CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 15843/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zione del provvedimento ORDINANZA giurisdizionale originante il credito sul ricorso 1354-2019 proposto da: - Esclusione. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 1354/2019 Albertelli 1, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] CAMPOREALE, rappresentato e difeso da se medesimo; Cron)5 - ricorrente - Rep. contro Ud. 16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via M. Bragadin 96, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], Adunanza camerale che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - 2Dt(2- avverso la sentenza n. 705/2018 del Giudice di pace di CAGLIARI, depositata i! 19/06/9018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/0:3/2022 da! ronsigliere Dott. STE.FAN" r2IAIME (21LI77I. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 705/18, de! 19 giugno 9018, do! Giudice di Pace di Cagliari, che ha rigettato l'opposizione "ex artt. 61.0 / CL/111111.a 1, e 6.15, cornrna 1, cod. proc. civ." avverso la cartella di pagamento emessa dall'allora [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (in seguito divenuta, dapprima, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., e poi Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA]), in relazione a richieste di pagamento dell'Ufficio recupero crediti del Tribunale di Roma. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di essere stato destinatario di una cartella di pagamento della suddetta società [OSCURATO:PERSONA] (agente della riscossione per le Province, tra le altre, della [OSCURATO:PERSONA]), recante la precisazione secondo cui l'ente emittente era da identificare in [OSCURATO:SOCIETA]., in nome e per conto del Ministero della Giustizia, Tribunale di Roma, Ufficio recupero crediti. I n r.mri-nlln in ne inc+-innen i-irhid,, 1-k.i S.-. li I L 't I I t...1 I I I %.4 IIr Ctmrn il nnrinrre:Ani-n 1.1%./11 I I I I I V Li %A Il tu li LI I Li I I p li I 11/4.. I I [OSCURATO:PERSONA] I C 16,00 ed C 1.000,00 (per spese processuali e cassa ammende), nonché di C 0,16 e di C 10,00 (per compensi di riscossione) e, infine, di C 5,98 per la notifica della cartella stessa; il tutto in relazione ad una non meglio indicata - a dire del ricorrente - ordinanza del 10 giugno 9009. Avverso detta cartella lo Stara proponeva opposizione c LA L V li "nv 1.-hs- F.17 n A1 V -L • .0 5 rinti nrnr• •-•\1\.n • ../I " VS-. • LI V •/ 2cci ImennrInnn 4.4 I I IL. I I nullità/inefficacia, per mancata notifica - previa o contestuale - e comunque &legazione dell'atto presupposto (ignoto) da cui nasceva l'iscrizione effettuata da [OSCURATO:SOCIETA]. A sostegno rinll'irtiin4-11 i .nt-es nurtr-Inr-tesrd-cs rirrinr-r-2•vn 1.2 r•ir•-nt--+-2 n-7.n uical 1111d-1UL! V U U Cii I CCI, I LA 11UP1 Ci CI J F VI I 1/4,1 1LL I 1111(.11 k..0,1 V U I LA ¼.. Il l.A.J.31.C...11 I I.-41 che il ridetto atto presupposto era costituito da un provvedimento giurisdizionale (in apparenza, del Tribunale di Roma), donde l'applicazione - a dire dello Stara - dell'art. 479 cod. proc. civ., in quanto espressivo di un principio generale non eludibile in caso di titolo esecutivo tanto giurisdizionale quanto amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] assumeva, comunque, di nulla dovere, non solo per l'inesistenza di qualunque pronuncia di condanna emessa a suo carico da! Tribunale capitolino, di pagamento di somma alla cassa ammende, ma anche in ragione della intervenuta prescrizione del s-rcirlitre Pnnce7inncl enc+m nrnes innnci-n %...11.•-• • S.1 1.1.4 I [OSCURATO:PERSONA].1 ! Fr dell'operatività del termine quinquennale - trattandosi di sanzioni amministrative - di cui all'art. 200 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. L'opponente, infine, concludeva anche per il riconoscimento dei danni, patrimoniali e non, conseguenti a tale indebita richiesta, da liquidarsi nel medesimo (o in altro) giudizio. Costituitesi in giudizio [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:SOCIETA], l'adito giudicante rigettava l'opposizione. 3. Avverso la pronuncia del Giudice di pace cagliaritano ricorre per cassazione lo Stara, sulla base - come detto - di due motivi. 3.1. Con il primo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, rnmemm n 1 n 2 \ r-nri nrnn niw S.,../111 11t..1 il. rienn I I .1., 1./1 V . nrini-m nchr i In .ficiren I V violazione e falsa applicazione degli artt. 479 e 480 cod. proc. civ., degli artt. 24 e 111 Cost., in punto di violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, dell'art. 111, comma 6, Cost., sull'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, dell'art. 49 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, oltre che "dei principi di giurisprudenza in materia", nonché, per altro verso, n r-nntrmrirliti-nrini-1" 44114 444114-M1144A 44114 sentenza impugnata. Il ricorrente censura l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui, nella specie, non era necessaria né la notifica né l'allegazione dell'atto presupposto, e ciò in quanto, nelle riscossioni esattoriali, il titolo esecutivo è costituito dal ruolo, che viene portato a conoscenza del debitore con la notifica della stessa cartella. Ribadisce, per contro, lo Stara che, ai fini di riscossione, il titolo esecutivo - in via ordinaria, o tramite ruolo - deve essere, comunque, sempre notificato al debitore ex artt. 479 e 480 cod. proc. civ., ogni deroga a tali disposizioni dovendo essere espressamente prevista, pena, altrimenti, la violazione degli artt.3, 24 e 111 Cost. D'altra parte, tale necessità si ricaverebbe dalla giurisprudenza di questa Corte relativa alla notificazione delle cartelle esattoriali per contravvenzioni stradali, nonché dal fatto che l'art. 226 del d.P.R. n. 115 del 2'002 prevede non il [OSCURATO:PERSONA] rimedio di cui all'art. 615 cod. proc. civ., ovviamente in relazione al titolo su cui si fonda il ruolo, ma anche l'opposizione ex art.617 cod. proc. civ. Né, infine, si manca di rilevare come il fatto che la cartella, ex art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, fosse titolo esecutivo presupponeva, pur sempre, che il ruolo fosse regolare, trattandosi di titolo "derivato". Di qui la censura rivolta alla sentenza impugnata anche in ragione del fatto che essa - senza motivazione alcuna - avrebbe [OSCURATO:PERSONA] diFcct rii 14 41; 4.44 y I {..4 141 Li S4.4 rtrrInnci-n nnlIn entindi mnrite, 14.114 44414 41 11141 144 L.I. 3.2. Il secondo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - denuncia violazione f3 falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 cod. proc. civ., dell'art. 200 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dell'art. 28 della legge 30 novembre 1981, n. 689, della pronuncia della Corte costituzionale n. 98 del 1998, dell'art. 111, comma 6, Cost., per carenza di motivazione. Si censura, in questo caso, la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato i'‘'rf. i0ru3 di prescrizione quinquennale, avendo ritenuto che la prescrizione fosse, invece, quella nrelinnrin SJI 41111n..11 1 ,4-A• Ribadisce, per contro, il ricorrente che la condanna al pagamento di somma alla [OSCURATO:PERSONA] integra, ex art. 200 del d.P.R. n. 115 del 2002, una sanzione amministrativa pecuniaria, come tale soggetta al termine di prescrizione quinquennale, come si ricava - oltre che elAW>rt. 9, cfnlirrla 9, della Convenzione Ministero/[OSCURATO:SOCIETA] del 23 settembre 2010 - dalla sentenza n. 98 del 1_998 della C:orte costituzionale. 4. La sola [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito, con controricorso, all'avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero, in subordine, di infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso va rigettato. 5.1. Il primo motivo non è fondato. 5.1.1. Questa Corte, infatti, ha già reiteratamente affermato - tra l'altro, in relazione ad analoghi ricorsi proposti sempre dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - che nel "procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla Cassa delle ammende, di cui All'art. 2 97-t-Pr del d.P.R. n. 115 del 2002, la formazione del ruolo e la notificazione della cartella di nmnamentn nnn nr rlln %.4 111 I %.%.0 V l/ i i'M essere I a I rn %,./ 1.. il e%... Li provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, posto che la notificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo" (cfr. Cass.S e z , sent. :30 gennaio )0,19, n. 2.553, P.v. 652486-01; nello stesso, per citare solo le più recenti, Cass. Sez. 3, ord. 3 febbraio 2022, n. 3287; Cass. Sez. 3, ord. 27 gennaio 2022, n. 2470; Cass. Sez. 3, ord. 27 gennaio 2022, n. 2469; Cass. Sez. 3, ord.27 gennaio 2022, n. 2467; Cass. Sez. 3, ord. 15 dicembre 2021, n. 40255, pronunce tutte non mAssim>te). Questi rilievi, pertanto, superano pure la censura (la seconda oggetto del primo motivo di ricorso) in base alla quale il provvedimento giurisdizionale dovrebbe essere almeno "allegato". Difatti, se la cartella riporta gli elementi minimi di identificazione della pretesa impositiva, anche l'allegazione del provvedimento si pone come adempimento del tutto superfluo. 5.2. Il secondo motivo è, invece, inammissibile. 5.2.1. Come si osserva, infatti, sempre nell'arresto di questa Corte già citato "la questione d0HA prescrizione è motivo di opposizione all'esecuzione" (e non agli atti esecutivi), come tale, nnri-mnt-n 1..‘11 , "nnnnlinhiln n non drettrnn iaete ricorribile E. i cassazione". (cfr., ancora una volta in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 2553 del 2019, cit.). Di qui, pertanto, l'inammissibilità del motivo, tra l'altro dichiaratamente proposto con l'intento di investire la decisione adottata dal giudice "a quo" sull'opposizione all'esecuzione. A I n ennen crii irìnr I cne-rnmhnn-73 neennrin nnri-mrti-rt nnetn I_i LI I IV I .LA I I LI L.. I LL.1 I I LI LiI.•L.I LLI I I LA., 1.1 LI Li a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo. 7. Stante il rigetto del ricorso, sussiste a carico del ricorrente l'obbligo di versare, se dovuto in base ad accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (rass. Sez. Un., sent. 90 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, esx art. 13, cornma 1-q Uater, de! d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, alla società [OSCURATO:SOCIETA]., lo spese del presente giudizio, che liquida in complessivi C 900,00, più C 200,00 per .esborsi, oltre spese forfetarie nella misura Gi e! 15°/0 ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, cn dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a q tJello pre‘,,isto per i! ricorso, a norma del comrna 1- bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale de