CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 12352/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27941-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , ope legis rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Albora; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3415/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri impugna per cassazione la sentenza della corte d’appello di Napoli che ha respinto il gravame dalla medesima proposto nei confronti della sentenza di primo grado del tribunale di Napoli che ha accolto la domanda svolta da [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di sentir accertare e dichiarare, nei confronti delle convenute, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Missione gestione contenzioso e situazione debitoria pregressa, già Commissario straordinario del governo per il contenzioso ed il trasferimento delle opere di cui al titolo VIII l.n. 219/1981, di non essere tenuta, ad alcun titolo, al pagamento delle somme che l’amministrazione dello Stato era stata condannata a pagare in forza del lodo arbitrale n.15 del 31/3/2005. 2.Detto lodo era stato promosso dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale si era poi aggiunta, in corso di causa, anche l’[OSCURATO:SOCIETA]., per vedersi riconosciute somme pretese in relazione ai lavori di progettazione ed esecuzione del “ Collegamento viario tra [OSCURATO:PERSONA] e Circonvallazione esterna di Napoli” affidati al consorzio in regime di concessione a seguito dei noti eventi sismici del novembre 1980 ai sensi della legge 219 del 1981. 3. Detto lodo aveva dichiarato la legittimazione passiva esclusiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, già funzionario delegato CIPE-Commissario straordinario di governo - con conseguen te estromissione dell’Anas ed aveva condannato le amministrazioni statali al pagamento dell’importo di euro 7.000.455.249,33 oltre rivalutazione monetaria e spese di giudizio. 4.Con riferimento a quanto statuito da detto lodo le amministrazioni soccombenti comunicarono, inter alia, l’intenzione di far valere il loro diritto di rivalsa verso l’Anas e verso la Regione Campania, in relazione alle somme che sarebbero state corrisposte al consorzio per effetto di riscossione coattiva ovvero di eventuale transazione della lite. 5.A seguito di ciò Anas aveva promosso il giudizio per ottenere l’accertamento di non essere tenuta al pagamento delle somme che l’amministrazione dello Stato era stata condannata a pagare in forza del lodo arbitrale n. 15 del 2005. 6.Assumeva l’attrice che in forza della disposizione di cui all’articolo 42, commi 3 e 6 della legge 144 del 1999, gli oneri del contenzioso relativo a tutte le opere realizzate nell’ambito del programma di cui al titolo VIII L.n. 219/1981 gravano sullo Stato con l’unico limite che si tratti di contenzioso derivante da atti e fatti anteriori al trasferimento delle opere da parte dello Stato in favore dei vari enti destinatari. 7. Nell’ambito del giudizio di prime cure le amministrazioni convenute si costituivano in giudizio solo alla prima udienza di precisazione delle conclusioni ed eccepivano l’infondatezza della domanda in quanto l’accollo statale degli oneri da contenzioso di cui all’art. 42, comma 3 della legge n. 144 del 99 non avrebbe riguardato le opere infrastrutturali trasferite all’Anas. 8. L’adito tribunale di Napoli ha riconosciuto che gli oneri del contenzioso, derivante da fatti ed atti antecedenti al trasferimento all’Anas delle opere infrastrutturali, quale quello di causa, gravano sullo Stato e, per l’effetto, dichiarava l’obbligo esclusivo delle amministrazioni convenute di pagare tutte le somme dovute al consorzio [OSCURATO:PERSONA], in virtù del contenzioso insorto con quest’ultimo è definito dal lodo numero 15 del 2015, compensando tra le parti le spese di lite. 9.Avverso la sentenza di primo grado la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Commissario straordinario proponevano appello insistendo che il riferimento contenuto nell’articolo 42 della legge 144 del 1999 alle sole “opere acquedottistiche” escluderebbe automaticamente dal novero delle opere ricomprese nell’accollo statale quelle infrastrutturali. A sostegno della interpretazione ermeneutica proposta le appellanti richiamavano altra sentenza della corte d’appello napoletana già pronunciatasi sull’argomento, nonché il parere n. 111 del 2002 reso dal Consiglio di Stato. 10. Nel giudizio d’appello si costituiva l’Anas che insisteva per il rigetto dell’impugnazione. 11. La corte d’appello respingeva il gravame riportandosi alla interpretazione dell’articolo 42 svolta dal primo giudice e confermata dalla altra sentenza della corte d’appello n. 210 2015. 12. La corte territoriale osservava altresì come la conclusione sia altresì avallata dallo specifico precedente della Corte di cassazione, sentenza n. 12.381 del 17 maggio 2017 di cui richiamava e trascriveva il principio di diritto. 13. La cassazione della sentenza d’appello resa pubblica il 20/07/2017 è chiesta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Commissario straordinariodi governo per il coordinamento delle attività Titolo VIII L.n.219/1981 con ricorso notificato il 19/9/2018 ed affidato ad un motivo cui resiste con controricorso Anas. considerato che: 14. Con l’unico motivo di ricorso ( violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 42 della legge 144 del 1999 anche in relazione agli articoli 80,81 82 Titolo VIII l.n. 219/1981; articolo 5 bis della legge 456 dell’81; D,M,31,12,1994 all. A, B, C, aart. 22 d.l. 23/06/1995 n. 244 convertito in l. 341/1995, art. 1 e 4 d.lgs. 354/1999, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ) si deduce l’erronea interpretazione del quadro normativo di riferimento in materia di accollo a carico dello Stato di oneri di pregressi contenziosi, ai sensi dell’articolo 42 della legge 144 del 99. 15.Sostengono cioè i ricorrenti che, diversamente da quanto ritenuto dalla corte territoriale, il legislatore abbia inteso espressamente limitare l’ambito dell’accollo dello Stato agli oneri relativi alle controversie concernenti le opere acquedottistiche, gli alloggi e le relative opere di urbanizzazione, citate dalla norma, e che gli oneri derivanti dalle controversie relative alle opere infrastrutturali, non contemplate dalla lettera della norma, sono escluse dalla previsione di accollo in oggetto. 16. Il ricorso è infondato. 17.La Corte ha da tempo affermato in materia il principio secondo cui in tema di interventi per alloggi ed opere infrastrutturali seguiti al sisma del 1980, il subentro degli enti destinatari nei rapporti giuridici, attivi e passivi, ad essi inerenti è condizionato, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995, ad una previa attività di rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza e formale consegna delle opere, sicché, in mancanza, restano a carico dello Stato gli oneri del contenzioso per tutte le controversie relative al trasferimento delle "opere" in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali, secondo la norma speciale di cui all'art. 42, comma 3, della l. n. 144 del 1999 (cfr. Cass. 12381/2017; ). 18. Ritiene quindi il Collegio di richiamare il suddetto orientamento, ribadito anche di recente proprio in relazione all’ANAS, secondo il quale in mancanza della predetta attività di rendicontazione, restano a carico dello Stato gli oneri del contenzioso per tutte le controversie relative al trasferimento delle «opere» in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali, secondo la norma speciale di cui all'art. 42, comma 3, della legge n. 144/1999. (Cass., 23 marzo 2022, n. 9382; Cass., 25 maggio 2021, n. 14375; Cass., 17 dicembre 2020, n. 28874; Cass., 17 maggio 2017, n. 12381). 19. Questa Corte ha specificamente affermato che il riferimento contenuto nel comma 3 dell'art. 42 della legge n. 144 del 1999 alle opere acquedottistiche e agli interventi necessari per la loro ultimazione, oltre che alle opere di urbanizzazione, è operato ai soli fini dell'attuazione del piano demandato al Commissario straordinario per la definizione e chiusura del programma di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (e per ciò solo può dirsi che non ha carattere meramente esemplificativo, come erroneamente affermato dai giudici di merito), ma non individua i soggetti tenuti a farsi carico degli oneri del contenzioso, che la medesima norma pone chiaramente, con disposizione speciale, a carico dello Stato per tutte le controversie inerenti al trasferimento delle opere in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali. 20. Specificamente, l'art. 22, comma 2, del decreto legge n. 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341/1995, ha previsto che «le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali» realizzate nell'ambito degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1980 e 1981 fossero acquisite dagli enti indicati e che questi subentrassero «in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto»; in tal modo è stata posta una correlazione tra il trasferimento delle opere di urbanizzazione ed infrastrutturali ed il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi in atto, condizionato, tuttavia, ad una previa attività amministrativa di rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza delle opere e formale consegna delle stesse, senza trasferimento immediato delle opere in questione ope legis. Ciò rafforza la rilevanza dell'art. 43, comma 3, della legge n. 144/1999 (che ha dettato le misure in materia di investimenti, la delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e le disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), norma «successiva» al citato art. 22, comma 2, del decreto legge n. 244 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 341 del 1995, ed anche «speciale», nella parte in cui ha previsto che gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari; il riferimento effettuato alle «opere», senza ulteriori specificazioni, preclude l'interpretazione restrittiva alle sole opere acquedottistiche sostenuta dalle Amministrazioni ricorrenti ed è idoneo a ricomprendere anche altre opere, di urbanizzazione ed infrastrutturali, quali sono, nel caso in esame, il raccordo della circonvallazione [OSCURATO:PERSONA], Asse supporto, ASI , primo lotto, Napoli). 21. Questa Corte ha evidenziato, altresì, che anche l'art. 8 del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, recante «Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dell'articolo 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144», che ha dettato le norme per la definizione transattiva delle controversie in corso fra concedente e concessionario derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, faceva analogo riferimento generico alle «opere» e ciò corroborava l'interpretazione sopra richiamata. 22. Va, quindi, data continuità a tale orientamento che si condivide, assunto, peraltro, nel rispetto del principio secondo cui quando l'interpretazione letterale è sufficiente ad individuare, in modo chiaro edunivoco, il significato e la portata precettiva di una norma di legge o regolamentare, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario della «mens legis», il quale solo nel caso in cui, nonostante l'impiego del criterio letterale e del criterio teleologico singolarmente considerati, la lettera della norma rimanga ambigua, acquista un ruolo paritetico e comprimario rispetto al criterio letterale, mentre può assumere rilievo prevalente nell'ipotesi, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo, invece, consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica della norma stessa (Cass., 4 ottobre 2018, n. 24165). 23. In conclusione va ribadito il rigetto del ricorso. 24. Il contrasto giurisprudenziale riscontrato nelle pronunce del giudice d’appello giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite fra le parti. Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del dell'art. 13, com