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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13682/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che gli ha applicato la pena ex art. 444, cod. proc. pen., per il delitto di cui all'art. 372, cod. pen., lamentando violazione di legge: 1) per non essere stata concessa la sospensione condizionale della pena, cui, nel relativo accordo scritto tra le parti, la richiesta era stata subordinata; 2) per avere il giudice negato il beneficio in ragione del superamento del limite di pena, se sommata a quella applicata con precedente sentenza, tuttavia relativa ad un reato ormai estinto ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen..

2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza delle doglianze.

2.1. Come espressamente rilevato in sentenza, entrambe le parti, in udienza, hanno successivamente modificato il loro accordo scritto, non subordinando l'applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale e rimettendosi, per questa parte, alle valutazioni del giudice.

Va, dunque, osservato: che le parti possono sempre modificare l'accordo già raggiunto, sostituendolo con un nuovo accordo, finché il primo non venga recepito con la sentenza (fra molte: Sez. 4, n. 37968 del 06/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282054); che, con la concorde dichiarazione resa a verbale, esse hanno legittimamente ed inequivocamente, da un lato, revocato la subordinazione dell'applicazione della pena alla concessione del beneficio e, dall'altro, rimesso al giudice la decisione sul punto; che, in caso di "patteggiamento", la sospensione condizionale della pena può essere concessa non solo se faccia parte integrante dell'accordo, ma anche quando la relativa questione sia comunque devoluta da entrambe le parti, esplicitamente e specificamente, al potere discrezionale del giudice, rimanendo preclusa a quest'ultimo, invece, la possibilità di accordarla d'ufficio (fra altre: Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, Demian, Rv. 277610); che, pertanto, legittimamente il giudice si è pronunciato sul punto.

2.2. Quanto alla seconda doglianza, va osservato che l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cit., al decorso del termine ivi previsto, s'intende limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva: con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio (Sez.

U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529; Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076).

Corretta, dunque, anche sotto questo profilo, la sentenza impugnata; senza contare che il beneficio è stato escluso anche in ragione di una prognosi sfavorevole di astensione dell'imputato da ulteriori reati.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che gli ha applicato la pena ex art. 444, cod. proc. pen., per il delitto di cui all'art. 372, cod. pen., lamentando violazione di legge: 1) per non essere stata concessa la sospensione condizionale della pena, cui, nel relativo accordo scritto tra le parti, la richiesta era stata subordinata; 2) per avere il giudice negato il beneficio in ragione del superamento del limite di pena, se sommata a quella applicata con precedente sentenza, tuttavia relativa ad un reato ormai estinto ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen.. 2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza delle doglianze. 2.1. Come espressamente rilevato in sentenza, entrambe le parti, in udienza, hanno successivamente modificato il loro accordo scritto, non subordinando l'applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale e rimettendosi, per questa parte, alle valutazioni del giudice. Va, dunque, osservato: che le parti possono sempre modificare l'accordo già raggiunto, sostituendolo con un nuovo accordo, finché il primo non venga recepito con la sentenza (fra molte: Sez. 4, n. 37968 del 06/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282054); che, con la concorde dichiarazione resa a verbale, esse hanno legittimamente ed inequivocamente, da un lato, revocato la subordinazione dell'applicazione della pena alla concessione del beneficio e, dall'altro, rimesso al giudice la decisione sul punto; che, in caso di "patteggiamento", la sospensione condizionale della pena può essere concessa non solo se faccia parte integrante dell'accordo, ma anche quando la relativa questione sia comunque devoluta da entrambe le parti, esplicitamente e specificamente, al potere discrezionale del giudice, rimanendo preclusa a quest'ultimo, invece, la possibilità di accordarla d'ufficio (fra altre: Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, Demian, Rv. 277610); che, pertanto, legittimamente il giudice si è pronunciato sul punto. 2.2. Quanto alla seconda doglianza, va osservato che l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cit., al decorso del termine ivi previsto, s'intende limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva: con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529; Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076). Corretta, dunque, anche sotto questo profilo, la sentenza impugnata; senza contare che il beneficio è stato escluso anche in ragione di una prognosi sfavorevole di astensione dell'imputato da ulteriori reati. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammend
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