CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35709/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INANZA sul ricorso iscritto al n. 14196/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Germanico n. 107; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; –intimata – avverso la sentenzan. 2738/2013 depositata in data 11 giugno 2013 della Commissione tributaria centrale, sezione di Roma, non notificata; udita la relazione della causa , nell ’ adunanza camerale del l’11 novembre 2022,del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Estinzione giudizio davanti alla CTC r.g. n. 14196/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA] di Roma recuperava a tassazione maggior reddito a fini Irpef e Ilor anno 1976 in relazione ai proventi dell’attività di gallerista di [OSCURATO:PERSONA],non avendo ella registrato a fini IVA importi relativi all’acquisto e alla vendita di tre quadri nonché nonavendo dichiarat o ricavi per vendita di libri e giocattoli. 2. La contribuente impugnava l’accertamento davanti alla Commissione tributaria di I grado di Roma assumendo, quanto ai quadri, di aver svolto mera attività di intermediazione, dovendo al più essere tassata per la provvigione e riconosciute le spese, e, quanto al maggior ricavo per la vendita di libri e giocatoli, che essoera fondato su affermazioni apodittiche dell’ufficio relative alla ubicazione del negozio esu piccole irregolarità formali. I giudici di primo grado accoglievano in parte il ricorso,riducendo l’imponibile del 30per cento. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria di secondo grado, adita con appello da entrambe le parti, annullava l’avviso in base alla sopravven u ta pronuncia di Corte Cost. n. 175 del 27 giugno 1986 circa la illegittimità dei provvedimenti notificati tra il 14 luglio 1982 e il 15 marzo 1983. 4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria centrale, adita dall’Ufficio, ne accoglieva il ricorso, evidenziando che: a) i giudici di appello avevano errato laddove avevano annullato in totoil provvedimento, omett endo di confermare l’offerta reddituale avanzata con la dichiarazione integrativa ex art. 17 l. n. 516 del 1982 , per cui l’imponibile andava fissato in lire 20.387.000 per Irpef e lire 10.196.000 per Ilor; b) il motivo circa la illegittimità della notificazione dell’accertamento di cui alla sentenza della Corte Costituzionale era tardivo in quanto proposto solo in secondo grado mentre la parte ne era venuta a conoscenza già prima, con conseguente novità della domanda; c) i r.g. n. 14196/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giudici di appello avevano dilatato l’estensione della domanda di condono anche alla parte in esso non coinvolta. 5. Contro tale pronuncia ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] , affidato a cinque motivi. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata - non avendo depositato e notificato, ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. – alcun controricorso (non essendo tale la mera nota di costituzione depositata al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica). 6. La causa è stata fissata per la camera di consiglio del l’11 novembre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n. 168, conv. in l . 25 ottobre 2016, n. 197 . [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3,comma 2- bis , lett. a ) della l. n. 73 del 2010, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3) cod. proc. civ. Col secondo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 55 del d.l. n. 112 del 2018, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4)cod. proc. civ. Col terzo motivo deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussone tra le partie violazione ex art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ. e 111 Cost. , sotto il profilo della violazione o falsa applicazione dell’art. 132 n. 4, evidenziando che la motivazione costituisce mera trascrizione delle motivazioni dell’ufficio. Col quarto motivo (rubricato nuovamente come n. 2) deduce la nullità ex art. 360, n. 4 ) cod. proc. civ. (nullità del procedimento o in subordine della sentenza) per omessa pronuncia su un capo del ricorso. r.g. n. 14196/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quinto motivo (rubricato nuovamente come n. 3) deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, violazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. 2. Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli ulteriori. Ild.l. 25 marzo 2010, n. 40 conv. in l. 22 maggio 2010, n. 73, all’art. 3, comma 2-bis, prevede che Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della l. 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione, le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalità: a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato. Successivamente, l'interpretazione autentica della predetta disposizione è stata fornita dal d.l. 29 settembre 2011, n. 216, art. 29, comma 16-decies, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 febbraio 2012, n. 14, che prevede che per i giudizi pendenti dinanzi alla predetta Commissione, la predetta disposizione si interpreta nel senso che, con riferimento alle sole controversie indicate nel predetto comma ed in presenza delle condizioni previste dalla predetta disposizione, nel caso di soccombenza, anche parziale, r.g. n. 14196/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell'amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l'estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione. Secondo la formulazione letterale originaria dell’art. 3, comma 2 - bis, lett. a, non erano automaticamente definibili le liti, pendenti, in Commissione tributaria centrale, da oltre dieci anni, per le quali l'Amministrazione fosse risultata anche solo parzialmente vittoriosa - indipendentemente dalla misura -in almeno uno dei precedenti gradi. Sullo specifico presupposto della soccombenza dell'Amministrazione finanziaria è tuttavia intervenuta la predetta disposizione che ha natura di norma di interpretazione autentica (Cass. 19/08/2015 , n. 16944; Cass. 14/10/2016 , n. 20773 ; Cass.22/03/2021, n. 7945) ed ha efficacia retroattiva ed è quindi applicabile a tutti i rapporti giuridici che, al momento della sua entrata in vigore, vale a dire al 28 febbraio 2012, non fossero ancora esauriti presso la Commissione tributaria centrale. Nella specie, sussistevano tutti i presupposti dell ’ estinzione automatica: la causa è stata decisa il 15 aprile 2013; la controversia era iniziata nel 1983 in primo grado; in primo grado essa era stata decisa con accoglimento parziale delle ragioni della contribuente e in appello l’accertamento era stato annullato del tutto; non si verte in tema di rimborsi. Il ricorso va quindi accolto, con cassazione dell'impu gn ata sentenza; inoltre, decidendo nel merito ex art. 384 c od. proc. civ. (non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto), va dichiarato estinto il giudiziodavanti alla CTC. 4. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, ex art. 46, terzo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione applicabile ratione temporis (Cass. 21/02/2018 , r.g. n. 14196/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4166) mentre quelle del processo di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. accoglieil primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara estinto il giudizio,ex art. 3, comma 2-bis, lett. a), d.l. n. 40 del 2010 conv. in l. n. 73 del 2010, ponendone le spese a carico della parte che le ha anticipate; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente, spese che liquida in euro 4.300,00 per compensi,