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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 settembre 2021

Cassazione n. 01858/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4481/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio come in atti. -RICORRENTI- contro [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Tribunale di Nola n. 1271/2021, pubblicata in data 7.9.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 9.12.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

1. Con ordinanza n. 1271/2021, il Tribunale di Nola ha confermato il decreto con cui era stato liquidato un compenso di € Oggetto: compensi c.t.u. 4550,00 a [OSCURATO:PERSONA], nominato c.t.u. in una causa civile di risarcimento danni conclusasi con una transazione.

Nel riconoscere il compenso anche per le attività successive alla transazione, il giudice di merito ha osservato che tale evento non era stato formalmente comunicatoal c.t.u. e al giudice e che non vi era stata alcuna interruzione delle operazioni peritali, per cui il tecnico era tenuto a completare le indagini, avendo maturato il diritto ad importo corrispondente a 190 vacazioni.

Per la cassazione dell’ordinanza L a [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] nonché Aniello, Maria, Antonietta, Rosa e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso in cinque motivi, illustrati conmemoria. [OSCURATO:PERSONA] non hasvolto difese.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c., per aver il Tribunale contraddittoriamente affermato che la proposta transattiva formulata dal c.t.u. era stata accettata ma non comunicata al consulente, pur potendo perfezionarsi la transazione solo tramite detta comunicazione.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1965 c.c., evidenziando che le comunicazioni del perfezionamento dell’accordo e lo stesso atto di transazione erano allegat i al verbale delle operazioni del 14.2.2020, non occorrendo una comunicazione formale, dovendo il consulente comunque astenersi da ulteriori attività non necessarie.

Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, per non aver il Tribunale tenuto conto de l verbal e delle operazioni peritali del 14.2.2020, del contenuto della relazione e delle comunicazioni a mezzo Pec, elementi che dimostravano che il c.t.u. era stato ritualmente edotto del perfezionamento della transazione.

Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 62 c.p.c., 115 D.P.R. 115/2002, 111 Cost. 132 c.p.c., sostenendo che il c.t.u., preavvertito della definizione della causa , avrebbe dovuto sottoporre la questione al giudice per ottenere istruzioni sulla prosecuzione delle indagini, in modo da evitare attività processuali inutili.

Il quinto motivo denuncia la violazione del D.P.R. 115/2002, lamentando che Il Tribunale abbia liquidato il compenso anche per attività non svolte o comunque inutili, poiché espletate dopo che la causa era stata transatta.

3. Sono meritevoli di accoglimento il secondo , il terzo e il quarto motivo di ricorso,con assorbimento delle altre censure.

Dall’esame degli atti risulta che al consulente era stata trasmessa tramite PEC, in data 24.1.2020, l’adesione ad una proposta transattiva formulata dallo stesso ausiliario del giudice , con allegazione delle missive al verbale di sopralluogo del 14.2.2020, nel corso del quale la transazione era stata sottoscritta,tanto che il c.t.u. ne aveva dato atto a verbale (cfr. allegati alla c.t.u. in atti e relazione finale, pag. 6).

Per rendere edotto il consulente dell’intervenuta transazione della causa non era necessaria alcuna ulteriore formale comunicazione, trattandosi di circostanza dichiarata all’interessato nel corso delle operazioni - con invito ad astenersi da ulteriori attività - ed oggetto di regolare verbalizzazione (cfr. verbale del 14.2.2020), Il tecnico era tenuto a sottoporre la questione al giudice per ottenere istruzioni, essendo tale situazione assimilabile all’ipotesi che nel corso delle operazioni sorgano contestazioni sui suoi poteri e sui limiti dell’incarico (art. 92 disp. att. c.p.c.), e comunque allo scopo di non far ricadere sulle parti costi non necessari: l'accordo stipulato fra le parti, verbalizzato in assenza del giudice, pur non integrando unaconciliazione giudiziale con efficacia estintiva del giudizio prevista dall'art. 199 c.p.c. (che riguarda solo l’esame contabile) –poteva costituire, ove il giudice ne avesse ravvisato gli estremi, un negozio transattivo sostanziale idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere (Cass. 4106/19788; Cass.909/1981; Cass. 13578/2008; Cass. 4257/2017).

La valutazione sull’utilità di completare le indagini era necessaria anche per l’esatta quantificazione delle spettanze dell’ausiliario.

Adottato il criterio del compenso a tempo, occorreva effettuare il calcolo delle vacazioni con rigoroso riferimento al numero delle ore necessarie per l'esaurimento delle indagini in modo utile per il giudizio, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione (Cass. 2055/1989; Cass. 2410/2012; Cass.18331/2015; Cass. 5990/2020), verificando se fossero state svolte attività superflue dopo la transazione della lite.

Sono –in conclusione - accolti il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure.

L’ordinanza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Nola, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Competerà al giudice del rinvio quantificare il compenso del consulente, valutando se la transazione della lite avesse eliminato ogni ragione di contrasto tra le parti e se e quali accertamenti fosse necessario compiere per la definizione del giudizio dopo la comunicazione del perfezionamento dell’accordo in data 14.2.2020.

P.Q.M. accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Nola, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spesedi legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4481/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio come in atti. -RICORRENTI- contro [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Tribunale di Nola n. 1271/2021, pubblicata in data 7.9.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 9.12.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1. Con ordinanza n. 1271/2021, il Tribunale di Nola ha confermato il decreto con cui era stato liquidato un compenso di € Oggetto: compensi c.t.u. 4550,00 a [OSCURATO:PERSONA], nominato c.t.u. in una causa civile di risarcimento danni conclusasi con una transazione. Nel riconoscere il compenso anche per le attività successive alla transazione, il giudice di merito ha osservato che tale evento non era stato formalmente comunicatoal c.t.u. e al giudice e che non vi era stata alcuna interruzione delle operazioni peritali, per cui il tecnico era tenuto a completare le indagini, avendo maturato il diritto ad importo corrispondente a 190 vacazioni. Per la cassazione dell’ordinanza L a [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] nonché Aniello, Maria, Antonietta, Rosa e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso in cinque motivi, illustrati conmemoria. [OSCURATO:PERSONA] non hasvolto difese. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c., per aver il Tribunale contraddittoriamente affermato che la proposta transattiva formulata dal c.t.u. era stata accettata ma non comunicata al consulente, pur potendo perfezionarsi la transazione solo tramite detta comunicazione. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1965 c.c., evidenziando che le comunicazioni del perfezionamento dell’accordo e lo stesso atto di transazione erano allegat i al verbale delle operazioni del 14.2.2020, non occorrendo una comunicazione formale, dovendo il consulente comunque astenersi da ulteriori attività non necessarie. Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, per non aver il Tribunale tenuto conto de l verbal e delle operazioni peritali del 14.2.2020, del contenuto della relazione e delle comunicazioni a mezzo Pec, elementi che dimostravano che il c.t.u. era stato ritualmente edotto del perfezionamento della transazione. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 62 c.p.c., 115 D.P.R. 115/2002, 111 Cost. 132 c.p.c., sostenendo che il c.t.u., preavvertito della definizione della causa , avrebbe dovuto sottoporre la questione al giudice per ottenere istruzioni sulla prosecuzione delle indagini, in modo da evitare attività processuali inutili. Il quinto motivo denuncia la violazione del D.P.R. 115/2002, lamentando che Il Tribunale abbia liquidato il compenso anche per attività non svolte o comunque inutili, poiché espletate dopo che la causa era stata transatta. 3. Sono meritevoli di accoglimento il secondo , il terzo e il quarto motivo di ricorso,con assorbimento delle altre censure. Dall’esame degli atti risulta che al consulente era stata trasmessa tramite PEC, in data 24.1.2020, l’adesione ad una proposta transattiva formulata dallo stesso ausiliario del giudice , con allegazione delle missive al verbale di sopralluogo del 14.2.2020, nel corso del quale la transazione era stata sottoscritta,tanto che il c.t.u. ne aveva dato atto a verbale (cfr. allegati alla c.t.u. in atti e relazione finale, pag. 6). Per rendere edotto il consulente dell’intervenuta transazione della causa non era necessaria alcuna ulteriore formale comunicazione, trattandosi di circostanza dichiarata all’interessato nel corso delle operazioni - con invito ad astenersi da ulteriori attività - ed oggetto di regolare verbalizzazione (cfr. verbale del 14.2.2020), Il tecnico era tenuto a sottoporre la questione al giudice per ottenere istruzioni, essendo tale situazione assimilabile all’ipotesi che nel corso delle operazioni sorgano contestazioni sui suoi poteri e sui limiti dell’incarico (art. 92 disp. att. c.p.c.), e comunque allo scopo di non far ricadere sulle parti costi non necessari: l'accordo stipulato fra le parti, verbalizzato in assenza del giudice, pur non integrando unaconciliazione giudiziale con efficacia estintiva del giudizio prevista dall'art. 199 c.p.c. (che riguarda solo l’esame contabile) –poteva costituire, ove il giudice ne avesse ravvisato gli estremi, un negozio transattivo sostanziale idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere (Cass. 4106/19788; Cass.909/1981; Cass. 13578/2008; Cass. 4257/2017). La valutazione sull’utilità di completare le indagini era necessaria anche per l’esatta quantificazione delle spettanze dell’ausiliario. Adottato il criterio del compenso a tempo, occorreva effettuare il calcolo delle vacazioni con rigoroso riferimento al numero delle ore necessarie per l'esaurimento delle indagini in modo utile per il giudizio, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione (Cass. 2055/1989; Cass. 2410/2012; Cass.18331/2015; Cass. 5990/2020), verificando se fossero state svolte attività superflue dopo la transazione della lite. Sono –in conclusione - accolti il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure. L’ordinanza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Nola, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Competerà al giudice del rinvio quantificare il compenso del consulente, valutando se la transazione della lite avesse eliminato ogni ragione di contrasto tra le parti e se e quali accertamenti fosse necessario compiere per la definizione del giudizio dopo la comunicazione del perfezionamento dell’accordo in data 14.2.2020. P.Q.M. accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Nola, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spesedi legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, s
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