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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 20409/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ,<° [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 21 dicembre 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Napoli, del 13 maggio 2021, riducendo la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], in relazione a plurimi episodi di reato di cui all'art.628 c.p.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: - Violazione dell'art. 129 c.p.p. per non avere il secondo giudice valutato gli elementi che avrebbero potuto portare al proscioglimento dell'imputato Il ricorso è inammissibile.

Esso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599- bis cod. proc. pen.

In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102).

Ed alcuno dei suddetti vizi appare sussistere nel caso in esame.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende Roma, 20 aprile 2022 Il Consigliere stensore Dott.

Lu • imperiali [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IL 25 MAG

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ,<° [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 21 dicembre 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Napoli, del 13 maggio 2021, riducendo la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], in relazione a plurimi episodi di reato di cui all'art.628 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: - Violazione dell'art. 129 c.p.p. per non avere il secondo giudice valutato gli elementi che avrebbero potuto portare al proscioglimento dell'imputato Il ricorso è inammissibile. Esso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599- bis cod. proc. pen. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102). Ed alcuno dei suddetti vizi appare sussistere nel caso in esame. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende Roma, 20 aprile 2022 Il Consigliere stensore Dott. Lu • imperiali [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IL 25 MAG
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