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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 dicembre 2024

Cassazione n. 02716/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di-istian, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma, rigettando l'appello di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ne ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari in relazione ai reati ex artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 descritti nelle imputazioni provvisorie.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], si chiede l'annullamento della ordinanza, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione nel ritenere la misura degli arresti domiciliari, da applicarsi presso l'abitazione dei genitori del ricorrente (diversa da quella dello stesso), inadeguata a salvaguardare le esigenze cautelare.

Si osserva che il Tribunale avrebbe dovuto annullare l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari anzitutto per la carenza grafica della motivazione.

Si evidenzia che la difesa aveva indicato diversi elementi di novità rispetto alla situazione precedente: la imminente quarta paternità di [OSCURATO:PERSONA] e la difficoltà della sua compagna a gestire da sola la prole, la disponibilità dei genitori dell'imputato a accogliere il figlio con il suo nucleo familiare, per allontanarlo d ambienti delinquenziali e favorire il suo reinserimento lavorativo. [OSCURATO:PERSONA] Va preliminarmente rilevato che con provvedimento (acquisito agli atti) del 28 ottobre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, ritenendoli sufficienti a salvaguardare le esigenze cautelari.

Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Cosi decisa il 04/12/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]^nzo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di-istian, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma, rigettando l'appello di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ne ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari in relazione ai reati ex artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 descritti nelle imputazioni provvisorie. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], si chiede l'annullamento della ordinanza, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione nel ritenere la misura degli arresti domiciliari, da applicarsi presso l'abitazione dei genitori del ricorrente (diversa da quella dello stesso), inadeguata a salvaguardare le esigenze cautelare. Si osserva che il Tribunale avrebbe dovuto annullare l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari anzitutto per la carenza grafica della motivazione. Si evidenzia che la difesa aveva indicato diversi elementi di novità rispetto alla situazione precedente: la imminente quarta paternità di [OSCURATO:PERSONA] e la difficoltà della sua compagna a gestire da sola la prole, la disponibilità dei genitori dell'imputato a accogliere il figlio con il suo nucleo familiare, per allontanarlo d ambienti delinquenziali e favorire il suo reinserimento lavorativo. [OSCURATO:PERSONA] Va preliminarmente rilevato che con provvedimento (acquisito agli atti) del 28 ottobre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, ritenendoli sufficienti a salvaguardare le esigenze cautelari. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Cosi decisa il 04/12/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]^nzo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02716/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris