CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42699/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Ritenuto che preliminarmente deve darsi atto dell'intervenuta remissione di querela da parte di [OSCURATO:PERSONA] con relativa accettazione da parte di entrambi i ricorrenti in relazione al capo C) della rubrica, intervenuta in data 1° ottobre 2021, quindi dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per l'impugnazione; 2. Che il reato deve dunque ritenersi estinto -nei riguardi di entrambi gli imputati- per intervenuta remissione della querela e che conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per tale ragione in relazione al capo C), con regolamentazione delle spese come per legge. 3. Ritenuto che il residuo reato ascritto al solo [OSCURATO:PERSONA] (evasione di cui al capo D) è estinto per intervenuta prescrizione, in quanto commesso il 16 giugno 2014, e pertanto la sentenza va annullata senza rinvio anche in relazione a detto reato; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza ìmpugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato ascrittogli è estinto per remissione della querela. Spese come per legge. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato ascrittogli al capo C) è estinto per remissione di querela. Spese come per legge. Annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di evasione per intervenuta prescrizione. Così decis