CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 46527/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata dal GIP del Tribunale di Firenze con sentenza 11 aprile 2013 in relazione a fattispecie di rapina aggravata di cui ai capi C) e D) (fatti del 21 maggio e 19 luglio 2010) previa disapplicazione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale contestata. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, PALMA Giuseppe. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in punto dichiarata penale responsabilità perché non sarebbero sufficienti gli elementi indicati nelle sentenze di merito per affermare che il PALMA, a bordo della propria autovettura, si sia recato sui luoghi dei fatti in occasione della rapina del 19 luglio. La difesa segnala al proposito che l'allocazione dei caselli di entrata e di uscita e gli stessi orari di percorrenza per come rilevati non permetterebbero di avere alcuna certezza di poter ricollegare la macchina ai fatti in imputazione: nessuno ha infatti mai rilevato la targa della macchina effettivamente utilizzata dai rapinatori. Inoltre, in occasione della rapina commessa in data 21 maggio 2010 di cui al capo C manca l'attestazione di una precedente individuazione dell'automobile nel comune dove sono avvenuti i fatti. Equivoco e comunque irrilevante sarebbe poi il riferimento alla presenza di un riconoscimento della persona offesa. Del tutto irrilevante sarebbe infine la contiguità alla persona di CACCIAPUOTI Salvatore che, in occasione della rapina del 19 luglio, era detenuto. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato in ragione della mancanza di elementi valutabili a favore dell'imputato. La Corte territoriale non avrebbe valutato l'ottimo comportamento processuale esplicitato anche dalla scelta del rito abbreviato, la scarsa gravità del fatto e la mancanza di professionalità testimoniata dall'uso della propria automobile in occasione delle rapine in contestazione. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA]Aquino - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. Risultano infatti adeguatamente valorizzati, quanto alla rapina del 19 luglio, gli accertamenti operati sull'automobile del ricorrente che - per motivi che nemmeno il PALMA ha saputo specificare - si è spostata da Napoli fino al luogo di commissione della rapina in Toscana e risulta corrispondere anche all'automobile usata in occasione di una ulteriore rapina avvenuta nel medesimo periodo nei pressi di [OSCURATO:PERSONA]. Risultano coerentemente valorizzati, in relazione a entrambe le rapine, gli esiti degli accertamenti antropometrici (consulenza Linarello) e dei riconoscimenti in occasione della rapina in [OSCURATO:PERSONA] del 19 luglio 2010 da parte del teste MAIANI Vinicio (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado), le risultanze delle videoregistrazioni delle telecamere a circuito chiuso che evidenziano un'assoluta identità di vestiario del rapinatore con berretto e occhiali Ray-Ban in entrambe le occasioni. In questo contesto, risultano correttamente valutati - alla stregua di riscontro - il successivo sequestro a carico del ricorrente di oggetti identici a quelli utilizzati dal rapinatore (cappellino, occhiali da sole, scarpe da ginnastica - cfr. pag. 6 del provvedimento di primo grado) e la precedente commissione di rapina con le medesime modalità (e con quello che appare essere il medesimo automezzo) da parte dello stesso imputato. L'articolazione del motivo di ricorso appare non prendere effettivamente in considerazione le correlazioni tra i diversi indizi indicati nei provvedimenti di merito ispirando le proprie doglianze a una inammissibile considerazione parcellizzata e atomistica dei singoli elementi. 3. Il secondo motivo di ricorso risulta infondato. Risulta, nel contesto delle motivazioni dei provvedimenti di merito, la presenzprecedenti specifici. Alla luce di essi, appaiono logicamente valorizzate la mancanza di consapevolezza del disvalore della condotta tenuta e la mancanza di alcuna forma di impegno in termini risarcitori o anche solo conciliativi con le persone offese. Per altro verso, irrilevante - ai fini della concessione delle attenuanti generiche - rimane la scelta del rito trovando essa un trattamento premiale del tutto separato. Le ulteriori considerazioni di fatto avanzate dal ricorrente sono state considerate almeno implicitamente irrilevanti da parte dei giudici del merito proprio per effetto di un curriculum criminale di notevole rilevanza e di un trattamento sanzionatorio che già era stato improntato alla massima mitigazione. 3. Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in