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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 marzo 2021

Cassazione n. 36222/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Benevento, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 30 marzo 2021 il Tribunale di Benevento ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 9 marzo 2021 dal Giudice per le indagini preliminari di Benevento, in relazione al reato di cui all'art. 44 lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001.

2. Con il primo motivo di ricorso l'indagato censura, sotto il profilo della violazione di legge, la motivazione per relationem, senza dar conto della valutazione delle specifiche questioni sollevate in ordine all'incertezza circa l'individuazione o estensione dell'area oggetto di sequestro, alla reale sussistenza del fatto oggetto di incolpazione, alla norma penale effettivamente violata rispetto al fatto contestato, alla specifica collocazione nel tempo dell'ipotesi delittuosa, ai comportamenti rilevanti penalmente.

Non risultava neanche specificato sulla base di quale fatto fosse stato ritenuto violato l'art. 10 in relazione all'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 e s.m.i., mentre nell'ordinanza impugnata era stata prospettata la generica violazione dell'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 e s.nn.i., essendo stata ritenuta irrilevante la DIA in sanatoria.

Aggiunge che gli operanti non avevano rinvenuto né lavori in corso né mezzi meccanici né maestranze, bensì avevano ritenuto che la traccia sul terreno avesse ad oggetto la pista o il circuito da motocross e non individuasse invece l'area di transito dei mezzi agricoli o di mezzi diversi sul terreno.

Lamenta l'assenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari perché il Tribunale si era limitato a evidenziare che la libera disponibilità delle opere potesse protrarre o aggravare le conseguenze della condotta contestata ovvero agevolare la commissione di altri reati.

Con il secondo eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché il Tribunale del riesame aveva prospettato un fatto-reato fino a quel momento neanche ipotizzato.

Dagli atti d'indagine sembrava che la polizia giudiziaria avesse focalizzato la sua attenzione sulla realizzazione del tracciato già presente.

Dunque, era evidente lo stridente contrasto tra il fatto ipotizzato dalla polizia giudiziaria e recepito dal Giudice per le indagini preliminari in sede di convalida della misura cautelare e l'enunciazione del medesimo fatto da parte del Tribunale del riesame.

Con il terzo lamenta la violazione di legge per assenza del fumus commissi delicti.

Era evidente l'errore concettuale del Tribunale che aveva ritenuto l'esistenza di un impianto sportivo, quando invece la contestazione provvisoria riguardava la mera variazione di destinazione d'uso dell'area oggetto di DIA.

Non era stato realizzato un impianto sportivo.

Non vi erano opere edili, quali spogliatoi, locali igienici, opere murarie e recinzioni, né realizzate né in corso di realizzazione.

Sostiene che l'area ricadente in zona agricola era stata da tempo interessata da interventi di modifica planoaltimetrica, oggetto nel 2015 di DIA in sanatoria.

Su tale area era stato rinvenuto un tracciato creato, sempre nel tempo passato, dall'occasionale transito motociclistico effettuato saltuariamente ed esclusivamente ida suo figlio, motociclista dilettante, e dal transito dei mezzi agricoli.

Tale utilizzo dell'area, per esigenze strettamente private, non rendeva l'intervento antropico abusivo neanche per violazione dell'art. 10 d.P.R. n. 380 del 2001.

Nel caso in esame non ricorrevano le condizioni del sequestro e della convalida perché non si trattava di interventi di nuova costruzione, bensì di un semplice movimento terra per diversa sistemazione planoaltimetrica e morfologica dell'area, né si trattava di un caso di ristrutturazione urbanistica o di variazione di destinazione d'uso di fabbricati, anche perché l'area si trovava in zona agricola E) e non in zona A).

Sostiene che la situazione era assimilabile alla condizione di chi, nell'ambito della propria abitazione, ave 0 destinato un vano a palestra personale disponendovi le relative attrezzature da fitness.

Precisa che era stato lo stesso Tribunale, laddove aveva affermato l'inefficacia e/o l'irrilevanza della DIA 2015 a legittimare la realizzazione del presunto impianto sportivo e a riconoscere implicitamente che l'intervento antropico si era realizzato prima di quella data.

In questo caso avrebbe dovuto ritenere prescritto l'ipotetico reato contravvenzionale e accogliere l'istanza di revoca e/o annullamento della misura non essendo stato accertato alcun nuovo intervento edilizio o necessitante un titolo abilitativo.

Con la memoria precisa che in data 20 maggio 2021 il Responsabile dell'UTC di [OSCURATO:PERSONA] aveva verificato la conformità dello stato dei luoghi rispetto alla DIA in sanatoria del 4 luglio 2015 [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è infondato.

I tre motivi possono essere trattati congiuntamente perché attengono alla liceità della trasformazione di un terreno agricolo in pista da motocross e alla legittimità del decreto di sequestro preventivo.

Si evidenzia che, trattandosi di misura cautelare reale, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso il ricorso per cassazione solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (così, tra le più recenti, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv 269656).

Nel caso in esame il Tribunale del riesame ha risposto esaustivamente alle censure sollevate.

Con riferimento al capo d'incolpazione l'ha ritenuto sufficientemente specificato; trattandosi di un intervento su suolo agricolo, ha affermato la necessità del permesso a costruire (Cass., Sez. 3, n. 12920 del 17/02/2016, Pratesi, Rv. 266349-01); in ogni caso ha escluso la rilevanza della DIA in sanatoria e ha osservato che la CIL era relativa ad altre opere.

In considerazione della prosecuzione dei lavori tra i due sopralluoghi e che l'opera abusiva, di carattere unitario, non era stata ancora completata, il Tribunale del riesame ha ritenuto integrato anche il periculum in mora.

Rispetto a tale contesto, non decisivo è il fatto sopravvenuto, eventualmente valutabile dal giudice di merito, della constatazione da parte del Responsabile dell'UTC e degli operanti della Forestale della conformità dello stato dei luoghi alla DIA in sanatoria.Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Benevento, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 30 marzo 2021 il Tribunale di Benevento ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 9 marzo 2021 dal Giudice per le indagini preliminari di Benevento, in relazione al reato di cui all'art. 44 lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001. 2. Con il primo motivo di ricorso l'indagato censura, sotto il profilo della violazione di legge, la motivazione per relationem, senza dar conto della valutazione delle specifiche questioni sollevate in ordine all'incertezza circa l'individuazione o estensione dell'area oggetto di sequestro, alla reale sussistenza del fatto oggetto di incolpazione, alla norma penale effettivamente violata rispetto al fatto contestato, alla specifica collocazione nel tempo dell'ipotesi delittuosa, ai comportamenti rilevanti penalmente. Non risultava neanche specificato sulla base di quale fatto fosse stato ritenuto violato l'art. 10 in relazione all'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 e s.m.i., mentre nell'ordinanza impugnata era stata prospettata la generica violazione dell'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 e s.nn.i., essendo stata ritenuta irrilevante la DIA in sanatoria. Aggiunge che gli operanti non avevano rinvenuto né lavori in corso né mezzi meccanici né maestranze, bensì avevano ritenuto che la traccia sul terreno avesse ad oggetto la pista o il circuito da motocross e non individuasse invece l'area di transito dei mezzi agricoli o di mezzi diversi sul terreno. Lamenta l'assenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari perché il Tribunale si era limitato a evidenziare che la libera disponibilità delle opere potesse protrarre o aggravare le conseguenze della condotta contestata ovvero agevolare la commissione di altri reati. Con il secondo eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché il Tribunale del riesame aveva prospettato un fatto-reato fino a quel momento neanche ipotizzato. Dagli atti d'indagine sembrava che la polizia giudiziaria avesse focalizzato la sua attenzione sulla realizzazione del tracciato già presente. Dunque, era evidente lo stridente contrasto tra il fatto ipotizzato dalla polizia giudiziaria e recepito dal Giudice per le indagini preliminari in sede di convalida della misura cautelare e l'enunciazione del medesimo fatto da parte del Tribunale del riesame. Con il terzo lamenta la violazione di legge per assenza del fumus commissi delicti. Era evidente l'errore concettuale del Tribunale che aveva ritenuto l'esistenza di un impianto sportivo, quando invece la contestazione provvisoria riguardava la mera variazione di destinazione d'uso dell'area oggetto di DIA. Non era stato realizzato un impianto sportivo. Non vi erano opere edili, quali spogliatoi, locali igienici, opere murarie e recinzioni, né realizzate né in corso di realizzazione. Sostiene che l'area ricadente in zona agricola era stata da tempo interessata da interventi di modifica planoaltimetrica, oggetto nel 2015 di DIA in sanatoria. Su tale area era stato rinvenuto un tracciato creato, sempre nel tempo passato, dall'occasionale transito motociclistico effettuato saltuariamente ed esclusivamente ida suo figlio, motociclista dilettante, e dal transito dei mezzi agricoli. Tale utilizzo dell'area, per esigenze strettamente private, non rendeva l'intervento antropico abusivo neanche per violazione dell'art. 10 d.P.R. n. 380 del 2001. Nel caso in esame non ricorrevano le condizioni del sequestro e della convalida perché non si trattava di interventi di nuova costruzione, bensì di un semplice movimento terra per diversa sistemazione planoaltimetrica e morfologica dell'area, né si trattava di un caso di ristrutturazione urbanistica o di variazione di destinazione d'uso di fabbricati, anche perché l'area si trovava in zona agricola E) e non in zona A). Sostiene che la situazione era assimilabile alla condizione di chi, nell'ambito della propria abitazione, ave 0 destinato un vano a palestra personale disponendovi le relative attrezzature da fitness. Precisa che era stato lo stesso Tribunale, laddove aveva affermato l'inefficacia e/o l'irrilevanza della DIA 2015 a legittimare la realizzazione del presunto impianto sportivo e a riconoscere implicitamente che l'intervento antropico si era realizzato prima di quella data. In questo caso avrebbe dovuto ritenere prescritto l'ipotetico reato contravvenzionale e accogliere l'istanza di revoca e/o annullamento della misura non essendo stato accertato alcun nuovo intervento edilizio o necessitante un titolo abilitativo. Con la memoria precisa che in data 20 maggio 2021 il Responsabile dell'UTC di [OSCURATO:PERSONA] aveva verificato la conformità dello stato dei luoghi rispetto alla DIA in sanatoria del 4 luglio 2015 [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è infondato. I tre motivi possono essere trattati congiuntamente perché attengono alla liceità della trasformazione di un terreno agricolo in pista da motocross e alla legittimità del decreto di sequestro preventivo. Si evidenzia che, trattandosi di misura cautelare reale, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso il ricorso per cassazione solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (così, tra le più recenti, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv 269656). Nel caso in esame il Tribunale del riesame ha risposto esaustivamente alle censure sollevate. Con riferimento al capo d'incolpazione l'ha ritenuto sufficientemente specificato; trattandosi di un intervento su suolo agricolo, ha affermato la necessità del permesso a costruire (Cass., Sez. 3, n. 12920 del 17/02/2016, Pratesi, Rv. 266349-01); in ogni caso ha escluso la rilevanza della DIA in sanatoria e ha osservato che la CIL era relativa ad altre opere. In considerazione della prosecuzione dei lavori tra i due sopralluoghi e che l'opera abusiva, di carattere unitario, non era stata ancora completata, il Tribunale del riesame ha ritenuto integrato anche il periculum in mora. Rispetto a tale contesto, non decisivo è il fatto sopravvenuto, eventualmente valutabile dal giudice di merito, della constatazione da parte del Responsabile dell'UTC e degli operanti della Forestale della conformità dello stato dei luoghi alla DIA in sanatoria.Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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