CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10692/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di IVREAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 18.7.2025 il Tribunale di Ivrea, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato un'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ai reati oggetto di due sentenze di condanna irrevocabili; Rilevato che il ricorso avversa l'ordinanza impugnata evidenziando che il reato di possesso di grimaldelli commesso il 31.7.2019 sia da legarsi al reato di resistenza a pubblico ufficiale del 18.11.2019, perché in questa seconda occasione [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso un furto (in relazione al quale è stato dichiarato il non doversi procedere per remissione di querela); [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, che questo argomento possa valere tutt'al più per unificare il possesso di grimaldelli al furto, mentre non spiega perché dovrebbe consentire di affasciare il primo fatto anche alla resistenza a pubblico ufficiale commessa tre mesi e mezzo dopo e definita dallo stesso ricorso reato "estemporaneo", peraltro in modo analogo a come lo ha definito anche il giudice dell'esecuzione; Considerato, pertanto, che il ricorso non arriva a confutare la motivazione dell'ordinanza impugnata, adeguatamente fondata sulla disomogeneità dei reati e sulla occasionalità della resistenza a pubblico ufficiale, in nessun modo già preordinata nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] fu trovato in possesso di strumenti atti allo scasso; [OSCURATO:PERSONA], quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci