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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 42770/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Egli denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, sui seguenti punti: 1) diniego delle attenuanti generiche; 2) disposta espulsione ai sensi dell'art. 86, d.P.R. cit.; 3) disposto sequestro conservativo della somma rinvenuta nella sua disponibilità al momento del reato.

2. Nessuno dei motivi di ricorso è ammissibile.

2.1. Il primo non è consentito.

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.

Nello specifico, la Corte d'appello ha ragionevolmente valorizzato l'esistenza di precedenti specifici e la mera strumentalità della confessione dell'imputato, unico elemento addotto dal ricorrente.

2.2. Il secondo è generico, risolvendosi nella mera manifestazione di dissenso dal giudizio della Corte distrettuale, peraltro fondata sull'asserita assenza di precedenti specifici, invece smentita in sentenza.

2.3. Il terzo è anch'esso generico, oltre che manifestamente infondato, poiché non smentisce il dato qualificante sul quale quella statuizione si fonda: ovvero l'assenza di attività lavorativa o di altre fonti di redditi leciti da parte dell'imputato.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] e estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, sui seguenti punti: 1) diniego delle attenuanti generiche; 2) disposta espulsione ai sensi dell'art. 86, d.P.R. cit.; 3) disposto sequestro conservativo della somma rinvenuta nella sua disponibilità al momento del reato. 2. Nessuno dei motivi di ricorso è ammissibile. 2.1. Il primo non è consentito. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Nello specifico, la Corte d'appello ha ragionevolmente valorizzato l'esistenza di precedenti specifici e la mera strumentalità della confessione dell'imputato, unico elemento addotto dal ricorrente. 2.2. Il secondo è generico, risolvendosi nella mera manifestazione di dissenso dal giudizio della Corte distrettuale, peraltro fondata sull'asserita assenza di precedenti specifici, invece smentita in sentenza. 2.3. Il terzo è anch'esso generico, oltre che manifestamente infondato, poiché non smentisce il dato qualificante sul quale quella statuizione si fonda: ovvero l'assenza di attività lavorativa o di altre fonti di redditi leciti da parte dell'imputato. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] e estensor
Sentenza Cassazione n. 42770/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris