CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23931/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ba) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze del 24/11/2025; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Firenze in diversa composizione fisica. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con ordinanza del 24 novembre 2025 il Giudice del Tribunale di Firenze, in veste di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento in executivis del vincolo della continuazione tra: 11) sentenza del Tribunale di Firenze, irrevocabile il 2 settembre 2020, in relazione al delitto di calunnia commesso in Firenze il 7 febbraio 2018, per il quale il predetto è stato condannato alla pena di anni due di reclusione; 2) sentenza del Tribunale di Roma, irrevocabile il 24 giugno 2022, in relazione al delitto di calunnia commesso in Roma il 21 luglio 2015, per il quale è stato condannato alla pena di anni due di reclusione; 3) sentenza del Tribunale di Firenze, irrevocabile il 20 aprile 2024, in relazione a plurimi delitti di calunnia, reputati tra loro avvinti dal vincolo della continuazione, per i quali è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione. A fondamento della decisione il Giudice procedente ha evidenziato che dei tre delitti di cui alla sentenza sub 3), due di essi sono stati commessi in concorso e ciò induce a ritenere che «tale circostanza sia espressione di nuova ed autonoma deliberazione criminosa». Ha poi rimarcato che i reati di cui alle sentenze sub 1) e 2) sono stati consumati a significativa distanza temporale l'uno dall'altro ed in contesti territoriali diversi ed ha per l'effetto sostenuto che ciò impedisce di apprezzare in essi una comune matrice ideativa, nonostante l'omogeneità delle violazioni di legge delle quali il [OSCURATO:PERSONA] si è macchiato, permettendo piuttosto di cogliere «la sicura tendenza a delinquere del condannato». 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione con il quale lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Il difensore premette che l'istanza di riconoscimento del vincolo era stata supportata attraverso un richiamo a plurimi elementi fattuali dimostrativi del fatto che i singoli reati per i quali il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna avevano costituito - tutti - oggetto di una preventiva e comune programmazione («consistente nella formulazione di false accuse in danno di soggetti apicali di istituti bancari e di componenti della Magistratura e dell'Avvocatura ed originato da un'unitaria matrice giustizialista volta a smantellare una presunta rete di interessi e compiacenze a cavallo tra ceto bancario e Magistratura che avrebbe in tesi caratterizzato la gestione dell'Istituto vendite giudiziarie viterbese»). Contesta il percorso argomentativo cui il Giudice dell'esecuzione ha fatto ricorso per rigettare l'istanza, del quale, peraltro, censura l'estrema sinteticità, evidenziando che: - nel corpo della sentenza sub 3) il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per tre distinte ipotesi di cui all'art. 368 cod. pen., due sole delle quali commesse in concorso con terze persone. In detto procedimento il Giudice della cognizione ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra tutte le fattispecie ascritte al condannato. Già 2quanto evidenziato priva di pregio l'argomento cui il Giudice dell'esecuzione è ricorso e che, peraltro, è di per sé inconferente rispetto alle valutazioni richieste ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen («il mero coinvolgimento di più soggetti nella realizzazione di un fatto di reato» non può «di per sé costituire un elemento di frattura con la previsione di un unitario disegno criminoso che muove ed orienta le condotte criminose di un determinato soggetto»). Non vi è ragione di ordine logico o giuridico che induca ad escludere la sussistenza di un medesimo disegno criminoso nel caso in cui un soggetto, determinatosi a commettere una pluralità di reati, decida di farsi coadiuvare da terzi nella fase esecutiva di taluno di essi; - il rilievo conferito allo iato temporale, ritenuto rilevante, che separa i fatti di cui alle sentenze sub 1) e 2) è viziato dall'ingiustificata mancata considerazione delle condotte di cui alla sentenza sub 3). L'apprezzamento di queste ultime consente, invero, di apprezzare «come le condotte attuate dal ...[OSCURATO:PERSONA] siano state realizzate con andamento costante dal 2015 in poi, con una progressione temporale che ha trovato il suo massimo sviluppo dalla fine del 2017 e per tutte la durata del 2018»; - l'esaltazione del diverso contesto spaziale in cui le condotte sono state consumate non rinviene alcuna giustificazione normativa o giurisprudenziale («ove la distanza spaziale tra i fatti commessi assurgesse a criterio ostativo al riconoscimento della continuazione tra i retai, si giungerebbe al paradosso per cui soltanto in presenza di una pluralità di condotte commesse nel medesimo luogo potrebbe affermarsi l'applicazione della disciplina del reato continuato»). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va, in premessa, ricordato che in tema di continuazione l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da motivazione logicamente adeguata e/o ove si sviluppi lungo binari eccentrici rispetto ai consolidati principi di diritto elaborati da questa Corte (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01). Il primo dei limiti appena enunciati inficia, a parere di questa Corte, l'ordito motivazionale del provvedimento impugnato. Esso, infatti, si dipana attraverso un oltremodo stringato richiamo alle coordinate, temporali e spaziali, dei delitti in relazione ai quali l'istanza è stata formulata /ma sfugge al dovuto serrato confronto critico con le più articolate e specifiche connotazioni delle vicende delittuose in relazione alle quali il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato le 3condanne in via definitiva e, in specie, con le allegazioni difensive per le quali l'esistenza di un'identica matrice ideativa sottesa ai singoli reati costituisce una sorta di precipitato necessario ove solo si abbia riguardo alla peculiarità del caso in esame (il ricorrente ha riportato condanna perché le accuse che egli ha rivolto nei riguardi di una pluralità di soggetti qualificati, indicati come parti di un comune reticolo criminale, sono state sempre reputate, nei diversi procedimenti penali, scientemente mendaci). Quanto appena evidenziato impone già di ravvisare nella presente motivazione tratti di censurabili astrattezza ed apparenza. Identicamente privo di consistenza sotto il profilo logico e giuridico appare, poi, il richiamo - operato dal decidente ad ulteriore supporto del decisum - alla circostanza per la quale alcune delle condotte delittuose oggetto di accertamento nel corpo della sentenza n. 6005/23 del Tribunale di Firenze sono state commesse in concorso con terze persone. La circostanza, in sé considerata, in assenza, cioè, di ulteriori e più pregnanti indicatori fattuali, è ontologicamente inidonea ad orientare la decisione in punto di riconoscimento del vincolo della continuazione posto che, come correttamente rimarcato in ricorso, il contributo prestato al ricorrente da un complice non è di per sé un dato che conduce automaticamente a ravvisare al fondo di detta condotta una determinazione volitiva nuova e diversa rispetto a quella che può aver ispirato la consumazione di altre azioni delittuose. L'argomento in questione, così come è stato prospettato, è, in altri termini, del tutto eccentrico rispetto al tema in valutazione. 3. Sulla scorta delle considerazioni sin qui spese, si impone l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze che, libero nell'esito, sia però emendato dalle criticità motivazionali sopra segnalate. P.Q P.Q.M