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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 gennaio 2022

Cassazione n. 08109/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (IM), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, emessa in data 10/01/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale Bas4~44 [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Imperia emessa in data 08/10/2019, che aveva condannato a pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione, di cui ai capi B) ed AE) dell'imputazione - quest'ultimo limitatamente ai punti a), c) d) - quale legale rappresentante della Fiorita s.r.I., dichiarata fallita in data 29/10/2010.

2. In data 24/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla ritenuta mancanza di specifica censura in relazione alle condotte sub B) e AE, lett. d), oggetto, al contrario, del primo motivo di appello, non comprendendosi, alla luce della motivazione di assoluzione quanto al capo AE, lett. d), per quale ragione si sia ritenuto di pervenire ad opposte conclusioni per le altre ipotesi distrattive, ciò sia alla luce della identità della condotta che alla luce della risposta fornita dal consulente di parte in merito alla vicenda di cui al capo B), che evidenziava come la procedura non avesse effettuato la riconciliazione saldi dei fornitori pagati dal conto "cassa contanti ed assegni", né verificato i saldi derivanti dai mastri debiti/fornitori con le successive istanze allo stato passivo, con insussistenza della prova della distrazione; con tale deduzione del consulente di parte, contenuta nell'atto di appello, la Corte di merito ha del tutto omesso di confrontarsi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Va premesso che la sentenza di primo grado era pervenuta all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, nella qualità di legale rappresentante della Fiorita s.r.I., per la distrazione di somme di denaro complessivamente ammontanti ad euro 517.775,00, di cui ai punti, a), c), d) del capo di imputazione sub AE), nonché per l'ulteriore distrazione della somma di euro 32.850,00 a mezzo assegni emessi in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui al capo B); la sentenza di primo grado dà specificamente conto delle modalità di prelevamento di dette somme, a messo assegni incassati personalmente dall'imputato, osservando, altresì, che dall'analisi della documentazione contabile era emerso che [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., facente capo al Dulbecco, era cliente della società f fallita, da cui aveva acquistato pellet, per cui sarebbe stato logico che fosse la società del Dulbecco a pagare la fornitrice, e non viceversa, non risultando alcuna giustificazione di tali movimentazioni.

La sentenza di primo grado, in particolare, alle pagg. 3 e 4 della motivazione, aveva analiticamente ripercorso tali movimenti, indicando: un prelevamento in contanti di euro 22.000,00 in data 03/07/209; assegni dell'importo di euro 402.250,00 emessi a favore della società ed incassati in contanti dall'imputato; assegni dell'importo di euro 56.650,00 emessi in proprio ed incassati su conti correnti dell'imputato ed, infine, assegni emessi in favore di [OSCURATO:PERSONA] per euro 36.875,00 e da questi monetizzati in favore dell'imputato.

Sul punto occorre osservare come già il motivo di appello fosse stato formulato in maniera del tutto generica, in quanto ci si era doluti del diverso approccio assolutorio in relazione ad altre condotte inizialmente ascritte all'imputato, senza, tuttavia, fornire alcuna plausibile giustificazione delle distrazioni descritte ai capi di imputazione, sub AE) e B), posto che la difesa non ha mai indicato a quali creditori della società tali somme fossero state destinate, né spiegato l'anomalo andamento dei versamenti tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la società fallita, a fronte dei rapporti sottostanti.

Del tutto genericamente era stato affermato che il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe attribuito le somme a titolo di compenso per la sua attività di amministratore, senza alcuna documentazione a sostegno di tale affermazione, e, soprattutto, senza alcun confronto con il pacifico approdo ermeneutico di questa Corte di legittimità, secondo cui, in tal caso, sussiste la bancarotta fraudolenta per distrazione (da ultimo, Sez. 5, n. 3191 del 16/11/2020, dep. 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280415, secondo cui "Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come compensi per la carica ricoperta, qualora tali compensi, solo genericamente indicati nello statuto e non giustificati da dati ed elementi di confronto che ne consentano una oggettiva valutazione, siano stati determinati nel loro ammontare con una delibera dell'assemblea dei soci adottata 'pro forma', al solo fine di giustificare l'indebito prelievo.").

La motivazione della sentenza impugnata ha diffusamente seguito tale canovaccio ricostruttivo, ribadendo ulteriormente quanto già sottolineato dal primo giudice, peraltro a fronte di deduzioni difensive già estremamente generiche in sede di gravame.

Con tale percorso argomentativo il ricorso, quindi, non si confronta affatto, finendo per reiterare le medesime argomentazioni già proposte in appello, allegando, inoltre, la consulenza tecnica di parte, come se in sede di legittimità fosse possibile rivalutare e/o riconsiderare un tale elaborato, apprezzandone le specifiche deduzioni, sovrapponendo, cioè, una nuova ed ulteriore valutazione di una fonte probatoria, operazione riservata esclusivamente ai gradi di merito.

Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (IM), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, emessa in data 10/01/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale Bas4~44 [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Imperia emessa in data 08/10/2019, che aveva condannato a pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione, di cui ai capi B) ed AE) dell'imputazione - quest'ultimo limitatamente ai punti a), c) d) - quale legale rappresentante della Fiorita s.r.I., dichiarata fallita in data 29/10/2010. 2. In data 24/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla ritenuta mancanza di specifica censura in relazione alle condotte sub B) e AE, lett. d), oggetto, al contrario, del primo motivo di appello, non comprendendosi, alla luce della motivazione di assoluzione quanto al capo AE, lett. d), per quale ragione si sia ritenuto di pervenire ad opposte conclusioni per le altre ipotesi distrattive, ciò sia alla luce della identità della condotta che alla luce della risposta fornita dal consulente di parte in merito alla vicenda di cui al capo B), che evidenziava come la procedura non avesse effettuato la riconciliazione saldi dei fornitori pagati dal conto "cassa contanti ed assegni", né verificato i saldi derivanti dai mastri debiti/fornitori con le successive istanze allo stato passivo, con insussistenza della prova della distrazione; con tale deduzione del consulente di parte, contenuta nell'atto di appello, la Corte di merito ha del tutto omesso di confrontarsi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Va premesso che la sentenza di primo grado era pervenuta all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, nella qualità di legale rappresentante della Fiorita s.r.I., per la distrazione di somme di denaro complessivamente ammontanti ad euro 517.775,00, di cui ai punti, a), c), d) del capo di imputazione sub AE), nonché per l'ulteriore distrazione della somma di euro 32.850,00 a mezzo assegni emessi in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui al capo B); la sentenza di primo grado dà specificamente conto delle modalità di prelevamento di dette somme, a messo assegni incassati personalmente dall'imputato, osservando, altresì, che dall'analisi della documentazione contabile era emerso che [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., facente capo al Dulbecco, era cliente della società f fallita, da cui aveva acquistato pellet, per cui sarebbe stato logico che fosse la società del Dulbecco a pagare la fornitrice, e non viceversa, non risultando alcuna giustificazione di tali movimentazioni. La sentenza di primo grado, in particolare, alle pagg. 3 e 4 della motivazione, aveva analiticamente ripercorso tali movimenti, indicando: un prelevamento in contanti di euro 22.000,00 in data 03/07/209; assegni dell'importo di euro 402.250,00 emessi a favore della società ed incassati in contanti dall'imputato; assegni dell'importo di euro 56.650,00 emessi in proprio ed incassati su conti correnti dell'imputato ed, infine, assegni emessi in favore di [OSCURATO:PERSONA] per euro 36.875,00 e da questi monetizzati in favore dell'imputato. Sul punto occorre osservare come già il motivo di appello fosse stato formulato in maniera del tutto generica, in quanto ci si era doluti del diverso approccio assolutorio in relazione ad altre condotte inizialmente ascritte all'imputato, senza, tuttavia, fornire alcuna plausibile giustificazione delle distrazioni descritte ai capi di imputazione, sub AE) e B), posto che la difesa non ha mai indicato a quali creditori della società tali somme fossero state destinate, né spiegato l'anomalo andamento dei versamenti tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la società fallita, a fronte dei rapporti sottostanti. Del tutto genericamente era stato affermato che il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe attribuito le somme a titolo di compenso per la sua attività di amministratore, senza alcuna documentazione a sostegno di tale affermazione, e, soprattutto, senza alcun confronto con il pacifico approdo ermeneutico di questa Corte di legittimità, secondo cui, in tal caso, sussiste la bancarotta fraudolenta per distrazione (da ultimo, Sez. 5, n. 3191 del 16/11/2020, dep. 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280415, secondo cui "Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come compensi per la carica ricoperta, qualora tali compensi, solo genericamente indicati nello statuto e non giustificati da dati ed elementi di confronto che ne consentano una oggettiva valutazione, siano stati determinati nel loro ammontare con una delibera dell'assemblea dei soci adottata 'pro forma', al solo fine di giustificare l'indebito prelievo."). La motivazione della sentenza impugnata ha diffusamente seguito tale canovaccio ricostruttivo, ribadendo ulteriormente quanto già sottolineato dal primo giudice, peraltro a fronte di deduzioni difensive già estremamente generiche in sede di gravame. Con tale percorso argomentativo il ricorso, quindi, non si confronta affatto, finendo per reiterare le medesime argomentazioni già proposte in appello, allegando, inoltre, la consulenza tecnica di parte, come se in sede di legittimità fosse possibile rivalutare e/o riconsiderare un tale elaborato, apprezzandone le specifiche deduzioni, sovrapponendo, cioè, una nuova ed ulteriore valutazione di una fonte probatoria, operazione riservata esclusivamente ai gradi di merito. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 08109/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris