CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 27536/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 29181/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 12 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difendecome da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N. 14, ROMA , in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliat o in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 11 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che l o rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma recante il n. 3791/2021e depositata il24.5.2021; N. 29181/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, [OSCURATO:PERSONA]) propose opposizione avverso il precetto notificatole dal Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 14, Roma, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui le si era chiesto il pagamento - a titolo di spese giudiziali derivanti da altro contenzioso inter partes - della som ma di € 6.441,51; il Tribunale di Roma - a seguito di riassunzione derivante dall’annullamento per motivi di rito di una prima sentenza già dallo stesso giudice emessa, recante il n. 14323/2005 ( e ciò all’esito della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5542/2012)- accolse parzialmente l’opposizione con sentenza del 9.5.2014, dichiarando la non debenza dell’importo di € 47,29, al contempo però rigettando la domanda risarcitoria dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] avanzata in misura pari ad € 1.343,42 oltre accessori; il Tribunale, infine, rigettò anche la domanda di restituzione della somma di € 1.651,62, versata dalla stessa opponente al Condominio in esecuzione della predetta sentenza n. 5542/2012 dalla Corte d’appello di Roma, che aveva appunto riformato la sentenza del Tribunale di Roma n. 14323/2005 (nulla, come s’è detto,per ragioni di rito). Proposto gravame da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Roma lo rigettò con sentenza del 24.5.2021. Osservò il giudice d’appello che la domanda risarcitoria non poteva essere accolta,perché il vizio che con l’opposizione redatta dal proprio legale in data 18.1.2002, poi non notificata, la Manzi aveva intenzione di denunciare consisteva nella mancata notifica del titolo esecutivo, quindi in una ragione da N. 29181/21R.G. far valere ai sensi dell’art. 617, comma 1, c.p.c.: di conseguenza, nel testo vigente ratione temporis, l’opposizione avrebbe dovuto proporsi entro cinque giorni dalla notifica del precetto; ma poiché questo era stato notificato il 9.1.2002, l’opposizione, redatta solo il 18.1.2002, a tale data era da considerare già di per sé tardiva, sicché non poteva neanche porsi un problema di risarcibilità di un danno per un’attività processuale (quella inerente alla predisposizione di una opposizione non notificata) comunque viziata in rito. Quanto poi alla domanda restitutoria, rilevò la Corte romana che l’appellante non aveva dimostrato di aver impugnato il relativo capo decisorio della propria sentenza n. 5542/2012, né che lo stesso fosse stato riformato. Avverso la sentenza del 24.5.2021 , ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], quale erede universale di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi, cui resiste con controricorso il Condominio. Entrambe le parti hanno depositato memoria.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 92, comma 1, seconda parte, 88 e 96 c.p.c., nonché degli artt. 113, 132, comma 2, n. 4, 161 c.p.c., e ancora dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Rileva la ricorrente di aver ampiamente spiegato le ragioni per cui aveva chiesto la condanna del Condominio ex art. 96 c.p.c. per N. 29181/21R.G. violazione del dovere di probità di cui all’art. 88 c.p.c., e che -dall’esame della sentenza- apparivano violati i precetti di cui alle norme rubricate. 1.2 – Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 113, 132, comma 2, n. 4, 161, comma 1, c.p.c., e ancora dell’art. 118 disp. att. c.p.c., e dell’art. 2043 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto che l’opposizione redatta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal legale di essa ricorrente, poi non notificata, consistesse in una tardiva opposizione agli atti esecutivi, senza però avvedersi che con la stessa era stata ampiamente contestata ladebenza di parte della somma intimata (€ 6.441,51, anziché € 5.698,87), il che indubbiamente è da ascrivere ad opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello. 1.3 – Con il terzo motivo si de nuncia la violazione del combinato disposto degli artt. 354 e 100 c.p.c., nonché dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il giudice d’appello ritenuto che la domanda restitutoria delle somme versate in ottemperanza alla decisione d’appello n. 5542/2012 non potesse essere accolta, in quanto il relativo capo condannatorio non era stato impugnato daRose Manzi. Rileva il ricorrente che ciò non era avvenuto perché la de cuiusnon ne aveva interesse, e che essa ben avrebbe potuto introdurre la domanda stessa nel nuovo ed autonomo giudizio riassunto, come appunto avvenuto, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., depositata il 3.1.2014. 1.4 –Con il quarto motivo, infine, si denuncia la violazione dell’art. 96, commi 1 e ult., c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., per aver N. 29181/21R.G. il giudice d’appello negato la condanna per lite temeraria in difetto di non meglio precisati “presupposti oggettivi e soggettivi”, senza rendere una reale motivazione sul punto.Si lamenta, inoltre, l’omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, consistente nel non aver il giudice d’appello valutato “tutti i presupposti di fatto e di diritto, idonei a supportare la prova della sussistenza dei profili di responsabilità aggravata ex art. 96 – primo comma – cod. proc. c iv. , conclamate risultando le circostanze di fatto e di diritto, idonee a dimostrare che il condominio ha agito con palese mala fede, o, quantomeno, con colpa grave”. 2.1 –Il primo motivo è , nel complesso , inammissibile. Infatti, anche a voler ritenere che il mezzo debba integrarsicon l’inciso di cui alla sintesi riportata a p. 6 del ricorso (ove si lamenta – in verità in senso distonico rispetto alla compiuta formulazione delmezzo stesso, riportata alle pp. 11-13 - la “ nullità della sentenza impugnata per implicito rigetto della richiesta di riforma della sentenza di primo grado, in punto di omessa condanna dell’appellato al rimborso delle spese causate dall’appellante, per trasgressione al dovere di lealtà e probità…”), la censura è priva di specificità, sotto ogni profilo. Posto che, come s’è visto,lo stesso ricorrente assume che, sul punto, vi sia stata implicita pronuncia di rigetto del motivo di gravame (e che non possa dunque porsi questione di violazione di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c., sub specie di omessa pronuncia sul relativo motivo d’appello), con il motivo in esame non si spiega il perché il giudice di N. 29181/21R.G. merito, con detta implicita pronuncia di rigetto, avrebbe violato i precetti di cui alle norme rubricate. In proposito, giova qui ribadire che “In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia” (di recente, per tutte, Cass. n. 17224/2020). Elementi, questi, che evidentemente difettano nella specie. 2.2 - Consider azioni in tutto analoghe possono svolgersi, poi , con riguardo alle ulteriori disposizioni indicate nel corpo del mezzo, che pure si assumono violate (si tratta dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; dell’art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.; dell’art. 161, comma 1, c.p.c.; dell’art. 113 c.p.c.; tutte non indicate nella rubrica del motivo ) : le dette censure si risolvono nella mera enunciazione di precettinormativi, del tutto slegati , però, da un momento di sintesi sul come e sul perché il giudice d’appello se ne sarebbe discostato, o li avrebbe addirittura violati. 3.1 –Deve adesso affrontarsi, per comodità espositiva e perché parzialmente connesso col primo, il quarto motivo. Esso è in parte inammissibile ed in parte infondato. In primo luogo, per quanto concerne il preteso omesso esame di fatti decisivi, si tratta di censure inammissibili, anzitutto perché il ricorrente non esplicita, con la dovuta analiticità, quali sarebbero i fatti storici, principali o secondari, N. 29181/21R.G. dotati di decisività ed intesi in senso fenomenico, che il giudice d’appello avrebbe omesso di esaminare sul punto; in altre parole, la censura non reca l’individuazione di fatti il cui esame sarebbe mancato, nel senso precisato da questa Corte, nel suo massimo Consesso, sin dalle sentenze gemelle nn. 8053 e 8054 del 2014, ma si risolvein una manifestazione di dissenso rispetto alla valutazione operata, sulla questione della pretesa responsabilità del Condominio ex art. 96 c.p.c., dalla Corte del merito. Se poi tale fatto decisivo dovesse individuarsi (come pure sostenuto dal ricorrente) nella circostanza che il Condominio “si è sempre pervicacemente – quanto illegittimamente – opposto, sin dall’inizio, all’acc oglimento della opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., anche in sede di giudizio di riassunzione …”, resterebbe ulteriormente conclamata l’inammissibilità della censura, trattandosi non già di fatto storico, fenomenicamente apprezzabile (rientrante, cioè, nell’ambito di quei soli fatti il cui omesso esame può costituire oggetto di censura avanzata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. –v. ex multis, di recente, Cass. n. 13024/2022; Cass. n. 8584/2022), ma di questione, denunciabile semmai ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (ed infatti, così proposta dallo stesso ricorrente – seppur inammissibilmente, ma per altra ragione –col primo mezzo, già esaminato). Quanto precede non senza evidenziare – per completezza – che se il Condominio “si è sempre pervicacemente … opposto, sin dall’inizio, all’accoglimento della opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.” (per usare le stesse parole del ricorrente), evidentemente una qualche ragione doveva pur averla, se è vero (come è vero) che, a fronte della pretesa non debenza di € N. 29181/21R.G. 742,64, l’opposizione della Manzi venne accolta dal Tribunale per soli € 47,29, con statuizione non impugnata e dunque coperta dal giudicato. 3.2 -Inoltre, quanto al primo profilo del mezzo in esame, occorre osservare che la Corte d’appello, dopo aver ritenuto la complessiva e totale infondatezza dell’appello della Manzi, ha escluso qualsiasi ipotesi di responsabilità processuale aggravata del Condominio, affermando - seppur in forma succinta, ma del tutto comprensibile –che “ In tale quadro difetta qualu nque elemento che consenta di ritenere sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilitàex art 96 cpc …”. [OSCURATO:PERSONA], cioè, ha inteso evidenziare - concludendo il ragionamento svolto sulla totale infondatezza degli argomenti spesi dalla Manzi col gravame - che ciò precludeva in radice qualsiasi profilo di responsabilità processuale aggravata a carico del Condominio; è dunque evidente che, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata esplicita le ragioni della decisione, ed è comunque conforme al “minimo costituzionale” ex art. 111, comma 6, Cost. (v. Cass., Sez. Un., nn. 8053e 8054 del 2014 , già citate ) , sicché la censura è, per tal verso, infondata. 4.1 -Il secondo motivo consta in realtà di due autonomi profili . Il primo coglie parzialmente nel segno, benché la censura non possa trovare accoglimento, sufficiente essendo la correzione della motivazione della gravata sentenza, ex art. 384, ult. comma, c.p.c. Infatti, è indubbio che la “ prima ” opposizione (ossia, quella predisposta dal legale di [OSCURATO:PERSONA], tuttavia non notificata) avesse natura “ancipite”, ossia fosse fondata al contempo sia su ragioni proprie dell’opposizione agli atti N. 29181/21R.G. esecutivi, ex art. 617, comma 1, c.p.c. (mancata notifica del titolo esecutivo), sia dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. (non debenza di parte delle sommeprecettate). Pertanto, ha senz’altro errato la Corte d’appello nel qualificare la domanda “non proposta” da [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente nell’ ambito dell’art. 617, comma 1, c.p.c., giacchéavrebbe dovuto tenersi conto di tutte le domande che l’opponente aveva intenzione, in tesi, di proporre: e,tra queste, è pacifico -come già s’è detto - rientrasse la contesta zione del la debenza di € 742,64 (pari alla differenza tra la somma intimata dal Condominio col precetto opposto,€ 6.441,51, e quella che la stessa M anzi riconosceva dovuta, pari ad € 5.698,87), tipica questione deducibile con l’opposizione all’esecuzionepre- esecutiva, la cui proposizione è slegata (lato sensu ) da l rispetto di rigid i termini di decadenza, se non dall’avvio dell’esecuzione, ex art. 491 c.p.c. 4.2 - Tuttavia, il dispositivo di rigetto del motivo d’appello è comunque conforme a diritto, giacché il preteso danno non è in ogni caso prospettabile: il che rende sufficiente, come s’è detto, la mera correzione della motivazione della sentenza impugnata, in parte qua. 4.3.1- Nella sostanza, il Condominio odierno controricorrente, per il recupero di spese processualiderivanti dal contenzioso in essere con [OSCURATO:PERSONA], intimò a quest’ultima un atto di precetto, in data 9.1.20 02, per l’importo di € 6.441,51;come pure assume il ricorrente, il Condominio intimante, accortosi della mancata notifica del titolo esecutivo e prima che il legale di [OSCURATO:PERSONA] notificasse l’opposizione già predisposta, notificò il titolo esecutivo in data 21.1.2002; a tal punto, la stessa Manzi notificò l’opposizione ex art. 615, N. 29181/21R.G. comma 1, c.p.c., con contestuale proposizione della domanda risarcitoria e (successivamente, in corso di giudizio) di altra domanda restitutoria; con detto atto si diede dunque origine al presente contenzioso,attualmente al vaglio di questa Corte di legittimità. 4.3.2- Pertanto, occorre anzitutto muovere da un primo dato: a prescindere da ogni altra considerazione, nell’economia della vicenda processuale che occupa, la notifica del titolo esecutivo in data 21.1.2002 (così avendo inteso il Condominio sanare l’omissione, astrattamente rilevante ai sensi dell’art. 479 c.p.c.) ha assunto una valenza assolutamente neutra epriva di effetti. Infatti, è ben noto che l’invalidità formale derivante dalla mancata notifica del titolo esecutivo (precedente o almeno contestuale alla notifica del precetto), comminata dall’art. 480, comma 2, c.p.c., deve essere denunciat a con l’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617, comma 1, c.p.c., nel termine perentorio all’uopo fissato (all’epoca dei fatti, cinque giorni dalla conoscenza dell’atto), pena l’inoppugnabilità, trattandosi di nullità relativa(ex multis, da ultimo, Cass. n. 20590/2022; Cass. n. 1096/2021). Emerge, dunque,con solare evidenza, che l’attività notificatoria svolta dal Condominio in data 21.1.2002 – a parte il fatto che la notifica del titolo esecutivo, eseguita solo dopo la notifica del precetto, è di per sé inidonea a superare la violazione degli artt. 479 e 480, comma 2, c.p.c., appunto perché la notifica deve essere precedente oal più contestuale al precetto stesso - fu assolutamente ultronea, perché il vizio in parola avrebbe dovuto comunque denunciarsi entro il 14.1.2002 , il che non era avvenuto ; il Condominio, pertanto, avrebbe ben potuto omettere l’ad empimento di detta formalità , N. 29181/21R.G. giacché la nullità era da considerare in ogni caso sanata e non più denunciabile dall’intimata. Ma se anche la Manzi avesse proposto l’opposizione formale in relazione al suddetto vizio, questa avrebbe dovuto considerarsi inammissibile, per essere la stessa incorsa nella decadenza ex art. 617, comma 1, c.p.c. (il termine, si ripete, era all’epoca di cinque giorni). 4.3.3 - È allora evidente che, già per definizione, si tratta di un credito risarcitorio ex art. 2043 c.c. –quello preteso dalla parte ricorrente - che, per come dedotto, non può sussistere da qualsivoglia angolazione lo si voglia analizzare. L’attività posta in essere dal creditore, che - a dire dell’odierno ricorrente - avrebbe determinato un inutile dispendio di risorse professionali (ossia, la notifica di un precetto recante l’affermazione, contraria al vero, di aver già notificato il titolo esecutivo, con conseguente redazione di un primo atto di opposizione, poi non notificato dalla debitrice perché il vizio era stato frattanto eliminato –in tesi; ma v. supra - dal creditore precettante , prima della stessa notifica dell’atto) non può di per sé consistere in un fatto illecito, ma semmai condurre –ove debitamente denunciata al giudice competente – alla relativa declaratoria di nullità, con le conseguenze di legge. Tra cui, beninteso, quelle eventualmente adottabili anche ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c., ove il giudice accerti che il creditore abbia intimato il precetto con mala fede o colpa grave(sull’applicabilità della disciplina in tema di responsabilità processuale aggravata al creditore precettante, ma in seno al giudizio di opposizione avviato dall’intimato, si veda, per tutte, Cass. n. 7611/2006). N. 29181/21R.G. Si vuole cioè dire che, perché possa discutersi della debenza a qualunque titolo di spese processuali ( sub specie di esborsi sostenuti da un soggetto per il pagamento di compensi al proprio difensore, per l’attività professionale da questi resa), oppure di danni pretesamente cagionat i dal compimento di un atto processuale, occorre che un processo effettivamente vi sia stato, o che esso sia almeno iniziato: ciò costituisce il principale presupposto affinché il giudice provveda alla liquidazione delle prime (le spese) o dei secondi (i danni), e sempre che ne sussistano le ulteriori condizioni. Ma qui, come s’è visto, tanto è da escludere, in relazione alla “prima” opposizione, perché appunto non notificata (né parte ricorrente ha dedotto per quale motivo ciò non sia avvenuto, prima che venisse notificato il titolo esecutivoda parte del Condominio). Infine, sotto ulteriore e concorrente profilo, occorre pure evidenziare che l’attività “riparatoria” del creditore, con la notifica deltitolo esecutivo in data 21.1.2002 (per le ragioni già supraesplicitate –v. par. 4 3.2), non ha aggiunto alcunché alla vicenda processuale in esame , tale da giustificare la reazione della Manzi, con l’ ulteriore pretesa risarcitoria, inserita nella “seconda” opposizione: anche per tale ragione, l’adempimento in questione non può aver determinato alcun vulnusnella posizione dell’intimata. 4.3.4 - In secondo luogo, è fuori discussione che [OSCURATO:PERSONA] abbia pienamente spiegato le proprie ragioni con la proposizione della (unica) opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.,ove – una volta che il Condominio aveva ultroneamente emendato la preannunciata azione esecutiva dal vizio formale, provvedendo a notificare il titolo esecutivo - ha avuto modo di N. 29181/21R.G. contestare la parziale non debenza delle somme precettate: e tale contestazione, accolta dal Tribunale per l’importo di soli € 47,29, ha comunque condotto al riconoscimento delle relative spese processuali, con statuizione oramai coperta dal giudicato, perché non impugnata, come già visto. Al contempo, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., comunque avanzata dalla Manzi, è stata rigettata dalla Corte d’appello, con statuizione che – per effetto di quanto già deciso con riguardo al primo e al quarto motivo di ricorso –è anch’essa passata in giudicato. Il che renderebbe, e ben vedere, superflua ogni ulteriore considerazione. In ogni caso, deve pure rilevarsi come, con ogni evidenza e per quanto evincibile dal ricorso, l’atto introduttivo del giudizio, rispetto a quello già predisposto in data 18.1.2002, ma non notificato, sia praticamente identicoin relazioneall’opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.: è stata infatti eliminata, rispetto alla prima stesura, la doglianza concernente la tardiva notifica del titolo esecutivo, ma vi è stata aggiunta la domanda risarcitoria (ossia, quella di cui si discute; la domanda restitutoria, di cui infra, venne invece avanzata con memoria del 3.1.2014). Ne deriva che - anche a d ammettere per un momento la possibilità di ipotizzare una inferenza causale rilevante a fini risarcitori tra la notifica del precettonullo, da parte del Condominio, e le spese eventualmente sostenute per l’attività professionale in discorso - per sostenere l’esistenza di un danno come originariamente prospettato dalla Manzi avrebbe dovuto quantomeno allegarsi, oltre che provare, che l’attività intellettuale e redazionale profusa per la “seconda” opposizione (l’unica sfociata in un contesto processuale) N. 29181/21R.G. fosse del tutto diversa o slegata da quella impiegata per la “ prima ” , e non invece una unica attività sostanzialmente identica e continuativa, rispetto alla concreta vicendain parola. Il che non emerge affatto dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte. Né del resto può ritenersi, come è del tutto ovvio, che detta diversità possa individuarsi nella proposizione di ulteriori domande (quella risarcitoriae quella restitutoria), siccomerivelatesi – per quanto fin qui detto e per quanto si dirà tra breve –totalmente destituite di fondamento. 4.3.5– Inf ine , sotto altra correlat a visuale, va pure sottolineato che le ragioni su cui si fondava la “prima”opposizione erano per lo più non sostenibili: non lo erano, anzitutto(quelle sulla mancata notifica del titolo esecutivo ) , perché la relativa opposizione –ove proposta – avrebbe dovuto considerarsi tardiva, come correttamente rilevato dalla Corte d’appello; ma non lo erano anche, in gran parte, quelle sulla pretesa non debenza di € 742,64 (a fronte del la somma precettata, pari ad € 6.441,51), posto che il Tribunaleha quantificato la somma effettivamente non dovuta dalla Manzi in € 47,29. Quindi, l’opposizione era anche ampiamente infondata sul quantum (o perlomeno, poteva dirsi solo parzialmente fondata, ma su somma di gran lunga inferiore a quella dedotta), e l’attività difensiva spiegata – al netto dell a domand a risarcitoria aggiunta nella “seconda” opposizione – può dirsi ampiamente ricompresa in quella profusa per la redazione della “prima” opposizione. 4.3.6– Anche per tali ulteriori ragioni, quindi, resta da escludere qualsiasi profilo di danno risarcibileex art. 2043 c.c., nella vicenda che occupa. N. 29181/21R.G. 4.3.7– Per quanto concerne, infine, il secondo profilo del mezzo in esame, con cui si denuncia la violazione degli artt. 113, 132, comma 2, n. 4, 161, comma 1, c.p.c.,valgano le medesime considerazioni già svolte, con riguardo al primo motivo,nel par. 2.2, cui si rinvia per brevità. Le rel ative censure si rivelano, dunque, inammissibili. 5.1 –Il terzo motivo è inammissibile e comunque infondato. [OSCURATO:PERSONA] effettuò il pagamento di € 1.651,62, in esecuzione di quanto disposto dalla prima sentenza emessa dalla Corte d’appello di Roma (n. 5542/2012), come è pacifico, restituendo al Condominio le spese già ad essa liquidate dal Tribunale, nel giudizio poi dichiarato nullo, frattanto pagate dall’intimante. Ebbene, dalla lettura del mezzo in esame, non si evince quale sia la ragione giuridica per cui il Condominio dovrebbe restituire le somme stesse (tanto più che la causa venne rimessa al primo giudice per un vizio di notifica dell’atto introduttivo della Manzi), né è chiaro quale siail rapporto – nella prospettiva dell’odierna parte ricorrente -tra la fase del giudizio culminata nella pronuncia in rito (Corte d’appello di Roma, n. 5542/2012) e il prosieguo dinanzi al Tribunale di Roma, con la rinnovazione del giudizio stesso, rapporto che (in tesi, seppur non esplicata), giustificherebbe la proponibilità di una simile domanda nel nuovo processo di primo grado. Ciò pur a prescindere dal rilievo per cui la domanda in discorso venne proposta solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis). Pertanto, il mezzo in esame si palesa inammissibile, almeno, per deficit espositivo e per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. N. 29181/21R.G. 5.2 – Ma i l mezzo , nell’ipotesi in cui una questione possa eventualmente comunque enuclearsi dalla sua pure difettosa esposizione, è anche infondato. Infatti, posto che l’odierna parte ricorrente sostiene di aver diritto alla “restituzione”di dette somme, è evidente che il presupposto di fondo da cui muove è che il pagamento fosseprivo di giustifica zione , insomma, che non v i fossecausa solvendi . Ergo , il relativo capo decisorio della predetta sentenza avrebbe dovuto impugnarsi con ricorso per cassazione, il che pacificamente non è avvenuto, ed è quanto – correttamente – statuito dalla sentenza d’appelloqui impugnata. Né rileva, come pure sostenuto dal ricorrente, che il nuovo giudizio di primo grado fosse un nuovo ed autonomo giudizio, nel quale avrebbero potuto proporsi anche domande nuove. Pure in tale ipotesi, infatti, non può prescindersi dalla ovvia considerazione per cui una domanda coperta da precedente giudicato, di per sé, non può essere proposta. È dunque indiscutibile che la Manzi, proprio allo scopo di impedire il giudicato sul capo restitutorio, avrebbe dovuto impugnarlo per cassazione (da qui, dunque, l’interesse ex art. 100 c.p.c.). Pertanto, posto che le somme in questione dovevano essere restituite dalla Manzi , s tando a l dictum della sentenza della Corte d’appello n. 5542/2012, ne deriva che: 1) o detta statuizione è corretta (e dunque non v’è spazio per la ripetizione, una volta che ad essa statuizione sia stata data esecuzione); 2)oppure essa è errata (e dunque avrebbe dovuto essere impugnata, pena la sua definitività). Tertium non datur. N. 29181/21R.G. 6.1 – In def i nit i va, il ricorso è rigettato , sia pure con correzione della motivazionedella gravata sentenza in relazione a quanto qui argomentato in ordine al secondo motivo. Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore del controricorrente, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupp