CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2023
Cassazione n. 05768/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 175. R.G. 27627 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi sei motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 474 comma secondo, e 648, cod. pen., si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, fondati su una rilettura del compendio istruttorio e puntualmente disattesi dalla corte di merito con congrua motivazione, risultando pertanto soltanto apparenti (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, in merito alla contraffazione non grossolana accertata all'esito dell'istruttoria e alla consapevolezza degli indagati della provenienza delittuosa della merce); ritenuto che gli ultimi due motivi di ricorso, in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sono parimenti reiterativi e comunque manifestamente infondati, non confrontandosi con la congrua motivazione che richiama il considerevole quantitativo di merce sequestrata; peraltro, per i capi a), c) ed e), la declaratoria di estinzione per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità in quanto esito più favorevole per gli imputati - cfr. Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv. 282214); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 Il