CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18438/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Ancona il 16 marzo 2022. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'erroneità della decisione, evidenziando la mancata redazione del verbale di elezione/dichiarazione di domicilio al momento del primo rintraccio, dopo la dichiarazione di irreperibilità, e la successiva incongrua dichiarazione di assenza. 3. Il ricorso è inammissibile. La rescissione del giudicato costituisce uno strumento di chiusura del sistema, diretto a perseguire l'obiettivo del travolgimento del giudicato e dell'instaurazione ab initio del processo, quando si accerti la violazione dei diritti partecipativi dell'imputato. Di conseguenza, tale mezzo di impugnazione straordinaria postula che i controlli attivabili nel corso del processo di cognizione non abbiano condotto all'eliminazione delle patologie specificamente incidenti sulla consapevolezza della sua pendenza da parte dell'imputato, rimasto assente per tutto il suo corso ed è dunque destinato ad operare solo a fronte di situazioni che non siano state intercettate e risolte in sede di cognizione (Sez. 2, n. 27134 del 18/05/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 284794; cfr. anche Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931; Sez. U, n. 32848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990). Nel caso di specie, il ricorrente, secondo quanto emerge dallo stesso atto di impugnazione, aveva già eccepito davanti al Tribunale di Ancona la presunta incompatibilità della dichiarazione di assenza rispetto alla precedente dichiarazione di irreperibilità; il giudice ha ritenuto non fondata tale doglianza e la decisione è poi divenuta irrevocabile, in difetto di appello. Pertanto, con il ricorso straordinario che qui occupa, si rinnova un'eccezione di nullità (non derivata, tuttavia, da una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, avuto riguardo alla inequivoca conoscenza del processo, mediante notifica all'imputato del verbale dell'udienza preliminare del 17 settembre 2018), già disattesa dal giudice della cognizione e comunque sanata dal giudicato, obliterando la precedente acquiescenza e connotando il mezzo straordinario come surrogatorio di un'impugnazione ordinaria proponibile e non proposta. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del