CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2003
Cassazione n. 23292/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il 07/03/2003 v avverso la sentenza del 12/11/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA," dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla errata qualificazione giuridica del fatto contestato all'imputato nella fattispecie di reato di cui all'art. 628 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi considerare gli stessi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la sostanziale riproposizione dei motivi di appello conduce all'aspecificità del ricorso: tale situazione va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitato vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr. ex multis Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 - 01); che la Corte territoriale, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fìni della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato di rapina allo stesso contestato, offrendo inoltre specìfico ed approfondito riscontro alle doglianze difensive prospettate con i motivi di gravame (si vedano le pagine 1 e 2 della sentenza impugnata, ove si rileva come dalle risultanze processuali fosse emersa con certezza la prova della coordinazione funzionale - che caratterizza il reato di cui all'art. 628 cod. pen. - tra la sottrazione del borsello e la violenza esercitata dall'imputato e dai correi nei confronti delle persone offese); ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in relazione al rigetto del motivo con cui era richiesta la sospensione condizionale della pena e la mitigazione del trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati; che, invero, deve osservarsi come la sentenza impugnata abbia posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (la personalità dell'imputato, come desumibile dalla pendenza di plurimi procedimenti penali, anche per condotte commesse con violenza come nel caso di specie, nonché la mancanza di alcun riscontro probatorio alleargomentazioni difensive relative ad un asserito cambiamento di vita da parte dell'imputato) esprimendo un giudizio di - prognosi sfavorevole- sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione, potendo il giudice fondare tale valutazione anche sulla base di precedenti giudiziari non definitivi, senza che ciò contrasti con la presunzione di innocenza dell'imputato sino alla condanna definitiva, rilevando esclusivamente ai fini previsti dall'art. 133, comma secondo, cod. pen. (cfr. Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, C., Rv. 281296 - 01); che anche con riferimento alla doglianza relativa all'eccessivo rigore del trattamento sanzionatorio, deve ritenersi come l'onere argomentativo della Corte territoriale risulti adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda ancora pagina 2 della sentenza impugnata, ove si evidenzia la congruità della misura della pena stabilita dal primo giudice alla luce del contesto in cui sono stati commessi i fatti per cui si procede), dovendo al riguardo farsi applicazione del consolidato indirizzo della giurisprudenza, secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M