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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2024

Cassazione n. 42416/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza, emessa in data 23 maggio 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il suo reclamo avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza di Spoleto, accogliendo solo in parte il suo reclamo, lo ha respinto in merito alla mancata effettuazione di visite specialistiche urologica e neurologica, alla mancata fornitura di probiotici e di acqua calda, e all'omessa comparazione del mod. 72 del carcere di Terni rispetto a quello di altri istituti penitenziari, ritenendo infondata la censura circa le visite specialistiche, perché le stesse sono state effettuate, inammissibile la censura circa la somministrazione di farmaci e probiotici, trattandosi di materia in cui prevale la valutazione del medico, infondata la richiesta di equiparare i beni inseriti a mod. 72 di altri istituti, essendo giustificata la diversificazione a seconda dei vari territori, in ragione della possibile maggiore difficoltà di approvvigionamento, e infondata la censura in merito alla fornitura di acqua calda, che egli può prelevare quotidianamente dal locale docce; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge, con riferimento agli artt. 3 CEDU e 32 Cost., per non avere il Tribunale valutato che il ritardo nella effettuazione di visite mediche o nella somministrazione di medicinali costituisce una grave violazione del diritto alla salute e un trattamento carcerario inumano e non dignitoso, e che la mancanza di acqua calda nella cella viola l'art. 7 del regolamento 0.P., e non è sostituita dalla possibilità di attingerla nel locale docce, in quanto ivi la sua erogazione è limitata ad «un filo che scende»; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente non indica le ragioni per cui l'ordinanza impugnata contrasterebbe con gli artt. 3 CEDU e 32 Cost., ed in particolare, dopo un'ampia trattazione astratta circa il diritto alla salute del detenuto, non deduce alcuno specifico e concreto fatto che avrebbe determinato la violazione di tale diritto o addirittura la sottoposizione ad un trattamento carcerario inumano e degradante, dal momento che non indica né in che cosa sia consistito il dedotto ritardo nella prestazione di cure e terapie o nella effettuazione di visite specialistiche, non negando che queste ultime siano state svolte, come riferito nell'ordinanza impugnata, né quali danni o pericoli siano derivati da tale asserito ritardo, e in merito alla mancanza di acqua calda nella cella non indica quale limitazione alle proprie necessità igieniche derivi dal fatto di doverla attingere presso un locale attiguo, né quale rilievo abbia la portata della relativa tubatura, che non è dimostrata e in merito alla quale egli non afferma neppure che ciò impedisca l'attinginnento; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza, emessa in data 23 maggio 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il suo reclamo avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza di Spoleto, accogliendo solo in parte il suo reclamo, lo ha respinto in merito alla mancata effettuazione di visite specialistiche urologica e neurologica, alla mancata fornitura di probiotici e di acqua calda, e all'omessa comparazione del mod. 72 del carcere di Terni rispetto a quello di altri istituti penitenziari, ritenendo infondata la censura circa le visite specialistiche, perché le stesse sono state effettuate, inammissibile la censura circa la somministrazione di farmaci e probiotici, trattandosi di materia in cui prevale la valutazione del medico, infondata la richiesta di equiparare i beni inseriti a mod. 72 di altri istituti, essendo giustificata la diversificazione a seconda dei vari territori, in ragione della possibile maggiore difficoltà di approvvigionamento, e infondata la censura in merito alla fornitura di acqua calda, che egli può prelevare quotidianamente dal locale docce; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge, con riferimento agli artt. 3 CEDU e 32 Cost., per non avere il Tribunale valutato che il ritardo nella effettuazione di visite mediche o nella somministrazione di medicinali costituisce una grave violazione del diritto alla salute e un trattamento carcerario inumano e non dignitoso, e che la mancanza di acqua calda nella cella viola l'art. 7 del regolamento 0.P., e non è sostituita dalla possibilità di attingerla nel locale docce, in quanto ivi la sua erogazione è limitata ad «un filo che scende»; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente non indica le ragioni per cui l'ordinanza impugnata contrasterebbe con gli artt. 3 CEDU e 32 Cost., ed in particolare, dopo un'ampia trattazione astratta circa il diritto alla salute del detenuto, non deduce alcuno specifico e concreto fatto che avrebbe determinato la violazione di tale diritto o addirittura la sottoposizione ad un trattamento carcerario inumano e degradante, dal momento che non indica né in che cosa sia consistito il dedotto ritardo nella prestazione di cure e terapie o nella effettuazione di visite specialistiche, non negando che queste ultime siano state svolte, come riferito nell'ordinanza impugnata, né quali danni o pericoli siano derivati da tale asserito ritardo, e in merito alla mancanza di acqua calda nella cella non indica quale limitazione alle proprie necessità igieniche derivi dal fatto di doverla attingere presso un locale attiguo, né quale rilievo abbia la portata della relativa tubatura, che non è dimostrata e in merito alla quale egli non afferma neppure che ciò impedisca l'attinginnento; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigliere est