CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20191/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one Tributaria Regionale del Lazion.1590/17/2020, non notificata.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Udite le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero in persona delSostituto [OSCURATO:PERSONA], nel sensodell'inammissibilità del ricorso.Udito per l’Avvocatura dello Stato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ve-niva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro lasentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roman.21513/29/17 la quale aveva accolto il ricorso della società Asperiences.r.l., ora in fallimento. L’impugnazione aveva ad oggetto l'avviso diaccertamento TK3035308302/2016 emesso ai sensi dell'art. 10 bis L.n. 212/2000 in relazione all'anno d'imposta 2011 a seguito della con-testazione della indeducibilità della quota annuale d'ammortamento,pari ad euro 1.069.284,20, dell'avviamento iscritto al bilancio d'eserci-zio 2003 in conseguenza del disavanzo generato dalla fusione tra lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]..2. L’Amministrazione finanziaria contestava l’operazione come elusivaai sensi dell'art. 10 bis, della l. n. 212/2000, e l'Agenzia delle entrate,dedotta la carenza dei presupposti di cui agli artt. 103 e 109 delT.U.I.R., accertava ai fini Ires una maggiore imposta di euroNumero registro generale 1560/2021Numero sezionale 232/2026Numero di raccolta generale 20191/2026Data pubblicazione 16/06/2026294.053,00 e, ai fini Irap, di euro 48.861,00, oltre a sanzioni pari adeuro 308.622,60.3. L'accertamento scaturiva da p.v.c. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nel quadro diun’indagine estesa agli anni d'imposta dal 2010 al 2015, con cui si ri-levava che la società aveva indebitamente portato in deduzione dalreddito parte della quota d'ammortamento relativa all'avviamento rife-rito all'anno 2003, attraverso operazioni elusive svolte con varie so-cietà, tra le quali [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., controllantila [OSCURATO:SOCIETA]. e dirette ad ottenere esclusivamente un risparmiod'imposta.4. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso e il giudice d’appelloconfermava tale traiettoria decisoria, ritenendo che la contribuenteavesse offerto una logica spiegazione della complessa operazione eco-nomica posta in essere e che, in ultima analisi, l’Agenzia non avesseprovato l’intento elusivo della stessa.5. Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidatoa due motivi, mentre la società è rimasta intimata.La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via pregiudiziale, il Collegio osserva che la società è stata dichia-rata fallita il 22.3.2019 dal Tribunale di Brindisi, successivamente allasentenza di appello impugnata, pronunciata il 18.7.2018, ma deposi-tata solo in data 10.6.2020.Al proposito si rammenta che, per condivisa interpretazione di questaCorte (cfr. ad es. Cass. 34867 del 2022 e giurisprudenza ivi citata), lenorme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte neicui confronti si sia verificato l'evento interruttivo e, pertanto, nel casodi unico processo con pluralità di parti, soltanto quella che dall'eventopuò essere pregiudicata può far valere l'irregolare prosecuzione delNumero registro generale 1560/2021Numero sezionale 232/2026Numero di raccolta generale 20191/2026Data pubblicazione 16/06/2026giudizio, non le altre parti, le quali nessun pregiudizio risentono dall'o-messa interruzione del processo. Ad esempio, in applicazione del prin-cipio, la Cassazione (v. Cass. n.18804 del 2021) ha dichiarato inam-missibile la censura con cui una parte diversa da quella dichiarata fallitanel corso del giudizio d'appello aveva denunciato la nullità della deci-sione, assunta dalla Corte di merito nonostante l'automatica interru-zione del processo derivante dall’evento interruttivo.2. Inoltre, con specifico riferimento a processo tributario, è stato re-centemente affermato (cfr. Cass. n. 3971 del 2026) che se, per la ge-neralità delle controversie che possono essere riassunte a seguitodell’interruzione determinata dal fallimento vale il principio per cui ilrelativo termine decorre, attesa la riferita natura automatica dell’ef-fetto dell’apertura della procedura concorsuale sul processo – senza,dunque, che occorra un’apposita dichiarazione dell’evento stesso daparte del soggetto interessato – dalla data in cui la parte ne abbia avutoconoscenza, come stabilito da Corte Cost. n. 17 del 2010 e poi da Cass.sez. un., n. 12154/2021, così non è per il caso dell’interruzione pro-dottasi nel processo tributario.3. A linea interpretativa dev’essere data ulteriore continuità anche nelcaso di specie. Infatti, va tenuto del fatto che l’art. 43, comma 2, d.lgs.n. 546/1992, nella sua formulazione applicabile ratione temporis, sta-bilisce che il termine della riassunzione decorre «da quando è statadichiarata l’interruzione». La norma, quindi, è di generale applicazioneper tutte le controversie tributarie, non interferisce sulla natura auto-matica o meno della causa d’interruzione, né in particolare con quantostabilito in proposito dalla legge fallimentare, ma semplicemente dettauna regola, essa sì speciale per il processo in esame, che disciplina ildies a quo del termine per riassumere. Disciplina che senz’altro imponein ogni caso al giudice tributario di rilevare con espresso provvedimentoNumero registro generale 1560/2021Numero sezionale 232/2026Numero di raccolta generale 20191/2026Data pubblicazione 16/06/2026l’intervenuta interruzione del processo a seguito del fallimento, fermirestando, si ripete, gli effetti fin dalla data del verificarsi dell’evento (inquesti termini Cass. n. 22967/2025).Da quanto sopra ricostruito in diritto emerge che, benché la dichiara-zione di fallimento produca effetto automatico, di modo che gli atti suc-cessivamente compiuti sono nulli, si tratta pur sempre di nullità relativache può essere eccepita dalla parte tutelata, ossia dalla fallita che, nelcaso in esame, non ha eccepito alcunché essendo rimasta intimata.Deve pertanto procedersi oltre.4. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., viene prospettata la violazione e falsa applicazionedegli artt. 10 bis, l. 212/2000, in relazione agli artt. 2727 e 2729 cod.civ., 115 e 116 cod. proc. civ., nonché in relazione all'art. 6 d.lgs.358/1997, in ordine alla valutazione da parte del giudice della prova,parcellizzata e non complessiva, circa l’intento elusivo dell’operazionestraordinaria, incentrata su incorporazioni e fusioni reciproche poste inessere nel medesimo gruppo societario, da cui era scaturito un disa-vanzo di fusione poi imputato a costo di avviamento.5. Il motivo è inammissibile.La prospettazione dell’Agenzia, si legge alle pagg.3-5 del ricorso, è nelsenso che: «Al momento della realizzazione delle operazioni straordi-narie contestate, [OSCURATO:PERSONA] risultava, infatti, rappresentante legaledi tutte le società coinvolte nel meccanismo individuato, vale a dire:- [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]): dal 11/4/2003 al 15/12/2006;- Societa' per l'Ingegneria d'[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]): dal3/8/1998 al 18/9/2006;- [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]): dal 21/3/2002 al 31/12/2003;- [OSCURATO:PERSONA] spa ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]): dal 21/12/1998 al31/12/2003;Numero registro generale 1560/2021Numero sezionale 232/2026Numero di raccolta generale 20191/2026Data pubblicazione 16/06/2026Ripercorrendo, in via cronologica e per tratti caratterizzanti, l'evolu-zione storica delle operazioni esaminate, possiamo così delinearne iprofili salienti:- in data 01.10.2002, GULLO Giuseppe e GUGLIELMI Mauro costitui-vano la società Compagnia Italiana di [OSCURATO:PERSONA] (COMIPAR),con quote rispettivamente rispettivamente pari al 70% e 30%.- in data 12.03.2003, FORIERI Ettore costituiva, insieme alla moglieGEIN, con quote rispettivamente pari al 10%, 75% e 15%.- in data 07.04.2003, a distanza di neanche un mese dalla costituzionedella COGEIN, i suddetti coniugi sottoscrivevano, attraverso di essa,una partecipazione in ALMEIDA S.A., società di diritto lussemburghese,per una quota pari al 60,92%;- in data 16.10.2003, la COMIPAR acquisiva da [OSCURATO:SOCIETA]. (SPI) il 100% delle azioni della societàAKROS Srl, per l'importo di euro 44.000.000,00.Tenuto conto che la suddetta partecipazione era iscritta nel bilancio diSPI per l'importo di euro 12.911.422,00, tale cessione generava a ca-rico della cedente una plusvalenza pari ad euro 31.088.578,00, chepartecipava alla determinazione del reddito imponibile dell'anno incorso e dei successivi quattro anni, nella misura di euro 6.217.755,00per ciascun anno, come disposto dal previgente art. 54, comma 4, deld.P.R. 917/1986.- in data 05.12.2003, la AKROS Sri procedeva poi all'incorporazionedelle società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. eASPERIENCE S.r.l., delle quali l'incorporante deteneva il 100%, sia di-rettamente che indirettamente.- in data 22.12.2003, la COMIPAR procedeva poi all'incorporazionedella [OSCURATO:SOCIETA], mutando, contestualmente, la propria denominazioneNumero registro generale 1560/2021Numero sezionale 232/2026Numero di raccolta generale 20191/2026Data pubblicazione 16/06/2026sociale in [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e, nel marzo 2004, la propria na-tura giuridica, diventando [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ora [OSCURATO:SOCIETA].).Da tale operazione scaturiva un complessivo disavanzo di annulla-mento di partecipazioni sociali pari ad euro 38.159.654,00, di cui euro35.789.451,00 venivano iscritti in bilancio a titolo di avviamento e ladifferenza, pari ad euro 2.370.203,00, ad incremento del fabbricatoapportato da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..Nel progetto di fusione allegato al verbale di assemblea straordinariadi COMIPAR del 1.10.2003 presieduta dal Forieri, che ne deliberaval'approvazione, si legge infatti: “(...) Con la proposta di fusione perincorporazione ci si propone di integrare e concludere la riorganizza-zione e la razionalizzazione delle varie società del [OSCURATO:PERSONA], chesta già venendo attuata con un'operazione di fusione, di cui alla deli-bera di fusione del 10 ottobre 2003, che vede la Akros InformaticaS.r.l. incorporare le società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., delle quali l'incorporante [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. detiene il 100%, sia direttamente che indirettamente, peril tramite delle società incorporande medesime.Con tale operazione di fusione, in corso di perfezionamento, ci si pro-poneva di razionalizzare completamente l'assetto delle società delgruppo Akros e realizzare l'integrazione economico — patrimoniale,nonché gestionale tra le suddette società, al fine di contenere le spesedi gestione e di amministrazione, conseguendo, nel contempo, le mag-giori sinergie possibili."Nel progetto di fusione allegato al verbale di assemblea straordinariadi [OSCURATO:SOCIETA] del 20.10.2003, presieduta da [OSCURATO:PERSONA], con ilNumero registro generale 1560/2021Numero sezionale 232/2026Numero di raccolta generale 20191/2026Data pubblicazione 16/06/2026quale ne veniva deliberata l'approvazione, vengono riportate pedisse-quamente le motivazioni espresse nel progetto di fusione allegato alverbale di assemblea straordinaria di COMIPAR.Da quanto emerso dai due verbali di assemblea sopra menzionati, lariorganizzazione, razionalizzazione ed integrazione economico patri-moniale, nonché gestionale perseguite avrebbero riguardato le opera-zioni di aggregazioni effettuate, "orizzontalmente", tra le società a valleAKROS Srl, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]..Non poteva, tuttavia, assumere la stessa valenza l'operazione di fu-sione effettuata, "verticalmente", tra la società risultante dall'aggrega-zione di cui al precedente capoverso ed una società, la COMIPAR, nonoperativa e priva di qualsivoglia tipologia di organizzazione, costituita— peraltro mediante il filtro di una società localizzata al di fuori delterritorio nazionale (ALMEIDA S.A.) — al solo scopo di ottenere un in-debito vantaggio fiscale, derivante dall'affrancamento gratuito del di-savanzo di annullamento iscritto nell'attivo patrimoniale e dedotto me-diante la procedura di ammortamento».6. A fronte di questa prospettazione dell’Agenzia, nella sentenza impu-gnata si legge a pag.5 che la contribuente ha spiegato e documentatoche: «1) dalla fusione per incorporazione tra [OSCURATO:SOCIETA]. (incorpo-rante ed ora [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era scaturitoun disavanzo di annullamento per euro 38.159.654,00, di cui euro35.789.451,00 iscritti in bilancio a titolo d'avviamento, e il residuo eraconfluito a titolo di incremento del fabbricato (fatturato?) apportato daAkros; 2) per gli effetti dell'art. 6, commi 2 e 3 del d. lgs. n. 358/97,non fu applicata l'imposta sostitutiva sui maggiori valori del disavanzoda annullamento azioni/quote societarie, già sottoposte a tassazioneprecedente; 3) non esiste alcun elemento idoneo a smentire l'effettivaoperatività della [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA])».Numero registro generale 1560/2021Numero sezionale 232/2026Numero di raccolta generale 20191/2026Data pubblicazione 16/06/2026La CTR inoltre ha accertato, nella pagina seguente della sentenza, che:«l'Ufficio non ha fornito argomenti idonei a confutare le superiori spie-gazioni e a trarne fondamento per i suoi rilievi, ferma restando l'appli-cabilità del d. lgs. n. 358/97 al caso in esame e trovando inidonea col-locazione, nel merito, le argomentazioni svolte dallo stesso appellantein ordine alla linea evolutiva che avrebbe condotto all'applicazionedell'art. 10 bis della l. 212/2000 (sul principio dell'abuso di diritto). Nonè quindi condivisibile — anche a seguito della lettura dei verbali di as-semblea in sede di fusione per incorporazione - l'analisi con cui l'Agen-zia delle entrate riconduce le operazioni di riorganizzazione, razionaliz-zazione e integrazione economico-patrimoniale-gestionale alle soleoperazioni di aggregazione effettuate "orizzontalmente" (tra AkrosS.r.l., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), ma non a quelleeffettuate "verticalmente" tra la risultante dall'aggregazione e la [OSCURATO:SOCIETA].: tale argomento non ha sostegno in valide ragioni normativené in una alternativa logica economico - aziendale, tanto più conside-rando che, come innanzi spiegato in motivazione, non sussistono ele-menti per ritenere la [OSCURATO:SOCIETA] inefficiente. In buona sostanza, non ri-sulta alcuna attività abusiva di stabilizzazione del reddito da imputarein capo alle società che avevano realizzato le plusvalenze, sussistendoinvece la correttezza delle iscrizioni nei rispettivi bilanci secondo il pre-supposto di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 358/97».7. Il motivo è alla luce di quanto precede inammissibile, in quanto con-tinua ad assumere l’inoperatività di [OSCURATO:SOCIETA], che è stata espressa-mente esclusa dal giudice attraverso la ampia e logica argomentazionesopra riportata. Il fatto sotteso alla censura è stato valutato e il giudiceha ritenuto, in linea con la giurisprudenza della Corte (Sez. U. n.30057del 2008), che nel caso concreto non sussiste una condotta abusiva,poiché l'operazione economica è giustificata da ragioni extrafiscali nonNumero registro generale 1560/2021Numero sezionale 232/2026Numero di raccolta generale 20191/2026Data pubblicazione 16/06/2026marginali, le quali possono anche non produrre necessariamente unaredditività immediata, ma rispondono comunque ad esigenze di naturaorganizzativa e determinano un miglioramento strutturale e funzionaledell'azienda del contribuente.8. Con il secondo motivo l’Agenzia, in rapporto all'art. 360, comma 1,nn. 3 e 4, cod. proc. civ., deduce la violazione o falsa applicazionedell'art. 112 cod. proc. civ., per vizio di ultrapetizione e violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nella parte in cuila CTR ha escluso la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. da parte delgiudice di prime cure, affermando che aveva fornito un’interpretazionesulla normativa di cui all’art.6 del d.lgs. n.358/1997 applicabile allafattispecie, mentre sarebbe stata ritenuta rilevante la nuova questionedi fatto circa la ricorrenza o meno delle condizioni per l’applicazionedell’art.6 cit. al disavanzo di fusione, senza applicazione dell’impostasostitutiva.9. Il motivo è inammissibile.9.1. In tema di contestazioni di tipo antielusivo, la natura impugnatoriadel giudizio tributario implica la non rilevabilità d'ufficio di profili di nul-lità dell'atto differenti da quelli specificamente denunciati dal ricor-rente, salve le ipotesi previste dall'art. 7-ter, della l. n. 212 del 2000(cfr. Cass. n.2385 del 2025)Orbene, nel caso in esame la ricorrente non solo non riproduce gli attia sostegno della propria prospettazione, ma nemmeno indica le partidel ricorso di primo grado di controparte da consultare per verificarese fosse stata o meno tempestivamente introdotta la questione.9.2. Ciò premesso, va anche rammentato che, in generale in materiatributaria, ricorre l'abuso del diritto, enucleabile in base ai principi dicapacità contributiva e di progressività ex art. 53 Cost., ogni qual voltasi sia in presenza di una o più costruzioni di puro artificio che, pur seNumero registro generale 1560/2021Numero sezionale 232/2026Numero di raccolta generale 20191/2026Data pubblicazione 16/06/2026non contrastanti con alcuna specifica disposizione, sono realizzate alfine di eludere l'imposizione e siano prive di sostanza commerciale edeconomica. Ne consegue che, per configurare la condotta abusiva, ènecessaria un'attenta valutazione delle "ragioni economiche" delle ope-razioni negoziali che sono poste in essere, in quanto, se le stesse sonogiustificabili in termini oggettivi, in base alla pratica comune degli af-fari, minore o del tutto assente è il rischio della pratica abusiva. Se,invece, tali operazioni, pur se effettivamente realizzate, riflettono, at-traverso artifici negoziali, assetti di "anormalità" economica, può veri-ficarsi una ripresa fiscale là dove è possibile individuare una stradafiscalmente più onerosa. In tal senso, la prova dell'elusione deve in-centrarsi sulle modalità di manipolazione funzionale degli strumentigiuridici utilizzati, nonchè sulla loro mancata conformità ad una nor-male logica di mercato (cfr. Cass. n. 27158 del 2021 e Cass. Sez. U.30055/2018 cit).Infine, l'operazione economica che non trova giustificazione extrafi-scale ed è diretta essenzialmente a conseguire un risparmio d'impostacostituisce "condotta abusiva" e la prova del disegno elusivo incombesull'Agenzia delle Entrate. Tale prova non si estende alla dimostrazionedella necessaria preordinazione ex ante del compimento di tutti i negozie i fatti giuridici che realizzano la fattispecie, potendo essere sufficienteun accordo stipulato tra le parti che ricostruisce il collegamento teleo-logico tra tutte le singole operazioni, anteriori e posteriori rispetto allastipula (Cass. n.27709 del 2022).Nel caso in esame, come si evince dal brano motivazionale sopra ripor-tato, la sentenza impugnata contiene una articolata e non apoditticavalutazione della condotta della società, in linea con gli enunciati nor-mativi e i precipitati giurisprudenziali sopra richiamati.Numero registro generale 1560/2021Numero sezionale 232/2026Numero di raccolta generale 20191/2026Data pubblicazione 16/06/202610. In conclusione il ricorso va rigettato e, in assenza di costituzionedell’intimata nessun provvedimento dev’essere adottato sulle spese.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenota-zione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ul-teriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso,a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.4.2026Il Relatore est. La PresidentePierpaolo [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]