Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 1959

Cassazione n. 10905/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/04/1959 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 23/06/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CHIETI, in data 06/11/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 646 CP.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato esame dell'imputato nel corso del giudizio di primo grado che risultava irritualnnente non effettuato benché richiesto; - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato ex art. 646 c.p.; - contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Nel caso di specie, quanto al primo motivo, il giudice di appello ha già adeguatamente spiegato come l'esame dell'imputato nel corso del procedimento di primo grado non si sia svolto poiché lo stesso non compariva in udienza ed alcun obbligo di rinvio aveva il giudice procedente in assenza di impedimento.

Così che l'avvenuta revoca della prova trovava fondamento nel comportamento dello stesso ricorrente ed alcuna violazione di legge appare integrata., Il secondo motivo è del tutto generico poiché non si confronta con le ricostruzioni in fatto compiute in maniera conforme dai giudici di merito sull'avvenuta appropriazione della Porsche da parte del ricorrente senza che alcun rilievo possa avere la modifica delle coordinate bancarie che non escludono la illecita appropriazione.

Così che l'affermazione di responsabilità per il delitto di appropriazione indebita appare fondata sull'accertata condotta di illecita appropriazione della vettura.

Infine la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/03/2022 Il C nsigliere Est4Rnsore ÌGNAZIO R [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/04/1959 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 23/06/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CHIETI, in data 06/11/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 646 CP. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato esame dell'imputato nel corso del giudizio di primo grado che risultava irritualnnente non effettuato benché richiesto; - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato ex art. 646 c.p.; - contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie, quanto al primo motivo, il giudice di appello ha già adeguatamente spiegato come l'esame dell'imputato nel corso del procedimento di primo grado non si sia svolto poiché lo stesso non compariva in udienza ed alcun obbligo di rinvio aveva il giudice procedente in assenza di impedimento. Così che l'avvenuta revoca della prova trovava fondamento nel comportamento dello stesso ricorrente ed alcuna violazione di legge appare integrata., Il secondo motivo è del tutto generico poiché non si confronta con le ricostruzioni in fatto compiute in maniera conforme dai giudici di merito sull'avvenuta appropriazione della Porsche da parte del ricorrente senza che alcun rilievo possa avere la modifica delle coordinate bancarie che non escludono la illecita appropriazione. Così che l'affermazione di responsabilità per il delitto di appropriazione indebita appare fondata sull'accertata condotta di illecita appropriazione della vettura. Infine la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il C nsigliere Est4Rnsore ÌGNAZIO R [OSCURATO:PERSONA]