CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 04337/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 giugno 2021, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati aggravati di minaccia e lesioni volontarie. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia e con il quale denunzia violazione di legge e contestuali vizi motivazionali in riferimento alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale. [OSCURATO:PERSONA] t Il ricorso è inammissibile. 2. L'imputato né con l'atto di appello né con l'atto di ricorso ha allegato di essere in una situazione di incapacità di sopportare l'onere del pagamento risarcitorio.La giurisprudenza prevalente di questa Corte ha negli anni più recenti affermato che, nel caso di sospensione condizionale subordinata all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, salva l'ipotesi in cui emergano situazioni che ne facciano dubitare della capacità economica di adempiere ovvero quando tali elementi siano forniti dalla parte interessata (Sez. 5, n. 26175 del 04/05/2022, Rv. 28359; Sez. 6, n. 46959 del 19/10/2021, P., Rv. 282348 - 01; Sez. 6, n. 22094 del 18/03/2021, Orsi, Rv. 281510 - 01; Sez. 5, n. 3187 del 26/10/2020, dep. 2021, Genna, Rv. 280407 - 01; Sez. 2, n. 26958 del 24/07/2020, Valente, Rv. 279648 - 01; Sez. 5, n. 40480 del 24/06/2019, P., Rv. 278381 - 02; Sez. 4, n. 50028 del 04/10/2017 Pastorelli, Rv. 271179-01; Sez. 6, n. 52730 del 28/09/2017, S., Rv. 271731 - 01). Giurisprudenza più risalente aveva ritenuto che il giudice della cognizione, qualora avesse subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno contestualmente liquidato, dovesse procedere, con apprezzamento motivato, alla valutazione, sia pure sommaria, delle condizioni economiche dell'imputato e della sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario (Sez. 5, n. 21557 del 02/02/2015, Solazzo, Rv. 263675 - 01; Sez. 2, n. 22342 del 15/02/2013, Cafagna, Rv. 255665 - 01), affermando, poi, che, in tali casi, sussistesse comunque l'obbligo di valutare le reali condizioni economiche del condannato e, ancor di più, quando vi fosse un accenno di prova dell'incapacità di questo di sopportare l'onere del pagamento risarcitorio (Sez. 5, n. 40041 del 18/06/2019, Peron, Rv. 277604 - 01). Nella specie non rileva il contrasto interpretativo sopra evidenziato, giacché - come si è detto- neppure v'è l'allegazione dell'imputato in ordine a elementi che facciano dubitare della sua capacità economica, sicché è del tutto irrilevante che i giudici di merito non abbiano effettuato accertamenti e non abbiano motivato sul punto. Nell'atto di appello la difesa si era limitata a contestare la statuizione, deducendo che "l'imputato non ha dato motivo di far temere che disperderà le garanzie per l'adempimento della propria obbligazione risarcitoria", così facendo intendere di essere in condizioni economiche tali da poter adempiere. Analoghe argomentazioni si rinvengono nell'atto di ricorso (pag. 2), nel quale ancora una volta la difesa si è limitata a dolersi della motivazione della sentenza impugnata sul punto, avendo la Corte territoriale fatto solo riferimento, per giustificare la conferma della subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, alla "assenza di qualsivoglia inizio di risarcimento". 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 ottobre 2022 Il consig