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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:595
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria ITSENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 16 luglio 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza dei giudici – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Normativa nazionale che consente di verificare il rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità di un giudice in servizio presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Composizione del collegio giudicante chiamato a controllare il rispetto di tali requisiti – Irregolarità delle condizioni di nomina di un membro di un tale collegio – Conseguenze da trarre da tale irregolarità – Imparzialità – Primato del diritto dell’Unione» Nelle cause riunite C‑96/24, C‑103/24 e C‑112/24, aventi ad oggetto tre domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), con decisioni dell’11 gennaio 2024, pervenute in cancelleria rispettivamente il 6, il 7 e il 12 febbraio 2024, nei procedimenti X.Y. (C‑96/24), X.Y. (C‑103/24), L.S. (C‑112/24) con l’intervento di:

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] Sądu Najwyższego, Zastępca [OSCURATO:PERSONA] przy Sądzie Okręgowym w [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Quarta Sezione), composta da

I. Jarukaitis (relatore), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Quarta Sezione, M. Condinanzi, N. Jääskinen e R. Frendo, giudici, avvocato generale: N. Emiliou cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo polacco, da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da K. Herrmann e P.J.O. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). 2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di un procedimento riguardante X.Y., giudice presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) (causa C‑96/24), dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] Odpowiedzialności Zawodowej (Sezione per la responsabilità professionale), che costituisce una sezione appartenente a tale organo giurisdizionale, a seguito di una domanda della procura diretta a ottenere l’autorizzazione ad avviare un procedimento penale a carico di tale giudice, nonché nell’ambito di procedimenti disciplinari avviati nei confronti di X.Y. e L.S., giudici presso il Sąd Rejonowy w P. (Tribunale circondariale di P., Polonia) (cause C‑103/24 e C‑112/24), dinanzi alla Sezione per la responsabilità professionale.

Contesto normativo Legge sulla Corte suprema 3 L’articolo 29 della ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema), dell’8 dicembre 2017 (Dz.

U. del 2018, posizione 5), come modificata dalla ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge sulla Corte suprema e di talune altre leggi), del 9 giugno 2022 (Dz.

U. del 2022, posizione 1259) (in prosieguo: la «legge sulla Corte suprema»), prevede quanto segue: «(…)

2. Nell’ambito delle attività del [Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia)] o dei suoi organi, non è consentito contestare la legittimazione degli [organi giurisdizionali], degli organi costituzionali dello Stato o degli organi di controllo e di tutela del diritto.

3. Il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] o un altro organo di potere non può accertare né valutare la legittimità della nomina di un giudice o del potere di esercitare funzioni in materia di amministrazione della giustizia che deriva da tale nomina.

4. Le circostanze relative alla nomina di un giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] non possono costituire un motivo esclusivo per contestare una decisione adottata con la partecipazione di tale giudice o per mettere in dubbio la sua indipendenza e la sua imparzialità.

5. È consentito esaminare il rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità da parte di un giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] o di un giudice delegato a [tale] Corte, tenendo conto delle circostanze che hanno accompagnato la sua nomina e del suo comportamento dopo la nomina, su domanda del singolo di cui al paragrafo 7, se, nelle circostanze di una determinata causa, ciò possa comportare una violazione del principio di indipendenza o di imparzialità che incida sull’esito della causa, tenendo conto della situazione del singolo e della natura della causa.

6. Una domanda di accertamento del rispetto dei requisiti previsti al paragrafo 5 [(in prosieguo: il “test di indipendenza e di imparzialità”)] può essere presentata nei confronti di un giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] o di un giudice delegato a tale Corte, assegnato a un collegio giudicante che esamina: 1) un ricorso; (…)

7. Qualsiasi parte del procedimento dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] nei casi di cui al paragrafo 6 ha diritto di presentare una tale domanda. (…)

9. La domanda deve soddisfare i requisiti previsti per un atto processuale e contenere inoltre: 1) una domanda di accertamento del rispetto, nel caso di specie, delle condizioni previste al paragrafo 5; 2) le circostanze che giustificano la domanda, nonché gli elementi di prova a sostegno delle stesse.

10. Una domanda che non soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 29, paragrafo 9, della legge sulla Corte Suprema è respinta in quanto irricevibile, senza che venga richiesta la regolarizzazione dei vizi di forma.

Una domanda presentata oltre il termine o irricevibile per altro motivo è parimenti respinta in quanto irricevibile. (…)

15. Il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] esamina la domanda a porte chiuse in un collegio di cinque giudici estratti a sorte tra tutti i membri del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], dopo aver ascoltato il giudice interessato dalla domanda, a meno che un’audizione sia impossibile o molto difficile.

Il giudice può presentare le sue osservazioni per iscritto.

Il giudice interessato è escluso dal sorteggio. (…)

18. In caso di accoglimento della domanda, il Sąd Najwyższy (Corte suprema) ricusa il giudice nella causa. La ricusazione di un giudice in una causa non può costituire un motivo di ricusazione di tale giudice in altre cause esaminate con la sua partecipazione. (…)

21. L’ordinanza emessa a seguito dell’esame della domanda può essere impugnata dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] in un collegio giudicante composto da sette giudici estratti a sorte tra tutti i membri del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)].

Il giudice interessato e il giudice che ha partecipato all’ordinanza impugnata sono esclusi dal sorteggio. (…)

24. Nelle materie non disciplinate dalla legge, le norme relative agli incidenti processuali che si applicano al procedimento relativo alla domanda si applicano mutatis mutandis al procedimento avviato a seguito di una domanda e al procedimento di ricorso. (…)».

Legge sull ’ organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari 4 L’articolo 128 della ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari), del 27 luglio 2001 (Dz.

U. n. 98, posizione 1070), nella versione applicabile ai procedimenti principali, prevede quanto segue: «Le disposizioni della parte generale del codice penale e le disposizioni del codice di procedura penale, ad eccezione dell’articolo 344a e dell’articolo 396a, si applicano, mutatis mutandis , alle cause non disciplinate dal presente capo, tenendo conto delle particolarità derivanti dalla natura del procedimento disciplinare».

Codice di procedura penale 5 Gli articoli 40 e 41 della ustawa – Kodeks postępowania karnego (legge recante il codice di procedura penale), del 6 giugno 1997 (Dz.

U. del 1997, n. 89, posizione 555), come modificata (in prosieguo: il «codice di procedura penale»), prevedono i casi in cui un giudice è considerato, per legge, considerato inidoneo a conoscere di una causa ( judex inhabilis , articolo 40 del codice di procedura penale), nonché i casi in cui è possibile presentare una domanda di ricusazione, in particolare qualora esista una circostanza tale da far sorgere un ragionevole dubbio relativo alla sua imparzialità nella causa di cui è investito ( judex suspectus , articolo 41 del codice di procedura penale).

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali Causa C ‑ 96 /24 6 La Sezione per la responsabilità professionale del Sąd Najwyższy (Corte suprema) è stata investita di un procedimento diretto ad autorizzare l’avvio di un’azione penale nei confronti del giudice X.Y., in servizio presso tale organo giurisdizionale, il che implicava la revoca della sua immunità. 7 Nell’ambito di tale procedimento, il giudice X.Y. ha presentato una domanda ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 5, della legge sulla Corte suprema, diretta a verificare se la giudice A.K., che faceva parte della Sezione per la responsabilità professionale quale giudice monocratico, soddisfacesse i requisiti di indipendenza e di imparzialità.

Egli ha dedotto, in particolare, che tale giudice era stata nominata presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema) su proposta della [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia; in prosieguo: la «KRS») nella sua nuova composizione e ha messo in evidenza una dichiarazione di detta giudice, riportata dai media, nella quale ella distingueva i «vecchi» dai «nuovi» giudici, sottolineando che i primi «si comporta[vano] in modo ineducato e indecoroso, tale da compromettere la dignità del giudice». 8 Conformemente al procedimento previsto all’articolo 29 della legge sulla Corte suprema, tale domanda doveva essere esaminata da un collegio speciale di cinque giudici estratti a sorte tra i membri del Sąd Najwyższy (Corte suprema).

Nel caso di specie, tale collegio comprende tre giudici nominati su proposta della precedente KRS e due giudici, Z.B. e A.S., nominati su proposta della KRS nella sua nuova composizione, secondo una procedura identica a quella attraverso la quale è stata nominata la giudice A.K. 9 Il giudice X.Y. ha presentato domande di test di indipendenza e di imparzialità, fondate sull’articolo 29, paragrafo 5, della legge sulla Corte suprema, riguardanti i giudici Z.B. e A.S.

Tali domande sono state dichiarate irricevibili con due ordinanze del presidente del Sąd Najwyższy (Corte suprema), che presiede parimenti la Sezione per la responsabilità professionale, con la motivazione che il procedimento di esame del rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità non si applicherebbe ai giudici estratti a sorte per far parte del collegio giudicante incaricato di pronunciarsi su tale tipo di domanda. 10 In applicazione dell’articolo 29, paragrafo 24, della legge sulla Corte suprema e degli articoli 40 e seguenti del codice di procedura penale, il giudice relatore del collegio di cinque giudici investito della domanda di cui al punto 7 della presente sentenza, anche lui nominato su proposta della precedente KRS e che è il giudice del rinvio, ha chiesto la ricusazione dei giudici Z.B. e A.S., ritenendo che questi ultimi potessero non soddisfare i requisiti di indipendenza e di imparzialità.

Lo stesso ha altresì sottolineato che tale domanda di ricusazione non doveva essere esaminata da un giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) la cui nomina fosse avvenuta nell’ambito della nuova procedura di nomina dei giudici che coinvolgeva la KRS nella sua nuova composizione. 11 Detta domanda di ricusazione è stata dichiarata irricevibile con ordinanza del 14 dicembre 2023 sulla base dell’articolo 29, paragrafo 4, della legge sulla Corte suprema, nonché dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, del codice di procedura penale, e per analogia con l’articolo 128 della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, nella versione applicabile ai procedimenti principali.

Tale ordinanza è stata emessa da un giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) nominato a tale carica nell’ambito di una procedura di nomina basata su una delibera della KRS nella sua nuova composizione. 12 Secondo il giudice del rinvio, la possibilità, prevista all’articolo 29, paragrafo 5, della legge sulla Corte suprema, di presentare una domanda di verifica dell’indipendenza e dell’imparzialità di un giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) non consente di porre rimedio alla violazione del requisito di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, tanto più che tale possibilità è stata notevolmente limitata dal legislatore polacco.

Infatti, l’articolo 29, paragrafo 4, di tale legge vieterebbe di rimettere in discussione l’indipendenza o l’imparzialità di un giudice sulla sola base delle circostanze relative alla sua nomina. 13 A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che la menzione, nella domanda di test di indipendenza e di imparzialità, di circostanze relative al comportamento del giudice di cui trattasi successivamente alla sua nomina non può determinare l’irricevibilità della domanda.

Tuttavia, qualora siffatte circostanze non consentano di dimostrare una violazione dei requisiti di indipendenza e di imparzialità, tale domanda potrebbe essere respinta, anche laddove il giudice di cui trattasi sia stato nominato nell’ambito di un procedimento viziato da gravi irregolarità. 14 Inoltre, l’articolo 29, paragrafo 6, della legge sulla Corte suprema limiterebbe l’ambito delle cause in cui una simile domanda può essere presentata e accolta. 15 Secondo il giudice del rinvio, il legislatore polacco ha presunto, in modo ingiustificato, che qualsiasi nomina di un giudice su proposta della KRS nella sua nuova composizione soddisfi automaticamente il requisito di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.

Pertanto, tale costruzione legislativa non solo solleverebbe incoerenze logiche, ma si baserebbe anche su un ragionamento circolare. 16 Tale giudice ritiene che, nonostante l’apparente contraddizione dell’articolo 29, paragrafo 5, della legge sulla Corte suprema con il diritto dell’Unione e con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), sia necessario che la Corte si pronunci sulle questioni sollevate.

Infatti, il meccanismo giuridico previsto all’articolo 29, paragrafi 5 e seguenti, della legge sulla Corte suprema corrisponderebbe a una soluzione legislativa ibrida, il cui scopo sarebbe la regolarizzazione de facto dei giudici nominati presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema) in modo irregolare sotto il profilo del requisito di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. 17 Il giudice del rinvio aggiunge che è necessario che la Corte indichi il modo in cui le domande di test di indipendenza e di imparzialità devono essere trattate alla luce del diritto dell’Unione, in particolare da parte di un giudice di uno Stato membro che sia stato assegnato a un collegio giudicante, competente a conoscerne, composto irregolarmente e che abbia esaurito le possibilità giuridiche nazionali di ottenere una composizione regolare. 18 In tali circostanze, il Sąd Najwyższy (Corte suprema), in composizione monocratica, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «I.

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE], in combinato disposto con l’articolo 47, [primo e secondo comma], della [Carta], debba essere interpretato nel senso che: 1) la Corte suprema nazionale, in un procedimento speciale promosso dalla parte interessata con domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema, assegnato al collegio investito della causa relativa all’autorizzazione ad avviare un procedimento penale a carico di un [altro] giudice della Corte suprema, è tenuta ad esaminare d’ufficio se il collegio giudicante (investito della causa relativa all’autorizzazione ad avviare un procedimento penale a carico di un giudice), selezionato mediante sorteggio tra tutti i membri della Corte suprema, costituisca un organo giurisdizionale “precostituito per legge”, laddove il diritto nazionale imponga l’obbligo di esaminare soltanto gli attributi di indipendenza e imparzialità dei giudici; 2) nell’ipotesi in cui la domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema sia fondata sul motivo che il giudice in questione è stato nominato a tale funzione con una procedura di nomina viziata da irregolarità (di carattere fondamentale), al collegio giudicante [investito di tale domanda e] composto da cinque giudici selezionati mediante sorteggio tra tutti i membri della Corte suprema non possono partecipare i giudici della Corte suprema nominati secondo la stessa procedura di nomina irregolare, in quanto un siffatto collegio della Corte suprema non può essere considerato un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge; 3) qualora, in una causa relativa alla verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema assegnato al collegio (investito di una causa relativa all’autorizzazione ad avviare un procedimento penale a carico di un giudice della Corte suprema), la parte dimostri che, in seguito alla partecipazione di tale giudice della Corte suprema alla procedura di nomina alla funzione di cui trattasi viziata da irregolarità (di carattere fondamentale), il collegio dell’organo giurisdizionale designato non soddisfi i requisiti di un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge, non è più necessario che, ai fini della decisione sulla domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte del giudice della Corte suprema, venga effettuato l’esame, imposto dal diritto nazionale, del comportamento di tale giudice successivo alla sua nomina alla funzione di giudice, e della natura della causa [di cui è investito] (relativa all’autorizzazione ad avviare un procedimento penale a carico di un giudice della Corte suprema), e di conseguenza non è consentito respingere la domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema per il solo motivo che il richiedente non abbia dimostrato che la condotta del giudice in questione successiva alla sua nomina mette in discussione la sua indipendenza ed imparzialità.

In caso di risposta in senso affermativo alla questione di cui al punto I, sub 2):

II. Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE], in combinato disposto con l’articolo 47, [primo e secondo comma], della [Carta], debba essere interpretato nel senso che: un giudice-membro del collegio investito della causa relativa alla verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice (designato a conoscere della causa relativa all’autorizzazione ad avviare un procedimento penale a carico di un [altro] giudice della Corte suprema) può, in primo luogo, chiedere l’esclusione dal collegio giudicante [investito di tale domanda di verifica] di un altro giudice (di altri giudici), selezionato mediante sorteggio tra tutti i giudici della Corte suprema, nominato alla funzione di giudice della Corte suprema con una procedura di nomina viziata da irregolarità (di carattere fondamentale), la quale preclude il riconoscimento dell’organo giurisdizionale di cui fa parte siffatto giudice (siffatti giudici) quale organo giurisdizionale precostituito per legge, indipendente ed imparziale, e, in secondo luogo, chiedere che la suddetta domanda [di verifica] non sia esaminata da un giudice nominato anch’esso alla funzione di giudice della Corte suprema con una procedura di nomina irregolare.

III. Se, nell’ipotesi in cui all[e] domand[e] menzionat[e] al punto II non venga dato seguito (in base a un’ordinanza del giudice nazionale), il giudice che ha proposto tal[i] domand[e] possa rifiutarsi di partecipare al giudizio nella causa relativa alla verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema, o se esso debba partecipare alla pronuncia della decisione, lasciando alle parti la scelta in ordine ad un eventuale ricorso avverso la suddetta decisione per violazione del diritto delle parti di essere giudicate da un organo giurisdizionale che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE] e all’articolo 47, [primo e secondo comma], della [Carta].

IV. Se sull’irregolarità della composizione dell’intero collegio giudicante investito della causa relativa alla verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice incida, nel contesto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE] e dell’articolo 47, [primo e secondo comma], della [Carta], il fatto che, in seno ad un collegio [investito della domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità e] composto da cinque membri, soltanto due giudici siano stati nominati alla funzione di giudice della Corte suprema in una procedura di nomina viziata da irregolarità (di carattere fondamentale), [vale a dire] se in una situazione del genere sia comunque possibile proseguire il procedimento e pronunciare la decisione considerato che, con riferimento alla maggioranza dei membri del collegio designato, non si pone il problema delle irregolarità delle loro nomine alla funzione di giudice della Corte suprema».

Causa C ‑ 103 /24 19 A seguito dell’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del giudice X.Y., in servizio presso il Sąd Rejonowy w P. (Tribunale circondariale di P.), dinanzi alla Sezione per la responsabilità professionale del Sąd Najwyższy (Corte suprema), i giudici K.B. e C.W., nonché M.M., giudice non professionale, sono stati designati per comporre il collegio incaricato di tale procedimento. 20 Nell’ambito di quest’ultimo il giudice X.Y., nei cui confronti era diretto il procedimento, ha presentato una domanda, fondata sull’articolo 29, paragrafo 5, della legge sulla Corte suprema, volta a verificare se il giudice K.B., membro di tale collegio disciplinare, soddisfacesse i requisiti di indipendenza e di imparzialità, tenuto conto, in particolare, del fatto che era stato nominato presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema) su proposta della KRS nella sua nuova composizione.

Il giudice X.Y. ha altresì chiesto la ricusazione del giudice K.B. nell’ambito di tale procedimento disciplinare. 21 Per statuire su tale domanda, è stato costituito mediante sorteggio un collegio speciale di cinque giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema).

Esso comprende tre giudici nominati su proposta della precedente KRS e due giudici, C.W. e B.Z., nominati su proposta della KRS nella sua nuova composizione, secondo una procedura identica a quella attraverso la quale è stato nominato il giudice K.B. 22 Dalla decisione di rinvio risulta che, contrariamente alle altre due cause oggetto della presente sentenza, il giudice relatore all’interno di tale collegio, anche lui nominato su proposta della precedente KRS e che è il giudice del rinvio, ha deciso di non presentare domanda di ricusazione dei giudici nominati su proposta della KRS nella sua nuova composizione, nella fattispecie i giudici C.W. e B.Z., dato che domande simili sarebbero state respinte senza esame nel merito, rendendo, a suo avviso, inutile qualsiasi nuova domanda in tal senso. 23 In tali circostanze, il Sąd Najwyższy (Corte suprema), in composizione monocratica, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «I.

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE], in combinato disposto con l’articolo 47, [primo e secondo comma], della [Carta], debba essere interpretato nel senso che: 1) la Corte suprema nazionale, in un procedimento speciale promosso dalla parte interessata con domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema, assegnato al collegio investito di un procedimento disciplinare a carico di un giudice di un organo giurisdizionale ordinario, è tenuta ad esaminare d’ufficio se il collegio giudicante, selezionato mediante sorteggio tra tutti i membri della Corte suprema, costituisca un organo giurisdizionale “precostituito per legge”; 2) nell’ipotesi in cui la domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema sia fondata sul motivo che il giudice in questione è stato nominato a tale funzione con una procedura di nomina viziata da irregolarità (di carattere fondamentale), al collegio giudicante [investito di tale domanda e] composto da cinque giudici selezionati mediante sorteggio tra tutti i membri della Corte suprema non possono partecipare i giudici della Corte suprema nominati secondo la stessa procedura di nomina irregolare, in quanto un siffatto collegio della Corte suprema non può essere considerato un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge; In caso di risposta in senso affermativo alla questione di cui al punto I, sub 2):

II. Se sull’irregolarità della composizione del collegio giudicante investito della causa relativa alla verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema incida, nel contesto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE] e dell’articolo 47 della [Carta], il fatto che, in seno ad un collegio composto da cinque membri, soltanto due giudici sono stati nominati alla funzione di giudice della Corte suprema con una procedura di nomina viziata da irregolarità (di carattere fondamentale), vale a dire se in una situazione del genere sia comunque possibile proseguire il procedimento e pronunciare la decisione considerato che, con riferimento alla maggioranza dei membri del collegio designato, non si pone il problema delle irregolarità delle loro nomine alla funzione di giudice della Corte suprema; Nel caso in cui si risponda alla questione di cui al punto II nel senso che, qualora ad un collegio giudicante, la cui composizione di cinque membri è richiesta dal diritto nazionale, partecipino comunque due, o anche un solo giudice della Corte suprema che siano stati nominati con una procedura viziata da irregolarità, tale organo giurisdizionale non costituisce un organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE] e dell’articolo 47 della [Carta], laddove le irregolarità in parola siano di carattere fondamentale:

III. Se, al fine di garantire alle parti il diritto a che le loro cause siano esaminate entro un termine ragionevole da un organo giurisdizionale, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE] e dell’articolo 47 della [Carta], sia consentito che la domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema (designato a conoscere di un procedimento disciplinare a carico di un giudice di un organo giurisdizionale ordinario) venga trattata da un organo giurisdizionale in composizione monocratica formata dal giudice relatore, in riferimento al quale la procedura di nomina alla funzione di giudice della Corte suprema non presenti irregolarità, come [se si trattasse di] un’istanza di ricusazione di un giudice della Corte suprema, applicando le norme ordinarie».

Causa C ‑ 112 /24 24 A seguito dell’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del giudice L.S., in servizio presso il Sąd Rejonowy w P. (Tribunale circondariale di P.), dinanzi alla Sezione per la responsabilità professionale del Sąd Najwyższy (Corte suprema), il giudice K.B. è stato designato per comporre il collegio incaricato di tale procedimento. 25 Nell’ambito di quest’ultimo il giudice nei cui confronti era diretto il procedimento, ha presentato una domanda, fondata sull’articolo 29, paragrafo 5, della legge sulla Corte suprema, volta a verificare se il giudice K.B., membro di tale collegio disciplinare, soddisfacesse i requisiti di indipendenza e di imparzialità, dato che era stato nominato presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema) su proposta della KRS nella sua nuova composizione. 26 Conformemente al procedimento previsto all’articolo 29, paragrafo 15, della legge sulla Corte suprema, è stato costituito mediante sorteggio un collegio speciale di cinque giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) per statuire su tale domanda.

Tale collegio comprende quattro giudici nominati su proposta della precedente KRS, mentre il quinto, il giudice X.Y., è stato nominato alla sua carica su proposta della KRS nella sua nuova composizione, in circostanze identiche a quelle in cui è stato nominato il giudice K.B. 27 Uno dei membri di detto collegio, nominato su proposta della precedente KRS, ha presentato una domanda di ricusazione del giudice X.Y., in applicazione dell’articolo 29, paragrafo 5, della legge sulla Corte suprema, in combinato disposto con gli articoli 40 e seguenti del codice di procedura penale, con la motivazione che la partecipazione del giudice X.Y. comprometteva l’imparzialità del collegio di cui trattasi. 28 Tale domanda di ricusazione è stata dichiarata irricevibile con ordinanza del 29 novembre 2023, emessa da un giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema), anche lui nominato su proposta della KRS nella sua nuova composizione. 29 In tali circostanze, il Sąd Najwyższy (Corte suprema), in composizione monocratica, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «I.

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE], in combinato disposto con l’articolo 47, primo e secondo comma, della [Carta], debba essere interpretato nel senso che: 1) la Corte suprema nazionale, in un procedimento speciale promosso dalla parte interessata con domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema, assegnato al collegio investito di un procedimento disciplinare a carico di un giudice di un organo giurisdizionale ordinario, è tenuta ad esaminare d’ufficio se il collegio giudicante, selezionato mediante sorteggio tra tutti i membri della Corte suprema, costituisca un organo giurisdizionale “precostituito per legge”; 2) nell’ipotesi in cui la domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema sia fondata sul motivo che il giudice in questione è stato nominato a tale funzione con una procedura di nomina viziata da irregolarità (di carattere fondamentale), al collegio giudicante [investito di tale domanda e] composto da cinque giudici selezionati mediante sorteggio tra tutti i membri della Corte suprema non possono partecipare i giudici della Corte suprema nominati secondo la stessa procedura di nomina irregolare, in quanto un siffatto collegio della Corte suprema non può essere considerato un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge; 3) qualora, in una causa relativa alla verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema assegnato al collegio (investito di un procedimento disciplinare a carico di un giudice di un organo giurisdizionale ordinario), la parte dimostri che, in seguito alla partecipazione di tale giudice della Corte suprema alla procedura di nomina alla funzione di cui trattasi viziata da irregolarità (di carattere fondamentale), il collegio dell’organo giurisdizionale designato non soddisfi i requisiti di un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge, non è più necessario che, ai fini della decisione sulla domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte del giudice della Corte suprema, venga effettuato l’esame, imposto dal diritto nazionale, del comportamento di tale giudice successivo alla sua nomina alla funzione di giudice, e della natura del procedimento disciplinare [di cui è investito], e, di conseguenza, la mancata indicazione nella domanda delle circostanze relative al comportamento del giudice in questione successivo alla sua nomina alla funzione di giudice della Corte suprema, non costituisce motivo di rigetto della stessa sulla base delle disposizioni di diritto nazionale (articolo 29, paragrafo 10, della legge sulla Corte suprema); In caso di risposta in senso affermativo alla questione di cui al punto I, sub 2):

II. Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE], in combinato disposto con l’articolo 47, primo e secondo comma, della [Carta], debba essere interpretato nel senso che: un giudice-membro del collegio investito della causa relativa alla verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema (designato a conoscere del procedimento disciplinare a carico di un giudice di un organo giurisdizionale ordinario) può, in primo luogo, chiedere l’esclusione dal collegio giudicante [investito di tale domanda di verifica] di un altro giudice (di altri giudici), selezionato mediante sorteggio tra tutti i giudici della Corte suprema, nominato alla funzione di giudice della Corte suprema con una procedura di nomina viziata da irregolarità (di carattere fondamentale), la quale preclude il riconoscimento dell’organo giurisdizionale di cui fa parte siffatto giudice (siffatti giudici) quale organo giurisdizionale precostituito per legge, indipendente ed imparziale, e, in secondo luogo, chiedere che la suddetta domanda [di verifica] non sia esaminata da un giudice nominato anch’esso alla funzione di giudice della Corte suprema con una procedura di nomina irregolare.

III. Se, nell’ipotesi in cui all[e] domand[e] menzionat[e] al punto II non venga dato seguito (in base a un’ordinanza del giudice nazionale), il giudice che ha proposto tal[i] domand[e] possa rifiutarsi di partecipare al giudizio nella causa relativa alla verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema, o se invece esso debba partecipare alla pronuncia della decisione, lasciando alle parti la scelta in ordine ad un eventuale ricorso avverso la suddetta decisione per violazione del diritto delle parti di essere giudicate da un organo giurisdizionale che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE] e all’articolo 47 della [Carta].

IV. Se sull’irregolarità della composizione del collegio giudicante investito della causa relativa alla verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema incida, nel contesto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE] e dell’articolo 47, secondo comma, della [Carta], il fatto che in seno ad un collegio [investito della domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità e] composto da cinque membri, soltanto un giudice è stato nominato alla funzione di giudice della Corte suprema con una procedura di nomina viziata da irregolarità (di carattere fondamentale), vale a dire se in una situazione del genere sia comunque possibile proseguire il procedimento e pronunciare la decisione considerato che, in riferimento alla maggioranza dei membri del collegio designato, non si pone il problema delle irregolarità delle loro nomine alla funzione di giudice della Corte suprema».

Procedimento dinanzi alla Corte 30 Con decisione del presidente della Corte del 26 marzo 2024, le cause C‑96/24, C‑103/24 e C‑112/24 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.

Sulla competenza della Corte 31 In via preliminare, occorre ricordare che, in base a una giurisprudenza costante, spetta alla Corte stessa esaminare le condizioni in presenza delle quali essa viene adita dal giudice nazionale, al fine di verificare la propria competenza o la ricevibilità della domanda ad essa sottoposta [sentenza del 22 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Sezione disciplinare della Corte Suprema – Nomina), C‑508/19, EU:C:2022:201, punto 59 e giurisprudenza citata]. 32 A tal proposito, occorre, in primo luogo, ricordare che, nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte può unicamente interpretare il diritto dell’Unione nei limiti delle competenze che le sono attribuite [sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 77 e giurisprudenza citata]. 33 Nel caso di specie, le questioni sollevate in ciascuna delle tre cause riunite presentano, nella loro formulazione, talune divergenze quanto alle disposizioni del diritto dell’Unione di cui si chiede l’interpretazione.

Infatti, talune questioni vertono sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, mentre altre riguardano l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta.

Occorre pertanto precisare l’ambito di applicazione di quest’ultima disposizione. 34 A tal proposito, l’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della medesima, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri nell’attuazione del diritto dell’Unione; tale disposizione conferma la costante giurisprudenza della Corte secondo la quale i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse [sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 78 e giurisprudenza citata]. 35 Nel caso di specie, per quanto riguarda l’articolo 47 della Carta, il giudice del rinvio non ha fornito alcuna indicazione secondo cui i procedimenti principali riguarderebbero l’interpretazione o l’applicazione di una norma del diritto dell’Unione che sia attuata a livello nazionale. 36 Pertanto, conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, l’articolo 47 di quest’ultima non è, in quanto tale, applicabile a tali procedimenti. 37 Nondimeno, poiché l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone a tutti gli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare, nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 della Carta, quest’ultimo articolo dev’essere preso in debita considerazione ai fini dell’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (sentenze del 3 luglio 2025, Lita e Jeszek, C‑646/23 e C‑661/23, EU:C:2025:519, punto 54 nonché giurisprudenza citata, e del 4 settembre 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, punto 34). 38 In secondo luogo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare ai singoli il rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione.

In tal senso, spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti che garantisca un controllo giurisdizionale effettivo in detti settori (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA], C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 32 e giurisprudenza citata). 39 Per quanto concerne l’ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, tale disposizione riguarda «i settori disciplinati dal diritto dell’Unione», indipendentemente dalla situazione in cui gli Stati membri attuano tale diritto (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 35 e giurisprudenza citata). 40 L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE è destinato a trovare applicazione, in particolare, nei confronti di qualsiasi organo nazionale che possa trovarsi a statuire, in quanto organo giurisdizionale, su questioni relative all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e rientranti dunque in settori disciplinati da tale diritto (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA], C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 34 e giurisprudenza citata). 41 Ebbene, ciò avviene nel caso del giudice del rinvio, il quale in effetti può essere chiamato a pronunciarsi su questioni legate all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e, in quanto «organo giurisdizionale» nel senso definito da tale diritto, fa parte del sistema polacco di rimedi giurisdizionali nei «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, cosicché tale giudice deve soddisfare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva (v., per analogia, sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 37 e giurisprudenza citata). 42 Pertanto, nelle presenti cause, la Corte è competente ad interpretare l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta.

Sulle questioni pregiudiziali Sulle prime questioni, lettera c), nelle cause C ‑ 96 /24 e C ‑ 112 /24 43 Con le prime questioni, lettera c), nelle cause C‑96/24 e C‑112/24, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che le circostanze relative alla nomina di un giudice possono, di per sé, determinare una violazione del diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi di tali disposizioni. 44 In via preliminare, occorre ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza costante della Corte, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri, e segnatamente l’istituzione, la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi giurisdizionali nazionali, rientri nella competenza di tali Stati, questi ultimi, nell’esercizio di tale competenza, sono nondimeno tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione e, in particolare, dall’articolo 19 TUE [v., in tal senso, sentenze dell’ 11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 44 e giurisprudenza citata, e del 24 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 28]. 45 A tal riguardo, il principio della tutela giurisdizionale effettiva al quale fa riferimento l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE costituisce un principio generale del diritto dell’Unione sancito, in particolare, all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, a cui corrisponde l’articolo 47, secondo comma, della Carta.

Come ricordato al punto 37 della presente sentenza, quest’ultima disposizione deve pertanto essere debitamente presa in considerazione ai fini dell’interpretazione di tale articolo 19, paragrafo 1, secondo comma [v., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 45 e giurisprudenza citata, e del 24 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 42]. 46 Le garanzie d’accesso a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, e in particolare quelle che ne stabiliscono la nozione e la composizione, rappresentano la pietra angolare del diritto all’equo processo.

La verifica della questione se, per la sua composizione, un organo costituisca un giudice siffatto, qualora sorga in proposito un dubbio serio, è necessaria per la fiducia che i giudici in una società democratica devono ispirare al singolo [sentenza del 24 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 69 e giurisprudenza citata]. 47 Secondo costante giurisprudenza, le garanzie di indipendenza e imparzialità così richieste ai sensi del diritto dell’Unione presuppongono l’esistenza di norme, relative in particolare alla composizione dell’organo di cui trattasi, alla nomina, alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, ricusazione e revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi dubbio legittimo che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo nei confronti di elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti [sentenze del 6 ottobre 2021, W. Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 109, nonché del 24 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 70]. 48 La Corte, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ha dichiarato che, sebbene il diritto a un «giudice precostituito per legge» costituisca un diritto autonomo, quest’ultimo ha nondimeno legami molto stretti con le garanzie di «indipendenza» e «imparzialità».

In particolare, conformemente al principio di separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, l’indipendenza degli organi giurisdizionali deve essere garantita segnatamente nei confronti del potere legislativo e di quello esecutivo [sentenza del 24 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 72 e giurisprudenza citata]. 49 A tal riguardo, il requisito di un «giudice precostituito per legge», ai sensi del diritto dell’Unione, mira ad evitare che l’organizzazione del sistema giudiziario sia lasciata alla discrezione del potere esecutivo e a far sì che tale materia sia disciplinata da una legge, adottata dal potere legislativo in modo conforme alle norme che disciplinano l’esercizio della sua competenza.

Tale espressione riflette in particolare il valore del rispetto dello Stato di diritto e riguarda non solo il fondamento normativo dell’esistenza stessa dell’organo giurisdizionale, ma anche la composizione del collegio giudicante in ciascuna causa nonché qualsiasi altra disposizione di diritto interno la cui inosservanza renda irregolare la partecipazione di uno o più giudici all’esame della causa, il che include, segnatamente, disposizioni riguardanti l’indipendenza e l’imparzialità dei membri dell’organo giurisdizionale di cui trattasi [v., in tal senso, sentenze del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/Commissione, C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II, EU:C:2020:232, punto 73 e giurisprudenza citata; del 6 ottobre 2021, W. Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 129, e del 24 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 73]. 50 È dunque necessario che le condizioni sostanziali e le modalità procedurali che presiedono all’adozione di decisioni di nomina di giudici siano tali da non poter far sorgere, nella mente dei singoli, dubbi legittimi quanto all’impermeabilità dei giudici di cui trattasi nei confronti di elementi esterni e alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti, una volta che gli interessati siano stati nominati.

A questo scopo è importante, in particolare, che tali condizioni e modalità siano concepite in modo da soddisfare i requisiti ricordati al punto precedente della presente sentenza [sentenza del 24 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 74 e giurisprudenza citata]. 51 Per quanto riguarda, più specificamente, il processo di nomina dei giudici, la Corte ha dichiarato che, tenuto conto delle conseguenze fondamentali che tale processo comporta per il buon funzionamento e la legittimità del potere giudiziario in uno Stato democratico contrassegnato dal primato del diritto, un siffatto processo costituisce necessariamente un elemento inerente alla nozione di «giudice precostituito per legge», ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, con la precisazione che l’indipendenza di un giudice, ai sensi di tale disposizione, è commisurata in particolare al modo in cui i suoi membri sono stati nominati [v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 75 e giurisprudenza citata]. 52 Ciò posto, non un qualsiasi errore che possa intervenire nel corso della procedura di nomina di un giudice è idoneo a far sorgere un dubbio in merito all’indipendenza e all’imparzialità di tale giudice e, di conseguenza, in merito alla qualità di «giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge», ai sensi del diritto dell’Unione, di un collegio giudicante al quale detto giudice appartenga [sentenza del 24 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 76 e giurisprudenza citata]. 53 Secondo costante giurisprudenza, un’irregolarità commessa in occasione della nomina dei giudici all’interno del sistema giudiziario di cui trattasi comporta una violazione del requisito che un giudice sia costituito per legge, in particolare qualora tale irregolarità sia di natura e gravità tali da generare un rischio reale che altri rami del potere, in particolare l’esecutivo, possano esercitare un potere discrezionale indebito che metta a repentaglio l’integrità del risultato al quale conduce il processo di nomina, facendo così sorgere un dubbio legittimo, nella mente dei singoli, quanto all’indipendenza e all’imparzialità del giudice o dei giudici interessati, il che avviene laddove vengano in rilievo norme fondamentali che costituiscono parte integrante dell’istituzione e del funzionamento di tale sistema giudiziario [v., in tal senso, sentenze del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/Commissione, C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II, EU:C:2020:232, punto 75, nonché del 24 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 77 e giurisprudenza citata]. 54 Una constatazione relativa all’esistenza di una violazione del requisito di un «giudice precostituito per legge» e alle conseguenze di una siffatta violazione è soggetta a una valutazione complessiva di un certo numero di elementi che, considerati nel loro insieme, contribuiscono a suscitare, nella mente dei singoli, legittimi dubbi quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici [sentenza del 24 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 78 e giurisprudenza citata]. 55 Applicando la giurisprudenza ricordata ai punti da 46 a 48 della presente sentenza, la Corte ha dichiarato, al punto 77 della sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice) (C‑718/21, EU:C:2023:1015), per quanto riguarda la valutazione della qualità di «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, della [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, Polonia) del Sąd Najwyższy (Corte suprema), che, considerati congiuntamente, dagli elementi sia sistemici che circostanziali che hanno caratterizzato la nomina, in seno a tale organo, di diversi giudici consegue che quest’ultimo non ha la qualità di «giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, punti 49 e 50). 56 Analogamente, ai punti 35 e 37 della sentenza del 7 novembre 2024, Prezes Urzędu [OSCURATO:PERSONA] i Konsumentów (C‑326/23, EU:C:2024:940), la Corte ha constatato che le carenze che hanno inficiato il processo di nomina del giudice monocratico che componeva l’organo di rinvio, nominato membro della Sezione civile del Sąd Najwyższy (Corte suprema), sono identiche a quelle che hanno inficiato il processo di nomina dei giudici della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, e sono sufficienti, di per sé, a far sorgere nella mente degli singoli dubbi legittimi e seri sull’indipendenza e sull’imparzialità di tale giudice, sicché quest’ultimo non costituisce una «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE. 57 Pertanto, talune carenze nel processo di nomina dei giudici possono, di per sé, indicare che i giudici in questione non soddisfano i requisiti di indipendenza e di imparzialità.

In casi del genere, non si può esigere che una parte del procedimento, che sollevi la questione del rispetto di tali requisiti, fornisca elementi supplementari al fine di corroborare la loro asserita violazione. 58 Per quanto riguarda la domanda di test di indipendenza e di imparzialità di un giudice facente parte di un collegio giudicante, volta a determinare se quest’ultimo soddisfi i requisiti di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, la parte che presenta una tale domanda dovrebbe quindi potersi limitare a dedurre argomenti fondati sulle sole circostanze relative alla nomina del giudice di cui trattasi e che dimostrino che è stata commessa, in tale occasione, un’irregolarità di natura e di gravità tali da far sorgere, nei singoli, dubbi sulla sua indipendenza e sulla sua imparzialità nei confronti del potere esecutivo o legislativo, senza che sia necessario avvalersi di altri elementi. 59 Pertanto, il collegio del Sąd Najwyższy (Corte suprema) chiamato a esaminare, sulla base dell’articolo 29 della legge sulla Corte suprema, la questione dell’indipendenza e dell’imparzialità di un giudice di tale organo giurisdizionale deve soddisfare esso stesso i requisiti di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta. 60 Avuto riguardo a tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle prime questioni, lettera c), nelle cause C‑96/24 e C‑112/24 dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che le circostanze relative alla nomina di un giudice possono, di per sé, determinare una violazione del diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi di tali disposizioni, qualora tali circostanze implichino un’irregolarità di natura e di gravità tali da far sorgere un dubbio legittimo, nei singoli, sull’indipendenza o sull’imparzialità di tale giudice.

Sulle prime questioni , lettera b), nelle cause C ‑ 96 /24, C ‑ 103 /24 e C ‑ 112 /24 61 Con le prime questioni, lettera b), in queste tre cause, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che la verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità relativamente a un giudice in servizio presso un organo giurisdizionale e, di conseguenza, del diritto a un giudice precostituito per legge, ai sensi di tali disposizioni, sia affidata a un collegio giudicante di tale organo giurisdizionale comprendente uno o più giudici che, in ragione delle condizioni della loro nomina, si trovano in una situazione identica a quella del giudice sottoposto a tale verifica. 62 A tal riguardo, come ricordato al punto 45 della presente sentenza, il principio della tutela giurisdizionale effettiva al quale fa riferimento l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE costituisce un principio generale del diritto dell’Unione derivante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, sancito, in particolare, all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, al quale corrisponde l’articolo 47, secondo comma, della Carta. 63 Inoltre, nei casi in cui la Carta preveda diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta è inteso ad assicurare la necessaria coerenza tra i diritti contenuti in quest’ultima e i corrispondenti diritti garantiti dalla CEDU, senza che ciò pregiudichi l’autonomia del diritto dell’Unione.

Secondo le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17), l’articolo 47, secondo comma, della Carta corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.

La Corte deve, pertanto, sincerarsi che l’interpretazione da essa fornita nella presente causa assicuri un livello di protezione che non disattenda quello garantito all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 46 e giurisprudenza citata). 64 Ciò precisato, occorre rammentare che ogni Stato membro deve, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, assicurare che gli organi che sono chiamati, in quanto «giudici» ai sensi del diritto dell’Unione, a statuire su questioni connesse all’applicazione o all’interpretazione di tale diritto e che rientrano quindi nel sistema nazionale di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, tra cui quello dell’indipendenza (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 47 e giurisprudenza citata). 65 A tal proposito, si deve ricordare che il requisito di indipendenza degli organi giurisdizionali, intrinsecamente connesso al compito di giudicare, costituisce un aspetto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto fondamentale a un equo processo, che rivestono importanza cardinale in quanto garanzie della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 49 e giurisprudenza citata). 66 Secondo giurisprudenza costante, tale requisito di indipendenza implica due aspetti.

Il primo aspetto, di carattere esterno, richiede che l’organo interessato eserciti le sue funzioni in piena autonomia, senza essere soggetto a nessun vincolo gerarchico o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, con la conseguenza di essere quindi tutelato dagli interventi o dalle pressioni esterni idonei a compromettere l’indipendenza di giudizio dei suoi membri e a influenzare le loro decisioni [sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 121, e dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 50]. 67 Il secondo aspetto, di carattere interno, si ricollega alla nozione di «imparzialità» e concerne l’equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi sotto il profilo dell’oggetto di quest’ultima.

Questo aspetto impone il rispetto dell’obiettività e l’assenza di qualsivoglia interesse nella decisione della controversia all’infuori della stretta applicazione della norma giuridica [sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 122, e dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 51]. 68 Tali garanzie di indipendenza e di imparzialità presuppongono l’esistenza di regole relative, in particolare, alla composizione dell’organo in questione, che consentano di fugare qualsiasi dubbio legittimo che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di tale organo rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti [v., in tal senso, sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 123, e dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 52]. 69 Per quanto riguarda, più specificamente, il principio di imparzialità, tale principio esige che i giudici non abbiano alcun interesse, preconcetto o pregiudizio nelle controversie su cui devono pronunciarsi e che trattino tutte le parti in modo uguale ed equo. 70 La Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che per imparzialità si intende normalmente l’assenza di pregiudizi o di preconcetti, che può essere verificata in vari modi.

Secondo tale Corte, l’esistenza dell’imparzialità deve essere valutata sulla base di un approccio soggettivo, consistente nel prendere in considerazione il convincimento personale e il comportamento di un determinato giudice al fine di verificare se lo stesso abbia dato prova di un qualsivoglia pregiudizio o preconcetto nella causa a lui sottoposta, ma anche sulla base di un approccio oggettivo, consistente nel valutare se l’organo giurisdizionale stesso e, tra gli altri aspetti, la sua composizione offrano garanzie sufficienti per escludere qualsiasi dubbio legittimo quanto alla sua imparzialità (v., in tal senso, Corte EDU, 15 ottobre 2009, Micallef c.

Malta, CE:ECHR:2009:1015JUD001705606, § 93). 71 Nell’ambito della valutazione oggettiva dell’imparzialità, occorre chiedersi se, indipendentemente dalla condotta personale dei giudici, taluni fatti verificabili autorizzino a mettere in dubbio l’imparzialità di questi ultimi.

Sotto questo profilo, anche le apparenze possono avere importanza.

Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, per pronunciarsi sull’esistenza di motivi di temere che tali requisiti di indipendenza o di imparzialità oggettiva non siano soddisfatti in una determinata causa, il punto di vista di una parte va preso in considerazione, ma non riveste un ruolo decisivo.

L’elemento determinante consiste nello stabilire se i timori di cui trattasi possano essere considerati oggettivamente giustificati (v., in tal senso, Corte EDU, 15 ottobre 2009, Micallef c.

Malta, CE:ECHR:2009:1015JUD001705606, §§ 96 e 98, nonché sentenza del 19 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑369/23, EU:C:2024:1043, punto 33 e giurisprudenza citata). 72 A tal riguardo, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha altresì dichiarato, in sostanza, che la partecipazione di giudici a una decisione riguardante la ricusazione di uno dei loro colleghi, membro dello stesso collegio giudicante, può fondare la censura vertente su una violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, qualora essi stessi siano soggetti a una simile domanda di ricusazione (v., in tal senso, Corte EDU, 22 settembre 1994, Debled c.

Belgio, CE:ECHR:1994:0922JUD002681891, § 37). 73 Pertanto, i membri di un collegio giudicante chiamato a pronunciarsi sulla questione se la partecipazione di un giudice a un determinato organo sia idonea violare il requisito di un giudice precostituito per legge non possono trovarsi, essi stessi, in una situazione identica a quella di tale giudice.

Infatti, l’identità tra le circostanze relative alla loro propria nomina a giudici e quelle riguardanti quest’ultimo può far sorgere dubbi legittimi, nei singoli, sulla neutralità di tale collegio rispetto agli interessi contrapposti.

Ne consegue che i membri di detto collegio non possono esaminare la questione dell’indipendenza e dell’imparzialità di detto giudice qualora si trovino in situazioni identiche. 74 Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che le disposizioni relative al procedimento di controllo del rispetto dei requisiti di indipendenza o di imparzialità di un giudice in servizio presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema) sono entrate in vigore, a seguito di una modifica della legge sulla Corte suprema, nel corso del 2022, al fine di garantire il diritto dei singoli a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta.

Tale procedimento consente alle parti di un procedimento dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema) di chiedere un test di indipendenza e di imparzialità di un giudice di tale organo giurisdizionale incaricato di pronunciarsi nella causa che le riguarda, volto a stabilire se un giudice designato per statuire nella causa che le riguarda soddisfi i requisiti di indipendenza e di imparzialità; l’esame di tale domanda è attribuito a un collegio speciale composto da cinque giudici estratti a sorte tra i giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema), ad esclusione del giudice nei cui confronti è rivolta detta domanda. 75 Ebbene, come già rilevato al punto 59 della presente sentenza, il collegio giudicante del Sąd Najwyższy (Corte suprema) chiamato a esaminare, sulla base dell’articolo 29 della legge sulla Corte suprema, la questione dell’indipendenza e dell’imparzialità di un giudice di tale organo giurisdizionale deve soddisfare esso stesso i requisiti di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta. 76 Il giudice del rinvio si chiede, più specificamente, se un giudice nominato nell’ambito del Sąd Najwyższy (Corte suprema) su proposta della KRS nella sua nuova composizione possa far parte del collegio di cinque giudici chiamato a pronunciarsi su una domanda di test di indipendenza e di imparzialità di un giudice presentata ai sensi dell’articolo 29 della legge sulla Corte suprema, qualora le condizioni della sua propria nomina siano identiche a quelle del giudice nei cui confronti è rivolta tale domanda. 77 A tal riguardo, dalle decisioni di rinvio risulta che, nell’ambito dei collegi del Sąd Najwyższy (Corte suprema) incaricati di esaminare le domande di test di indipendenza e di imparzialità nei tre procedimenti principali, almeno un giudice è stato nominato, in particolare, su proposta della KRS nella sua nuova composizione. 78 Pertanto, come indicato al punto 73 della presente sentenza, qualora un giudice in servizio presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema) sia stato nominato in circostanze identiche a quelle relative alla nomina del giudice nei cui confronti è rivolta una domanda di test di indipendenza e di imparzialità e su cui si fonda, appunto, quest’ultima, non si può ammettere che tale primo giudice possa far parte del collegio di tale organo giurisdizionale incaricato di statuire su tale domanda. 79 Avuto riguardo a tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle prime questioni, lettera b), nelle cause C‑96/24, C‑103/24 e C‑112/24 dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che la verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità relativamente a un giudice in servizio presso un organo giurisdizionale e, di conseguenza, del diritto a un giudice precostituito per legge, ai sensi di tali disposizioni, sia affidata a un collegio giudicante di tale organo giurisdizionale comprendente uno o più giudici che, in ragione delle condizioni della loro nomina, si trovano in una situazione identica a quella del giudice sottoposto a tale verifica.

Sulle prime questioni, lettera a), e sulle seconde questioni nelle cause C ‑ 96 /24, C ‑ 103 /24 e C ‑ 112 /24, sulla terza questione nella causa C ‑ 103 /24 nonché sulle quarte questioni nelle cause C ‑ 96 /24 e C ‑ 112 /24 80 Con tali questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, imponga al Sąd Najwyższy (Corte suprema) di esaminare d’ufficio se il collegio giudicante, chiamato a pronunciarsi su una domanda di test di indipendenza e di imparzialità riguardante un giudice dell’organo giurisdizionale, soddisfi il requisito di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.

Esso si chiede altresì se, da un lato, un membro di tale collegio, il quale nutra dubbi quanto al rispetto di tali requisiti di indipendenza e di imparzialità da parte di un altro membro dello stesso collegio, debba chiedere la ricusazione di tale membro e, dall’altro, se la valutazione di tale domanda possa essere effettuata da un collegio di cui solo una minoranza dei membri sia stata nominata all’esito di una procedura viziata da irregolarità. 81 Occorre rilevare che, con dette questioni, il giudice del rinvio intende, in sostanza, determinare le misure idonee a garantire che le domande di test di indipendenza e di imparzialità riguardanti un giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) siano esaminate da un collegio di tale organo giurisdizionale che soddisfi i requisiti di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e dell’articolo 47 della Carta. 82 In tali circostanze, occorre riformulare le prime questioni, lettera a), e le seconde questioni nelle cause C‑96/24, C‑103/24 e C‑112/24, la terza questione nella causa C‑103/24 nonché le quarte questioni nelle cause C‑96/24 e C‑112/24, nel senso che, con esse, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui il collegio giudicante di un organo giurisdizionale, chiamato a conoscere di una domanda volta a verificare il rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità di un membro di tale organo giurisdizionale, violi esso stesso il diritto a un giudice precostituito per legge a causa della presenza, al suo interno, di un giudice che non soddisfa tali requisiti, l’organo giurisdizionale di cui trattasi è tenuto a garantire che un tale giudice non partecipi all’esame di tale domanda e, se del caso, deve disapplicare le norme nazionali che disciplinano la composizione di tale collegio, affinché detta domanda possa essere esaminata da un organo conforme a tali disposizioni del diritto dell’Unione. 83 In via preliminare, occorre ricordare che risulta da una giurisprudenza costante che il diritto fondamentale a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, implica che ogni organo giurisdizionale nazionale chiamato ad applicare il diritto dell’Unione ha l’obbligo di verificare se la sua composizione gli consenta di costituire un siffatto giudice, qualora, a questo proposito, sorga un dubbio serio, essendo una tale verifica necessaria nell’interesse della fiducia che in una società democratica gli organi giurisdizionali devono ispirare ai singoli, o ancora che un siffatto organo giurisdizionale deve, in determinate circostanze, poter verificare se un’irregolarità che vizia la procedura di nomina di un giudice possa aver determinato una violazione di tale diritto fondamentale [v., in tal senso, sentenze del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/Commissione, C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II, EU:C:2020:232, punto 57, nonché del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 276]. 84 Occorre altresì ricordare che la Corte ha già dichiarato che la presenza, in un collegio giudicante, di un solo giudice che non sia indipendente, imparziale o precostituito per legge è sufficiente a privare tale collegio della sua qualità di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta [v., in tal senso, sentenze del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/Commissione, C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II, EU:C:2020:232, punti da 69 a 75, e del 4 settembre 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, punto 57 e giurisprudenza citata]. 85 Ciò posto, occorre sottolineare che, in forza di una giurisprudenza costante, il principio del primato del diritto dell’Unione sancisce la preminenza di tale diritto sul diritto degli Stati membri.

Tale principio impone pertanto a tutti gli organi degli Stati membri di dare la loro piena efficacia alle varie norme dell’Unione, dato che il diritto degli Stati membri non può incidere sull’effetto riconosciuto a tali norme nel territorio di detti Stati [sentenza del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni), C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562, punto 61 e giurisprudenza citata]. 86 Detto principio impone dunque, segnatamente, a ogni giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito di propria competenza, le disposizioni del diritto dell’Unione l’obbligo di garantire la piena efficacia delle disposizioni di tale diritto nella controversia di cui è investito, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale che sia contraria a una disposizione del diritto dell’Unione dotata di efficacia diretta, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di tale normativa o prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale.

L’osservanza di detto obbligo è in particolare necessaria per garantire il rispetto dell’uguaglianza degli Stati membri dinanzi ai Trattati e costituisce espressione del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE [sentenza del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni), C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562, punto 62 e giurisprudenza citata]. 87 Ebbene, la Corte ha già dichiarato che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, interpretato alla luce dell’articolo 47 della Carta, che pone a carico degli Stati membri un obbligo di risultato chiaro e preciso e non accompagnato da alcuna condizione con riferimento, in particolare, all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici chiamati a interpretare e ad applicare il diritto dell’Unione e al requisito che questi ultimi siano precostituiti per legge, gode di un tale effetto diretto che implica la disapplicazione di qualsiasi disposizione nazionale, giurisprudenza o prassi nazionale contraria a tali disposizioni del diritto dell’Unione, come interpretate dalla Corte [sentenza del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni), C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562, punto 63 e giurisprudenza citata]. 88 Risulta altresì da una giurisprudenza costante che, anche in mancanza di provvedimenti legislativi nazionali che abbiano posto fine a un inadempimento constatato dalla Corte, spetta ai giudici nazionali adottare tutti i provvedimenti necessari per agevolare la piena efficacia del diritto dell’Unione conformemente ai precetti contenuti nella sentenza che accerta tale inadempimento.

Peraltro detti giudici, in virtù del principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, sono tenuti a eliminare le conseguenze illecite di una violazione del diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenze del 10 marzo 2022, Grossmania, C‑177/20, EU:C:2022:175, punti 38 e 63 nonché giurisprudenza citata, e del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni), C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562, punto 64]. 89 Al fine di adempiere agli obblighi ricordati ai punti da 85 a 88 della presente sentenza, un organo giurisdizionale nazionale deve, quanto più possibile, interpretare la normativa nazionale pertinente in modo conforme ai requisiti derivanti dal diritto dell’Unione.

Tuttavia, qualora una simile interpretazione non consenta di evitare una violazione del diritto dei singoli a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, tale organo giurisdizionale è tenuto, al fine di garantire il primato del diritto dell’Unione, a disapplicare le disposizioni nazionali di cui trattasi, in particolare quando queste ultime farebbero sì che una causa sia esaminata da giudici che potrebbero essere, o apparire, privi della necessaria imparzialità [v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2021, W. Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punti 159 e 161, nonché del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni), C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562, punto 65]. 90 Tuttavia, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE non impone agli Stati membri un modello unico per garantire una tutela giurisdizionale effettiva né per ripristinare la fiducia nel sistema giudiziario che il pubblico abbia perso a causa di irregolarità sistemiche nella nomina ai posti di giudice [sentenza del 24 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 64]. 91 Spetta, pertanto, all’ordinamento giuridico dello Stato membro di cui trattasi disciplinare le modalità procedurali che consentano di garantire che una domanda volta a verificare il rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità di un membro di un organo giurisdizionale sia esaminata da un collegio giudicante che rispetti i requisiti derivanti dal diritto fondamentale a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. 92 Avuto riguardo a tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle prime questioni, lettera a), e alle seconde questioni nelle tre presenti cause, alla terza questione nella causa C‑103/24 nonché alle quarte questioni nelle cause C‑96/24 e C‑112/24 dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui il collegio giudicante di un organo giurisdizionale, chiamato a conoscere di una domanda volta a verificare il rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità di un membro di tale organo giurisdizionale, violi esso stesso il diritto a un giudice precostituito per legge a causa della presenza, al suo interno, di un giudice che non soddisfa tali requisiti, l’organo giurisdizionale di cui trattasi è tenuto a garantire che un tale giudice non partecipi all’esame di tale domanda e, se del caso, deve disapplicare le norme nazionali che disciplinano la composizione di tale collegio, affinché detta domanda possa essere esaminata da un organo conforme a tali disposizioni del diritto dell’Unione.

In particolare, devono essere esclusi dal collegio giudicante incaricato di procedere a tale esame i giudici che non soddisfano i requisiti dell’imparzialità richiesta.

Spetta all’ordinamento giuridico dello Stato membro di cui trattasi disciplinare le modalità procedurali che consentano di garantire che una tale domanda sia esaminata da un collegio giudicante che rispetti i requisiti derivanti dal diritto fondamentale a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

Sulle terze questioni nelle cause C ‑ 96 /24 e C ‑ 112 /24 93 Tenuto conto della risposta fornita alle prime questioni, lettera a), e alle seconde questioni nelle cause C‑96/24, C‑103/24 e C‑112/24, alla terza questione nella causa C‑103/24 e alle quarte questioni nelle cause C‑96/24 e C‑112/24, non occorre rispondere alle terze questioni nelle cause C‑96/24 e C‑112/24.

Sulle spese 94 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: 1) L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: le circostanze relative alla nomina di un giudice possono, di per sé, determinare una violazione del diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi di tali disposizioni, qualora tali circostanze implichino un’irregolarità di natura e di gravità tali da far sorgere un dubbio legittimo, nei singoli, sull’indipendenza o sull’imparzialità di tale giudice. 2) L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a che la verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità relativamente a un giudice in servizio presso un organo giurisdizionale e, di conseguenza, del diritto a un giudice precostituito per legge, ai sensi di tali disposizioni, sia affidata a un collegio giudicante di tale organo giurisdizionale comprendente uno o più giudici che, in ragione delle condizioni della loro nomina, si trovano in una situazione identica a quella del giudice sottoposto a tale verifica. 3) L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che: nell’ipotesi in cui il collegio giudicante di un organo giurisdizionale, chiamato a conoscere di una domanda volta a verificare il rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità di un membro di tale organo giurisdizionale, violi esso stesso il diritto a un giudice precostituito per legge a causa della presenza, al suo interno, di un giudice che non soddisfa tali requisiti, l’organo giurisdizionale di cui trattasi è tenuto a garantire che un tale giudice non partecipi all’esame di tale domanda e, se del caso, deve disapplicare le norme nazionali che disciplinano la composizione di tale collegio, affinché detta domanda possa essere esaminata da un organo conforme a tali disposizioni del diritto dell’Unione.

In particolare, devono essere esclusi dal collegio giudicante incaricato di procedere a tale esame i giudici che non soddisfano i requisiti dell’imparzialità richiesta.

Spetta all’ordinamento giuridico dello Stato membro di cui trattasi disciplinare le modalità procedurali che consentano di garantire che una tale domanda sia esaminata da un collegio giudicante che rispetti i requisiti derivanti dal diritto fondamentale a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

Firme * Lingua processuale: il polacco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria ITSENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 16 luglio 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza dei giudici – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Normativa nazionale che consente di verificare il rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità di un giudice in servizio presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Composizione del collegio giudicante chiamato a controllare il rispetto di tali requisiti – Irregolarità delle condizioni di nomina di un membro di un tale collegio – Conseguenze da trarre da tale irregolarità – Imparzialità – Primato del diritto dell’Unione» Nelle cause riunite C‑96/24, C‑103/24 e C‑112/24, aventi ad oggetto tre domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), con decisioni dell’11 gennaio 2024, pervenute in cancelleria rispettivamente il 6, il 7 e il 12 febbraio 2024, nei procedimenti X.Y. (C‑96/24), X.Y. (C‑103/24), L.S. (C‑112/24) con l’intervento di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Sądu Najwyższego, Zastępca [OSCURATO:PERSONA] przy Sądzie Okręgowym w [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Quarta Sezione), composta da I. Jarukaitis (relatore), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Quarta Sezione, M. Condinanzi, N. Jääskinen e R. Frendo, giudici, avvocato generale: N. Emiliou cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: –        per il governo polacco, da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti; –        per la Commissione europea, da K. Herrmann e P.J.O. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). 2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di un procedimento riguardante X.Y., giudice presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) (causa C‑96/24), dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] Odpowiedzialności Zawodowej (Sezione per la responsabilità professionale), che costituisce una sezione appartenente a tale organo giurisdizionale, a seguito di una domanda della procura diretta a ottenere l’autorizzazione ad avviare un procedimento penale a carico di tale giudice, nonché nell’ambito di procedimenti disciplinari avviati nei confronti di X.Y. e L.S., giudici presso il Sąd Rejonowy w P. (Tribunale circondariale di P., Polonia) (cause C‑103/24 e C‑112/24), dinanzi alla Sezione per la responsabilità professionale. Contesto normativo Legge sulla Corte suprema 3 L’articolo 29 della ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 5), come modificata dalla ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge sulla Corte suprema e di talune altre leggi), del 9 giugno 2022 (Dz. U. del 2022, posizione 1259) (in prosieguo: la «legge sulla Corte suprema»), prevede quanto segue: «(…) 2.      Nell’ambito delle attività del [Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia)] o dei suoi organi, non è consentito contestare la legittimazione degli [organi giurisdizionali], degli organi costituzionali dello Stato o degli organi di controllo e di tutela del diritto. 3.      Il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] o un altro organo di potere non può accertare né valutare la legittimità della nomina di un giudice o del potere di esercitare funzioni in materia di amministrazione della giustizia che deriva da tale nomina. 4.      Le circostanze relative alla nomina di un giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] non possono costituire un motivo esclusivo per contestare una decisione adottata con la partecipazione di tale giudice o per mettere in dubbio la sua indipendenza e la sua imparzialità. 5.      È consentito esaminare il rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità da parte di un giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] o di un giudice delegato a [tale] Corte, tenendo conto delle circostanze che hanno accompagnato la sua nomina e del suo comportamento dopo la nomina, su domanda del singolo di cui al paragrafo 7, se, nelle circostanze di una determinata causa, ciò possa comportare una violazione del principio di indipendenza o di imparzialità che incida sull’esito della causa, tenendo conto della situazione del singolo e della natura della causa. 6.      Una domanda di accertamento del rispetto dei requisiti previsti al paragrafo 5 [(in prosieguo: il “test di indipendenza e di imparzialità”)] può essere presentata nei confronti di un giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] o di un giudice delegato a tale Corte, assegnato a un collegio giudicante che esamina: 1)      un ricorso; (…) 7.      Qualsiasi parte del procedimento dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] nei casi di cui al paragrafo 6 ha diritto di presentare una tale domanda. (…) 9.      La domanda deve soddisfare i requisiti previsti per un atto processuale e contenere inoltre: 1)      una domanda di accertamento del rispetto, nel caso di specie, delle condizioni previste al paragrafo 5; 2)      le circostanze che giustificano la domanda, nonché gli elementi di prova a sostegno delle stesse. 10.      Una domanda che non soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 29, paragrafo 9, della legge sulla Corte Suprema è respinta in quanto irricevibile, senza che venga richiesta la regolarizzazione dei vizi di forma. Una domanda presentata oltre il termine o irricevibile per altro motivo è parimenti respinta in quanto irricevibile. (…) 15.      Il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] esamina la domanda a porte chiuse in un collegio di cinque giudici estratti a sorte tra tutti i membri del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], dopo aver ascoltato il giudice interessato dalla domanda, a meno che un’audizione sia impossibile o molto difficile. Il giudice può presentare le sue osservazioni per iscritto. Il giudice interessato è escluso dal sorteggio. (…) 18.      In caso di accoglimento della domanda, il Sąd Najwyższy (Corte suprema) ricusa il giudice nella causa. La ricusazione di un giudice in una causa non può costituire un motivo di ricusazione di tale giudice in altre cause esaminate con la sua partecipazione. (…) 21.      L’ordinanza emessa a seguito dell’esame della domanda può essere impugnata dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] in un collegio giudicante composto da sette giudici estratti a sorte tra tutti i membri del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)]. Il giudice interessato e il giudice che ha partecipato all’ordinanza impugnata sono esclusi dal sorteggio. (…) 24.      Nelle materie non disciplinate dalla legge, le norme relative agli incidenti processuali che si applicano al procedimento relativo alla domanda si applicano mutatis mutandis al procedimento avviato a seguito di una domanda e al procedimento di ricorso. (…)». Legge sull ’ organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari 4 L’articolo 128 della ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari), del 27 luglio 2001 (Dz. U. n. 98, posizione 1070), nella versione applicabile ai procedimenti principali, prevede quanto segue: «Le disposizioni della parte generale del codice penale e le disposizioni del codice di procedura penale, ad eccezione dell’articolo 344a e dell’articolo 396a, si applicano, mutatis mutandis , alle cause non disciplinate dal presente capo, tenendo conto delle particolarità derivanti dalla natura del procedimento disciplinare». Codice di procedura penale 5 Gli articoli 40 e 41 della ustawa – Kodeks postępowania karnego (legge recante il codice di procedura penale), del 6 giugno 1997 (Dz. U. del 1997, n. 89, posizione 555), come modificata (in prosieguo: il «codice di procedura penale»), prevedono i casi in cui un giudice è considerato, per legge, considerato inidoneo a conoscere di una causa ( judex inhabilis , articolo 40 del codice di procedura penale), nonché i casi in cui è possibile presentare una domanda di ricusazione, in particolare qualora esista una circostanza tale da far sorgere un ragionevole dubbio relativo alla sua imparzialità nella causa di cui è investito ( judex suspectus , articolo 41 del codice di procedura penale). Procedimenti principali e questioni pregiudiziali Causa C ‑ 96 /24 6 La Sezione per la responsabilità professionale del Sąd Najwyższy (Corte suprema) è stata investita di un procedimento diretto ad autorizzare l’avvio di un’azione penale nei confronti del giudice X.Y., in servizio presso tale organo giurisdizionale, il che implicava la revoca della sua immunità. 7 Nell’ambito di tale procedimento, il giudice X.Y. ha presentato una domanda ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 5, della legge sulla Corte suprema, diretta a verificare se la giudice A.K., che faceva parte della Sezione per la responsabilità professionale quale giudice monocratico, soddisfacesse i requisiti di indipendenza e di imparzialità. Egli ha dedotto, in particolare, che tale giudice era stata nominata presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema) su proposta della [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia; in prosieguo: la «KRS») nella sua nuova composizione e ha messo in evidenza una dichiarazione di detta giudice, riportata dai media, nella quale ella distingueva i «vecchi» dai «nuovi» giudici, sottolineando che i primi «si comporta[vano] in modo ineducato e indecoroso, tale da compromettere la dignità del giudice». 8 Conformemente al procedimento previsto all’articolo 29 della legge sulla Corte suprema, tale domanda doveva essere esaminata da un collegio speciale di cinque giudici estratti a sorte tra i membri del Sąd Najwyższy (Corte suprema). Nel caso di specie, tale collegio comprende tre giudici nominati su proposta della precedente KRS e due giudici, Z.B. e A.S., nominati su proposta della KRS nella sua nuova composizione, secondo una procedura identica a quella attraverso la quale è stata nominata la giudice A.K. 9 Il giudice X.Y. ha presentato domande di test di indipendenza e di imparzialità, fondate sull’articolo 29, paragrafo 5, della legge sulla Corte suprema, riguardanti i giudici Z.B. e A.S. Tali domande sono state dichiarate irricevibili con due ordinanze del presidente del Sąd Najwyższy (Corte suprema), che presiede parimenti la Sezione per la responsabilità professionale, con la motivazione che il procedimento di esame del rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità non si applicherebbe ai giudici estratti a sorte per far parte del collegio giudicante incaricato di pronunciarsi su tale tipo di domanda. 10 In applicazione dell’articolo 29, paragrafo 24, della legge sulla Corte suprema e degli articoli 40 e seguenti del codice di procedura penale, il giudice relatore del collegio di cinque giudici investito della domanda di cui al punto 7 della presente sentenza, anche lui nominato su proposta della precedente KRS e che è il giudice del rinvio, ha chiesto la ricusazione dei giudici Z.B. e A.S., ritenendo che questi ultimi potessero non soddisfare i requisiti di indipendenza e di imparzialità. Lo stesso ha altresì sottolineato che tale domanda di ricusazione non doveva essere esaminata da un giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) la cui nomina fosse avvenuta nell’ambito della nuova procedura di nomina dei giudici che coinvolgeva la KRS nella sua nuova composizione. 11 Detta domanda di ricusazione è stata dichiarata irricevibile con ordinanza del 14 dicembre 2023 sulla base dell’articolo 29, paragrafo 4, della legge sulla Corte suprema, nonché dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, del codice di procedura penale, e per analogia con l’articolo 128 della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, nella versione applicabile ai procedimenti principali. Tale ordinanza è stata emessa da un giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) nominato a tale carica nell’ambito di una procedura di nomina basata su una delibera della KRS nella sua nuova composizione. 12 Secondo il giudice del rinvio, la possibilità, prevista all’articolo 29, paragrafo 5, della legge sulla Corte suprema, di presentare una domanda di verifica dell’indipendenza e dell’imparzialità di un giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) non consente di porre rimedio alla violazione del requisito di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, tanto più che tale possibilità è stata notevolmente limitata dal legislatore polacco. Infatti, l’articolo 29, paragrafo 4, di tale legge vieterebbe di rimettere in discussione l’indipendenza o l’imparzialità di un giudice sulla sola base delle circostanze relative alla sua nomina. 13 A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che la menzione, nella domanda di test di indipendenza e di imparzialità, di circostanze relative al comportamento del giudice di cui trattasi successivamente alla sua nomina non può determinare l’irricevibilità della domanda. Tuttavia, qualora siffatte circostanze non consentano di dimostrare una violazione dei requisiti di indipendenza e di imparzialità, tale domanda potrebbe essere respinta, anche laddove il giudice di cui trattasi sia stato nominato nell’ambito di un procedimento viziato da gravi irregolarità. 14 Inoltre, l’articolo 29, paragrafo 6, della legge sulla Corte suprema limiterebbe l’ambito delle cause in cui una simile domanda può essere presentata e accolta. 15 Secondo il giudice del rinvio, il legislatore polacco ha presunto, in modo ingiustificato, che qualsiasi nomina di un giudice su proposta della KRS nella sua nuova composizione soddisfi automaticamente il requisito di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Pertanto, tale costruzione legislativa non solo solleverebbe incoerenze logiche, ma si baserebbe anche su un ragionamento circolare. 16 Tale giudice ritiene che, nonostante l’apparente contraddizione dell’articolo 29, paragrafo 5, della legge sulla Corte suprema con il diritto dell’Unione e con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), sia necessario che la Corte si pronunci sulle questioni sollevate. Infatti, il meccanismo giuridico previsto all’articolo 29, paragrafi 5 e seguenti, della legge sulla Corte suprema corrisponderebbe a una soluzione legislativa ibrida, il cui scopo sarebbe la regolarizzazione de facto dei giudici nominati presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema) in modo irregolare sotto il profilo del requisito di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. 17 Il giudice del rinvio aggiunge che è necessario che la Corte indichi il modo in cui le domande di test di indipendenza e di imparzialità devono essere trattate alla luce del diritto dell’Unione, in particolare da parte di un giudice di uno Stato membro che sia stato assegnato a un collegio giudicante, competente a conoscerne, composto irregolarmente e che abbia esaurito le possibilità giuridiche nazionali di ottenere una composizione regolare. 18 In tali circostanze, il Sąd Najwyższy (Corte suprema), in composizione monocratica, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «I.      Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE], in combinato disposto con l’articolo 47, [primo e secondo comma], della [Carta], debba essere interpretato nel senso che: 1)      la Corte suprema nazionale, in un procedimento speciale promosso dalla parte interessata con domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema, assegnato al collegio investito della causa relativa all’autorizzazione ad avviare un procedimento penale a carico di un [altro] giudice della Corte suprema, è tenuta ad esaminare d’ufficio se il collegio giudicante (investito della causa relativa all’autorizzazione ad avviare un procedimento penale a carico di un giudice), selezionato mediante sorteggio tra tutti i membri della Corte suprema, costituisca un organo giurisdizionale “precostituito per legge”, laddove il diritto nazionale imponga l’obbligo di esaminare soltanto gli attributi di indipendenza e imparzialità dei giudici; 2)      nell’ipotesi in cui la domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema sia fondata sul motivo che il giudice in questione è stato nominato a tale funzione con una procedura di nomina viziata da irregolarità (di carattere fondamentale), al collegio giudicante [investito di tale domanda e] composto da cinque giudici selezionati mediante sorteggio tra tutti i membri della Corte suprema non possono partecipare i giudici della Corte suprema nominati secondo la stessa procedura di nomina irregolare, in quanto un siffatto collegio della Corte suprema non può essere considerato un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge; 3)      qualora, in una causa relativa alla verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema assegnato al collegio (investito di una causa relativa all’autorizzazione ad avviare un procedimento penale a carico di un giudice della Corte suprema), la parte dimostri che, in seguito alla partecipazione di tale giudice della Corte suprema alla procedura di nomina alla funzione di cui trattasi viziata da irregolarità (di carattere fondamentale), il collegio dell’organo giurisdizionale designato non soddisfi i requisiti di un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge, non è più necessario che, ai fini della decisione sulla domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte del giudice della Corte suprema, venga effettuato l’esame, imposto dal diritto nazionale, del comportamento di tale giudice successivo alla sua nomina alla funzione di giudice, e della natura della causa [di cui è investito] (relativa all’autorizzazione ad avviare un procedimento penale a carico di un giudice della Corte suprema), e di conseguenza non è consentito respingere la domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema per il solo motivo che il richiedente non abbia dimostrato che la condotta del giudice in questione successiva alla sua nomina mette in discussione la sua indipendenza ed imparzialità. In caso di risposta in senso affermativo alla questione di cui al punto I, sub 2): II.      Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE], in combinato disposto con l’articolo 47, [primo e secondo comma], della [Carta], debba essere interpretato nel senso che: un giudice-membro del collegio investito della causa relativa alla verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice (designato a conoscere della causa relativa all’autorizzazione ad avviare un procedimento penale a carico di un [altro] giudice della Corte suprema) può, in primo luogo, chiedere l’esclusione dal collegio giudicante [investito di tale domanda di verifica] di un altro giudice (di altri giudici), selezionato mediante sorteggio tra tutti i giudici della Corte suprema, nominato alla funzione di giudice della Corte suprema con una procedura di nomina viziata da irregolarità (di carattere fondamentale), la quale preclude il riconoscimento dell’organo giurisdizionale di cui fa parte siffatto giudice (siffatti giudici) quale organo giurisdizionale precostituito per legge, indipendente ed imparziale, e, in secondo luogo, chiedere che la suddetta domanda [di verifica] non sia esaminata da un giudice nominato anch’esso alla funzione di giudice della Corte suprema con una procedura di nomina irregolare. III.      Se, nell’ipotesi in cui all[e] domand[e] menzionat[e] al punto II non venga dato seguito (in base a un’ordinanza del giudice nazionale), il giudice che ha proposto tal[i] domand[e] possa rifiutarsi di partecipare al giudizio nella causa relativa alla verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema, o se esso debba partecipare alla pronuncia della decisione, lasciando alle parti la scelta in ordine ad un eventuale ricorso avverso la suddetta decisione per violazione del diritto delle parti di essere giudicate da un organo giurisdizionale che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE] e all’articolo 47, [primo e secondo comma], della [Carta]. IV.      Se sull’irregolarità della composizione dell’intero collegio giudicante investito della causa relativa alla verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice incida, nel contesto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE] e dell’articolo 47, [primo e secondo comma], della [Carta], il fatto che, in seno ad un collegio [investito della domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità e] composto da cinque membri, soltanto due giudici siano stati nominati alla funzione di giudice della Corte suprema in una procedura di nomina viziata da irregolarità (di carattere fondamentale), [vale a dire] se in una situazione del genere sia comunque possibile proseguire il procedimento e pronunciare la decisione considerato che, con riferimento alla maggioranza dei membri del collegio designato, non si pone il problema delle irregolarità delle loro nomine alla funzione di giudice della Corte suprema». Causa C ‑ 103 /24 19 A seguito dell’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del giudice X.Y., in servizio presso il Sąd Rejonowy w P. (Tribunale circondariale di P.), dinanzi alla Sezione per la responsabilità professionale del Sąd Najwyższy (Corte suprema), i giudici K.B. e C.W., nonché M.M., giudice non professionale, sono stati designati per comporre il collegio incaricato di tale procedimento. 20 Nell’ambito di quest’ultimo il giudice X.Y., nei cui confronti era diretto il procedimento, ha presentato una domanda, fondata sull’articolo 29, paragrafo 5, della legge sulla Corte suprema, volta a verificare se il giudice K.B., membro di tale collegio disciplinare, soddisfacesse i requisiti di indipendenza e di imparzialità, tenuto conto, in particolare, del fatto che era stato nominato presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema) su proposta della KRS nella sua nuova composizione. Il giudice X.Y. ha altresì chiesto la ricusazione del giudice K.B. nell’ambito di tale procedimento disciplinare. 21 Per statuire su tale domanda, è stato costituito mediante sorteggio un collegio speciale di cinque giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema). Esso comprende tre giudici nominati su proposta della precedente KRS e due giudici, C.W. e B.Z., nominati su proposta della KRS nella sua nuova composizione, secondo una procedura identica a quella attraverso la quale è stato nominato il giudice K.B. 22 Dalla decisione di rinvio risulta che, contrariamente alle altre due cause oggetto della presente sentenza, il giudice relatore all’interno di tale collegio, anche lui nominato su proposta della precedente KRS e che è il giudice del rinvio, ha deciso di non presentare domanda di ricusazione dei giudici nominati su proposta della KRS nella sua nuova composizione, nella fattispecie i giudici C.W. e B.Z., dato che domande simili sarebbero state respinte senza esame nel merito, rendendo, a suo avviso, inutile qualsiasi nuova domanda in tal senso. 23 In tali circostanze, il Sąd Najwyższy (Corte suprema), in composizione monocratica, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «I.      Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE], in combinato disposto con l’articolo 47, [primo e secondo comma], della [Carta], debba essere interpretato nel senso che: 1)      la Corte suprema nazionale, in un procedimento speciale promosso dalla parte interessata con domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema, assegnato al collegio investito di un procedimento disciplinare a carico di un giudice di un organo giurisdizionale ordinario, è tenuta ad esaminare d’ufficio se il collegio giudicante, selezionato mediante sorteggio tra tutti i membri della Corte suprema, costituisca un organo giurisdizionale “precostituito per legge”; 2)      nell’ipotesi in cui la domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema sia fondata sul motivo che il giudice in questione è stato nominato a tale funzione con una procedura di nomina viziata da irregolarità (di carattere fondamentale), al collegio giudicante [investito di tale domanda e] composto da cinque giudici selezionati mediante sorteggio tra tutti i membri della Corte suprema non possono partecipare i giudici della Corte suprema nominati secondo la stessa procedura di nomina irregolare, in quanto un siffatto collegio della Corte suprema non può essere considerato un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge; In caso di risposta in senso affermativo alla questione di cui al punto I, sub 2): II.      Se sull’irregolarità della composizione del collegio giudicante investito della causa relativa alla verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema incida, nel contesto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE] e dell’articolo 47 della [Carta], il fatto che, in seno ad un collegio composto da cinque membri, soltanto due giudici sono stati nominati alla funzione di giudice della Corte suprema con una procedura di nomina viziata da irregolarità (di carattere fondamentale), vale a dire se in una situazione del genere sia comunque possibile proseguire il procedimento e pronunciare la decisione considerato che, con riferimento alla maggioranza dei membri del collegio designato, non si pone il problema delle irregolarità delle loro nomine alla funzione di giudice della Corte suprema; Nel caso in cui si risponda alla questione di cui al punto II nel senso che, qualora ad un collegio giudicante, la cui composizione di cinque membri è richiesta dal diritto nazionale, partecipino comunque due, o anche un solo giudice della Corte suprema che siano stati nominati con una procedura viziata da irregolarità, tale organo giurisdizionale non costituisce un organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE] e dell’articolo 47 della [Carta], laddove le irregolarità in parola siano di carattere fondamentale: III.      Se, al fine di garantire alle parti il diritto a che le loro cause siano esaminate entro un termine ragionevole da un organo giurisdizionale, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE] e dell’articolo 47 della [Carta], sia consentito che la domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema (designato a conoscere di un procedimento disciplinare a carico di un giudice di un organo giurisdizionale ordinario) venga trattata da un organo giurisdizionale in composizione monocratica formata dal giudice relatore, in riferimento al quale la procedura di nomina alla funzione di giudice della Corte suprema non presenti irregolarità, come [se si trattasse di] un’istanza di ricusazione di un giudice della Corte suprema, applicando le norme ordinarie». Causa C ‑ 112 /24 24 A seguito dell’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del giudice L.S., in servizio presso il Sąd Rejonowy w P. (Tribunale circondariale di P.), dinanzi alla Sezione per la responsabilità professionale del Sąd Najwyższy (Corte suprema), il giudice K.B. è stato designato per comporre il collegio incaricato di tale procedimento. 25 Nell’ambito di quest’ultimo il giudice nei cui confronti era diretto il procedimento, ha presentato una domanda, fondata sull’articolo 29, paragrafo 5, della legge sulla Corte suprema, volta a verificare se il giudice K.B., membro di tale collegio disciplinare, soddisfacesse i requisiti di indipendenza e di imparzialità, dato che era stato nominato presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema) su proposta della KRS nella sua nuova composizione. 26 Conformemente al procedimento previsto all’articolo 29, paragrafo 15, della legge sulla Corte suprema, è stato costituito mediante sorteggio un collegio speciale di cinque giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) per statuire su tale domanda. Tale collegio comprende quattro giudici nominati su proposta della precedente KRS, mentre il quinto, il giudice X.Y., è stato nominato alla sua carica su proposta della KRS nella sua nuova composizione, in circostanze identiche a quelle in cui è stato nominato il giudice K.B. 27 Uno dei membri di detto collegio, nominato su proposta della precedente KRS, ha presentato una domanda di ricusazione del giudice X.Y., in applicazione dell’articolo 29, paragrafo 5, della legge sulla Corte suprema, in combinato disposto con gli articoli 40 e seguenti del codice di procedura penale, con la motivazione che la partecipazione del giudice X.Y. comprometteva l’imparzialità del collegio di cui trattasi. 28 Tale domanda di ricusazione è stata dichiarata irricevibile con ordinanza del 29 novembre 2023, emessa da un giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema), anche lui nominato su proposta della KRS nella sua nuova composizione. 29 In tali circostanze, il Sąd Najwyższy (Corte suprema), in composizione monocratica, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «I.      Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE], in combinato disposto con l’articolo 47, primo e secondo comma, della [Carta], debba essere interpretato nel senso che: 1)      la Corte suprema nazionale, in un procedimento speciale promosso dalla parte interessata con domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema, assegnato al collegio investito di un procedimento disciplinare a carico di un giudice di un organo giurisdizionale ordinario, è tenuta ad esaminare d’ufficio se il collegio giudicante, selezionato mediante sorteggio tra tutti i membri della Corte suprema, costituisca un organo giurisdizionale “precostituito per legge”; 2)      nell’ipotesi in cui la domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema sia fondata sul motivo che il giudice in questione è stato nominato a tale funzione con una procedura di nomina viziata da irregolarità (di carattere fondamentale), al collegio giudicante [investito di tale domanda e] composto da cinque giudici selezionati mediante sorteggio tra tutti i membri della Corte suprema non possono partecipare i giudici della Corte suprema nominati secondo la stessa procedura di nomina irregolare, in quanto un siffatto collegio della Corte suprema non può essere considerato un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge; 3)      qualora, in una causa relativa alla verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema assegnato al collegio (investito di un procedimento disciplinare a carico di un giudice di un organo giurisdizionale ordinario), la parte dimostri che, in seguito alla partecipazione di tale giudice della Corte suprema alla procedura di nomina alla funzione di cui trattasi viziata da irregolarità (di carattere fondamentale), il collegio dell’organo giurisdizionale designato non soddisfi i requisiti di un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge, non è più necessario che, ai fini della decisione sulla domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte del giudice della Corte suprema, venga effettuato l’esame, imposto dal diritto nazionale, del comportamento di tale giudice successivo alla sua nomina alla funzione di giudice, e della natura del procedimento disciplinare [di cui è investito], e, di conseguenza, la mancata indicazione nella domanda delle circostanze relative al comportamento del giudice in questione successivo alla sua nomina alla funzione di giudice della Corte suprema, non costituisce motivo di rigetto della stessa sulla base delle disposizioni di diritto nazionale (articolo 29, paragrafo 10, della legge sulla Corte suprema); In caso di risposta in senso affermativo alla questione di cui al punto I, sub 2): II.      Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE], in combinato disposto con l’articolo 47, primo e secondo comma, della [Carta], debba essere interpretato nel senso che: un giudice-membro del collegio investito della causa relativa alla verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema (designato a conoscere del procedimento disciplinare a carico di un giudice di un organo giurisdizionale ordinario) può, in primo luogo, chiedere l’esclusione dal collegio giudicante [investito di tale domanda di verifica] di un altro giudice (di altri giudici), selezionato mediante sorteggio tra tutti i giudici della Corte suprema, nominato alla funzione di giudice della Corte suprema con una procedura di nomina viziata da irregolarità (di carattere fondamentale), la quale preclude il riconoscimento dell’organo giurisdizionale di cui fa parte siffatto giudice (siffatti giudici) quale organo giurisdizionale precostituito per legge, indipendente ed imparziale, e, in secondo luogo, chiedere che la suddetta domanda [di verifica] non sia esaminata da un giudice nominato anch’esso alla funzione di giudice della Corte suprema con una procedura di nomina irregolare. III.      Se, nell’ipotesi in cui all[e] domand[e] menzionat[e] al punto II non venga dato seguito (in base a un’ordinanza del giudice nazionale), il giudice che ha proposto tal[i] domand[e] possa rifiutarsi di partecipare al giudizio nella causa relativa alla verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema, o se invece esso debba partecipare alla pronuncia della decisione, lasciando alle parti la scelta in ordine ad un eventuale ricorso avverso la suddetta decisione per violazione del diritto delle parti di essere giudicate da un organo giurisdizionale che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE] e all’articolo 47 della [Carta]. IV.      Se sull’irregolarità della composizione del collegio giudicante investito della causa relativa alla verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità da parte di un giudice della Corte suprema incida, nel contesto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE] e dell’articolo 47, secondo comma, della [Carta], il fatto che in seno ad un collegio [investito della domanda di verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità e] composto da cinque membri, soltanto un giudice è stato nominato alla funzione di giudice della Corte suprema con una procedura di nomina viziata da irregolarità (di carattere fondamentale), vale a dire se in una situazione del genere sia comunque possibile proseguire il procedimento e pronunciare la decisione considerato che, in riferimento alla maggioranza dei membri del collegio designato, non si pone il problema delle irregolarità delle loro nomine alla funzione di giudice della Corte suprema». Procedimento dinanzi alla Corte 30 Con decisione del presidente della Corte del 26 marzo 2024, le cause C‑96/24, C‑103/24 e C‑112/24 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza. Sulla competenza della Corte 31 In via preliminare, occorre ricordare che, in base a una giurisprudenza costante, spetta alla Corte stessa esaminare le condizioni in presenza delle quali essa viene adita dal giudice nazionale, al fine di verificare la propria competenza o la ricevibilità della domanda ad essa sottoposta [sentenza del 22 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Sezione disciplinare della Corte Suprema – Nomina), C‑508/19, EU:C:2022:201, punto 59 e giurisprudenza citata]. 32 A tal proposito, occorre, in primo luogo, ricordare che, nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte può unicamente interpretare il diritto dell’Unione nei limiti delle competenze che le sono attribuite [sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 77 e giurisprudenza citata]. 33 Nel caso di specie, le questioni sollevate in ciascuna delle tre cause riunite presentano, nella loro formulazione, talune divergenze quanto alle disposizioni del diritto dell’Unione di cui si chiede l’interpretazione. Infatti, talune questioni vertono sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, mentre altre riguardano l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta. Occorre pertanto precisare l’ambito di applicazione di quest’ultima disposizione. 34 A tal proposito, l’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della medesima, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri nell’attuazione del diritto dell’Unione; tale disposizione conferma la costante giurisprudenza della Corte secondo la quale i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse [sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 78 e giurisprudenza citata]. 35 Nel caso di specie, per quanto riguarda l’articolo 47 della Carta, il giudice del rinvio non ha fornito alcuna indicazione secondo cui i procedimenti principali riguarderebbero l’interpretazione o l’applicazione di una norma del diritto dell’Unione che sia attuata a livello nazionale. 36 Pertanto, conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, l’articolo 47 di quest’ultima non è, in quanto tale, applicabile a tali procedimenti. 37 Nondimeno, poiché l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone a tutti gli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare, nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 della Carta, quest’ultimo articolo dev’essere preso in debita considerazione ai fini dell’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (sentenze del 3 luglio 2025, Lita e Jeszek, C‑646/23 e C‑661/23, EU:C:2025:519, punto 54 nonché giurisprudenza citata, e del 4 settembre 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, punto 34). 38 In secondo luogo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare ai singoli il rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. In tal senso, spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti che garantisca un controllo giurisdizionale effettivo in detti settori (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA], C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 32 e giurisprudenza citata). 39 Per quanto concerne l’ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, tale disposizione riguarda «i settori disciplinati dal diritto dell’Unione», indipendentemente dalla situazione in cui gli Stati membri attuano tale diritto (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 35 e giurisprudenza citata). 40 L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE è destinato a trovare applicazione, in particolare, nei confronti di qualsiasi organo nazionale che possa trovarsi a statuire, in quanto organo giurisdizionale, su questioni relative all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e rientranti dunque in settori disciplinati da tale diritto (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA], C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 34 e giurisprudenza citata). 41 Ebbene, ciò avviene nel caso del giudice del rinvio, il quale in effetti può essere chiamato a pronunciarsi su questioni legate all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e, in quanto «organo giurisdizionale» nel senso definito da tale diritto, fa parte del sistema polacco di rimedi giurisdizionali nei «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, cosicché tale giudice deve soddisfare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva (v., per analogia, sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 37 e giurisprudenza citata). 42 Pertanto, nelle presenti cause, la Corte è competente ad interpretare l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta. Sulle questioni pregiudiziali Sulle prime questioni, lettera c), nelle cause C ‑ 96 /24 e C ‑ 112 /24 43 Con le prime questioni, lettera c), nelle cause C‑96/24 e C‑112/24, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che le circostanze relative alla nomina di un giudice possono, di per sé, determinare una violazione del diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi di tali disposizioni. 44 In via preliminare, occorre ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza costante della Corte, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri, e segnatamente l’istituzione, la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi giurisdizionali nazionali, rientri nella competenza di tali Stati, questi ultimi, nell’esercizio di tale competenza, sono nondimeno tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione e, in particolare, dall’articolo 19 TUE [v., in tal senso, sentenze dell’ 11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 44 e giurisprudenza citata, e del 24 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 28]. 45 A tal riguardo, il principio della tutela giurisdizionale effettiva al quale fa riferimento l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE costituisce un principio generale del diritto dell’Unione sancito, in particolare, all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, a cui corrisponde l’articolo 47, secondo comma, della Carta. Come ricordato al punto 37 della presente sentenza, quest’ultima disposizione deve pertanto essere debitamente presa in considerazione ai fini dell’interpretazione di tale articolo 19, paragrafo 1, secondo comma [v., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 45 e giurisprudenza citata, e del 24 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 42]. 46 Le garanzie d’accesso a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, e in particolare quelle che ne stabiliscono la nozione e la composizione, rappresentano la pietra angolare del diritto all’equo processo. La verifica della questione se, per la sua composizione, un organo costituisca un giudice siffatto, qualora sorga in proposito un dubbio serio, è necessaria per la fiducia che i giudici in una società democratica devono ispirare al singolo [sentenza del 24 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 69 e giurisprudenza citata]. 47 Secondo costante giurisprudenza, le garanzie di indipendenza e imparzialità così richieste ai sensi del diritto dell’Unione presuppongono l’esistenza di norme, relative in particolare alla composizione dell’organo di cui trattasi, alla nomina, alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, ricusazione e revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi dubbio legittimo che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo nei confronti di elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti [sentenze del 6 ottobre 2021, W. Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 109, nonché del 24 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 70]. 48 La Corte, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ha dichiarato che, sebbene il diritto a un «giudice precostituito per legge» costituisca un diritto autonomo, quest’ultimo ha nondimeno legami molto stretti con le garanzie di «indipendenza» e «imparzialità». In particolare, conformemente al principio di separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, l’indipendenza degli organi giurisdizionali deve essere garantita segnatamente nei confronti del potere legislativo e di quello esecutivo [sentenza del 24 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 72 e giurisprudenza citata]. 49 A tal riguardo, il requisito di un «giudice precostituito per legge», ai sensi del diritto dell’Unione, mira ad evitare che l’organizzazione del sistema giudiziario sia lasciata alla discrezione del potere esecutivo e a far sì che tale materia sia disciplinata da una legge, adottata dal potere legislativo in modo conforme alle norme che disciplinano l’esercizio della sua competenza. Tale espressione riflette in particolare il valore del rispetto dello Stato di diritto e riguarda non solo il fondamento normativo dell’esistenza stessa dell’organo giurisdizionale, ma anche la composizione del collegio giudicante in ciascuna causa nonché qualsiasi altra disposizione di diritto interno la cui inosservanza renda irregolare la partecipazione di uno o più giudici all’esame della causa, il che include, segnatamente, disposizioni riguardanti l’indipendenza e l’imparzialità dei membri dell’organo giurisdizionale di cui trattasi [v., in tal senso, sentenze del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/Commissione, C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II, EU:C:2020:232, punto 73 e giurisprudenza citata; del 6 ottobre 2021, W. Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 129, e del 24 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 73]. 50 È dunque necessario che le condizioni sostanziali e le modalità procedurali che presiedono all’adozione di decisioni di nomina di giudici siano tali da non poter far sorgere, nella mente dei singoli, dubbi legittimi quanto all’impermeabilità dei giudici di cui trattasi nei confronti di elementi esterni e alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti, una volta che gli interessati siano stati nominati. A questo scopo è importante, in particolare, che tali condizioni e modalità siano concepite in modo da soddisfare i requisiti ricordati al punto precedente della presente sentenza [sentenza del 24 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 74 e giurisprudenza citata]. 51 Per quanto riguarda, più specificamente, il processo di nomina dei giudici, la Corte ha dichiarato che, tenuto conto delle conseguenze fondamentali che tale processo comporta per il buon funzionamento e la legittimità del potere giudiziario in uno Stato democratico contrassegnato dal primato del diritto, un siffatto processo costituisce necessariamente un elemento inerente alla nozione di «giudice precostituito per legge», ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, con la precisazione che l’indipendenza di un giudice, ai sensi di tale disposizione, è commisurata in particolare al modo in cui i suoi membri sono stati nominati [v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 75 e giurisprudenza citata]. 52 Ciò posto, non un qualsiasi errore che possa intervenire nel corso della procedura di nomina di un giudice è idoneo a far sorgere un dubbio in merito all’indipendenza e all’imparzialità di tale giudice e, di conseguenza, in merito alla qualità di «giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge», ai sensi del diritto dell’Unione, di un collegio giudicante al quale detto giudice appartenga [sentenza del 24 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 76 e giurisprudenza citata]. 53 Secondo costante giurisprudenza, un’irregolarità commessa in occasione della nomina dei giudici all’interno del sistema giudiziario di cui trattasi comporta una violazione del requisito che un giudice sia costituito per legge, in particolare qualora tale irregolarità sia di natura e gravità tali da generare un rischio reale che altri rami del potere, in particolare l’esecutivo, possano esercitare un potere discrezionale indebito che metta a repentaglio l’integrità del risultato al quale conduce il processo di nomina, facendo così sorgere un dubbio legittimo, nella mente dei singoli, quanto all’indipendenza e all’imparzialità del giudice o dei giudici interessati, il che avviene laddove vengano in rilievo norme fondamentali che costituiscono parte integrante dell’istituzione e del funzionamento di tale sistema giudiziario [v., in tal senso, sentenze del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/Commissione, C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II, EU:C:2020:232, punto 75, nonché del 24 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 77 e giurisprudenza citata]. 54 Una constatazione relativa all’esistenza di una violazione del requisito di un «giudice precostituito per legge» e alle conseguenze di una siffatta violazione è soggetta a una valutazione complessiva di un certo numero di elementi che, considerati nel loro insieme, contribuiscono a suscitare, nella mente dei singoli, legittimi dubbi quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici [sentenza del 24 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 78 e giurisprudenza citata]. 55 Applicando la giurisprudenza ricordata ai punti da 46 a 48 della presente sentenza, la Corte ha dichiarato, al punto 77 della sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice) (C‑718/21, EU:C:2023:1015), per quanto riguarda la valutazione della qualità di «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, della [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, Polonia) del Sąd Najwyższy (Corte suprema), che, considerati congiuntamente, dagli elementi sia sistemici che circostanziali che hanno caratterizzato la nomina, in seno a tale organo, di diversi giudici consegue che quest’ultimo non ha la qualità di «giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, punti 49 e 50). 56 Analogamente, ai punti 35 e 37 della sentenza del 7 novembre 2024, Prezes Urzędu [OSCURATO:PERSONA] i Konsumentów (C‑326/23, EU:C:2024:940), la Corte ha constatato che le carenze che hanno inficiato il processo di nomina del giudice monocratico che componeva l’organo di rinvio, nominato membro della Sezione civile del Sąd Najwyższy (Corte suprema), sono identiche a quelle che hanno inficiato il processo di nomina dei giudici della Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, e sono sufficienti, di per sé, a far sorgere nella mente degli singoli dubbi legittimi e seri sull’indipendenza e sull’imparzialità di tale giudice, sicché quest’ultimo non costituisce una «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE. 57 Pertanto, talune carenze nel processo di nomina dei giudici possono, di per sé, indicare che i giudici in questione non soddisfano i requisiti di indipendenza e di imparzialità. In casi del genere, non si può esigere che una parte del procedimento, che sollevi la questione del rispetto di tali requisiti, fornisca elementi supplementari al fine di corroborare la loro asserita violazione. 58 Per quanto riguarda la domanda di test di indipendenza e di imparzialità di un giudice facente parte di un collegio giudicante, volta a determinare se quest’ultimo soddisfi i requisiti di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, la parte che presenta una tale domanda dovrebbe quindi potersi limitare a dedurre argomenti fondati sulle sole circostanze relative alla nomina del giudice di cui trattasi e che dimostrino che è stata commessa, in tale occasione, un’irregolarità di natura e di gravità tali da far sorgere, nei singoli, dubbi sulla sua indipendenza e sulla sua imparzialità nei confronti del potere esecutivo o legislativo, senza che sia necessario avvalersi di altri elementi. 59 Pertanto, il collegio del Sąd Najwyższy (Corte suprema) chiamato a esaminare, sulla base dell’articolo 29 della legge sulla Corte suprema, la questione dell’indipendenza e dell’imparzialità di un giudice di tale organo giurisdizionale deve soddisfare esso stesso i requisiti di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta. 60 Avuto riguardo a tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle prime questioni, lettera c), nelle cause C‑96/24 e C‑112/24 dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che le circostanze relative alla nomina di un giudice possono, di per sé, determinare una violazione del diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi di tali disposizioni, qualora tali circostanze implichino un’irregolarità di natura e di gravità tali da far sorgere un dubbio legittimo, nei singoli, sull’indipendenza o sull’imparzialità di tale giudice. Sulle prime questioni , lettera b), nelle cause C ‑ 96 /24, C ‑ 103 /24 e C ‑ 112 /24 61 Con le prime questioni, lettera b), in queste tre cause, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che la verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità relativamente a un giudice in servizio presso un organo giurisdizionale e, di conseguenza, del diritto a un giudice precostituito per legge, ai sensi di tali disposizioni, sia affidata a un collegio giudicante di tale organo giurisdizionale comprendente uno o più giudici che, in ragione delle condizioni della loro nomina, si trovano in una situazione identica a quella del giudice sottoposto a tale verifica. 62 A tal riguardo, come ricordato al punto 45 della presente sentenza, il principio della tutela giurisdizionale effettiva al quale fa riferimento l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE costituisce un principio generale del diritto dell’Unione derivante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, sancito, in particolare, all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, al quale corrisponde l’articolo 47, secondo comma, della Carta. 63 Inoltre, nei casi in cui la Carta preveda diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta è inteso ad assicurare la necessaria coerenza tra i diritti contenuti in quest’ultima e i corrispondenti diritti garantiti dalla CEDU, senza che ciò pregiudichi l’autonomia del diritto dell’Unione. Secondo le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17), l’articolo 47, secondo comma, della Carta corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. La Corte deve, pertanto, sincerarsi che l’interpretazione da essa fornita nella presente causa assicuri un livello di protezione che non disattenda quello garantito all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 46 e giurisprudenza citata). 64 Ciò precisato, occorre rammentare che ogni Stato membro deve, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, assicurare che gli organi che sono chiamati, in quanto «giudici» ai sensi del diritto dell’Unione, a statuire su questioni connesse all’applicazione o all’interpretazione di tale diritto e che rientrano quindi nel sistema nazionale di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, tra cui quello dell’indipendenza (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 47 e giurisprudenza citata). 65 A tal proposito, si deve ricordare che il requisito di indipendenza degli organi giurisdizionali, intrinsecamente connesso al compito di giudicare, costituisce un aspetto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto fondamentale a un equo processo, che rivestono importanza cardinale in quanto garanzie della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 49 e giurisprudenza citata). 66 Secondo giurisprudenza costante, tale requisito di indipendenza implica due aspetti. Il primo aspetto, di carattere esterno, richiede che l’organo interessato eserciti le sue funzioni in piena autonomia, senza essere soggetto a nessun vincolo gerarchico o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, con la conseguenza di essere quindi tutelato dagli interventi o dalle pressioni esterni idonei a compromettere l’indipendenza di giudizio dei suoi membri e a influenzare le loro decisioni [sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 121, e dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 50]. 67 Il secondo aspetto, di carattere interno, si ricollega alla nozione di «imparzialità» e concerne l’equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi sotto il profilo dell’oggetto di quest’ultima. Questo aspetto impone il rispetto dell’obiettività e l’assenza di qualsivoglia interesse nella decisione della controversia all’infuori della stretta applicazione della norma giuridica [sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 122, e dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 51]. 68 Tali garanzie di indipendenza e di imparzialità presuppongono l’esistenza di regole relative, in particolare, alla composizione dell’organo in questione, che consentano di fugare qualsiasi dubbio legittimo che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di tale organo rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti [v., in tal senso, sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 123, e dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 52]. 69 Per quanto riguarda, più specificamente, il principio di imparzialità, tale principio esige che i giudici non abbiano alcun interesse, preconcetto o pregiudizio nelle controversie su cui devono pronunciarsi e che trattino tutte le parti in modo uguale ed equo. 70 La Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che per imparzialità si intende normalmente l’assenza di pregiudizi o di preconcetti, che può essere verificata in vari modi. Secondo tale Corte, l’esistenza dell’imparzialità deve essere valutata sulla base di un approccio soggettivo, consistente nel prendere in considerazione il convincimento personale e il comportamento di un determinato giudice al fine di verificare se lo stesso abbia dato prova di un qualsivoglia pregiudizio o preconcetto nella causa a lui sottoposta, ma anche sulla base di un approccio oggettivo, consistente nel valutare se l’organo giurisdizionale stesso e, tra gli altri aspetti, la sua composizione offrano garanzie sufficienti per escludere qualsiasi dubbio legittimo quanto alla sua imparzialità (v., in tal senso, Corte EDU, 15 ottobre 2009, Micallef c. Malta, CE:ECHR:2009:1015JUD001705606, § 93). 71 Nell’ambito della valutazione oggettiva dell’imparzialità, occorre chiedersi se, indipendentemente dalla condotta personale dei giudici, taluni fatti verificabili autorizzino a mettere in dubbio l’imparzialità di questi ultimi. Sotto questo profilo, anche le apparenze possono avere importanza. Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, per pronunciarsi sull’esistenza di motivi di temere che tali requisiti di indipendenza o di imparzialità oggettiva non siano soddisfatti in una determinata causa, il punto di vista di una parte va preso in considerazione, ma non riveste un ruolo decisivo. L’elemento determinante consiste nello stabilire se i timori di cui trattasi possano essere considerati oggettivamente giustificati (v., in tal senso, Corte EDU, 15 ottobre 2009, Micallef c. Malta, CE:ECHR:2009:1015JUD001705606, §§ 96 e 98, nonché sentenza del 19 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑369/23, EU:C:2024:1043, punto 33 e giurisprudenza citata). 72 A tal riguardo, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha altresì dichiarato, in sostanza, che la partecipazione di giudici a una decisione riguardante la ricusazione di uno dei loro colleghi, membro dello stesso collegio giudicante, può fondare la censura vertente su una violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, qualora essi stessi siano soggetti a una simile domanda di ricusazione (v., in tal senso, Corte EDU, 22 settembre 1994, Debled c. Belgio, CE:ECHR:1994:0922JUD002681891, § 37). 73 Pertanto, i membri di un collegio giudicante chiamato a pronunciarsi sulla questione se la partecipazione di un giudice a un determinato organo sia idonea violare il requisito di un giudice precostituito per legge non possono trovarsi, essi stessi, in una situazione identica a quella di tale giudice. Infatti, l’identità tra le circostanze relative alla loro propria nomina a giudici e quelle riguardanti quest’ultimo può far sorgere dubbi legittimi, nei singoli, sulla neutralità di tale collegio rispetto agli interessi contrapposti. Ne consegue che i membri di detto collegio non possono esaminare la questione dell’indipendenza e dell’imparzialità di detto giudice qualora si trovino in situazioni identiche. 74 Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che le disposizioni relative al procedimento di controllo del rispetto dei requisiti di indipendenza o di imparzialità di un giudice in servizio presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema) sono entrate in vigore, a seguito di una modifica della legge sulla Corte suprema, nel corso del 2022, al fine di garantire il diritto dei singoli a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta. Tale procedimento consente alle parti di un procedimento dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema) di chiedere un test di indipendenza e di imparzialità di un giudice di tale organo giurisdizionale incaricato di pronunciarsi nella causa che le riguarda, volto a stabilire se un giudice designato per statuire nella causa che le riguarda soddisfi i requisiti di indipendenza e di imparzialità; l’esame di tale domanda è attribuito a un collegio speciale composto da cinque giudici estratti a sorte tra i giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema), ad esclusione del giudice nei cui confronti è rivolta detta domanda. 75 Ebbene, come già rilevato al punto 59 della presente sentenza, il collegio giudicante del Sąd Najwyższy (Corte suprema) chiamato a esaminare, sulla base dell’articolo 29 della legge sulla Corte suprema, la questione dell’indipendenza e dell’imparzialità di un giudice di tale organo giurisdizionale deve soddisfare esso stesso i requisiti di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta. 76 Il giudice del rinvio si chiede, più specificamente, se un giudice nominato nell’ambito del Sąd Najwyższy (Corte suprema) su proposta della KRS nella sua nuova composizione possa far parte del collegio di cinque giudici chiamato a pronunciarsi su una domanda di test di indipendenza e di imparzialità di un giudice presentata ai sensi dell’articolo 29 della legge sulla Corte suprema, qualora le condizioni della sua propria nomina siano identiche a quelle del giudice nei cui confronti è rivolta tale domanda. 77 A tal riguardo, dalle decisioni di rinvio risulta che, nell’ambito dei collegi del Sąd Najwyższy (Corte suprema) incaricati di esaminare le domande di test di indipendenza e di imparzialità nei tre procedimenti principali, almeno un giudice è stato nominato, in particolare, su proposta della KRS nella sua nuova composizione. 78 Pertanto, come indicato al punto 73 della presente sentenza, qualora un giudice in servizio presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema) sia stato nominato in circostanze identiche a quelle relative alla nomina del giudice nei cui confronti è rivolta una domanda di test di indipendenza e di imparzialità e su cui si fonda, appunto, quest’ultima, non si può ammettere che tale primo giudice possa far parte del collegio di tale organo giurisdizionale incaricato di statuire su tale domanda. 79 Avuto riguardo a tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle prime questioni, lettera b), nelle cause C‑96/24, C‑103/24 e C‑112/24 dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che la verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità relativamente a un giudice in servizio presso un organo giurisdizionale e, di conseguenza, del diritto a un giudice precostituito per legge, ai sensi di tali disposizioni, sia affidata a un collegio giudicante di tale organo giurisdizionale comprendente uno o più giudici che, in ragione delle condizioni della loro nomina, si trovano in una situazione identica a quella del giudice sottoposto a tale verifica. Sulle prime questioni, lettera a), e sulle seconde questioni nelle cause C ‑ 96 /24, C ‑ 103 /24 e C ‑ 112 /24, sulla terza questione nella causa C ‑ 103 /24 nonché sulle quarte questioni nelle cause C ‑ 96 /24 e C ‑ 112 /24 80 Con tali questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, imponga al Sąd Najwyższy (Corte suprema) di esaminare d’ufficio se il collegio giudicante, chiamato a pronunciarsi su una domanda di test di indipendenza e di imparzialità riguardante un giudice dell’organo giurisdizionale, soddisfi il requisito di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Esso si chiede altresì se, da un lato, un membro di tale collegio, il quale nutra dubbi quanto al rispetto di tali requisiti di indipendenza e di imparzialità da parte di un altro membro dello stesso collegio, debba chiedere la ricusazione di tale membro e, dall’altro, se la valutazione di tale domanda possa essere effettuata da un collegio di cui solo una minoranza dei membri sia stata nominata all’esito di una procedura viziata da irregolarità. 81 Occorre rilevare che, con dette questioni, il giudice del rinvio intende, in sostanza, determinare le misure idonee a garantire che le domande di test di indipendenza e di imparzialità riguardanti un giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) siano esaminate da un collegio di tale organo giurisdizionale che soddisfi i requisiti di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e dell’articolo 47 della Carta. 82 In tali circostanze, occorre riformulare le prime questioni, lettera a), e le seconde questioni nelle cause C‑96/24, C‑103/24 e C‑112/24, la terza questione nella causa C‑103/24 nonché le quarte questioni nelle cause C‑96/24 e C‑112/24, nel senso che, con esse, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui il collegio giudicante di un organo giurisdizionale, chiamato a conoscere di una domanda volta a verificare il rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità di un membro di tale organo giurisdizionale, violi esso stesso il diritto a un giudice precostituito per legge a causa della presenza, al suo interno, di un giudice che non soddisfa tali requisiti, l’organo giurisdizionale di cui trattasi è tenuto a garantire che un tale giudice non partecipi all’esame di tale domanda e, se del caso, deve disapplicare le norme nazionali che disciplinano la composizione di tale collegio, affinché detta domanda possa essere esaminata da un organo conforme a tali disposizioni del diritto dell’Unione. 83 In via preliminare, occorre ricordare che risulta da una giurisprudenza costante che il diritto fondamentale a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, implica che ogni organo giurisdizionale nazionale chiamato ad applicare il diritto dell’Unione ha l’obbligo di verificare se la sua composizione gli consenta di costituire un siffatto giudice, qualora, a questo proposito, sorga un dubbio serio, essendo una tale verifica necessaria nell’interesse della fiducia che in una società democratica gli organi giurisdizionali devono ispirare ai singoli, o ancora che un siffatto organo giurisdizionale deve, in determinate circostanze, poter verificare se un’irregolarità che vizia la procedura di nomina di un giudice possa aver determinato una violazione di tale diritto fondamentale [v., in tal senso, sentenze del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/Commissione, C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II, EU:C:2020:232, punto 57, nonché del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 276]. 84 Occorre altresì ricordare che la Corte ha già dichiarato che la presenza, in un collegio giudicante, di un solo giudice che non sia indipendente, imparziale o precostituito per legge è sufficiente a privare tale collegio della sua qualità di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta [v., in tal senso, sentenze del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/Commissione, C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II, EU:C:2020:232, punti da 69 a 75, e del 4 settembre 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, punto 57 e giurisprudenza citata]. 85 Ciò posto, occorre sottolineare che, in forza di una giurisprudenza costante, il principio del primato del diritto dell’Unione sancisce la preminenza di tale diritto sul diritto degli Stati membri. Tale principio impone pertanto a tutti gli organi degli Stati membri di dare la loro piena efficacia alle varie norme dell’Unione, dato che il diritto degli Stati membri non può incidere sull’effetto riconosciuto a tali norme nel territorio di detti Stati [sentenza del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni), C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562, punto 61 e giurisprudenza citata]. 86 Detto principio impone dunque, segnatamente, a ogni giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito di propria competenza, le disposizioni del diritto dell’Unione l’obbligo di garantire la piena efficacia delle disposizioni di tale diritto nella controversia di cui è investito, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale che sia contraria a una disposizione del diritto dell’Unione dotata di efficacia diretta, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di tale normativa o prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale. L’osservanza di detto obbligo è in particolare necessaria per garantire il rispetto dell’uguaglianza degli Stati membri dinanzi ai Trattati e costituisce espressione del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE [sentenza del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni), C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562, punto 62 e giurisprudenza citata]. 87 Ebbene, la Corte ha già dichiarato che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, interpretato alla luce dell’articolo 47 della Carta, che pone a carico degli Stati membri un obbligo di risultato chiaro e preciso e non accompagnato da alcuna condizione con riferimento, in particolare, all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici chiamati a interpretare e ad applicare il diritto dell’Unione e al requisito che questi ultimi siano precostituiti per legge, gode di un tale effetto diretto che implica la disapplicazione di qualsiasi disposizione nazionale, giurisprudenza o prassi nazionale contraria a tali disposizioni del diritto dell’Unione, come interpretate dalla Corte [sentenza del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni), C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562, punto 63 e giurisprudenza citata]. 88 Risulta altresì da una giurisprudenza costante che, anche in mancanza di provvedimenti legislativi nazionali che abbiano posto fine a un inadempimento constatato dalla Corte, spetta ai giudici nazionali adottare tutti i provvedimenti necessari per agevolare la piena efficacia del diritto dell’Unione conformemente ai precetti contenuti nella sentenza che accerta tale inadempimento. Peraltro detti giudici, in virtù del principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, sono tenuti a eliminare le conseguenze illecite di una violazione del diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenze del 10 marzo 2022, Grossmania, C‑177/20, EU:C:2022:175, punti 38 e 63 nonché giurisprudenza citata, e del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni), C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562, punto 64]. 89 Al fine di adempiere agli obblighi ricordati ai punti da 85 a 88 della presente sentenza, un organo giurisdizionale nazionale deve, quanto più possibile, interpretare la normativa nazionale pertinente in modo conforme ai requisiti derivanti dal diritto dell’Unione. Tuttavia, qualora una simile interpretazione non consenta di evitare una violazione del diritto dei singoli a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, tale organo giurisdizionale è tenuto, al fine di garantire il primato del diritto dell’Unione, a disapplicare le disposizioni nazionali di cui trattasi, in particolare quando queste ultime farebbero sì che una causa sia esaminata da giudici che potrebbero essere, o apparire, privi della necessaria imparzialità [v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2021, W. Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punti 159 e 161, nonché del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni), C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562, punto 65]. 90 Tuttavia, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE non impone agli Stati membri un modello unico per garantire una tutela giurisdizionale effettiva né per ripristinare la fiducia nel sistema giudiziario che il pubblico abbia perso a causa di irregolarità sistemiche nella nomina ai posti di giudice [sentenza del 24 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] (Ricusazione di un giudice ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, punto 64]. 91 Spetta, pertanto, all’ordinamento giuridico dello Stato membro di cui trattasi disciplinare le modalità procedurali che consentano di garantire che una domanda volta a verificare il rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità di un membro di un organo giurisdizionale sia esaminata da un collegio giudicante che rispetti i requisiti derivanti dal diritto fondamentale a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. 92 Avuto riguardo a tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle prime questioni, lettera a), e alle seconde questioni nelle tre presenti cause, alla terza questione nella causa C‑103/24 nonché alle quarte questioni nelle cause C‑96/24 e C‑112/24 dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui il collegio giudicante di un organo giurisdizionale, chiamato a conoscere di una domanda volta a verificare il rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità di un membro di tale organo giurisdizionale, violi esso stesso il diritto a un giudice precostituito per legge a causa della presenza, al suo interno, di un giudice che non soddisfa tali requisiti, l’organo giurisdizionale di cui trattasi è tenuto a garantire che un tale giudice non partecipi all’esame di tale domanda e, se del caso, deve disapplicare le norme nazionali che disciplinano la composizione di tale collegio, affinché detta domanda possa essere esaminata da un organo conforme a tali disposizioni del diritto dell’Unione. In particolare, devono essere esclusi dal collegio giudicante incaricato di procedere a tale esame i giudici che non soddisfano i requisiti dell’imparzialità richiesta. Spetta all’ordinamento giuridico dello Stato membro di cui trattasi disciplinare le modalità procedurali che consentano di garantire che una tale domanda sia esaminata da un collegio giudicante che rispetti i requisiti derivanti dal diritto fondamentale a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Sulle terze questioni nelle cause C ‑ 96 /24 e C ‑ 112 /24 93 Tenuto conto della risposta fornita alle prime questioni, lettera a), e alle seconde questioni nelle cause C‑96/24, C‑103/24 e C‑112/24, alla terza questione nella causa C‑103/24 e alle quarte questioni nelle cause C‑96/24 e C‑112/24, non occorre rispondere alle terze questioni nelle cause C‑96/24 e C‑112/24. Sulle spese 94 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: 1) L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: le circostanze relative alla nomina di un giudice possono, di per sé, determinare una violazione del diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi di tali disposizioni, qualora tali circostanze implichino un’irregolarità di natura e di gravità tali da far sorgere un dubbio legittimo, nei singoli, sull’indipendenza o sull’imparzialità di tale giudice. 2) L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a che la verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità relativamente a un giudice in servizio presso un organo giurisdizionale e, di conseguenza, del diritto a un giudice precostituito per legge, ai sensi di tali disposizioni, sia affidata a un collegio giudicante di tale organo giurisdizionale comprendente uno o più giudici che, in ragione delle condizioni della loro nomina, si trovano in una situazione identica a quella del giudice sottoposto a tale verifica. 3) L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che: nell’ipotesi in cui il collegio giudicante di un organo giurisdizionale, chiamato a conoscere di una domanda volta a verificare il rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità di un membro di tale organo giurisdizionale, violi esso stesso il diritto a un giudice precostituito per legge a causa della presenza, al suo interno, di un giudice che non soddisfa tali requisiti, l’organo giurisdizionale di cui trattasi è tenuto a garantire che un tale giudice non partecipi all’esame di tale domanda e, se del caso, deve disapplicare le norme nazionali che disciplinano la composizione di tale collegio, affinché detta domanda possa essere esaminata da un organo conforme a tali disposizioni del diritto dell’Unione. In particolare, devono essere esclusi dal collegio giudicante incaricato di procedere a tale esame i giudici che non soddisfano i requisiti dell’imparzialità richiesta. Spetta all’ordinamento giuridico dello Stato membro di cui trattasi disciplinare le modalità procedurali che consentano di garantire che una tale domanda sia esaminata da un collegio giudicante che rispetti i requisiti derivanti dal diritto fondamentale a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Firme * Lingua processuale: il polacco.