CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 30702/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dal Gip del Tribunale di Teramo in data 27/2/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; -udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza il Gip del Tribunale di Teramo, in accoglimento della concorde proposta delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre di reclusione ed euro 2.200,00 di multa in ordine ai delitti di rapina impropria e truffa aggravata a lei ascritti in rubrica. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, deducendo la violazione di legge in relazione alla qualificazione del delitto di rapina impropria come consumato e non tentato. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 1 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116-01; Sez. 5 , n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842 - 01; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023-01), evenienza che deve essere esclusa nella specie, alla luce del tenore dell'incolpazione. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]