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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43000/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce congiuntamente la violazione di legge e il vizio di motivazione, in ordine alla mancata qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e della disciplina degli artt. 69, 89, 114 e 133 cod. pen.; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto si risolve nella riproposizione di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corrette argomentazioni dai giudici di merito, senza minimamente confrontarsi con le stesse; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 ettembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce congiuntamente la violazione di legge e il vizio di motivazione, in ordine alla mancata qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e della disciplina degli artt. 69, 89, 114 e 133 cod. pen.; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto si risolve nella riproposizione di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corrette argomentazioni dai giudici di merito, senza minimamente confrontarsi con le stesse; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 ettembre 202
Sentenza Cassazione n. 43000/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris