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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2022

Cassazione n. 47877/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con sentenza del 16 dicembre 2021, la Corte d'appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale di Bolzano dell'8 aprile 2021, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, nella sua qualità di amministratore delegato della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, omesso di presentare la dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2012; che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando: 1) vizi della motivazione, per insussistenza di riscontri circa l'elemento oggettivo e soggettivo del reato, essendosi considerato, quale unica fonte di prova, l'accertamento eseguito dalla Guardia di Finanza; 2) violazione degli artt. 533 e 192 cod. proc. pen., in relazione all'insufficienza della prova, fondatasi sulle sole presunzioni tributarie, che sarebbero il risultato di un accertamento induttivo, eseguito abusivamente ed illegittimamente.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che, in particolare, i due motivi di doglianza - che possono essere trattati congiuntamente, perché attengono entrambi alla responsabilità penale - sono formulati in modo non specifico, ed hanno comunque ad oggetto profili fattuali sui quali la motivazione della sentenza impugnata risulta pienamente sufficiente; che, come ben evidenziato dalla Corte territoriale, in totale continuità con il giudice di primo grado, l'accertamento svolto è corroborato nei suoi esiti dall'avviso di accertamento, da cui si evince che VIVA evasa per il predetto anno fosse superiore ad C 50.000,00 e dall'acquisto, nel corso del 2011, di merce per il valore di C 582.134,00, di cui manca, sia a livello documentale che materiale, qualsiasi traccia presso la [OSCURATO:SOCIETA]. (avviso di accertamento del volume TBA03T200667/2015); che il teste [OSCURATO:PERSONA] ha sia confermato gli avvisi di accertamento del volume sia illustrato il metodo di calcolo per l'accertamento dell'IVA evasa, mentre l'imputato non ha dato alcuna spiegazione plausibile o fornito criteri di calcolo alternativi; che trova dunque applicazione il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di reati tributari, per l'atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Rv. 277581).

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2022 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con sentenza del 16 dicembre 2021, la Corte d'appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale di Bolzano dell'8 aprile 2021, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, nella sua qualità di amministratore delegato della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, omesso di presentare la dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2012; che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando: 1) vizi della motivazione, per insussistenza di riscontri circa l'elemento oggettivo e soggettivo del reato, essendosi considerato, quale unica fonte di prova, l'accertamento eseguito dalla Guardia di Finanza; 2) violazione degli artt. 533 e 192 cod. proc. pen., in relazione all'insufficienza della prova, fondatasi sulle sole presunzioni tributarie, che sarebbero il risultato di un accertamento induttivo, eseguito abusivamente ed illegittimamente. Considerato che il ricorso è inammissibile; che, in particolare, i due motivi di doglianza - che possono essere trattati congiuntamente, perché attengono entrambi alla responsabilità penale - sono formulati in modo non specifico, ed hanno comunque ad oggetto profili fattuali sui quali la motivazione della sentenza impugnata risulta pienamente sufficiente; che, come ben evidenziato dalla Corte territoriale, in totale continuità con il giudice di primo grado, l'accertamento svolto è corroborato nei suoi esiti dall'avviso di accertamento, da cui si evince che VIVA evasa per il predetto anno fosse superiore ad C 50.000,00 e dall'acquisto, nel corso del 2011, di merce per il valore di C 582.134,00, di cui manca, sia a livello documentale che materiale, qualsiasi traccia presso la [OSCURATO:SOCIETA]. (avviso di accertamento del volume TBA03T200667/2015); che il teste [OSCURATO:PERSONA] ha sia confermato gli avvisi di accertamento del volume sia illustrato il metodo di calcolo per l'accertamento dell'IVA evasa, mentre l'imputato non ha dato alcuna spiegazione plausibile o fornito criteri di calcolo alternativi; che trova dunque applicazione il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di reati tributari, per l'atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Rv. 277581). Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2022 Il Consigliere este
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