura cronologica tra l'ingresso nel patrimonio del soggetto di ricchezza, sproporzionata ed ingiustificata nella sua origine, e l'attività criminosa presupposta, di per sé consentirebbe applicazioni illimitate della misura ablativa con effetti fortemente pregiudicanti i diritti di proprietà e di iniziativa economica del destinatario, oltre a rendergli molto difficoltosa, se non impossibile, la dimostrazione della legittima provenienza degli incrementi patrimoniali distanziati dal reato, specie se ad esso di molti anni antecedenti».

Da tempo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha avvertito «...la necessità di rinvenire un punto di equilibrio tra la finalità del contrasto alla criminalità lucrogenetica ed il sacrificio dei diritti di proprietà individuali, consapevolezza che ha ispirato la linea interpretativa, per la quale le possibilità applicative della confisca allargata vanno circoscritte in funzione del criterio della "ragionevolezza temporale".

Con tale locuzione s'intende significare che il momento di acquisto del bene non deve essere talmente lontano dall'epoca di realizzazione del "reato-spia" da determinare l'irragionevolezza della presunzione di derivazione da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella giudicata (Sez. 1, n. 41100 del 16/04/2014, Persichella, Rv. 260529; Sez. 4, n. 35707 del 07/05/2013, D'Ettorre, Rv. 256882; Sez. 1, n. 2634 del 11/12/2012, Capano, Rv. 254250, Sez. 4, n. 12734 del 16/01/2014, Valentino; Sez. 1, n. 11049 del 05/02/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 226051)».

Nella medesima prospettiva ermeneutica, inoltre, si è collocata la giurisprudenza della Corte costituzionale, che con la sentenza interpretativa di rigetto n. 33 del 2018 ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui include la ricettazione tra i delitti cd.

"presupposto", affermando che la coerenza con il sistema dei valori costituzionali della presunzione relativa di illecita accumulazione dei beni di valore sproporzionato pretende che essa «sia circoscritta [...] in un ambito di ragionevolezza temporale».Nello specificare la portata di tale nozione, la Corte costituzionale ha precisato che il momento di acquisizione del bene da confiscare non dovrebbe risultare così lontano dall'epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere ictu °cui/ irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da un'attività illecita, anche se differente da quella che ha determinato la condanna e rimasta priva di un positivo accertamento.

Si è altresì soggiunto che, al fine qui considerato, il criterio della ragionevolezza temporale impedisce la abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca "allargata" ed il monitoraggio patrimoniale dell'intera vita del soggetto, sebbene condannato per un singolo reato compreso nel catalogo della richiamata disposizione normativa.

Pur senza spingersi a suggerire concreti elementi orientativi del giudizio sulla ragionevole distanza tra reato ed acquisto del bene confiscabile, la Corte costituzionale, come posto in rilievo nella richiamata sentenza delle Sezioni Unite, «....ha precisato che la stessa va determinata in riferimento "alle caratteristiche della singola vicenda concreta e, dunque, del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela" e che compete al giudice verificare se, in relazione a tali circostanze e alla personalità del reo, la vicenda criminosa risulti episodica ed occasionale e produttiva di modesto arricchimento, così da non corrispondere al "modello" normativo che fonda la presunzione che ricostruisce in via indiziaria la illiceità della ricchezza acquisita».

Ne consegue che il momento dell'acquisto dei beni da sottoporre a confisca non è indifferente alla dimensione temporale del reato "presupposto", ma deve essere delimitato sulla base di una ragionevole distanza dallo stesso, sia se antecedente, sia se successivo.

Ciò posto, deve rilevarsi come la Corte d'appello, pur modificando le conclusioni cui sul punto era pervenuto il primo Giudice, abbia eccessivamente esteso a ritroso l'ambito temporale dell'indagine patrimoniale sino all'anno 2000 (epoca in cui sarebbero stati acquisiti alcuni cespiti immobiliari oggetto di confisca), con la conseguente affermazione secondo cui la totalità dei beni in sequestro si sarebbe formata nel corso di un intervallo temporale dilatato sino all'anno 2014 (quale data di commissione del reato cd.

"spia" con riferimento al patrimonio precedentemente formatosi), in ragione della valorizzazione dei profili attinenti sia alla qualifica soggettiva di pubblico ufficiale rivestita dall'imputato, che ad una, non meglio precisata, natura "non episodica ed occasionale" del reato contestato.

Argomenti, quelli ora indicati, che risultano tuttavia logicamente contraddetti dal complessivo apprezzamento dei dati oggettivi rappresentati dallo stato di incensuratezza dell'imputato, dall'assenza di elementi di fatto idonei a ritenere una sua pregressa propensione alla realizzazione di analoghi reati presupposto nel corso dell'intera attività lavorativa svolta presso altri uffici dell'amministrazione comunale e dalla compresenza dell'esercizio di funzioni pubblicistiche — a vario titolo rivestite nel tempo - con lo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma fino al mese di settembre 2010, allorquando egli dismise l'attività libero- professionale ed iniziò ad occuparsi del settore dell'edilizia privata, assumendo la posizione di capo del relativo ufficio pubblico.

Risulta, invero, dagli atti processuali che l'imputato ha assunto a tempo pieno le funzioni pubbliche oggetto del capo d'imputazione solo nel settembre del 2010, avendo in precedenza svolto attività libero-professionale e, contemporaneamente, attività pubblicistiche di diversa natura all'interno della medesima amministrazione comunale.

Emerge, inoltre, che le peculiari caratteristiche delle funzioni amministrative da ultimo rivestite si presentano obiettivamente diverse e prive di elementi di stretto collegamento con quelle (edilizia scolastica, spiagge libere ecc.) in precedenza svolte a tempo parziale.

Fondato, pertanto, deve ritenersi il rilievo difensivo secondo cui una corretta applicazione del su indicato criterio di ragionevolezza temporale deve necessariamente comportare una più ampia limitazione della verifica di congruità della consistenza del patrimonio dell'imputato e del suo nucleo familiare con riferimento alla fascia temporale ricompresa fra il 10 gennaio 2010 e il 10 gennaio 2014, in considerazione, da un lato, dell'epoca (fra il 2011 e il 2013) alla quale i Giudici di merito hanno fatto risalire i rapporti fra l'imputato ed il Carrese, dall'altro, del momento (anno 2010) in cui è stata assunta la specifica qualifica soggettiva di natura pubblicistica il cui abusivo esercizio ha originato la commissione del reato presupposto, unitamente alla correlata posizione funzionale dall'imputato ricoperta nell'arco temporale (dal giugno 2013 fino al 4 ottobre 2013) in cui si è materialmente dispiegata l'accertata realizzazione del reato contestato.

Giova richiamare, ai fini del giudizio che la Corte distrettuale, su tali basi di riferimento, dovrà complessivamente rinnovare in sede rescissoria, il quadro dei principi stabiliti, sotto tale specifico profilo, da questa Suprema Corte (Sez.

U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491), secondo cui, al fine di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12- sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora nell'art. 240-bis cod. pen.), allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la "giustificazione" credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna.

Deve altresì richiamarsi il principio secondo cui, in relazione all'ipotesi di confisca "allargata" ai sensi dell'art. 240-bis cit., il disposto dell'art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, a mente del quale il condannato per un reato-spia "non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale", si applica anche in relazione a cespiti acquisiti prima dell'entrata in vigore della stessa (Sez. 2, n. 6587 del 12/01/2022, Cuku, Rv. 282690; Sez. 2, n. 15551 del 04/11/2021, dep. 2022, Gallace, Rv. 283384).

A siffatta conclusione non osta, secondo le richiamate decisioni di questa Suprema Corte, il principio secondo cui la legge, ai sensi dell'art. 11 disp. prel. cod. civ., dispone solo per l'avvenire, atteso che, in ragione della natura di misura di sicurezza di detta confisca, rileva la speciale disposizione dell'art. 200, comma primo, cod. pen., richiamata dall'art. 236, comma secondo, cod. pen., in forza della quale le misure di sicurezza soggiacciono alla disciplina in vigore al momento della loro applicazione.

8. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione della confisca, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello in dispositivo indicata per nuovo giudizio sul punto.

Il ricorso va rigettato in relazione alle ulteriori doglianze, con la conseguente declaratoria di irrevocabilità della sentenza impugnata in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

L'imputato va infine condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Castellammare di Stabia, che vanno complessivamente liquidate secondo le correlative statuizioni decisorie in dispositivo meglio precisate.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.

Rigetta il ricorso nel resto.

Visto l'ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Castellammare di Stabia avverso la sentenza del 10/02/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore della parte civile Comune di Castellammare di Stabia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle conclusioni depositate in udienza, chiedendo la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado; uditi i difensori dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 febbraio 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata il 28 novembre 2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che riconosceva [OSCURATO:PERSONA] - funzionario capo dell'ufficio di edilizia privata del settore urbanistico del Comune di Castellammare di Stabia - colpevole del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., così qualificati i fatti inizialmente contestati ex artt. 81, secondo comma, 317 cod. pen., condannandolo alla pena di anni quattro di reclusione e alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, con il risarcimento dei danni in favore del Comune di Castellammare di Stabia, costituitosi parte civile, e la confisca di quanto in sequestro ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. 2. Avverso la su indicata decisione hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia dell'imputato, censurando, con un primo motivo, violazioni di legge ai sensi degli artt. 63, 234, 266, 267, 268, 271 cod. proc. pen. e vizi della motivazione con riferimento alla possibilità di utilizzazione ex art. 234 cod. proc. pen. delle registrazioni dei presunti colloqui intervenuti fra l'imputato e la persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo si deduce, anche sulla base delle dichiarazioni del Carrese nell'udienza dibattimentale del 15 gennaio 2015: a) che le registrazioni sono state illegittimamente effettuate attraverso uno strumento fornito dagli organi investigativi e d'intesa con essi; b) che, nonostante un'espressa richiesta del Tribunale, il supporto originario con il quale sono state realizzate non è mai stato consegnato al perito e al consulente di parte ai fini della relativa opera di trascrizione, con la conseguente impossibilità di controllare la genuinità e l'attendibilità del contenuto delle registrazioni; c) che il perito nominato dal Tribunale, di conseguenza, ha effettuato le trascrizioni di files copiati dallo stesso Carrese, senza alcun preventivo controllo della corrispondenza tra quelli copiati e quelli originari; d) che nel corso del dibattimento, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, erano emersi precisi indizi di inattendibilità e possibile manipolazione del contenuto delle registrazioni. Si pone altresì in evidenza: a) che il Tribunale ha illegittimamente ritenuto la inutilizzabilità delle dichiarazioni del Carrese in dibattimento, sul rilievo che le stesse erano state rese in difetto delle garanze previste dall'art. 210 cod. proc. pen., sebbene tali dichiarazioni fossero prive di carattere auto-indiziante, tanto che il relativo esame dibattimentale non è mai stato sospeso; b) che il predetto dichiarante, infatti, non aveva mai assunto la qualità di indagato ovvero di imputato.2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deduce la violazione del principio di correlazione ex art. 521 cod. proc. pen., atteso che la modifica del titolo del reato è avvenuta solamente in sentenza, con la conseguente declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Carrese, privando la difesa dei concreti elementi a discarico emersi nel corso della sua escussione dibattimentale, allorquando la suddetta persona offesa ebbe ad affermare di non aver mai promesso somme di denaro all'imputato, così escludendo qualsiasi condotta di costrizione o induzione in suo danno. 2.2. Con un terzo motivo si lamentano violazioni di legge ex artt. 56, 319- quater cod. pen. e correlati vizi della motivazione, anche per travisamento dei fatti, con riferimento alla correttezza dell'iter procedurale relativo al permesso di costruire rilasciato alla persona offesa il 13 aprile 2013, là dove la sentenza impugnata, senza mettere in discussione la legittimità del provvedimento di sospensione della "d.i.a.", ha illogicamente ritenuto di individuarvi una sorta di pressione indiretta nei confronti del Carrese, senza considerare che tale atto non solo non sortiva alcun effetto in ordine all'eventuale dazione, ma nemmeno ostacolava il rilascio del titolo abilitativo, avvenuto qualche giorno dopo. Si assume, al riguardo: a) che la persona offesa non ha effettuato alcun esborso di somme in favore dell'imputato, non essendo stata indotta o coartata dall'adozione del predetto provvedimento di sospensione: b) che, pur a prescindere dalle dichiarazioni del Carrese, erroneamente dichiarate inutilizzabili, non è mai emersa la circostanza che la sospensione della "d.i.a.", imposta dall'esigenza di rispetto della pertinente normativa amministrativa, lo abbia condizionato a dare o promettere somme di denaro in favore dell'imputato; c) che se la condotta induttiva fosse stata determinata, nella prospettiva seguita dalla sentenza impugnata, dall'andamento dell'iter amministrativo, ne risulterebbe con evidenza la diversa ipotesi di un delitto solo tentato. 2.3. Con un quarto motivo si deduce, in via subordinata, che il corretto inquadramento normativo della fattispecie in esame dovrebbe individuarsi nello schema descrittivo del reato di cui all'art. 318 cod. pen., poiché la sentenza impugnata fa coincidere il patto corruttivo o la condotta di induzione con l'adozione del provvedimento, del tutto legittimo, di sospensione della "d.i.a.". 2.4. Con un quinto motivo si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen., avendo la Corte distrettuale erroneamente determinato, sulla base di una non corretta impostazione metodologica seguita dalla consulenza tecnica d'ufficio, sia il valore del patrimonio sequestrato, sia quello della ritenuta sproporzione, senza considerare, segnatamente, gli elementi di seguito indicati: a) l'imputato ha assunto a tempo pieno la funzione pubblica oggetto della contestazione solo in data 21 luglio 2010, avendo in precedenza svolto attività libero-professionale e di gestione patrimoniale-finanziaria, con il progressivo accumulo di una notevole capacità reddituale, del tutto idonea a giustificare il patrimonio del quale è stata poi disposta la confisca; b) nel segmento temporale riconnpreso fra gli anni 2010-2014, rilevante ai fini del tipo di reato in contestazione, il patrimonio del nucleo familiare non ha registrato alcun incremento di ordine patrimoniale, ma solo modifiche di carattere qualitativo; c) il dato relativo alla complessiva entità degli importi guadagnati e non dichiarati dall'imputato (pari ad euro 1.660.370,00); d) la circostanza che gli stessi risultati conclusivi della relazione peritale, depurati di taluni errori materiali o di calcolo, hanno evidenziato una condizione di piena compatibilità e proporzione tra le risorse finanziarie disponibili e le attività professionali e gli investimenti effettuati nel corso degli anni; e) il fatto che la confisca è stata illegittimamente disposta in relazione all'intero patrimonio familiare (pari ad euro 3.425.385,27), sebbene l'esito della consulenza tecnica d'ufficio avesse indicato una indimostrata sproporzione di più limitata entità (pari al complessivo importo di euro 374.920,82); f) le contrarie emergenze offerte dalla consulenza tecnica di parte, là dove ponevano in evidenza la circostanza, incontestata, che alla data del 1° gennaio 2000 il nucleo familiare dell'imputato era già in possesso dei beni indicati nelle tabelle della consulenza tecnica versata agli atti del processo di appello e di primo grado. 2.5. Con un sesto motivo si lamentano violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla eccessività della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, pur a fronte della incensuratezza dell'imputato e del suo corretto comportamento processuale. 2.6. Con un settimo motivo, infine, si deduce l'assenza e illogicità della motivazione riguardo alla statuizione di conferma della condanna generica al risarcimento dei danni, in considerazione della regolarità del procedimento amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto entro i limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato, reiterando in questa Sede una doglianza che non tiene conto delle implicazioni sottese ai principi al riguardo affermati da questa Suprema Corte (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225466), secondo cui la registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d'iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, come tale utilizzabile in dibattimento secondo la disciplina prevista dall'art. 234 cod. proc. pen., e non intercettazione "ambientale" soggetta alla diversa disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., anche quando essa avvenga su impulso della polizia giudiziaria e/o con strumenti forniti da quest'ultima con la specifica finalità di precostituire una prova da far valere in giudizio (Sez. 2, n. 12347 del 10/02/2021, D'Isanto, Rv. 280996; Sez. 2, n. 3851 del 21/10/2016, dep. 2017, Spada, Rv. 269089; Sez. 6, n. 31342 del 16/03/2011, Renzi, Rv. 250534; Sez. 6, n. 16986 del 24/02/2009, Abis, Rv. 243256; Sez. 1, n. 14829 del 19/02/2009, Foglia, Rv. 243741). Difettano, in questa ipotesi, come posto in rilievo nella richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la "terzietà" del captante. Né, come già posto in rilievo dal primo Giudice, vi è prova che nel caso di specie l'iniziativa assunta dal privato sia stata in qualche modo sollecitata o indotta dalla Polizia giudiziaria. Ne consegue che l'acquisizione della registrazione dei colloqui agli atti del processo è correttamente avvenuta, come dalla Corte distrettuale affermato nella impugnata sentenza, attraverso il meccanismo regolato dall'art. 234 cod. proc. pen. Per quel che attiene alle conseguenze della mancata consegna al perito del supporto originario per la trascrizione delle conversazioni registrate, le decisioni di merito hanno complessivamente vagliato le emergenze probatorie - tanto che il Tribunale ne ha disposto l'ascolto in aula proprio in considerazione dei dubbi espressi dall'imputato riguardo ad una loro eventuale manipolazione - ed hanno conformemente escluso, anche alla luce delle dichiarazioni sul punto rese dal consulente tecnico di parte, che l'esame del materiale consegnato dal Carrese alla Polizia giudiziaria consenta di rilevarvi la presenza di modifiche, alterazioni o manomissioni del contenuto, al di là della mera constatazione che i "files" audio e audio-video sono stati "rinominati". Non può ritenersi fondato, sotto altro ma connesso profilo, l'assunto secondo cui il Tribunale avrebbe illegittimamente ritenuto la inutilizzabilità delle dichiarazioni del Carrese in dibattimento, poiché nella stessa sentenza impugnata si ha cura di precisare che già il primo Giudice aveva ravvisato nella condotta da lui posta in essere gli estremi per la configurabilità della fattispecie di reato prevista dall'art. 319 -quater, secondo comma, cod. pen., disponendo per tale motivo la trasmissione degli atti al P.M. in ordine a quanto emerso a suo carico nel corso del dibattimento.Tale era, dunque, la ragione per cui, come espressamente affermato nella prima decisione di merito, le dichiarazioni dal predetto rese in difetto delle garanzie previste dall'art. 210 cod. proc. pen. dovevano correttamente ritenersi inutilizzabili nel caso di specie. 3. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo, avendo la Corte distrettuale congruamente spiegato le ragioni per le quali già all'esito del primo giudizio si era ritenuto di dare al fatto storico - puntualmente descritto nell'imputazione e rimasto invariato nei suoi contenuti essenziali - una diversa qualificazione giuridica ex art. 319 -quater cit., escludendone, al contempo, qualsiasi immutazione rilevante nella prospettiva della necessaria correlazione tra accusa e sentenza posta dall'art. 521 cod. proc. pen. Ampiamente prevedibile, sotto tale profilo, è stata altresì ritenuta la possibile riqualificazione giuridica dell'accusa di concussione originariamente formulata, non solo alla luce della medesimezza delle componenti essenziali del fatto storico oggetto di contestazione e condanna, ma anche della garanzia del pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa con riferimento a tutti gli elementi emersi a carico dell'imputato e della rilevata continuità normativa tra la fattispecie di concussione per induzione di cui al previgente art. 317 cod. pen. ed il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319 -quater cit., introdotto dalla legge n. 190 del 2012, considerato che la pur prevista punibilità, ‘.— C400 in quest'ultimo, del soggetto indotto non ha mutato la struttura dell'abuso induttivo, ferma restando, per i fatti pregressi, l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova norma (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258473). 4. Infondate devono ritenersi le doglianze oggetto del terzo motivo di ricorso, per lo più reiterative di analoghe censure già puntualmente esaminate e disattese dalla Corte territoriale, che dopo aver ricostruito in maniera dettagliata i diversi passaggi dell'iter amministrativo finalizzato ad ottenere la regolarizzazione di opere abusivamente realizzate sull'immobile di proprietà del Carrese, ha richiamato le conformi valutazioni già espresse dal primo Giudice in relazione alle univoche risultanze probatorie dell'istruzione dibattimentale, ponendo in rilievo, segnatamente, le dirimenti circostanze di fatto qui di seguito richiamate: a) la costante ed attiva partecipazione dell'imputato alle varie fasi della procedura di regolarizzazione amministrativa avviata dal Carrese, poi culminata con il rilascio dell'illegittimo permesso di costruire in sanatoria n. 13 del 2013, sottoscritto proprio dall'imputato, nella sua qualità di capo dell'ufficio edilizia privata del Comune; b) la piena consapevolezza della natura e del tipo di opere già realizzate (per la presenza, non rilevata, di pregressi abusi non sanabili di cui l'imputato era a conoscenza) e da realizzare presso l'immobile del Carrese, la cui nuova richiesta di sanatoria non conteneva l'indicazione dell'opera relativa al torrino scale, sulla cui prospettata realizzazione la competente Sovrintendenza aveva inizialmente espresso un parere contrario; c) il fatto che nel parere favorevole successivamente espresso - avente ad oggetto la mera realizzazione di un pergolato e non anche del predetto torrino - la Sovrintendenza aveva affidato al Comune il compito di verificare la legittimità dello stato di fatto del sito e dei manufatti ivi esistenti ai fini del rilascio del permesso di costruire; d) il mancato adempimento di tale verifica da parte dell'ufficio diretto dall'imputato e il successivo rilascio del richiamato permesso in sanatoria con un provvedimento da lui sottoscritto quale capo dell'ufficio edilizia privata del Comune; e) l'essersi attivamente adoperato, sin dall'inizio, in favore del Carrese, mettendolo in contatto con un suo ex collaboratore, che si occupò di curare la pratica relativa alla prima richiesta di sanatoria, per la quale lo stesso imputato aveva predisposto, quale responsabile del procedimento, la proposta di provvedimento poi negativamente osservata dalla Sovrintendenza per la non sanabilità di alcune opere edilizie abusive, e in particolare del torrino scale realizzato sul terrazzo di copertura dell'immobile; f) il contenuto delle conversazioni intercorse con il Carrese, da cui emergeva la richiesta di un compenso (motivatamente stimata nel complessivo importo di quindicimila euro per l'intera procedura, da versare in tre tranches di cinquemila euro per ciascun adempimento procedurale in suo favore) dall'imputato rivoltagli per il buon esito della pratica e il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, con l'accettazione e la conseguente corresponsione di un iniziale acconto da parte del Carrese; g) le pressioni indirettamente poste in essere dall'imputato per ottenere il pagamento di quanto promesso e il riferimento al possibile esercizio del potere di impedire la prosecuzione dei lavori avviati, qualora il Carrese non avesse ottemperato agli accordi economici intervenuti con il [OSCURATO:PERSONA]; h) la presentazione, il 3 maggio 2013, di una d.i.a. da parte del Carrese per l'esecuzione dei lavori assentiti dal Comune ai fini della realizzazione del pergolato e la sua successiva, improvvisa, sospensione, in data 29 maggio 2013, con un provvedimento sottoscritto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], per una richiesta di integrazione documentale in presenza di dubbi insorti sulla compatibilità del pergolato con la normativa paesaggistica vigente in materia; i) la strumentalità della richiesta, a fronte della prospettata esigenza di svolgere ulteriori atti ed acquisire ulteriori elementi documentali che, come già evidenziato nella prima decisione di merito, non erano stati ritenuti, illegittimamente, necessari ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, assumendo solo in seguito tale connotato di indispensabilità al fine di bloccare la d.i.a., in conseguenza del mancato pagamento del complessivo importo della somma da corrispondere all'imputato, per la quale era stato dal Carrese già versato un acconto. Coerentemente con la dettagliata ricostruzione dei comportamenti assunti dalle persone coinvolte nella vicenda storico-fattuale oggetto della regiudicanda, nonché dei tempi, dei contenuti e della complessiva dinamica dei richiamati adempimenti procedurali, la sentenza impugnata ha congruamente ritenuto infondate le qui riproposte obiezioni difensive, là dove, da un lato, ha considerato non decisiva la circostanza, pacifica, della legittimità delle richieste di integrazione documentale oggetto del richiamato provvedimento sospensivo, dall'altro lato ha valorizzato gli elementi di prova offerti dal complesso degli indici sintomatici del carattere pretestuoso della richiesta attività integrativa, in quanto strumentalmente utilizzata dall'imputato quale mezzo di pressione indiretta verso il Carrese, allorquando costui, nonostante la serie di illegittimi provvedimenti adottati in suo favore, ebbe a manifestare l'intento di non ottemperare agli economici assunti nei confronti dell'imputato. Sulla base delle su esposte considerazioni deve ritenersi, pertanto, che i Giudici di merito hanno fatto buon governo dei principi affermati da questa Suprema Corte (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470) ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 319-quater cit., ponendo in rilievo, per un verso, l'abusivo sfruttamento della qualità e dei poteri legati al ruolo di pubblico ufficiale rivestito dall'imputato, e, per altro verso, l'indebita prospettazione delle sfavorevoli conseguenze che al Carrese sarebbero potute derivare per effetto di una corretta applicazione della pertinente normativa, a causa del mancato ottenimento dell'illegittimo permesso di costruire in sanatoria e, in seguito, della disposta sospensione della procedura per la realizzazione di opere non edificabili, nella correlata prospettiva di un puntuale, quanto indebito, soddisfacimento degli impegni economici a suo tempo assunti. Non previamente dedotto con uno specifico motivo di impugnazione nel giudizio di appello, e come tale non esaminabile in questa Sede, deve ritenersi il collegato profilo di doglianza (v., in narrativa, il par. 2.2.) attinente all'evocata configurabilità di una diversa ipotesi di reato che, in tesi, si sarebbe manifestata attraverso la realizzazione di una condotta induttiva solo tentata. 5. Sotto altro, ma connesso profilo, deve ritenersi congruamente motivata, nelle conformi decisioni di merito, la denegata configurabilità dell'evocata ipotesi di reato di cui all'art. 318 cod. pen., i cui elementi costitutivi non sono stati in concreto ravvisati all'esito di una puntuale disamina della progressione procedimentale dell'intero iter amministrativo e dei tratti identificativi della condotta delittuosa oggetto del tema d'accusa, avendo i Giudici di merito valorizzato i dirimenti elementi di fatto rappresentati sia dalla ricorrenza del necessario connotato di abusiva prevaricazione posta in essere dall'imputato attraverso l'indebita azione ritorsiva tradottasi nella richiamata sospensione della d.i.a., sia dal volontario, ma non spontaneo, ottemperamento del Carrese alla concordata dazione, attesa la circostanza, pur essa coerentemente posta in rilievo dalla sentenza impugnata, che egli cercò più volte di sottrarsi all'adempimento degli impegni economici al riguardo assunti. L'accordo corruttivo presuppone,• di converso, una situazione di "par condicio contractualis" e la necessità di un incontro libero e consapevole della volontà delle parti (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, Maldera, dep. 2014, Rv. 258474), la cui sussistenza è stata motivatamente esclusa nel caso di specie, alla luce della rilevata condotta di abusiva prevaricazione da parte del pubblico funzionario e della connessa condizione di soggezione psicologica del privato, in un contesto che, come posto rilievo dalla prima decisione di merito, lo vedeva comunque impegnato a raggiungere il suo scopo di sanare le opere abusive già realizzate ed installare, prontamente e senza intoppi burocratici, un pergolato che, per le sue caratteristiche strutturali, era qualificabile come nuova costruzione, attraverso una mera d.i.a. A fronte della congrua motivazione al riguardo offerta dalla Corte territoriale, il ricorrente ha dedotto, peraltro, una censura il cui contenuto è stato solo aspecificamente formulato nel quarto motivo di ricorso, senza affrontare criticamente, sulla base di un'adeguata impostazione contro-argomentativa, le ragioni giustificative poste dalla Corte distrettuale a sostegno del correlativo apprezzamento di merito, con la conseguente inammissibilità della doglianza, la cui introduzione, come tale, non può ritenersi consentita in questa Sede. 6. Parimenti inammissibili devono ritenersi il sesto ed il settimo motivo di ricorso, in quanto rispettivamente volti: a) a sollecitare non consentite rivalutazioni di merito in ordine al motivato esercizio del potere discrezionale di determinazione della congruità del trattamento sanzionatorio e di diniego delle invocate attenuanti generiche, sebbene i criteri direttivi al riguardo utilizzati abbiano complessivamente tenuto conto sia della valutazione delle note modali della condotta, ritenute sintomatiche del sensibile grado di disvalore del comportamento dall'imputato posto in essere lungo un apprezzabile arco temporale di riferimento, sia dell'assenza di elementi positivamente valutabili al fine qui considerato; b) a contestare solo genericamente le statuizioni civili di condanna al risarcimento in favore del Comune costituito parte civile, dai Giudici di merito collegate, per la natura e le obiettive caratteristiche dell'azione delittuosa posta in essere, alla lesione delle precondizioni di buon andamento, imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa. 7. Fondate, di contro, devono ritenersi le ragioni di doglianza sottese al quinto motivo di ricorso, non avendo la sentenza impugnata fatto buon governo dei principi affermati da questa Suprema Corte in ordine alla corretta individuazione del criterio di "ragionevolezza temporale" ai fini della imposizione del vincolo ablativo rilevante ex art. 240-bis cod. pen. (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561). Sotto tale profilo, in particolare, questa Corte ha affermato che l'assenza «....di un collegamento di natura cronologica tra l'ingresso nel patrimonio del soggetto di ricchezza, sproporzionata ed ingiustificata nella sua origine, e l'attività criminosa presupposta, di per sé consentirebbe applicazioni illimitate della misura ablativa con effetti fortemente pregiudicanti i diritti di proprietà e di iniziativa economica del destinatario, oltre a rendergli molto difficoltosa, se non impossibile, la dimostrazione della legittima provenienza degli incrementi patrimoniali distanziati dal reato, specie se ad esso di molti anni antecedenti». Da tempo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha avvertito «...la necessità di rinvenire un punto di equilibrio tra la finalità del contrasto alla criminalità lucrogenetica ed il sacrificio dei diritti di proprietà individuali, consapevolezza che ha ispirato la linea interpretativa, per la quale le possibilità applicative della confisca allargata vanno circoscritte in funzione del criterio della "ragionevolezza temporale". Con tale locuzione s'intende significare che il momento di acquisto del bene non deve essere talmente lontano dall'epoca di realizzazione del "reato-spia" da determinare l'irragionevolezza della presunzione di derivazione da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella giudicata (Sez. 1, n. 41100 del 16/04/2014, Persichella, Rv. 260529; Sez. 4, n. 35707 del 07/05/2013, D'Ettorre, Rv. 256882; Sez. 1, n. 2634 del 11/12/2012, Capano, Rv. 254250, Sez. 4, n. 12734 del 16/01/2014, Valentino; Sez. 1, n. 11049 del 05/02/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 226051)». Nella medesima prospettiva ermeneutica, inoltre, si è collocata la giurisprudenza della Corte costituzionale, che con la sentenza interpretativa di rigetto n. 33 del 2018 ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui include la ricettazione tra i delitti cd. "presupposto", affermando che la coerenza con il sistema dei valori costituzionali della presunzione relativa di illecita accumulazione dei beni di valore sproporzionato pretende che essa «sia circoscritta [...] in un ambito di ragionevolezza temporale».Nello specificare la portata di tale nozione, la Corte costituzionale ha precisato che il momento di acquisizione del bene da confiscare non dovrebbe risultare così lontano dall'epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere ictu °cui/ irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da un'attività illecita, anche se differente da quella che ha determinato la condanna e rimasta priva di un positivo accertamento. Si è altresì soggiunto che, al fine qui considerato, il criterio della ragionevolezza temporale impedisce la abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca "allargata" ed il monitoraggio patrimoniale dell'intera vita del soggetto, sebbene condannato per un singolo reato compreso nel catalogo della richiamata disposizione normativa. Pur senza spingersi a suggerire concreti elementi orientativi del giudizio sulla ragionevole distanza tra reato ed acquisto del bene confiscabile, la Corte costituzionale, come posto in rilievo nella richiamata sentenza delle Sezioni Unite, «....ha precisato che la stessa va determinata in riferimento "alle caratteristiche della singola vicenda concreta e, dunque, del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela" e che compete al giudice verificare se, in relazione a tali circostanze e alla personalità del reo, la vicenda criminosa risulti episodica ed occasionale e produttiva di modesto arricchimento, così da non corrispondere al "modello" normativo che fonda la presunzione che ricostruisce in via indiziaria la illiceità della ricchezza acquisita». Ne consegue che il momento dell'acquisto dei beni da sottoporre a confisca non è indifferente alla dimensione temporale del reato "presupposto", ma deve essere delimitato sulla base di una ragionevole distanza dallo stesso, sia se antecedente, sia se successivo. Ciò posto, deve rilevarsi come la Corte d'appello, pur modificando le conclusioni cui sul punto era pervenuto il primo Giudice, abbia eccessivamente esteso a ritroso l'ambito temporale dell'indagine patrimoniale sino all'anno 2000 (epoca in cui sarebbero stati acquisiti alcuni cespiti immobiliari oggetto di confisca), con la conseguente affermazione secondo cui la totalità dei beni in sequestro si sarebbe formata nel corso di un intervallo temporale dilatato sino all'anno 2014 (quale data di commissione del reato cd. "spia" con riferimento al patrimonio precedentemente formatosi), in ragione della valorizzazione dei profili attinenti sia alla qualifica soggettiva di pubblico ufficiale rivestita dall'imputato, che ad una, non meglio precisata, natura "non episodica ed occasionale" del reato contestato. Argomenti, quelli ora indicati, che risultano tuttavia logicamente contraddetti dal complessivo apprezzamento dei dati oggettivi rappresentati dallo stato di incensuratezza dell'imputato, dall'assenza di elementi di fatto idonei a ritenere una sua pregressa propensione alla realizzazione di analoghi reati presupposto nel corso dell'intera attività lavorativa svolta presso altri uffici dell'amministrazione comunale e dalla compresenza dell'esercizio di funzioni pubblicistiche — a vario titolo rivestite nel tempo - con lo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma fino al mese di settembre 2010, allorquando egli dismise l'attività libero- professionale ed iniziò ad occuparsi del settore dell'edilizia privata, assumendo la posizione di capo del relativo ufficio pubblico. Risulta, invero, dagli atti processuali che l'imputato ha assunto a tempo pieno le funzioni pubbliche oggetto del capo d'imputazione solo nel settembre del 2010, avendo in precedenza svolto attività libero-professionale e, contemporaneamente, attività pubblicistiche di diversa natura all'interno della medesima amministrazione comunale. Emerge, inoltre, che le peculiari caratteristiche delle funzioni amministrative da ultimo rivestite si presentano obiettivamente diverse e prive di elementi di stretto collegamento con quelle (edilizia scolastica, spiagge libere ecc.) in precedenza svolte a tempo parziale. Fondato, pertanto, deve ritenersi il rilievo difensivo secondo cui una corretta applicazione del su indicato criterio di ragionevolezza temporale deve necessariamente comportare una più ampia limitazione della verifica di congruità della consistenza del patrimonio dell'imputato e del suo nucleo familiare con riferimento alla fascia temporale ricompresa fra il 10 gennaio 2010 e il 10 gennaio 2014, in considerazione, da un lato, dell'epoca (fra il 2011 e il 2013) alla quale i Giudici di merito hanno fatto risalire i rapporti fra l'imputato ed il Carrese, dall'altro, del momento (anno 2010) in cui è stata assunta la specifica qualifica soggettiva di natura pubblicistica il cui abusivo esercizio ha originato la commissione del reato presupposto, unitamente alla correlata posizione funzionale dall'imputato ricoperta nell'arco temporale (dal giugno 2013 fino al 4 ottobre 2013) in cui si è materialmente dispiegata l'accertata realizzazione del reato contestato. Giova richiamare, ai fini del giudizio che la Corte distrettuale, su tali basi di riferimento, dovrà complessivamente rinnovare in sede rescissoria, il quadro dei principi stabiliti, sotto tale specifico profilo, da questa Suprema Corte (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491), secondo cui, al fine di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12- sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora nell'art. 240-bis cod. pen.), allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la "giustificazione" credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna. Deve altresì richiamarsi il principio secondo cui, in relazione all'ipotesi di confisca "allargata" ai sensi dell'art. 240-bis cit., il disposto dell'art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, a mente del quale il condannato per un reato-spia "non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale", si applica anche in relazione a cespiti acquisiti prima dell'entrata in vigore della stessa (Sez. 2, n. 6587 del 12/01/2022, Cuku, Rv. 282690; Sez. 2, n. 15551 del 04/11/2021, dep. 2022, Gallace, Rv. 283384). A siffatta conclusione non osta, secondo le richiamate decisioni di questa Suprema Corte, il principio secondo cui la legge, ai sensi dell'art. 11 disp. prel. cod. civ., dispone solo per l'avvenire, atteso che, in ragione della natura di misura di sicurezza di detta confisca, rileva la speciale disposizione dell'art. 200, comma primo, cod. pen., richiamata dall'art. 236, comma secondo, cod. pen., in forza della quale le misure di sicurezza soggiacciono alla disciplina in vigore al momento della loro applicazione. 8. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione della confisca, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello in dispositivo indicata per nuovo giudizio sul punto. Il ricorso va rigettato in relazione alle ulteriori doglianze, con la conseguente declaratoria di irrevocabilità della sentenza impugnata in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. L'imputato va infine condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Castellammare di Stabia, che vanno complessivamente liquidate secondo le correlative statuizioni decisorie in dispositivo meglio precisate. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Rigetta il ricorso nel resto. Visto l'ar
Sentenza Cassazione n. 10684/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris