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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 ottobre 1949

Cassazione n. 39988/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/10/1949 avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.

Nessun difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, in sede di rinvio, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato a lei ascritto (omesso versamento di contributi INPS) in mesi uno, giorni sei di reclusione ed euro 200 di multa.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando violazione di legge per erronea ed eccessiva rideterminazione della pena.

Ritiene che l'errore della Corte di appello sia consistito nell'individuazione della pena base in mesi tre di reclusione ed euro 450 di multa, dalla quale è stato scomputato solamente il quantum di pena relativo alla mensilità (prescritta) di gennaio 2011 (pari a nove giorni di reclusione), benché già il giudice di primo grado, in relazione al reato più grave afferente al 2010 (dichiarato prescritto), avesse fissato la stessa pena base; ciò in violazione degli artt. 81, 133 cod. pen. e del principio di proporzionalità nella determinazione della pena, visto che l'evasione contributiva del 2010 era di ammontare superiore a quella residua del 2011.

3. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore in pari data, è comparso il solo Procuratore generale che ha assunto le conclusioni nei termini riportati in epigrafe.

4. Il ricorso è inammissibile.

E' appena il caso di rilevare che la pena irrogata non supera la media edittale, per cui nel caso trova applicazione il costante principio affermato da questa Corte di legittimità secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).5.

Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA].n o Ranaldi onatell F anti DEPOSTT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/10/1949 avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. Nessun difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, in sede di rinvio, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato a lei ascritto (omesso versamento di contributi INPS) in mesi uno, giorni sei di reclusione ed euro 200 di multa. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando violazione di legge per erronea ed eccessiva rideterminazione della pena. Ritiene che l'errore della Corte di appello sia consistito nell'individuazione della pena base in mesi tre di reclusione ed euro 450 di multa, dalla quale è stato scomputato solamente il quantum di pena relativo alla mensilità (prescritta) di gennaio 2011 (pari a nove giorni di reclusione), benché già il giudice di primo grado, in relazione al reato più grave afferente al 2010 (dichiarato prescritto), avesse fissato la stessa pena base; ciò in violazione degli artt. 81, 133 cod. pen. e del principio di proporzionalità nella determinazione della pena, visto che l'evasione contributiva del 2010 era di ammontare superiore a quella residua del 2011. 3. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore in pari data, è comparso il solo Procuratore generale che ha assunto le conclusioni nei termini riportati in epigrafe. 4. Il ricorso è inammissibile. E' appena il caso di rilevare che la pena irrogata non supera la media edittale, per cui nel caso trova applicazione il costante principio affermato da questa Corte di legittimità secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA].n o Ranaldi onatell F anti DEPOSTT
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