CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 maggio 2024
Cassazione n. 14620/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AZIONE -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 57; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore; -intimato - avversoil decreto n. cronol. 1374/2021 del 14 maggio 2021 della Corte di appello di Bari, in composizione collegiale; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 10 maggio 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’[OSCURATO:PERSONA] e Formazione (di seguito solo AIQF), con ricorso depositato il 10 gennaio 2011, propose appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1867/2010 del [OSCURATO:PERSONA], impugnazione che venne respinta (dopo il deposito di tre domande di fissazione di R.G.N. 28724/2021 C.C. 10/05/2024 [OSCURATO:PERSONA] udienza e di un’istanza di prelievo) con sentenza n. 1591/2018 (depositata il 30 aprile 2018). L’AIQF propose, avverso quest’ultima sentenza, ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 106 c.p.a., il quale venne dichiarato inammissibile dallo stesso Consiglio di Stato con sentenza pubblicata il 2 dicembre 2019. Pertanto, con successivo ricorso ex art. 3 l. n. 89/2001 (depositato il 9 settembre 2020), la citata associazione chiedeva alla Corte di appello di Bari il riconoscimento, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’equo indennizzo per la durata irragionevole del giudizio amministrativo di secondo grado nella individuata misura di cinque anni, con la liquidazione della somma di euro 4.800,00, oltre interessi e rivalutazione. Il Consigliere delegato della suddetta Corte di appello, con decreto n. 3155/2010, rigettava il ricorso, considerandolo tardivo siccome proposto oltre il termine di sei mesi dalla definizione del giudizio di appello presupposto, ritenendo che non rilevasse, a tal fine, il successivo esperimento del procedimento di revocazione, che, in quanto mezzo di impugnazione straordinario, non avrebbe potuto considerarsi legato da “rapporto di unicità” con il giudizio di cognizione concluso con la sentenza passata in giudicato. Decidendo sull’opposizione formulata dalla AIQF, LA Corte di appello di Bari, nella mancata costituzione del predetto Ministero, la rigettava con decreto n. cronol. 1374/2021 del 14 maggio 2021, confermando il decreto monocratico impugnato, ancorché sulla base di una diversa motivazione. In particolare, valorizzando il disposto dell’art. 107 c.p.a., nel rilevare l’”afasia” dell’atto di opposizione scrutinato in riferimento all’individuazione di un preciso “dies a quo” del termine decadenziale previsto dall’art. 4 della legge n. 89/2001, non poteva che concludersi nel senso di ritenere che la sentenza di inammissibilità del ricorso per revocazione pronunciata dal Consiglio di Stato costituisse la decisione definitiva conclusiva del procedimento ai fini previsti dal citato art. 4 e che, dunque, il termine semestrale per la proposizione della domanda di equa riparazione aveva come giorno iniziale il 2 dicembre 2019, coincidente con la data di pubblicazione della indicata sentenza di inammissibilità del ricorso per revocazione. Pertanto, prendendo le mosse da tale presupposto, il collegio ravvisava l’intempestività della domanda di equa riparazione poiché, tenendo conto della sospensione straordinaria dal 9 marzo all’11 maggio ai sensi degli artt. 83 d.l. n. 18/2020 e 36, comma 1, d.l. n. 23/2020, nonché della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto 2020 ed avendo riguardo al criterio di computo “ex nominatione dierum” dei termini a mesi, il procedimento ex l. n. 89/2001 avrebbe dovuto essere introdotto entro il termine ultimo del 7 settembre 2020 ed invece era stato proposto con il deposito del relativo ricorso in data 9 settembre 2020, donde la sua tardività. 2. L’AIQF ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto collegiale, affidandolo ad un unico complesso motivo. L’intimato MEF non ha svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico formulato motivo, l’associazione ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione, falsa ed erronea applicazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001, la violazione dell’art. 395, n. 4, c.p.c., la violazione, falsa ed erronea applicazione degli artt. 106, 107 e 110 c.p.a., nonché la motivazione errata, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, nella parte in cui, con il provvedimento impugnato, si era ritenuta condivisibile la pronuncia del giudice monocratico, nel senso di non considerare che: la revocazione c.d. ordinaria costituisce una fase ulteriore del processo; la pendenza del relativo termine impedisce il passaggio in giudicato della sentenza; nel caso di specie, il giudicato formale ex art. 324 c.p.c. si era formato solo con la conclusione – in via definitiva – del giudizio di revocazione ordinaria. Inoltre, con lo stesso motivo, la ricorrente ha dedotto un’omessa, errata e/o insufficiente valutazione della produzione documentale avente carattere decisivo sul punto. 2. Il motivo è fondato. Per come evidenziato nel riportato svolgimento del procedimento, la Corte di appello barese, decidendo sull’opposizione formulata dall’AIQF ai sensi dell’art. 5-ter l. n. 89/2001, ha ritenuto che il termine semestrale (previsto dall’art. 4 della stessa l. n. 89/2001) per la presentazione della domanda di equa riparazione dovesse decorrere dal giorno in cui era stata pubblicata la sentenza emessa all’esito del giudizio di revocazione dinanzi al Consiglio di Stato, ragion per cui – ancorché per soli due giorni (previamente computando anche i periodi di sospensione ex lege ) – il relativo ricorso era risultato tardivo. Senonché, come adeguatamente rimarcato dalla ricorrente (v. pag. 10 del ricorso), il dies a quo del termine semestrale di proponibilità della domanda per il riconoscimento dell’equo indennizzo conseguente all’irragionevole durata del giudizio presupposto avrebbe dovuto essere individuato non nel giorno della pubblicazione della sentenza di revocazione, ma in coincidenza con quello in cui detta sentenza era divenuta irrevocabile e passata, quindi, in giudicato, ovvero alla scadenza dell’ulteriore termine di sessanta giorni per la formulazione del ricorso per cassazione avverso la decisione stessa ai sensi dell’art. 110 c.p.a. In questi termini avrebbe dovuto interpretarsi il disposto di cui all’art. 4 della l. n. 89/2001 laddove pone riferimento al “momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva”, ovvero con riguardo all’ultimo giorno in cui scade il termine per la proposizione dell’impugnazione (che, nel caso di specie, avrebbe potuto essere formulata, mediante ricorso per cassazione, pur se nei ristretti limiti previsti dall’art. 110 c.p.c.: cfr. Cass. SU n. 16754/2014 e Cass. SU n. 1520/2016). In definitiva, dovendosi aggiungere l’ulteriore termine di sessanta giorni a decorrere dalla pubblicazione della sentenza dal Consiglio di Stato emessa sul ricorso per revocazione, la domanda di equa riparazione non avrebbe potuto essere dichiarata tardiva. 3. Da quanto sopra, in accoglimento del proposto ricorso, consegue la cassazione dell’impugnato decreto con il rinvio del procedimento alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione collegiale, che, oltre a decidere sull’opposizione avanzata dall’AIQF ai sensi dell’art. 5-ter della l. n. 89/2001, provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione collegiale. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 10