CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 novembre 2025
Cassazione n. 34209/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6419/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]' 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] C.[OSCURATO:PERSONA], 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 12/2024 depositata il 02/01/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] nella requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 12 pubblicata il 2.01.2024, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del lodo arbitrale pronunciato tra le parti [OSCURATO:PERSONA] - Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] delle Valli del Tronto, dell’[OSCURATO:SOCIETA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] proposta da [OSCURATO:PERSONA], dopo la scadenza del termine lungo di 180 giorni ex art. 209 d.lgs. n.50/2016, decorrente dal 19.7.2022 data in cui il Presidente del collegio arbitrale aveva inviato a mezzo PEC alla Camera arbitrale copia del lodo per finalità di deposito. Ha affermato la Corte di appello che il termine di impugnazione (180 giorni + sospensione feriale) era scaduto il 15.02.2023 mentre l’atto di impugnazione è stato notificato il 27.02.2023. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenza in epigrafe, con tre mezzi, seguiti da memoria. [OSCURATO:SOCIETA] ha replicato con controricorso. Il PG ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto. In data 18.11.2025 è stata depositata rinuncia al ricorso e contestuale accettazione. [OSCURATO:PERSONA]: 2.- Il primo motivo denuncia la errata o falsa applicazione dell’art. 209, commi 13 e 14, d.lgs. n.50/2016 (codice degli appalti) nella parte in cui la sentenza ha individuato la decorrenza del termine d'impugnazione del lodo dalla data di trasmissione presso la Camera Arbitrale anziché dalla delibera di accettazione/perfezionamento del deposito. A parere della ricorrente, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, a seguito dell’invio da parte del presidente del collegio arbitrale, si apre un procedimento interno alla Camera Arbitrale che può concludersi con il perfezionamento ovvero con il rifiuto del deposito. Per l’attore, oggi ricorrente, quindi, il termine lungo per l'impugnazione non può che decorrere dal (successivo) perfezionamento del deposito stesso. 3.- Il secondo motivo denuncia l’errata o falsa applicazione dell’art. 153, terzo comma, c.p.c. in merito alla richiesta di remissione in termini - omessa motivazione. A seguito dell’eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per tardività della stessa, l’attrice espone di avere richiesto sin dalla prima udienza del 26 giugno 2023e poi reiterato la remissione in termini, deducendo a sostegno dell’accoglimento l’incertezza della materia oltreché richiamando tutte le circostanze che la avevano indotta ad individuare la data di perfezionamento del deposito come data di decorrenza del termine impugnatorio. 4.-Il terzo motivo denuncia l’errata o falsa applicazione dell’art. 829, primo comma, c.p.c. sulla eccezione di inesistenza del lodo. Con l’impugnazione del lodo l’odierna ricorrente ha eccepito la inesistenza/nullità radicale dello stesso, assumendo che nell’ipotesi in esame ricorreva l’ inesistenza del lodo arbitrale per inesistenza della clausola compromissoria o perché la materia affidata alla decisione degli arbitri era estranea a quelle suscettibili di formare oggetto di compromesso. 5.- Successivamente la parte ricorrente e la parte controricorrente hanno depositato telematicamente in data 18.11.2025 un atto di rinuncia con contestuale accettazione del seguente tenore «tra le parti è intervenuta, successivamente alla proposizione del ricorso e del controricorso, la definizione bonaria della controversia a seguito di accordo tra le parti le stesse, conformemente a quanto pattuito le stesse dichiarano di rinunciare ex art. 390 c.p.c. al ricorso ed al controricorso e dunque espressamente rinunciano al giudizio di cui in epigrafe ed agli atti dello stesso. La rinuncia è comprensiva della compensazione delle spese legali.». In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex artt. 306, 390 e 391 c.p.c. con compensazione delle spese, stante l’accordo tra le parti. Nulla deve dichiararsi in ordine al raddoppio del contributo unificato non applicandosi ai casi di rinuncia l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 34025 del 05/12/2023).