Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09904/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 18 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Torino, in data 28 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli arti. 644 e 629 cod. pen.

Considerato che i motivi di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, sono privi di concreta specificità e comunque manifestamente infondati in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità salvo che l'argomentazione della sentenza impugnata sia affetta da criticità giustificative; ma, nel caso di specie, i vizi motivazionali sono smentiti da ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti giuridici (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104 e Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312) e connotata da lineare e coerente logicità (si vedano pagg. 5 - 9, ove i giudici del merito ampiamente motivano sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in ragione della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, anche sottolineando come, nonostante alcune imprecisioni, ci sia stata coerenza nel tempo del nucleo centrale della versione fornita, manchino intenti calunniosi e interessi patrimoniali nonché come siano presenti riscontri estrinseci); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 dei 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 dice

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 18 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Torino, in data 28 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli arti. 644 e 629 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, sono privi di concreta specificità e comunque manifestamente infondati in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità salvo che l'argomentazione della sentenza impugnata sia affetta da criticità giustificative; ma, nel caso di specie, i vizi motivazionali sono smentiti da ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti giuridici (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104 e Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312) e connotata da lineare e coerente logicità (si vedano pagg. 5 - 9, ove i giudici del merito ampiamente motivano sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in ragione della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, anche sottolineando come, nonostante alcune imprecisioni, ci sia stata coerenza nel tempo del nucleo centrale della versione fornita, manchino intenti calunniosi e interessi patrimoniali nonché come siano presenti riscontri estrinseci); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 dei 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 dice