CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 aprile 2021
Cassazione n. 05626/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28914/2021r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. con sede in Montebelluna(TV), al [OSCURATO:PERSONA] n. 79/1 (già denominata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., incorporante la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a sua volta incorporante la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), con sede in [OSCURATO:PERSONA] n. 79/1, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del suo amministratore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli AvvocatiGiovanna Scaccianoce e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio della primain Montebelluna (TV) , alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 8/5 . - r icorrent e - contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] 3, Tower A, in persona del procuratore speciale A vv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso , dall’AvvocatoAndrea Pasqualin, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 34/B, presso lo studio dell’AvvocatoMaurizio Cecconi. - controricorrente - avverso la SENTENZA,n. cron. 1091/2021, emessa dalla CORTE D'APPELLO di VENEZIAil giorno 15/04/2021. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 24/02/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto notificato il 28 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affermandosi successore a titolo universale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., citò [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi al Tribunale di Treviso chiedendone la condanna alla restituzione degli importi indebitamente versati in ragione della nullità parziale, exart. 1283 cod. civ., del rapporto di conto corrente n. 60.406030, poi rinumerato 10017546 e, infine, 555723, acceso il 25 agosto 1986 presso la filiale di Montebelluna (TV) dell’allora Cassa di Risparmi o della [OSCURATO:PERSONA] (poi incorporata in [OSCURATO:PERSONA]) e dotato di numerose linee di credito, e della insussistenza di valide pattuizioni in merito a commissioni, giorni di valuta e interessi ultralegali. Si costituì la convenuta, eccependo, tra l’altro, la decadenza di controparte dal diritto di contestare le registrazioni contabili e la prescrizione del diritto alla ripetizione di qualsiasi somma in relazione al conto corrente n. 60406030, in quanto cessato al 31 dicembre 1995; la decadenza dal diritto di contestare le registrazioni contabili e la prescrizione del diritto alla ripetizione di qualsiasi somma in relazione al conto corrente n. 10017546, in quanto cessato al 31 dicembre 2002; la genericità delle doglianze, l’intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione d’indebito e, in ogni caso, l’insufficienza del materiale probatorio prodotto dall’attrice in relazione al conto n. 555723. Dedusse che l’attrice non aveva specificamente allegato la natura ripristinatoria delle rimesse in conto, essendosi limitata genericamente ad affermare l’esistenza di numerosissimi distinti rapporti accessori di finanziamento estero, senza provare, tuttavia, l’esistenza di uno o più formali contratti di apertura di credito, talché ogni versamento operato in conto si sarebbe dovuto considerare, per ciò solo, solutorio e, come tale, soggetto a prescrizione decorsi dieci anni dalla sua annotazione. Disposta ed espletata una consulenza contabile, l’adito tribunale, con sentenza del 29 gennaio 2018, n. 185, accolse la domanda attrice e condannò la convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di € 85.279,67, oltre agli interessi dalla domanda al saldo ed al rimborso delle spese legali e della consulenza. 2. Pronunciando sui gravami, principale ed incidentale, promossi contro quella decisione, rispettivamente, da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed [OSCURATO:SOCIETA]., l’adita Corte di appello di Venezia, con sentenza del 15 aprile 2021, n. 1091, li rigettò entrambi e compensòle spese del grado. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte: i) disattese la censura con cui l’appellante principale aveva lamentato la erroneità dell’utilizzo dei saldi banca quali riferimenti per l’individuazione delle rimesse solutorie e ripristinatorie. In proposito, rilevò, in primo luogo, che «i conteggi sarebbero diversi da quelli qui proposti, perché questi ultimi presupporrebbero l’accoglimento dei precedenti motivi di appello volti ad ampliare gli affidamenti, rispetto a quelli riconosciuti dal c.t.u. e dalgiudice, e l’appellante non indica che vi sarebbe una differenza nel credito da riconoscere al correntista applicando il diverso criterio del saldo rettificato, né per quale importo, anche alla luce degli affidamenti riconosciuti in sentenza. In questi termini, il presente motivo di appello difetta di specificità e per questa ragione va disatteso». Rimarcò, poi, «ad ogni modo», che, «A conto chiuso, le domande di declaratoria di nullità di clausole contrattuali, e della conseguente illegittimità dell’addebito nonché di rettifica del saldo appaiono prodromiche alla domanda di ripetizione dell’indebito, trovando in questa ultima domanda le ragioni dell’interesse all’accoglimento delle prime; peraltro, le conclusioni rassegnate dagli appellanti danno conto di tale collegamento e pregiudizialità, tanto che la richiesta principale è di condanna della banca a restituire gli indebiti versamenti effettuati e/o tutte le somme indebitamente addebitate e/o riscosse, previa declaratoria di invalidità e/o di nullità e/o di inefficacia di contratti e accodi intercorsi tra le parti. In questi termini, merita di essere integralmente applicata la disciplina dell’indebito, che prevede anche la prescrizione decennale dell’azione; in forza dell’art. 1422 c.c., infatti, l’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, “salvi gli effetti dell’usucapione e della prescrizione della azione di ripetizione”». Osservò, inoltre, che «sulla questione del saldo banca/saldo rettificato, la giurisprudenza di legittimità non ha, allo stato, preso una espressa posizione affrontando compiutamente ogni questione dibattutanei giudizi di merito che avevano, di volta in volta, aderito ad una posizione piuttosto che all’altra». Infine, pur dando atto dell’ordinanza resa da Cass. n. 9141 del 2020, pronunciatasi per il saldo rettificato, concluse nel senso che «Questa sezione di Corte, nell’ambito di collegi diversamente composti, si era orientata a favore del saldo banca, e allo stato non sussistono ragioni decisive per discostarsi da tale orientamento (per es. Corte Appello Venezia, sentenza 3074/2019 è a favore dell’utilizzo del saldo banca); in effetti, depone a favore di tale soluzione la considerazione che la prescrizione precluderebbe ogni valutazione in ordine al periodo da lei coperto, per dare certezza e stabilità ai rapporti giuridici; depurare in prima battuta il conto delle annotazioni illegittime (anche se in forza del principio per cui un atto nullo non produce effetti) corrisponderebbe a riscriverlo, con elusione del limite della prescrizione dell’azione di ripetizione»; ii ) respinse la richiesta della medesima appellante principale di rinnovazione delle indagini peritali spiegando che «la c.t.u. era stata espletata alla luce del quesito proposto dal giudice, il quale, quindi, non aveva ragioni per rinnovarla». 3. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi. Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le parti hanno depositato memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1422 c.c.». Si contesta la sentenza impugnata, per le conseguenze che ne derivano in relazione agli effetti restitutori dell’azione di ripetizione dell’indebito esperita dalla odierna ricorrente, laddove ha affermato che la prescrizione preclude «ogni valutazione in ordine al periodo da lei coperto, per dare certezza e stabilità ai rapporti giuridici; depurare in prima battuta il conto delle annotazioni illegittime (anche se in forza del principio per cui un atto nullo non produce effetti) corrisponderebbe a riscriverlo, con elusione del limite della prescrizione dell’azione di ripetizione». Viene invocato l’indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità che antepone alla verifica ed individuazione delle rimesse ripristinatorie e solutorie l’accertamento dei saldi reali, o di diritto, così da verificare preliminarmente se vi siano stati rispetto agli affidamenti sforamenti effettivi o, invece, determinati soltanto dall’avvenuta appostazione sul conto di poste illegittime ad opera della banca; II) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1842, 1843, 1823, 2033 e 2935 c.c.». Si deduce che la modalità giuridica utilizzata nella decisione di secondo grado per l’accertamento dell’impatto prescrizionale ha comportato pure la violazione delle norme dettate per la disciplina dell’apertura di credito in conto corrente (artt. 1842 e 1843 cod. civ.), che attribuiscono alla parte correntista la facoltà di utilizzare a più riprese – entro i relativi lim iti - la liquidità messale a disposizione senza con ciò far luogo a pagamenti, nonché dell’art. 1823 cod. civ. ed inoltre degli artt. 2033 e 2935 cod. civ. poiché l’avvenuto erroneo accertamento di saldi fuori fido derivanti dall’addebito in conto di poste illegittime ha portato ad attribuire la valenza di versamenti solutori – disciplinati da dette norme - ad accrediti privi di effetto di spostamento patrimoniale in rapporto ai saldi reali o di diritto del conto; III) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.». Si assume che il capo di sentenza concernente la scelta di utilizzazione dei saldi originari contabilizzati dalla banca, anziché quelli rettificati o di diritto, per determinare l’impatto della prescrizione si caratterizza per violazione di legge anche in ordine alla dichiarata aspecificità del relativo motivo d’appello. Quest’ultimo, infatti, aveva ritualmente espresso, in maniera articolata, lacensura riguardante il valido criterio, disatteso dalla decisione d’appello, da utilizzare per individuare le rimesse solutorie; IV) «Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. –omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio». Si ascrive alla corte lagunare di non aver considerato che, in ogni caso, nel motivo di appello relativo all’erroneità dell’utilizzazione dei saldi bancari originari in luogo di quelli rettificati, l’appellante principale aveva specificato le conseguenze favorevoli per il correntista derivanti dal metodo di accertamento sostenuto e qualificato come giuridicamente corretto; V) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell’art. 61 c.p.c. - mancato esercizio, da parte della Corte d’Appello, del potere di rinnovazione delle indagini peritali». Si deduce che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., una volta censurato il metodo del cd. saldo banca, aveva sollecitato la rimessione della causa in fase istruttoria al fine della predisposizione di nuovi conteggi contabili che tenessero conto della priorità dell’accertamento delle nullità rispetto alla individuazione delle rimesse solutorie e, per l’effetto, dell’ammontare delle poste da rettificare non prescritte. La doglianza rispetto al metodo usato per accertare le rimesse solutorie, infatti, aveva determinato la necessità dello svolgimento di indagini secondo il differente criterio, ai sensi dell’art. 61 cod. proc. civ., violato, invece, dalla corte territoriale laddove aveva respinto la censura per non avere ravvisato la necessità di far rielaborare i ricalcoli effettuati nella c.t.u. in forza del metodo di accertamento delle rimesse solutorie invocato dall’appellante principale. 2. Giova premettere che: i ) tutti i descritti motivi investono, esclusivamente, le questioni già oggetto dei disattesi quarto e sesto motivo dell’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., vale a dire, rispettivamente, la pretesa erroneità dell’adozione dei saldi banca quale riferimento per l’individuazione delle rimesse solutorie e ripristinatorie (quarto motivo) e la mancata (conseguente) rinnovazione delle indagini peritali (sesto motivo); ii) la corte distrettuale, decidendo in ordine al quarto motivo, lo ha ritenuto, in primis, inammissibile per difetto di specificità (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata), e, successivamente, comunque infondato con argomentazioni (cfr. pag. 15 e ss. della medesima sentenza) evidentemente svolte per mera completezza argomentativa (introdotte con la significativa espressione: «Ad ogni modo, viene qui rilevato anche quanto segue»). Si è al cospetto, dunque, quanto al primo di tali profili, di un rilievo di sostanziale inammissibilità del motivo di appello ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., che necessitava di specifica impugnazione (nella specie rinvenibile nel terzo motivo dell’odierno ricorso), autonoma rispetto alle doglianze riguardanti le argomentazioni di merito fondanti il rigetto di quel motivo di gravame, posto che, come si desume da Cass. n. 24550 del 2023, nonché da Cass. nn. 26525 e 31773 del 2025, nel giudizio di cassazione, il motivo che, a fronte della dichiarazione di sua inammissibilità da parte del giudice del gravame, attinga direttamente il merito, senza censurare l'error in procedendoin cui questi sarebbe incorso, così da rimuovere la ragione in rito che aveva impedito la valutazione nel merito della censura mosse con l'atto di appello, determina l'inammissibilità del motivo di ricorso, derivando da tale omissione il passaggio in giudicato della statuizione di inammissibilità e il conseguente venir meno dell'interesse della parte a far valere in sede di legittimità l'eventuale erroneità delle ulteriori statuizioni, sul punto, della decisione impugnata. 3. Fermo quanto precede, il terzo motivo dell’odierno ricorso, da scrutinarsi in via prioritaria rispetto agli altri proprio in forza di quanto si è appena detto, si rivela fondato alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso. In primo luogo, costituisce consolidato, e qui condiviso, orientamento di questa Corte quello per cui, ai fini dell'ammissibilità del (motivo di) ricorso per cassazione, non costituisce condizione necessaria la corretta menzione dell'ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo ad inficiare la pronuncia (cfr. Cass., SU, n. 32415 del 2021; Cass. n. 26892 del 2020; Cass. n. 23381 del 2017; Cass., SU.,n. 17931 del 2013). Ne consegue, quindi, che la corrispondente eccezione sollevata da [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione al motivo di ricorso in esame (cfr. pag. 20 del suo controricorso, in cui si è affermato che erroneamente la corrispondente doglianza era stata ricondotta al n. 3 del comma 1, dell’art. 360 cod. proc. civ., invece che, correttamente, al n. 4 della medesima disposizione, con conseguente sua inammissibilità), può essere disattesa, emergendo chiaramente, dalle argomentazioni del motivo appena indicato, la concreta tipologia di vizio che, con esso, si è inteso denunciare, certamente riconducibili alle ipotesi di cui all’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., ove pure, in ipotesi, non correttamente inquadrata nell’ipotesi appropriata di cui alla medesima disposizione del codice di rito. 3.1. Giova premettere, poi, quanto alla contestazione della inammissibilità del quarto motivo di appello incidentale a norma dell’art. 342 cod. proc. civ. (come ritenuta dalla corte distrettuale), integrante un error in procedendo legittimante l’esercizio dal giudice di legittimità del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, come ciò presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo: sicché, il ricorrente che censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di puntualizzare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (cfr. Cass. n. 2320 del 2023; Cass. n. 24048 del 2021; Cass. n. 22880 del 2017). La prescrizione di specificità posta, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, cod. proc. civ. (in riferimento al profilo cd. di “autosufficienza” o, altrimenti detto, del “principio di autonomia” del ricorso per cassazione), deve essere declinata, peraltro, secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/Italia, la quale, anche richiamando (al p.to 23, in motivazione) il protocollo concluso il 17 dicembre 2015 tra la Corte di cassazione ed il [OSCURATO:PERSONA] (il quale, nel dichiarato obiettivo di “arrivare ad una disciplina concreta del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione”, ha chiarito che il suo rispetto “non comporta un onere di trascrizione integrale nel ricorso e nel controricorso di atti o documenti ai quali negli stessi venga fatto riferimento”, essendo sufficiente all’osservanza del principio di specificità imposto dal codice di rito, modulato nei criteri di sinteticità e chiarezza, la trascrizione essenziale di atti e documenti per la parte d’interesse) ed il [OSCURATO:PERSONA] di Recupero e di Resilienza (il “PNRR”) adottato dal Governo nel 2021, mirante a rendere effettivo il principio della natura sintetica degli atti e quello della leale collaborazione tra il giudice e le parti (al punto 24, in motivazione), ha affermato, in sintesi: a) il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso, in quanto destinato a semplificare l'attività del giudice di legittimità e,allo stesso tempo, a garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte (ai punti 74 e 75, in motivazione); b) la necessità, tuttavia, nell’applicazione concreta, della rispondenza di tale principio ad un criterio di proporzionalità della restrizione rispetto allo scopo, non potendosi giustificare una interpretazione troppo formale delle limitazioni imposte ai ricorsi, al punto da trasformarsi in uno strumento per limitare il diritto di accesso ad un organo giudiziario in modo o in misura tale da incidere sulla sostanza stessa di tale diritto (al punto 81, in motivazione); c) una tendenza da parte della Corte di cassazione, nell’applicazione del principio dell’autosufficienza del ricorso (almeno fino alle sentenze nn. 5698 e 8077 del 2012), a concentrarsi su aspetti formali esorbitanti rispetto alla legittimità dello scopo, in particolare “per quanto riguarda l’obbligo di trascrivere integralmente i documenti inclusi nei motivi di ricorso e il requisito della prevedibilità della restrizione dell’accesso alla Corte” (al punto 82, in motivazione). Alla luce degli appena enunciati rilievi e principi di diritto, dunque, deve essere ritenuta l’ammissibilità del motivo in esame, in quanto rispettoso del principio di specificità posto dall'art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, cod. proc. civ., avendo la ricorrente trascritto nel ricorso (pag. 17 e ss.) in modo adeguato il motivo di appello della cui avvenuta declaratoria di genericità, da parte della corte lagunare, oggi si duole, così da illustrare il contenuto della critica mossa al provvedimento impugnato (cfr.Cass. n. 22880 del 2017; Cass. n. 29495 del 2020; Cass. n. 24048 del 2021; Cass. n. 2320 del 2023; Cass. n. 4024 del 2024). 3.2. È opportuno rimarcare, altresì, che: i) il ricorrente per cassazione che intenda impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata nella parte relativa alla dichiarata inammissibilità di uno dei motivi di gravame, ha l'onere (a) di denunciare l'errore in cui è incorsa la sentenza predetta e (b) di dimostrare che il motivo d'appello, ritenuto non specifico, aveva, invece, i requisiti di cui all'art. 342 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 4024 del 2024; Cass.nn. 35844 e 18776 del 2023; Cass. n. 21514 del 2019; Cass. n. 9243 del 2004; Cass. n. 2749 del 1995); ii) ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado; non è necessaria, pertanto, l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. nn. 4024 e 1798 del 2024; Cass. n. 2320 del 2023; Cass.n. 23781 del 2020. Si vedano pure Cass., SU, n. 36481 del 2022 e Cass., SU, n. 27199 del 2017, a tenore delle quali “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura direvisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”). Invero, essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi – previsto dall'art. 342, comma 1, cod. proc. civ. – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (cfr. Cass. n. 4024 del 2024; Cass. n. 2320 del 2023; Cass. n. 21745 del 2006). In definitiva, come significativamente chiarito da Cass. n. 30858 del 2023 e Cass. n. 4024 del 2024 (cfr. le rispettive motivazioni), «I motivi dell'impugnazione ― prima e dopo il 2012 ― devono quindi non solo indicare il quantum appellatum, ma anche il quia: il motivo d'appello deve allora individuare le parti di cui l'appellante chiede la riforma e gli errori, in iudicando o in procedendo, da cui esse sono affette. In breve, si può allora dire, schematizzando, che il motivo di appello è specifico quando, esaminatoex ante, è idoneo a privare la sentenza impugnata della sua base logico- giuridica. Insomma, è, come si diceva, motivo specifico quello che, valutato ex ante, ossia prima ancora della verifica di fondatezza, possiede l’attitudine a scardinare la ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata: la specificità si riassume, dunque, in ciò, vale a dire che tra il motivo e la sentenza impugnata deve correre una relazione di incompatibilità, di reciproca esclusione, nel senso che, ipotizzato il motivo come fondato, allora la sentenza impugnata è necessariamente errata. Non è superfluo aggiungere che il concetto di specificità del motivo di appello, come emergente dalla giurisprudenza di questa Corte, e che il legislatore del 2022 ha non solo espressamente ripristinato ma anche ampiamente rafforzato, non manifesta alcunché di formalistico od eccessivamente rigido e severo, ed anzi esso costituisce valorizzazione dei poteri delle parti, il che è perfettamente in armonia con principi basilari del nostro processo civile, quali il principio dispositivo, che si realizza anche attraverso la necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ed il principio del contraddittorio». 3.3. Tanto premesso, il Collegio osserva che il diretto esame della sentenza di primo grado (cfr. pag. 14-15) e dell'atto di appello (cfr.pag. 22 e ss.), operato da questa Corte in ragione della natura processuale della questione posta con il ricorso (che, in sostanza, deduce un error in procedendo. Cfr. Cass. n. 20716 del 2018; Cass. n. 2320 del 2023; Cass. n. 4024 del 2024), consente di apprezzare l'idoneità della censura mossa nel gravame di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cfr. il suo quarto motivo) a sottoporre a critica adeguata e puntuale la decisione impugnata e, quindi, la sufficiente specificità della stessa. Il tribunale, pur dichiarandosi consapevole della controvertibilità della questione, aveva utilizzato quale parametro per l’individuazione delle rimesse entro ed extra fido gli originari saldi risultanti dagli estratti conto anziché i saldi rettificati secondo diritto, spiegando le ragioni del proprio convincimento. La corte distrettuale, a sua volta, –come si è già riferito nel § 2. dei “Fatti di causa” – disattese la censura con cui l’appellante principale aveva lamentato la erroneità dell’utilizzo saldi banca quali riferimenti per l’individuazione delle rimesse solutorie e ripristinatorie rilevando, in primo luogo, che «i conteggi sarebbero diversi da quelli qui proposti, perché questi ultimi presupporrebbero l’accoglimento dei precedenti motivi di appello volti ad ampliare gli affidamenti, rispetto a quelli riconosciuti dal c.t.u. e dal giudice, e l’appellante non indica che vi sarebbe una differenza nel credito da riconoscere al correntista applicando il diverso criterio del saldo rettificato, né per quale importo, anche alla luce degli affidamenti riconosciuti insentenza. In questi termini, il presente motivo di appello difetta di specificità e per questa ragione va disatteso». Osserva, per contro, il Collegio che l’atto d’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cfr., amplius, pag. 22-25) aveva censurato specificamente la decisione suddetta di primo grado, criticando l’indirizzo ermeneutico, a suo dire errato, cui aveva aderito il tribunale. In proposito: i) aveva sostenuto l'erroneità di quella decisione assumendo che «Trattasi di scelta insostenibile sul piano giuridico e del resto reietta dalla giurisprudenza maggioritaria, fermo restando che le argomentazioni spese a suffragio delle decisioni contrarie appaiono (pretesa impossibilità di identificare le poste illecite da espungere) prive di alcun pregio e frutto di non conoscenza della tecnica bancaria nonché espressione di un pensiero giuridicamente contraddittorio. Sol che si pensi che il problema si pone in azioni di ripetizione di indebito fondate sull’accertamento di nullità, nelle quali, la somma effettivamente da restituire, in conseguenza di siffatta impostazione, viene decurtata perché ritenuta prescritta proprio mantenendo in conto le appostazioni a debito già identificate come competenze illecite»; ii) aveva invocato una differente pronuncia del Tribunale di Treviso che aveva privilegiato il criterio del saldo rettificato; iii) aveva osservato che «la debolezza della tesi seguita dal primo Giudice si desume dal tenore delle argomentazioni usate a suffragio della stessa, le quali non si conciliano con le modalità contabili con cui avvengono i ricalcoli nei conti correnti e vengono individuate le rettifiche da apportare ai conteggi bancari avvenuti in forza di clausole nulle»; iv) aveva ritenuto non condivisibile l’assunto del medesimo giudice secondo il quale “Ogni altra suggestiva ricostruzione giuridica basata sul principioquod nullum est nullum producit effectum comporterebbe una irragionevole e ingiustificata neutralizzazione del regime di ordinaria prescrittibilità delle azioni di ripetizione conseguenti all’accertamento delle nullità negoziali”, ampiamente argomentando (cfr. pag. 24-25 del proprio atto di appello) le ragioni del proprio convincimento; v ) aveva concluso, infine, rimarcando che « Il Tribunale, in forza delle argomentazioni qui censurate, giunge a respingere la determinazione delle rimesse prescritte come ricostruite dal CTP attoreo in euro 1.465,50 ed avalla il ben maggiore l’importo individuato dal CTU, frutto dell’applicazione dei criteri qui confutati. Anche detta proposizione viene qui fatta oggetto di censura, in quanto ingiustificatamente penalizzante per parte attrice, in forza delle osservazioni che precedono. Vero è che il credito da riconoscere a parte attrice, determinato in forza dei criteri e delle modalità sostenuti nei motivi di appello, è pari ad euro 588.451,52, da decurtarsi dell’importo di euro 1.465,50 a titolo di rimesse prescritte, come esplicato nelle osservazioni del CTP attoreo e specificamente nel prospetto riepilogativo contenuto alla pagina 4 delle medesime, compilato in forza delle risultanze degli allegati dall’1 al 5 delle osservazioni. Si censura la decisione del Tribunale per non aver riconosciuto la correttezza dei suddetti conteggi» (cfr. pag. 25 del menzionato atto di gravame). Era chiarissimo, dunque, che l’odierna ricorrente, con il motivo di appello in questione, aveva inteso censurare il criterio, a suo dire errato, utilizzato dal tribunale per individuare le rimesse per le quali era decorso il relativo termine prescrizionale. La doglianza, riguardava, quindi, il corretto metodo di individuazione, in linea generale, delle rimesse solutorie e non, invece, le specifiche conseguenze contabili verosimilmente derivanti dall’applicazione del metodo auspicato rispetto alle diverse censure mosse avverso la sentenza lì impugnata. Pertanto, il requisito della specificità del motivo non poteva che riguardare solo la perspicuità, intellegibilità ed adeguatezza delle ragioni addotte dall’appellante principale a suffragio della critica sollevata, per l’appunto, rispetto al metodo scelto dal tribunale, confermato sotto il profilo della correttezza giuridica nella decisione di secondo grado. In altri termini, ad avviso di questo Collegio, per la verifica di specificità del motivo di gravame in oggetto, si sarebbe dovuto valutare esclusivamente se l’appellante principale avesse illustrato, o non, le ragioni contrastanti con l’opinione del primo giudice quanto alla bontà del metodo da quest’ultimo applicato. Il che deve ritenersi effettivamente accaduto, avendo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. esaustivamente argomentato a favore della necessità, al fine di una corretta applicazione dell’istituto della prescrizione, di far precedere, rispetto al relativo accertamento, la verifica del reale andamento del rapporto di conto in oggetto sotto il profilo giuridico, in forza delle nullità rilevate. Deve escludersi, peraltro, che la specificità del motivo dovesse ricomprendere pure la quantificazione delle distinte conseguenze contabili derivanti dal metodo propugnato, cioè di quello del cd. saldo rettificato, e, tanto meno, estendersi ai diversi profili di censura mossi alla prima decisione negli altri diversi motivi di appello. Conseguenze, queste, che avrebbero dovuto essere individuate dalla corte territoriale rivalutando le risultanze contabili già in suo possesso o, se del caso, integrandole con altre. In definitiva, l’aspetto delle conseguenze contabili non era pertinente rispetto al metodo puntualmente criticato, né poteva giustificare l’aspecificità della censura (così motivata, invece, in parte qua, dalla corte distrettuale), atteso che il profilo dell’entità del credito non prescritto da riconoscersi all’appellante principale secondo le varie censure di nullità dalla stessa sollevate costituiva (e costituisce) una mera variabile dipendente dal metodo criticato dalla medesima appellante. 4. Si impone, a questo, punto, l’esame del primo motivo proposto dalla ricorrente, volto, giova ricordarlo, a contestare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto comunque infondato l’assunto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. circa la necessità di anteporre alla verifica ed individuazione delle rimesse ripristinatorie e solutorie l’accertamento dei saldi reali, o di diritto, così da verificare preliminarmente se, nella specie, vi fossero stati, rispetto agli affidamenti, sforamenti effettivi o, invece, determinati soltanto dall’avvenuta appostazione sul conto di poste illegittime ad opera della banca. Si tratta, evidentemente, di una censura diretta a criticare l’ulteriore ratio decidendi espressa dalla sentenza sulla medesima questione (utilizzo del saldo banca o di quello rettificato per verificare le rimesse aventi natura ripristinatoria o solutoria) dopo quella resa in termini di inammissibilità, per aspecificità, dello stesso, corrispondente motivo di gravame. Anche questo motivo si rivela fondato, alla stregua dell’ormai consolidatasi giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9141 del 2020; Cass. n. 7721 del 2023; Cass.n. 9712 del 2024; Cass. nn. 2749, 5577, 9203 e 15684 del 2025. In senso sostanzialmente analogo vedasi anche la successiva Cass. n. 31770 del 2025). 4.1. Giova ricordare, in proposito, che la questione di quale saldo contabile (il "saldo banca", che offre una ricostruzione delle operazioni contabili così come si sono susseguite nel tempo, oppure il "saldo rettificato", epurato dalle annotazioni illegittime effettuate dall'istituto di credito) debba utilizzarsi nei contenziosi bancari aventi ad oggetto (come la odierna controversia) la nullità delle indebite annotazioni effettuate dalla banca nel corso di un rapporto di conto corrente a fronte dell’eccezione di prescrizione della consequenziale azione di ripetizione ex art. 2033 cod. civ., è stato oggetto di ampio dibattito, sostenendosi da parte dei fautori del cd. "saldo banca" che, utilizzando il saldo rettificato, si finirebbe per eludere il disposto dell'articolo 1422 cod. civ., a tenore del quale l’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione. Altro orientamento, invece, ha sottolineato che se il contratto di conto corrente è viziato da nullità delle annotazioni in esso presenti, anche l'estratto conto presenterà dei saldi viziati, inidonei ad individuare le rimesse solutorie effettuate dal correntista. Pertanto, – si è sostenuto – non si può fare affidamento su quelle che sono le risultanze finali offerte dalla banca, in quanto sono basate su clausole contrattuali e prassi contabili contrarie a norme imperative ed inderogabili, creando, così, una realtà contabile solo apparente e virtuale. Seguendo tale impostazione, allora, per riscontrare se i singoli versamenti abbiano avuto natura solutoria, ovvero di pagamento di un debito, occorre effettuare una ricostruzione contabile del conto corrente depurandolo da tutti gli addebiti, indebitamente ascritti dalla banca, conseguenti a clausole e prassi nulle ed inefficaci. Quindi, per il calcolo delle rimesse solutorie, va preso a riferimento il saldo rettificato, al fine di non confondere rimesse "apparentemente solutorie" con rimesse "effettivamente solutorie". In un siffatto contesto, questa Corte, con l'ordinanza n. 9141 del 2020, pronunciandosi su tale vexata quaestio, ha sottolineato la netta separazione tra l'azione di ripetizione e quella di accertamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla banca e che ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente e quindi nulle, risulta essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori. Così facendo, infatti, si viene solamente ad operare una fictio iurisfinalizzata a contrappore una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 cod. civ. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse "realmente" solutorie individuate in base al saldo ricalcolato. [OSCURATO:PERSONA] condivide le argomentazioni e le conclusioni della pronuncia appena descritta (confermate anche dalla successiva Cass. n. 3858 del 2021 nonché dalle ulteriori, già menzionate, Cass. n. 7721 del 2023; Cass. n. 9712 del 2024; Cass. nn. 2749, 5577e 9203 del 2025), sicché deve ribadirsi che, nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, solo all’esito di tale operazione di rettifica potendosi individuare i versamenti solutori effettuati dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto, ferma la non ripetibilità di quei versamenti per i quali è maturata la prescrizione del relativo diritto (cfr.Cass. n. 9756 del 2024; Cass.nn. 5577 e 9203 del 2025). 5. I residui motivi di ricorso (secondo, quarto e quinto) possono ragionevolmente considerarsi assorbiti. 6. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deve essere accolto limitatamente ai suoi motivi primo e terzo, dichiarandosene assorbiti tutti gli altri. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il