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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 12618/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 del TRIBUNALE di TERNIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 36795/22 Letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'ammissibilità del ricorso; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Terni in funzione di giudice d'appello che ne ha confermato la condanna - anche agli effetti civili - per il reato di minaccia; Rilevato che il primo motivo in cui si articola il ricorso — con c:ui si contesta l'omessa pronuncia sui motivi di appello ex artt. 597 cod.proc.pen. e 37-39 del D.Igs. 274/2000 — è aspecifico in quanto lamenta genericamente l'insufficienza delle prove a carico, senza confrontarsi con il ragionamento che il Giudice di appello ha svolto e che non pecca di manifesta illogicità.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso — con cui si lamentano il travisamento della prova, l'inutilizzabilità dell'intercettazione ambientale e l'omesso esame dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] — è aspecifico e manifestamente infondato„ in quanto anch'esso non tiene conto del ragionamento probatorio alla base della sentenza impugnata, che ha fatto leva sia sulle dichiarazioni della p.o., che su quelle del figlio e del marito, diretti testimoni della minaccia proferita dall'imputato, senza che abbia alcun rilievo decisivo la registrazione effettuata; Rilevato che il terzo motivo di ricorso — con cui si contesta la sussistenza del reato di minaccia — deve ritenersi anch'esso inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, che ha adeguatamente affrontato la natura intimidatoria dell'affermazione pronunziata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M,.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 febbraio 2023 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 del TRIBUNALE di TERNIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 36795/22 Letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'ammissibilità del ricorso; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Terni in funzione di giudice d'appello che ne ha confermato la condanna - anche agli effetti civili - per il reato di minaccia; Rilevato che il primo motivo in cui si articola il ricorso — con c:ui si contesta l'omessa pronuncia sui motivi di appello ex artt. 597 cod.proc.pen. e 37-39 del D.Igs. 274/2000 — è aspecifico in quanto lamenta genericamente l'insufficienza delle prove a carico, senza confrontarsi con il ragionamento che il Giudice di appello ha svolto e che non pecca di manifesta illogicità. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — con cui si lamentano il travisamento della prova, l'inutilizzabilità dell'intercettazione ambientale e l'omesso esame dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] — è aspecifico e manifestamente infondato„ in quanto anch'esso non tiene conto del ragionamento probatorio alla base della sentenza impugnata, che ha fatto leva sia sulle dichiarazioni della p.o., che su quelle del figlio e del marito, diretti testimoni della minaccia proferita dall'imputato, senza che abbia alcun rilievo decisivo la registrazione effettuata; Rilevato che il terzo motivo di ricorso — con cui si contesta la sussistenza del reato di minaccia — deve ritenersi anch'esso inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, che ha adeguatamente affrontato la natura intimidatoria dell'affermazione pronunziata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M,. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il C
Sentenza Cassazione n. 12618/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris