CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 gennaio 2026
Cassazione n. 15360/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tero delle Imprese e del Made inItaly, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e di-fesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;ricorrenticontroTirrenia di navigazione s.p.a. in amministrazione straordinaria, inpersona dei Commissari straordinari e legali rappresentanti pro tem-pore, rappresentata e difesa dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv.[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti;controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 826/2024, pubbli-cata il 06/02/2024 e notificata il 29/02/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 8842/2024Numero sezionale 443/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]Numero di raccolta generale 15360/2026stiglione, il quale, nel richiamare la memoria depositata, noDnat as piu bèbl icoapziopnoe 2-0/05/2026sto al rinvio richiesto dalle parti;sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti, il quale si è riportato all'istanza de-positata, chiedendo il rinvio della causa a nuovo ruolo al fine di consen-tire il perfezionamento della transazione in corso di definizione;sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente, il quale si è associato allarichiesta di rinvio;letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOIn data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito,Tirrenia), l'allora Ministero della [OSCURATO:PERSONA], l'allora Ministero delTesoro e l'allora Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] sottoscrivevano laConvenzione rep. 1, ai sensi della l. n. 684 del 1974, avente ad oggettol'esercizio dei servizi di collegamento con le isole maggiori (Sicilia e Sar-degna).In virtù della suddetta Convenzione, e successive proroghe, la Tir-renia svolgeva, sino al 19 luglio 2012 (data nella quale veniva ceduto ilcomplesso aziendale della medesima società), i suddetti servizi di colle-gamento marittimo, per il trasporto di merci e di persone, tramite l'uti-lizzo di mezzi nautici aventi caratteristiche ben individuate e acquistatidalla società medesima che ne avrebbe ottenuto ristoro tramite idoneecomponenti della sovvenzione annuale. Ai sensi dell'art. 1 della Conven-zione, la società era obbligata a svolgere i servizi indicati nei c.d. “pianiquinquennali” da presentare al Ministero della [OSCURATO:PERSONA] (suc-cessivamente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) “non oltreil terzo trimestre dell'anno precedente l'inizio del quinquennio” e conte-nenti la descrizione dell' “assetto dei servizi da eseguire”, ovverosia dellelinee da svolgere, della frequenza di ogni singola linea, dei tipi di naveda adibire ad ogni singola linea.2 di 8Numero registro generale 8842/2024Numero sezionale 443/2026Numero di raccolta generale 15360/2026Come corrispettivo per lo svolgimento del servizio, l'art. 3 della Con-Data pubblicazione 20/05/2026venzione obbligava le Amministrazioni a corrispondere a [OSCURATO:SOCIETA]., ogni anno, una “sovvenzione annua di equilibrio”, cheveniva “determinata per ciascun anno, sulla base di una richiesta pre-sentata dalla Società entro il mese di febbraio (successivamente posti-cipato al mese di giugno con Atto modificativo del 22 giugno 1994 rep.n. 13) del medesimo anno, con decreto del Ministro della [OSCURATO:PERSONA] emanato di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipa-zioni statali […] secondo i criteri riportati nei successivi artt. 4 e 5”.Inoltre, la medesima Convenzione autorizzava le Amministrazioni ad in-dividuare eventuali modifiche dell'assetto dei servizi (art. 1, comma 4,della Convenzione). Tra le suddette modifiche era compresa anche quel-la relativa all'impossibilità di impiegare le navi e i beni strumentali sullenavi su cui era stato programmato il relativo utilizzo o su altre rottecommerciali, con conseguente necessità di procedere alla loro “antici-pata radiazione”, da intendersi come esclusione dal servizio. In tal caso,era prevista una rigorosa procedura di regolazione delle perdite “deri-vanti alla società dalla eventuale vendita della nave”.Nel corso di vigenza della Convenzione, l'assetto dei “servizi da ese-guire” della Tirrenia veniva modificato, con specifico riferimento alleunità oggetto del presente ricorso, con i seguenti atti: - Nota del MITCM 292 del 27/01/2003, con la quale veniva disposto l'utilizzo di unanave di tipo “Aries” in sostituzione della nave “Scatto” sulla linea Fiumi-cino/Arbatax; - Decreto interministeriale in data 09/03/2004, con ilquale veniva disposta la cessazione dell'impiego di una nave di tipo“Aries” sulla linea Civitavecchia/Olbia; - Determinazione della Confe-renza di Servizi tra MIT, MEF e MISE in data 03/05/2006 (comunicatacon nota del [OSCURATO:PERSONA]/1316 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), con la quale veniva dispostala sospensione della linea Civitavecchia/Olbia, su cui era impiegata unanave di tipo “Aries”; - Determinazione della Conferenza di Servizi traMIT, MEF e MISE in data 25/03/2009 (comunicata con nota del MIT 6856del 22/04/2009), con la quale veniva disposta la soppressione della linea3 di 8Numero registro generale 8842/2024Numero sezionale 443/2026Numero di raccolta generale 15360/2026precedenza su tale linea; - Determinazione della ConferenDzaata pduib bSliceazriovniez 2i0 /05/2026tra MIT, MEF e MISE in data 26/11/2009 (comunicata con nota del MIT17178 del 02/12/2009), con la quale veniva disposta la sostituzione diuna nave veloce di riserva di tipo “Aries” con una di tipo “Scatto”, daimpiegare sul collegamento Bari/Durazzo.Le modifiche apportate a tali piani comportavano, in definitiva, laradiazione anticipata di quattro navi veloci di tipo “Aries” (denominateAries, Capricorn, Scorpio e Taurus) e di una di tipo “Scatto” (denominataScatto), regolarmente autorizzate dalle Amministrazioni vigilanti (MIT,MISE, MEF) nelle suddette Conferenze di Servizi.Nel mese di dicembre 2009, la Tirrenia riceveva dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.A. Est. una offerta per l'acquisto delle navi Aries,Scorpion e Capricorn e stipulava con quest'ultima un Memorandum ofAgreement (contratto preliminare di compravendita), subordinando lastipulazione del contratto definitivo alla valutazione di congruità delprezzo di vendita da parte del MIT (in conformità a quanto previstodall'art. 7 della Convenzione).A seguito dell'emanazione del d.l. n. 125 del 2010 (conv. in l. n. 163del 2010), l'art. 1, comma 5 bis, espressamente disponeva la prorogadella Convenzione in oggetto relativamente alle sole “clausole necessa-rie alla gestione del servizio pubblico per assicurare la continuità terri-toriale”, così ponendo la questione se l'art. 7 della Convenzione avesseo meno perso efficacia.Con D.P.C.M. 05/08/2010, la Tirrenia veniva ammessa alla proce-dura di amministrazione straordinaria di cui al D.L. 347/2003, convertitocon modificazioni dalla legge n. 39/2004 e successive modifiche; consuccessivo provvedimento in data 26/11/2010, prot. n. 0175722,avente ad oggetto “Istanza di autorizzazione all'avvio della procedura divendita delle navi cd. “veloci”, il Ministero vigilante (MISE) sull'ammini-strazione straordinaria, dando atto (a) dell'esigenza “di reperire liquiditànecessaria a garantire la copertura dei costi necessari ad assicurare la4 di 8Numero registro generale 8842/2024Numero sezionale 443/2026Numero di raccolta generale 15360/2026copertura del servizio pubblico di trasporto marittimo”, (b) nonché dellaData pubblicazione 20/05/2026necessità ed urgenza di procedere alla cessione delle “[OSCURATO:PERSONA]” Aries,Capricorn, Scatto, Scorpio, Taurus, in considerazione “dei costi di ge-stione e di manutenzione […], che grava[va]no sulla situazione di illiqui-dità senza alcuna contropartita, stante l'impossibilità di utilizzare taliunità per lo svolgimento del servizio di collegamento attualmente svoltoda Tirrenia e Siremar”, autorizzava [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s.ad avviare la procedura di vendita di tali imbarcazioni.Al riguardo: - per la nave Aries, veniva presentata una offerta diacquisto al prezzo di € 970.000,00, da parte della società Sok DenizcilikTic Ltd. STI; - per la nave Capricorn, veniva presentata una offerta diacquisto al prezzo di € 1.025.000,00, da parte della società SimseklerLtd; - per la nave Scatto, veniva presentata una offerta di acquisto alprezzo di € 271.000,00 da parte della società [OSCURATO:PERSONA]; - per lanave Scorpio, veniva presentata una offerta di acquisto al prezzo di €981.000,00, da parte della società [OSCURATO:PERSONA]; - per la naveTaurus, veniva presentata una offerta di acquisto al prezzo di €955.000,00, da parte della società [OSCURATO:PERSONA].Con provvedimento in data 12 maggio 2011, prot. n. 0090700, ilMinistero vigilante (MISE) sull'amministrazione straordinaria, rilevandoche le offerte pervenute risultavano congrue rispetto ai valori delle navicome determinati nelle perizie di valutazione, autorizzava Tirrenia avendere le navi veloci ai prezzi sopraindicati alle rispettive società. Per-tanto, in data 12 e 14 luglio 2011, le navi venivano vendute alle societàacquirenti.Per effetto della vendita disposta in conseguenza della “anticipataradiazione” delle navi veloci, la società Tirrenia, lamentando di aver su-bìto una ingente perdita patrimoniale pari a complessivi euro166.399.441,66, oltre oneri finanziari, intimava al MIT di esprimere laformale valutazione di congruità del prezzo, nonché ai Ministri compe-tenti di adottare, entro 30 giorni, il decreto per la regolazione della com-5 di 8Numero registro generale 8842/2024Numero sezionale 443/2026plessiva perdita, in adempimento di quanto prescritto dall'articolo 7 dellaNumero di raccolta generale 15360/2026Convenzione. Data pubblicazione 20/05/2026Il MIT e gli altri Ministeri non provvedevano e dunque Tirrenia, la-mentando il loro inadempimento, li conveniva innanzi al Tribunale diRoma, giudizio nel quale i Ministeri tutti si costituivano, resistendo.Con sentenza n. 2054/2018 il Tribunale di Roma rigettava la do-manda attorea.Avverso tale sentenza Tirrenia proponeva appello e, con sentenza n.826/2024, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza impu-gnata, condannava i Ministeri a pagare la cd. regolazione perdite.Avverso tale sentenza i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti,dell'Economia e delle Finanze e delle Imprese e del Made in Italy hannoproposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di doglianza.[OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso.In data 13/06/2024, l'Avvocatura dello Stato ha formulato istanza ditrattazione congiunta del presente ricorso con altro, pendente dinanzi aquesta Corte, iscritto al registro generale al n. 19968/2023 R.G., aventeanch'esso ad oggetto la domanda di indennizzo per la radiazione di naviadibite al trasporto di merci e persone sulla base di rapporto di conces-sione.Disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio, i ricorrentie la controricorrente hanno depositato memorie difensive.Con ordinanza interlocutoria n. 35117/2024 (Cass., Sez. 3, Ordi-nanza interlocutoria n. 35117 del 30/12/2024), la Terza Sezione di que-sta Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissionedegli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alla PrimaSezione civile, ritenuta tabellarmente competente.A seguito del provvedimento della Prima Presidente, con decreto del28/02/2025, il Presidente [OSCURATO:PERSONA] della Terza Sezione civile ha dispostola trasmissione del ricorso alla Prima Sezione Civile.Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]6 di 8Numero registro generale 8842/2024Numero sezionale 443/2026stiglione, ha depositato la propria memoria, chiedendo l'accoglimentoNumero di raccolta generale 15360/2026del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo. Data pubblicazione 20/05/2026I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memorie difen-sive.In data 23/01/2026 la controricorrente ha depositato istanza, sotto-scritta anche dall'Avvocatura di Stato, di rinvio a nuovo ruolo del ricorso,al fine di consentire il perfezionamento di un accordo transattivo giàdelineato dalle parti, ribadita all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione delle regole di ermeneutica contrattuale e, in particolaredegli artt. 1362 e ss. c.c. con riferimento all'interpretazione dell'art. 7della Convenzione del 30/07/1991 Rep. n.1, e dell'art. 1, comma 5-bisd.l. n. 125 del 2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 163 del 2010e 19-ter, commi 6, 16, 21 e 23 d.l. n. 135 del 2009, convertito conmodificazioni dalla l. n. 166 del 2009, in relazione all'art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 115 e 346 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.2. Deve essere accolta la richiesta di rinvio della causa a nuovoruolo, depositata dalla controricorrente con istanza firmata anche dallaAvvocatura il 23/01/2026, e ribadita all'odierna udienza, avendo le partidedotto l'esistenza di trattive avanzate per la definizione bonaria dellavertenza. P.Q.MLa Corterinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 28/01/2026.7 di 8Numero registro generale 8842/2024Numero sezionale 443/2026Numero di raccolta generale 15360/2026Il PresidenteData pubblicazione 20/05/2026Guido Mercolino8 di 8