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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27265/2026

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al terzo motivo, l’inammissibilità per il resto.lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con sentenza del 17 dicembre 2024 il Tribunale di Enna ha proscioltoXXXXXXXXXXXXXXXX dal reato di cui all’art. 660 cod. pen. commesso in danno diXXXXXXXXXXXX, fatto avvenuto tra il mese di settembre 2020 ed il mese di luglio 2021, perparticolare tenuità del fatto.L’imputato ha appellato la decisione di primo grado chiedendo il proscioglimento perinsussistenza del fatto.Con sentenza del 20 ottobre 2025 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato ladecisione di primo grado.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite deldifensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, perchè la sentenza impugnataavrebbe risposto in modo apparente alla questione relativa al movente di ripicca con cuisarebbero stati commessi i fatti, movente originato dalla vicenda della ristrutturazione eposizionamento dei materiali edilizi avvenuta nel 2019.Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, perchè la sentenza ha omesso divalutare la sussistenza di immissioni moleste subite dall’imputato per effetto dicomportamenti della persona offesa e la ricaduta di tali immissioni sulla sua salute.Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, perchè la sentenza ha ritenutointegrata la fattispecie in difetto del requisito normativo della petulanza, che è stato surrogatodalla mera consapevolezza da parte dell’imputato dell'attitudine molesta dei propricomportamenti.Con il quarto motivo deduce vizio della motivazione e violazione di legge perché lamotivazione della sentenza d'appello è stereotipata sul tema della rilevanza della modalitàasincrona della comunicazione asseritamente molesta e per il mancato scrutinio circal’effettiva invasività della condotta, atteso che, per la modalità di comunicazione, la personaoffesa avrebbe potuto sottrarvisi.3.

Con requisitoria scritta il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’accoglimento del ricorso limitatamente al terzo motivo, l’inammissibilità per il resto.Con una prima memoria il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistitoper l’accoglimento del ricorso.Con una seconda memoria il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], hareplicato alle argomentazioni del Procuratore generale ed insistito per l’accoglimentodell’intero ricorso, e non soltanto del terzo motivo.Considerato in dirittoIl ricorso è inammissibile.1.

Il primo motivo è inammissibile, perché non vi sono elementi di manifesta illogicitànella motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto irrilevantenel percorso logico del giudizio di responsabilità la questione della ristrutturazione edilizia del2019 e del posizionamento dei materiali.Il ricorso deduce che questo episodio, precedente a tutte le condotte contestate,permetterebbe di individuare il movente e di escludere la rilevanza penale delle condotte, masi tratta di deduzione che, oltre ad essere assertiva, non avrebbe comunque incidenza sullastruttura della fattispecie, posto che, anche a voler ritenere che i comportamenti tenutidall’imputato abbiano una genesi nei dissapori nati tra le parti in occasione di quelle antichevicende, non per questo diventerebbe manifestamente illogica la motivazione della sentenzanella parte in cui ha ritenuto che i comportamenti attribuiti all’imputato (lettere, bigliettinilasciati sul parabrezza, messaggi in segreteria) potessero essere considerati petulanti, nelsignificato che a tale requisito normativo di fattispecie attribuisce, fin da tempo risalente, lagiurisprudenza di legittimità, atteso che “per petulanza deve intendersi un modo di agirepressante, indiscreto e impertinente, che sgradevolmente interferisca nella sfera della libertàe della quiete di altre persone” (Sez. 1, n. 3494 del 21/09/1993, dep. 1994, Benevento, Rv.195915 - 01); la petulanza deriva, pertanto, dall’oggettività dei comportamenti tenuti e dallaloro reiterazione, non dall’episodio storico che li ha scatenati.2.

Il secondo motivo è inammissibile, perché inconferente con l’oggetto del giudizio diresponsabilità.Il ricorso evidenzia i comportamenti disturbanti che la vittima avrebbe posto in essere indanno dell’imputato e che sarebbero stati ritenuti molesti da questi (ovvero, parcheggiarel’autovettura in uno spazio non consentito sotto l’abitazione del ricorrente, comportamentodal quale si dovrebbe ricavare anche la sussistenza di immissioni moleste ed insalubri in suodanno), e deduce che le molestie erano, pertanto, reciproche.Però, perché il comportamento della vittima del reato possa incidere sulla fattispecieper la reciprocità delle molestie, che impediscono sia integrata “la condotta tipica descrittadalla norma, e cioè la sua connotazione "per petulanza o altro biasimevole motivo" (Sez. 1,n. 23262 del 23/02/2016, Candela, Rv. 267221 - 01), occorre che il comportamento altrui sia,a sua volta, molesto; si deve trattare, ovvero, di un comportamento non necessario,finalizzato appositamente a generare un risentimento della controparte, ed il semplice fattoche il cugino dell’imputato parcheggiasse l’auto in un posto che questi non voleva fosseutilizzato non dimostra che si trattasse di un comportamento specificamente indirizzato aquest’ultimo e volto a disturbare e provocarne la reazione; esso, pertanto, non vizia ilpercorso logico della sentenza impugnata nel passaggio in cui la stessa ha ritenuto che nonsi versasse in presenza di una situazione di molestie reciproche.3.

Il terzo motivo è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata sul punto èconforme alla giurisprudenza di legittimità che ritiene che “in tema di molestia e disturbo allepersone, l'elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà della condotta,tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo,senza che possa rilevare l'eventuale convinzione dell'agente di operare per un fine nonbiasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, dellasoddisfazione di un proprio diritto” (Sez. 1, n. 50381 del 07/06/2018, Vidoni, Rv. 274537 -01).

La petulanza, infatti, non ha una dimensione puramente soggettiva, ma si risolve in unaforma dell’azione, in quanto “consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale dainterferire sgradevolmente nella sfera privata di altri” (Sez. 1, n. 3758 del 07/11/2013, dep.2014, Moresco, Rv. 258260 – 01).4.

Il quarto motivo è inammissibile, perché in contrasto con la giurisprudenza dilegittimità che ritiene che “integra il reato di cui all'art. 660 cod. pen. l'invio reiterato dimessaggi molesti e di fotografie dall'esplicito contenuto sessuale attraverso la piattaforma"Messenger" di "Facebook", assumendo a tal fine rilevanza l'invasività del mezzo impiegatoe l'immediata percezione dei messaggi da parte del destinatario, e non anche la possibilitàper quest'ultimo di escludere o bloccare il contatto o l'utenza non graditi, poiché l'eventualeinterruzione dell'azione molesta interviene comunque dopo che la stessa si è già realizzata”(Sez. 1, n. 5662 del 11/11/2025, dep. 2026, G., Rv. 289428 – 01; conforme Sez. 1, n. 33267del 11/06/2013, Saggiomo, Rv. 256992 - 01), e che “ai fini della configurabilità del reato dicui all'art. 660 cod. pen. commesso tramite il telefono, ciò che rileva è il carattere invasivodel mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, e non la possibilità per quest'ultimo diinterrompere la condotta illecita, escludendo o bloccando il contatto o l'utenza non gradita,poiché l'eventuale interruzione dell'azione molesta o disturbatrice tenuta per petulanza o perbiasimevole motivo interviene comunque dopo che la stessa si è già realizzata. (Fattispecierelativa ad imputato che, nell'arco di circa venti giorni, aveva effettuato più chiamate vocali einviato numerosi messaggi di testo alla persona offesa per provare a ristabilire la relazionesentimentale già terminata)” (Sez. 1, n. 32770 del 10/09/2025, N., Rv. 288762 - 01).5.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile nel suo complesso.

Ai sensi dell'art. 616, comma1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di unasomma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.6.

In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, inquanto imposto dalla legge.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al terzo motivo, l’inammissibilità per il resto.lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con sentenza del 17 dicembre 2024 il Tribunale di Enna ha proscioltoXXXXXXXXXXXXXXXX dal reato di cui all’art. 660 cod. pen. commesso in danno diXXXXXXXXXXXX, fatto avvenuto tra il mese di settembre 2020 ed il mese di luglio 2021, perparticolare tenuità del fatto.L’imputato ha appellato la decisione di primo grado chiedendo il proscioglimento perinsussistenza del fatto.Con sentenza del 20 ottobre 2025 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato ladecisione di primo grado.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite deldifensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, perchè la sentenza impugnataavrebbe risposto in modo apparente alla questione relativa al movente di ripicca con cuisarebbero stati commessi i fatti, movente originato dalla vicenda della ristrutturazione eposizionamento dei materiali edilizi avvenuta nel 2019.Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, perchè la sentenza ha omesso divalutare la sussistenza di immissioni moleste subite dall’imputato per effetto dicomportamenti della persona offesa e la ricaduta di tali immissioni sulla sua salute.Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, perchè la sentenza ha ritenutointegrata la fattispecie in difetto del requisito normativo della petulanza, che è stato surrogatodalla mera consapevolezza da parte dell’imputato dell'attitudine molesta dei propricomportamenti.Con il quarto motivo deduce vizio della motivazione e violazione di legge perché lamotivazione della sentenza d'appello è stereotipata sul tema della rilevanza della modalitàasincrona della comunicazione asseritamente molesta e per il mancato scrutinio circal’effettiva invasività della condotta, atteso che, per la modalità di comunicazione, la personaoffesa avrebbe potuto sottrarvisi.3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’accoglimento del ricorso limitatamente al terzo motivo, l’inammissibilità per il resto.Con una prima memoria il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistitoper l’accoglimento del ricorso.Con una seconda memoria il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], hareplicato alle argomentazioni del Procuratore generale ed insistito per l’accoglimentodell’intero ricorso, e non soltanto del terzo motivo.Considerato in dirittoIl ricorso è inammissibile.1. Il primo motivo è inammissibile, perché non vi sono elementi di manifesta illogicitànella motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto irrilevantenel percorso logico del giudizio di responsabilità la questione della ristrutturazione edilizia del2019 e del posizionamento dei materiali.Il ricorso deduce che questo episodio, precedente a tutte le condotte contestate,permetterebbe di individuare il movente e di escludere la rilevanza penale delle condotte, masi tratta di deduzione che, oltre ad essere assertiva, non avrebbe comunque incidenza sullastruttura della fattispecie, posto che, anche a voler ritenere che i comportamenti tenutidall’imputato abbiano una genesi nei dissapori nati tra le parti in occasione di quelle antichevicende, non per questo diventerebbe manifestamente illogica la motivazione della sentenzanella parte in cui ha ritenuto che i comportamenti attribuiti all’imputato (lettere, bigliettinilasciati sul parabrezza, messaggi in segreteria) potessero essere considerati petulanti, nelsignificato che a tale requisito normativo di fattispecie attribuisce, fin da tempo risalente, lagiurisprudenza di legittimità, atteso che “per petulanza deve intendersi un modo di agirepressante, indiscreto e impertinente, che sgradevolmente interferisca nella sfera della libertàe della quiete di altre persone” (Sez. 1, n. 3494 del 21/09/1993, dep. 1994, Benevento, Rv.195915 - 01); la petulanza deriva, pertanto, dall’oggettività dei comportamenti tenuti e dallaloro reiterazione, non dall’episodio storico che li ha scatenati.2. Il secondo motivo è inammissibile, perché inconferente con l’oggetto del giudizio diresponsabilità.Il ricorso evidenzia i comportamenti disturbanti che la vittima avrebbe posto in essere indanno dell’imputato e che sarebbero stati ritenuti molesti da questi (ovvero, parcheggiarel’autovettura in uno spazio non consentito sotto l’abitazione del ricorrente, comportamentodal quale si dovrebbe ricavare anche la sussistenza di immissioni moleste ed insalubri in suodanno), e deduce che le molestie erano, pertanto, reciproche.Però, perché il comportamento della vittima del reato possa incidere sulla fattispecieper la reciprocità delle molestie, che impediscono sia integrata “la condotta tipica descrittadalla norma, e cioè la sua connotazione "per petulanza o altro biasimevole motivo" (Sez. 1,n. 23262 del 23/02/2016, Candela, Rv. 267221 - 01), occorre che il comportamento altrui sia,a sua volta, molesto; si deve trattare, ovvero, di un comportamento non necessario,finalizzato appositamente a generare un risentimento della controparte, ed il semplice fattoche il cugino dell’imputato parcheggiasse l’auto in un posto che questi non voleva fosseutilizzato non dimostra che si trattasse di un comportamento specificamente indirizzato aquest’ultimo e volto a disturbare e provocarne la reazione; esso, pertanto, non vizia ilpercorso logico della sentenza impugnata nel passaggio in cui la stessa ha ritenuto che nonsi versasse in presenza di una situazione di molestie reciproche.3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata sul punto èconforme alla giurisprudenza di legittimità che ritiene che “in tema di molestia e disturbo allepersone, l'elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà della condotta,tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo,senza che possa rilevare l'eventuale convinzione dell'agente di operare per un fine nonbiasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, dellasoddisfazione di un proprio diritto” (Sez. 1, n. 50381 del 07/06/2018, Vidoni, Rv. 274537 -01). La petulanza, infatti, non ha una dimensione puramente soggettiva, ma si risolve in unaforma dell’azione, in quanto “consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale dainterferire sgradevolmente nella sfera privata di altri” (Sez. 1, n. 3758 del 07/11/2013, dep.2014, Moresco, Rv. 258260 – 01).4. Il quarto motivo è inammissibile, perché in contrasto con la giurisprudenza dilegittimità che ritiene che “integra il reato di cui all'art. 660 cod. pen. l'invio reiterato dimessaggi molesti e di fotografie dall'esplicito contenuto sessuale attraverso la piattaforma"Messenger" di "Facebook", assumendo a tal fine rilevanza l'invasività del mezzo impiegatoe l'immediata percezione dei messaggi da parte del destinatario, e non anche la possibilitàper quest'ultimo di escludere o bloccare il contatto o l'utenza non graditi, poiché l'eventualeinterruzione dell'azione molesta interviene comunque dopo che la stessa si è già realizzata”(Sez. 1, n. 5662 del 11/11/2025, dep. 2026, G., Rv. 289428 – 01; conforme Sez. 1, n. 33267del 11/06/2013, Saggiomo, Rv. 256992 - 01), e che “ai fini della configurabilità del reato dicui all'art. 660 cod. pen. commesso tramite il telefono, ciò che rileva è il carattere invasivodel mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, e non la possibilità per quest'ultimo diinterrompere la condotta illecita, escludendo o bloccando il contatto o l'utenza non gradita,poiché l'eventuale interruzione dell'azione molesta o disturbatrice tenuta per petulanza o perbiasimevole motivo interviene comunque dopo che la stessa si è già realizzata. (Fattispecierelativa ad imputato che, nell'arco di circa venti giorni, aveva effettuato più chiamate vocali einviato numerosi messaggi di testo alla persona offesa per provare a ristabilire la relazionesentimentale già terminata)” (Sez. 1, n. 32770 del 10/09/2025, N., Rv. 288762 - 01).5. Il ricorso è, pertanto, inammissibile nel suo complesso. Ai sensi dell'art. 616, comma1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di unasomma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.6. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, inquanto imposto dalla legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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