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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09580/2023

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e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30194/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 41/G, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calceal ricorso, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma , viale [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale allegata al controricorso, –controricorrente/ricorrente in via incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 3958 / 0 1 /201 4 , depositata il 13 giugno 2014 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] -IRPEF R.G.

N.30194/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, n. 16 intimazioni di pagamento, con le quali il concessionario per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 129.932,00 in forza di altrettante cartelle di pagamento relative ad iscrizioni a ruolo a vario titolo.

2. [OSCURATO:PERSONA] adìta, con sentenza n. 325/46/2013, depositata l’8 ottobre 2013, rigettava il ricorso.

3. Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 3958/01/2014, pronunciata il 13 maggio 2014 e depositata in segreteria il 13 giugno 2014, accoglieva parzialmente l’appello, annullando le intimazioni di pagamento (secondo la numerazione di cui al ricorso) nn.1), 3) e 4 ) , in quanto il concessionario non aveva fornito adeguata prova dell’avvenuta notificazione delle cartelle presupposte, e nn. 6), 8), 9), 10) e 11 ) , in quanto il relativo credito era comunque prescritto, essendo decorso oltre un decennio tra la notificazione della cartella e la notificazione dell’intimazione di pagamento; confermava, invece, la legittimità delle intimazioni nn. 2), 5), 7), 12), 13), 14), 15)e 16).

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a . , la quale propone altresì ricorso incidentale, sulla base di due motivi.

5. La discussione del ricorso è stata quindi fissata per l’adunanza in ca mera di consiglio del 16 dicembre 2022 , ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc.

R.G.

N.30194/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] civ., come introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.

La ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che:

6. Preliminarmente, va rilevato che la presente controversia deve essere trattata con rito camerale, non sussistendo la necessità della trattazione del processo in pubblica udienza, non sussistendoi presupposti - particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare -che, ai sensi dell'art. 375, secondo comma, cod. proc. civ. [nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dall’art. 3, comma 28, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149], giustificano tale trattazione (Cass. 27 settembre 2017, n. 22462).

Non a caso, è stato di recente affermato che «se è vero che nel giudizio di cassazione la rimessione di una causa alla pubblica udienza dall'adunanza camerale prevista nell'art. 380-bis.1 c.p.c., è ammissibile in applicazione analogica dell'art. 380-bis c.p.c., comma 3, rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza e, in particolare, della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta, nella discrezionalità del collegio giudicante e non del presidente della sezione (Cass. n. 5533/17 ord.), altrettanto indubbio è che il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di tale valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza "in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie" (Cass., SS.UU. n. 14437/18, ord.), ed allorquando non si verta di "decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a R.G.

N.30194/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extra processuale, il successivo percorso della giurisprudenza" (Cass. n. 19115/17)» (in tal senso Cass.. sez.

U., 23 aprile 2020, n. 8093); il che è appunto quanto accade, come apparirà evidente, nel caso in esame.

7. Il ricorso principale, come si è detto, è affidato a quattro motivi.

7.1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la «parziale nullità della sentenza n. 3958/01/14 emessa dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, comma 1, c.p.c., per violazione di legge».

Deduce, in particolare, la ricorrente: 1) violazione delle norme sulla prescrizione; 2) violazione della disciplina sulla notificazione della cartella esattoriale; 3) violazione delle norme sull’onere probatorio; 4) violazione delle norme espresse nello Statuto del contribuente.

7.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la parziale nullità della sentenza per la contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ.

Sostiene in particolare, la ricorrente che, con riferimento alla intimazione di pagamento n. 16 (n. 097-2012- 9131440364, notificata il 22 novembre 2012), era no comunque decorsi dieci anni dalla notificazione della cartella presupposta, in quanto quest’ultima era stata notificata in data 11 ottobre 2012.

7.3. Con il terzo motivo di ricorso la contribuente eccepisce la parziale nullità della sentenza impugnata, per «disamina parzialmente errata della documentazione ed erroneo iter R.G.

N.30194/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] logico nell’argomentare sull’idoneità della prova prodotta da Equitalia».

Sostiene, in particolare, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] che la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere provate la notifica delle cartelle di pagamento sottese alle intimazioni impugnate, in quanto la relativa prova era costituita da mere copie fotostatiche di avvisi di ricevimento.

7.4. Con il quarto motivo di ricorso, infine, la ricorrente eccepisce «violazione dello Statuto del Contribuente e del diritto di difesa», in quanto le intimazioni di pagamento non annullate la ponevano nella impossibilità di compiutamente verificare la pretesa creditoria, mancando la data in cui il ruolo esattoriale era stato formato, il tasso di calcolo degli interessi moratori e delle maggiorazioni, l’indicazione del responsabile del procedimento, l’indicazione e la sottoscrizione del soggetto autorizzato a formare l’atto, la necessaria ed adeguata motivazione della pretesa tributaria.

8. Per quel che riguarda il ricorso incidentale, invece, esso è affidato a due motivi.

8.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ.

Sostiene, in particolare, la controricorrente che, con riferimento alle intimazioni di pagamento nn. 6), 8), 9), 10) ed 11), annullate dalla C.T.R., questa avrebbe omesso di esaminare le intimazioni di pagamento pregresse, che avrebbero interrotto il termine decennale di prescrizione, con riferimento alle cartelle suddette.

R.G.

N.30194/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

8.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eccepisce, ancora, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ.

Deduce, in particolare, la ricorrente in via incidentale che la C.T.R., con riferimento alle intimazioni di pagamento nn. 1), 3) e 4 ) , avrebbe omesso di prendere in considerazio ne l’avvenuto deposito presso la casa comunale ex artt. 26, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 973, n. 602 e 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ai fini della notifica della cartelle presupposte, ritenendo quindi erroneamente non perfezionata tali notificazioni.

9. Orbene, ciò posto, la Corte osserva quanto segue.

9.1. Il primo motivo di ricorso principale è in parte inammissibile, ed in parte infondato.

9.1.1. La ricorrente, invero, censura la sentenza impugnata, per non avere annullato anche le cartelle di pagamento indicate in ricorso con i nn. 2), 5), 7), 12), 13), 14) 15) e 16), per non avere applicato la prescrizione quinquennale ai crediti indicati nelle cartelle suddette.

Il motivo, in parte qua, è assolutamente generico, in quanto mancante della «specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda» [art. 366, primo comma, num. 6), cod. proc. civ.].

E’ indubbio che, con riferimento ai crediti indicati in cartelle di pagamento non opposte (o per le quali sia stata rigettata l’eventuale impugnazione con sentenza passata in giudicato), non possa applicarsi il termine decennale di prescrizione ex R.G.

N.30194/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] art. 2953 cod. civ., in quanto tale ultima disposizione, come è noto, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre le cartelle di pagamento,avendo natura di atti amministrativ i , sono priv e dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (da ultimo, Cass. 5 maggio 2022, n. 14213; Cass., sez.

U., 17 novembre 2016, n. 23397).

Nel caso di specie, tuttavia , non vengono indicati né la natura dei crediti, né le ragioni per c ui, per ciascuno dei crediti in questione, il termine di prescrizione dovrebbe essere inferiore a dieci anni, il che rende questa parte di motivo inammissibile, in quanto la Corte non è in condizione di valutare il rispetto dei termini di prescrizione da parte della C.T.R.

9.1.2. Lo stesso motivo è invece infondato, con riferimento al profilo riguardante la dedotta nullità della notificazione delle cartelle di pagamento presupposte alle intimazioni nn. 2), 5) e 7) di cui al ricorso.

Ed invero, sostiene la ricorrente che la notificazione di tali cartelle non si sarebbe mai perfezionata (e quindi non si sarebbe verificato l’effetto interruttivo della prescrizione), in quanto effettuata a mezzo di un servizio di poste private, e non già a mezzo del c.d. servizio postale universale.

Deve tuttavia rilevarsiche la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuala con il d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58, e quella portata dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, è fidefaciente, per effetto dell’art. 4 del d.lgs. n. 261/1999, quando abbia ad oggetto atti R.G.

N.30194/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] amministrativi o tributari (Cass. 12 novembre 2020, n. 25521).

9.1.3. Il motivo in esame è pure infondato, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ., in quanto la produzione di copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento è sufficiente ai fini della prova dell’avvenuta notificazione, in assenza, peraltro, di disconoscimento della conformità all’originale, non esistendo un onere, per l’agente della riscossione, di esibizione di copia della cartella stessa nel suo contenuto integrale.

Non a caso, è stato affermato da questa Corte che, «in tema di contenzioso tributario, ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 4, la produzione, da parte del ricorrente, di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo alla parte l'onere di contestarne la conformità all'originale, come previsto dall'art.2712 cod. civ., ed avendo il giudice l'obbligo di disporre, in tal caso, la produzione del documento in originale, ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992 cit.» (Cass. 27 aprile 2015, n. 8446).

9.2. Il secondo motivo del ricorso principale è invece fondato.

Ed invero, pur avendo, la C.T.R. , ritenuto applicabile il termine decennale di prescrizione, con riferimento alla intimazione di pagamento n. 16) indicata in ricorso (intimazione n. 097-2012-9131440364) la stessa Corte non ha tenuto conto del fatto che la cartella di pagamento sottesa (n. 097-2002-0128195058 per € 6.320,04) era stata notificata l’11 ottobre 2002, nel mentre l’intimazione di R.G.

N.30194/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pagamento era stata notificata il 22 novembre 2012, e quindi oltre dieci anni.

Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere, in parte qua, cassata, con rinvio al giudice a quo affinchéquesto verifichi la circostanza in oggetto, ai fini della valutazione dell’intervenuta prescrizione del credito al quale l’impugnata intimazione di pagamento fa riferimento. 9.3.Il terzo motivo di ricorso è invece infondato.

Con tale motivo la ricorrente ripropone la terza parte del primo motivo di ricorso, relativamente alla asserita inidoneità della documentazione - consistenti in copie fotostatiche - riguardante la prova della notificazione delle cartelle.

Sul punto, non può che ribadirsi quanto già rilevato al punto 9.1.3, in quanto la produzione di copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento deve considerarsisufficiente ai fini della prova dell’avvenuta notificazione, in assenza, peraltro, di disconoscimento della conformità all’originale, non esistendo un onere, per l’agente della riscossione, di esibizionedi copia della cartella stessa nel suo contenuto integrale.

9.4. Il quarto motivo è , infine, inammissibile in quanto eccessivamente generico: non vengono, infatti, indicate le norme di diritto su cui si fondano [art. 366, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.], né viene denunciata l’omessa pronuncia [ex artt. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.] in ordine all e doglianze riguardanti direttamente le intimazioni di pagamento impugnate.

10. Con riferimento al ricorso incidentale, la Corte osserva quanto segue.

10.1. Il primo motivo è fondato.

R.G.

N.30194/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] C.T.R., invero, con riferimento alle intimazioni di pagamento indicate ai nn. 6), 8), 9), 10) e 11) del ricorso (per le quali è stata ritenuta la prescrizione dei crediti), non ha minimamente preso in considerazione eventuali atti interruttivi della prescrizione (intimazioni di pagamento intermedie), che pure sono state allegati dalla parte resistente. 10.2.Il secondo motivo è pure fondato.

La C.T.R., infatti, con riferimento alle intimazioni di pagamento nn. 1), 3) e 4) di cui al ricorso principale, ha omesso di esaminare le circostanze relative alla validità e regolarità della notificazione delle cartelle presupposte, affermando sic et simpliciter che tali cartelle non risultavano notificate.

Ne consegue, pertanto, che la sentenza impugnata debba essere annullata, affinché il giudice a quo esamini le circostanze indicate in precedenza (atti interruttivi della prescrizione e notificazione delle cartelle presupposte).

11. In conclusione, con riferimento al ricorso principale deve essere accolto il secondo motivo, P. Q .M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale; rigetta il primo e terzo motivo, e dichiara inammissibile il quarto motivo dello stesso ricorso.

Accoglie ilricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30194/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 41/G, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calceal ricorso, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma , viale [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale allegata al controricorso, –controricorrente/ricorrente in via incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 3958 / 0 1 /201 4 , depositata il 13 giugno 2014 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] -IRPEF R.G. N.30194/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, n. 16 intimazioni di pagamento, con le quali il concessionario per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 129.932,00 in forza di altrettante cartelle di pagamento relative ad iscrizioni a ruolo a vario titolo. 2. [OSCURATO:PERSONA] adìta, con sentenza n. 325/46/2013, depositata l’8 ottobre 2013, rigettava il ricorso. 3. Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 3958/01/2014, pronunciata il 13 maggio 2014 e depositata in segreteria il 13 giugno 2014, accoglieva parzialmente l’appello, annullando le intimazioni di pagamento (secondo la numerazione di cui al ricorso) nn.1), 3) e 4 ) , in quanto il concessionario non aveva fornito adeguata prova dell’avvenuta notificazione delle cartelle presupposte, e nn. 6), 8), 9), 10) e 11 ) , in quanto il relativo credito era comunque prescritto, essendo decorso oltre un decennio tra la notificazione della cartella e la notificazione dell’intimazione di pagamento; confermava, invece, la legittimità delle intimazioni nn. 2), 5), 7), 12), 13), 14), 15)e 16). 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a . , la quale propone altresì ricorso incidentale, sulla base di due motivi. 5. La discussione del ricorso è stata quindi fissata per l’adunanza in ca mera di consiglio del 16 dicembre 2022 , ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. R.G. N.30194/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] civ., come introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. La ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: 6. Preliminarmente, va rilevato che la presente controversia deve essere trattata con rito camerale, non sussistendo la necessità della trattazione del processo in pubblica udienza, non sussistendoi presupposti - particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare -che, ai sensi dell'art. 375, secondo comma, cod. proc. civ. [nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dall’art. 3, comma 28, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149], giustificano tale trattazione (Cass. 27 settembre 2017, n. 22462). Non a caso, è stato di recente affermato che «se è vero che nel giudizio di cassazione la rimessione di una causa alla pubblica udienza dall'adunanza camerale prevista nell'art. 380-bis.1 c.p.c., è ammissibile in applicazione analogica dell'art. 380-bis c.p.c., comma 3, rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza e, in particolare, della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta, nella discrezionalità del collegio giudicante e non del presidente della sezione (Cass. n. 5533/17 ord.), altrettanto indubbio è che il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di tale valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza "in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie" (Cass., SS.UU. n. 14437/18, ord.), ed allorquando non si verta di "decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a R.G. N.30194/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extra processuale, il successivo percorso della giurisprudenza" (Cass. n. 19115/17)» (in tal senso Cass.. sez. U., 23 aprile 2020, n. 8093); il che è appunto quanto accade, come apparirà evidente, nel caso in esame. 7. Il ricorso principale, come si è detto, è affidato a quattro motivi. 7.1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la «parziale nullità della sentenza n. 3958/01/14 emessa dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, comma 1, c.p.c., per violazione di legge». Deduce, in particolare, la ricorrente: 1) violazione delle norme sulla prescrizione; 2) violazione della disciplina sulla notificazione della cartella esattoriale; 3) violazione delle norme sull’onere probatorio; 4) violazione delle norme espresse nello Statuto del contribuente. 7.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la parziale nullità della sentenza per la contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ. Sostiene in particolare, la ricorrente che, con riferimento alla intimazione di pagamento n. 16 (n. 097-2012- 9131440364, notificata il 22 novembre 2012), era no comunque decorsi dieci anni dalla notificazione della cartella presupposta, in quanto quest’ultima era stata notificata in data 11 ottobre 2012. 7.3. Con il terzo motivo di ricorso la contribuente eccepisce la parziale nullità della sentenza impugnata, per «disamina parzialmente errata della documentazione ed erroneo iter R.G. N.30194/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] logico nell’argomentare sull’idoneità della prova prodotta da Equitalia». Sostiene, in particolare, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] che la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere provate la notifica delle cartelle di pagamento sottese alle intimazioni impugnate, in quanto la relativa prova era costituita da mere copie fotostatiche di avvisi di ricevimento. 7.4. Con il quarto motivo di ricorso, infine, la ricorrente eccepisce «violazione dello Statuto del Contribuente e del diritto di difesa», in quanto le intimazioni di pagamento non annullate la ponevano nella impossibilità di compiutamente verificare la pretesa creditoria, mancando la data in cui il ruolo esattoriale era stato formato, il tasso di calcolo degli interessi moratori e delle maggiorazioni, l’indicazione del responsabile del procedimento, l’indicazione e la sottoscrizione del soggetto autorizzato a formare l’atto, la necessaria ed adeguata motivazione della pretesa tributaria. 8. Per quel che riguarda il ricorso incidentale, invece, esso è affidato a due motivi. 8.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, la controricorrente che, con riferimento alle intimazioni di pagamento nn. 6), 8), 9), 10) ed 11), annullate dalla C.T.R., questa avrebbe omesso di esaminare le intimazioni di pagamento pregresse, che avrebbero interrotto il termine decennale di prescrizione, con riferimento alle cartelle suddette. R.G. N.30194/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eccepisce, ancora, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, la ricorrente in via incidentale che la C.T.R., con riferimento alle intimazioni di pagamento nn. 1), 3) e 4 ) , avrebbe omesso di prendere in considerazio ne l’avvenuto deposito presso la casa comunale ex artt. 26, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 973, n. 602 e 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ai fini della notifica della cartelle presupposte, ritenendo quindi erroneamente non perfezionata tali notificazioni. 9. Orbene, ciò posto, la Corte osserva quanto segue. 9.1. Il primo motivo di ricorso principale è in parte inammissibile, ed in parte infondato. 9.1.1. La ricorrente, invero, censura la sentenza impugnata, per non avere annullato anche le cartelle di pagamento indicate in ricorso con i nn. 2), 5), 7), 12), 13), 14) 15) e 16), per non avere applicato la prescrizione quinquennale ai crediti indicati nelle cartelle suddette. Il motivo, in parte qua, è assolutamente generico, in quanto mancante della «specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda» [art. 366, primo comma, num. 6), cod. proc. civ.]. E’ indubbio che, con riferimento ai crediti indicati in cartelle di pagamento non opposte (o per le quali sia stata rigettata l’eventuale impugnazione con sentenza passata in giudicato), non possa applicarsi il termine decennale di prescrizione ex R.G. N.30194/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] art. 2953 cod. civ., in quanto tale ultima disposizione, come è noto, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre le cartelle di pagamento,avendo natura di atti amministrativ i , sono priv e dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (da ultimo, Cass. 5 maggio 2022, n. 14213; Cass., sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397). Nel caso di specie, tuttavia , non vengono indicati né la natura dei crediti, né le ragioni per c ui, per ciascuno dei crediti in questione, il termine di prescrizione dovrebbe essere inferiore a dieci anni, il che rende questa parte di motivo inammissibile, in quanto la Corte non è in condizione di valutare il rispetto dei termini di prescrizione da parte della C.T.R. 9.1.2. Lo stesso motivo è invece infondato, con riferimento al profilo riguardante la dedotta nullità della notificazione delle cartelle di pagamento presupposte alle intimazioni nn. 2), 5) e 7) di cui al ricorso. Ed invero, sostiene la ricorrente che la notificazione di tali cartelle non si sarebbe mai perfezionata (e quindi non si sarebbe verificato l’effetto interruttivo della prescrizione), in quanto effettuata a mezzo di un servizio di poste private, e non già a mezzo del c.d. servizio postale universale. Deve tuttavia rilevarsiche la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuala con il d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58, e quella portata dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, è fidefaciente, per effetto dell’art. 4 del d.lgs. n. 261/1999, quando abbia ad oggetto atti R.G. N.30194/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] amministrativi o tributari (Cass. 12 novembre 2020, n. 25521). 9.1.3. Il motivo in esame è pure infondato, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ., in quanto la produzione di copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento è sufficiente ai fini della prova dell’avvenuta notificazione, in assenza, peraltro, di disconoscimento della conformità all’originale, non esistendo un onere, per l’agente della riscossione, di esibizione di copia della cartella stessa nel suo contenuto integrale. Non a caso, è stato affermato da questa Corte che, «in tema di contenzioso tributario, ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 4, la produzione, da parte del ricorrente, di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo alla parte l'onere di contestarne la conformità all'originale, come previsto dall'art.2712 cod. civ., ed avendo il giudice l'obbligo di disporre, in tal caso, la produzione del documento in originale, ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992 cit.» (Cass. 27 aprile 2015, n. 8446). 9.2. Il secondo motivo del ricorso principale è invece fondato. Ed invero, pur avendo, la C.T.R. , ritenuto applicabile il termine decennale di prescrizione, con riferimento alla intimazione di pagamento n. 16) indicata in ricorso (intimazione n. 097-2012-9131440364) la stessa Corte non ha tenuto conto del fatto che la cartella di pagamento sottesa (n. 097-2002-0128195058 per € 6.320,04) era stata notificata l’11 ottobre 2002, nel mentre l’intimazione di R.G. N.30194/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pagamento era stata notificata il 22 novembre 2012, e quindi oltre dieci anni. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere, in parte qua, cassata, con rinvio al giudice a quo affinchéquesto verifichi la circostanza in oggetto, ai fini della valutazione dell’intervenuta prescrizione del credito al quale l’impugnata intimazione di pagamento fa riferimento. 9.3.Il terzo motivo di ricorso è invece infondato. Con tale motivo la ricorrente ripropone la terza parte del primo motivo di ricorso, relativamente alla asserita inidoneità della documentazione - consistenti in copie fotostatiche - riguardante la prova della notificazione delle cartelle. Sul punto, non può che ribadirsi quanto già rilevato al punto 9.1.3, in quanto la produzione di copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento deve considerarsisufficiente ai fini della prova dell’avvenuta notificazione, in assenza, peraltro, di disconoscimento della conformità all’originale, non esistendo un onere, per l’agente della riscossione, di esibizionedi copia della cartella stessa nel suo contenuto integrale. 9.4. Il quarto motivo è , infine, inammissibile in quanto eccessivamente generico: non vengono, infatti, indicate le norme di diritto su cui si fondano [art. 366, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.], né viene denunciata l’omessa pronuncia [ex artt. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.] in ordine all e doglianze riguardanti direttamente le intimazioni di pagamento impugnate. 10. Con riferimento al ricorso incidentale, la Corte osserva quanto segue. 10.1. Il primo motivo è fondato. R.G. N.30194/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] C.T.R., invero, con riferimento alle intimazioni di pagamento indicate ai nn. 6), 8), 9), 10) e 11) del ricorso (per le quali è stata ritenuta la prescrizione dei crediti), non ha minimamente preso in considerazione eventuali atti interruttivi della prescrizione (intimazioni di pagamento intermedie), che pure sono state allegati dalla parte resistente. 10.2.Il secondo motivo è pure fondato. La C.T.R., infatti, con riferimento alle intimazioni di pagamento nn. 1), 3) e 4) di cui al ricorso principale, ha omesso di esaminare le circostanze relative alla validità e regolarità della notificazione delle cartelle presupposte, affermando sic et simpliciter che tali cartelle non risultavano notificate. Ne consegue, pertanto, che la sentenza impugnata debba essere annullata, affinché il giudice a quo esamini le circostanze indicate in precedenza (atti interruttivi della prescrizione e notificazione delle cartelle presupposte). 11. In conclusione, con riferimento al ricorso principale deve essere accolto il secondo motivo, P. Q .M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale; rigetta il primo e terzo motivo, e dichiara inammissibile il quarto motivo dello stesso ricorso. Accoglie ilricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi a
Sentenza Cassazione n. 09580/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris