Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 04249/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alle pene accessorie e l'inammissibilità nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 15/12/2020, la Corte di appello di Brescia rideterminata in melius la pena irrogata nella misura di anni 2 di reclusione, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche - ha, nel resto, confermato, la sentenza del 02/11/2017 con il quale il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico e, poi, liquidatore di M&M Costruzioni s.r.I., dichiarata fallita il 25/02/2010, responsabile del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione di euro 59 mila (rimborso ai soci per finanziamenti), condannandolo alla pena principale poi riformata in appello e alle pene accessorie fallimentari ex art. 216, u.c.,

I. fall.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 649 cod. proc. pen. e vizi di motivazione, in quanto Gritti era già stato sottoposto a processo nella medesima qualità oggi in rilievo e nell'ambito di quel processo, conclusosi con la trasmissione degli atti al P.M. per gli accertamenti circa la sussistenza di eventuali ulteriori fattispecie fallimentari, la perizia rilevava i finanziamenti oggetto dell'imputazione, ma i fatti erano già stati valutati dal P.M., che non richiese una modifica dell'imputazione, e dal Tribunale, che demandò alla Procura le indagini per l'identificazione degli autori di tali fatti.

Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione, in quanto unica fonte di prova è la perizia elaborata nel precedente processo, che concludeva nel senso che si presumeva che i prelievi fossero stati autorizzati da Gritti, sicché l'affermazione di responsabilità si basa su una presunzione legale, secondo cui per il solo fatto di essere amministratore - creditore si risponde della restituzione di finanziamento ai soci atta al depauperamento delle risorse della società.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alle pene accessorie e l'inammissibilità nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, ma deve essere rilevata l'illegalità delle pene accessorie fallimentari irrogate.

2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

In linea con il principio di diritto in forza del quale, ai fini della preclusione connessa al ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799), le Sezioni unite, con specifico riferimento ai reati fallimentari, hanno chiarito che la condanna definitiva per il reato di bancarotta non impedisce di procedere nei confronti dello stesso imputato per altre e distinte condotte di bancarotta relative alla medesima procedura concorsuale (Sez.

U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249668).

Le conformi sentenze di merito hanno fatto buon governo dei principi di diritto richiamati, rilevando la diversità dei fatti di bancarotta oggetto dei due procedimenti; come precisato dalla sentenza di primo grado, il primo processo riguardava un fatto di bancarotta documentale e fatti di bancarotta per distrazione di beni strumentali, rimanenze e crediti per cauzioni, laddove nel procedimento in esame l'imputato è stato dichiarato colpevole per la bancarotta distrattiva della somma di 59 mila euro per rimborso di finanziamenti dei soci.

I rilievi, per certi aspetti congetturali, del ricorrente non scalfiscono il dato essenziale rappresentato dalla diversità dei fatti per i quali si è proceduto rispetto a quelli per i quali si procede in questa sede; di qui la manifesta infondatezza del motivo.

3. Anche il secondo motivo è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni.

La Corte distrettuale ha replicato al corrispondente motivo di appello richiamando non solo la circostanza che i fatti distrattivi furono commessi nel periodo in cui l'imputato era amministratore unico della fallita, ma anche quella per cui almeno il 50% le distrazioni videro c:orne beneficiario lo stesso ricorrente, sicché il sommarsi del ruolo gestorio conferito dalla carica amministrativa e di quello di significativo beneficiario della distrazione rende ragione della manifesta infondatezza del motivo.

D'altra parte, il ricorso non si confronta con il dato relativo ai beneficiari del reato - dato la cui pregnanza dimostrativa è stata valorizzata dal giudice di appello - risultando, sotto questo profilo, del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).4.

Non dipendendo l'inammissibilità del ricorso dalla sua tardività (Sez.

U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265106), rileva d'ufficio la Corte l'illegalità delle pene accessorie ex art. 216, u.c.,

I. fall. irrogate al ricorrente.

Invero, la sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

Si vede in ipotesi di pena illegale rilevabile d'ufficio dal giudice di legittimità, in quanto, indipendentemente dal fatto che le pene concretamente irrogate rientrino nella cornice edittale della norma così come manipolata dal giudice delle leggi, il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (cfr. Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205; Sez.

U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857).

Dopo la pronuncia della Corte costituzionale, sono intervenute, a chiarirne la portata, le Sezioni unite, che, hanno affermato il principio in forza del quale le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.

U., n. 28910 del 28/02/2019, Suraci).

Pertanto, limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216

I. fall. la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia, che dovrà rideterminare detta durata sulla base degli ordinari criteri commisurativi dettati dall'art. 133 cod. pen.

Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.Ir4.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia.

Dichiara inammissib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alle pene accessorie e l'inammissibilità nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 15/12/2020, la Corte di appello di Brescia rideterminata in melius la pena irrogata nella misura di anni 2 di reclusione, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche - ha, nel resto, confermato, la sentenza del 02/11/2017 con il quale il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico e, poi, liquidatore di M&M Costruzioni s.r.I., dichiarata fallita il 25/02/2010, responsabile del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione di euro 59 mila (rimborso ai soci per finanziamenti), condannandolo alla pena principale poi riformata in appello e alle pene accessorie fallimentari ex art. 216, u.c., I. fall. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 649 cod. proc. pen. e vizi di motivazione, in quanto Gritti era già stato sottoposto a processo nella medesima qualità oggi in rilievo e nell'ambito di quel processo, conclusosi con la trasmissione degli atti al P.M. per gli accertamenti circa la sussistenza di eventuali ulteriori fattispecie fallimentari, la perizia rilevava i finanziamenti oggetto dell'imputazione, ma i fatti erano già stati valutati dal P.M., che non richiese una modifica dell'imputazione, e dal Tribunale, che demandò alla Procura le indagini per l'identificazione degli autori di tali fatti. Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione, in quanto unica fonte di prova è la perizia elaborata nel precedente processo, che concludeva nel senso che si presumeva che i prelievi fossero stati autorizzati da Gritti, sicché l'affermazione di responsabilità si basa su una presunzione legale, secondo cui per il solo fatto di essere amministratore - creditore si risponde della restituzione di finanziamento ai soci atta al depauperamento delle risorse della società. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alle pene accessorie e l'inammissibilità nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, ma deve essere rilevata l'illegalità delle pene accessorie fallimentari irrogate. 2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. In linea con il principio di diritto in forza del quale, ai fini della preclusione connessa al ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799), le Sezioni unite, con specifico riferimento ai reati fallimentari, hanno chiarito che la condanna definitiva per il reato di bancarotta non impedisce di procedere nei confronti dello stesso imputato per altre e distinte condotte di bancarotta relative alla medesima procedura concorsuale (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249668). Le conformi sentenze di merito hanno fatto buon governo dei principi di diritto richiamati, rilevando la diversità dei fatti di bancarotta oggetto dei due procedimenti; come precisato dalla sentenza di primo grado, il primo processo riguardava un fatto di bancarotta documentale e fatti di bancarotta per distrazione di beni strumentali, rimanenze e crediti per cauzioni, laddove nel procedimento in esame l'imputato è stato dichiarato colpevole per la bancarotta distrattiva della somma di 59 mila euro per rimborso di finanziamenti dei soci. I rilievi, per certi aspetti congetturali, del ricorrente non scalfiscono il dato essenziale rappresentato dalla diversità dei fatti per i quali si è proceduto rispetto a quelli per i quali si procede in questa sede; di qui la manifesta infondatezza del motivo. 3. Anche il secondo motivo è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. La Corte distrettuale ha replicato al corrispondente motivo di appello richiamando non solo la circostanza che i fatti distrattivi furono commessi nel periodo in cui l'imputato era amministratore unico della fallita, ma anche quella per cui almeno il 50% le distrazioni videro c:orne beneficiario lo stesso ricorrente, sicché il sommarsi del ruolo gestorio conferito dalla carica amministrativa e di quello di significativo beneficiario della distrazione rende ragione della manifesta infondatezza del motivo. D'altra parte, il ricorso non si confronta con il dato relativo ai beneficiari del reato - dato la cui pregnanza dimostrativa è stata valorizzata dal giudice di appello - risultando, sotto questo profilo, del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).4. Non dipendendo l'inammissibilità del ricorso dalla sua tardività (Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265106), rileva d'ufficio la Corte l'illegalità delle pene accessorie ex art. 216, u.c., I. fall. irrogate al ricorrente. Invero, la sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». Si vede in ipotesi di pena illegale rilevabile d'ufficio dal giudice di legittimità, in quanto, indipendentemente dal fatto che le pene concretamente irrogate rientrino nella cornice edittale della norma così come manipolata dal giudice delle leggi, il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (cfr. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857). Dopo la pronuncia della Corte costituzionale, sono intervenute, a chiarirne la portata, le Sezioni unite, che, hanno affermato il principio in forza del quale le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. U., n. 28910 del 28/02/2019, Suraci). Pertanto, limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 I. fall. la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia, che dovrà rideterminare detta durata sulla base degli ordinari criteri commisurativi dettati dall'art. 133 cod. pen. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.Ir4. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. Dichiara inammissib
Decreto Cassazione n. 04249/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris