CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 23437/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Brindisi, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato che il medesimo aveva prestato attività che rientravanella tipologia di incarico di cui all’art. 27, comma primo, lettera b) del CCNL 8.6.2000 di “Direzione di [OSCURATO:PERSONA]” ed ha condannato la ASL di Brindisi al pagamento delle differenze retributive, quantificate in € 38.846,49 oltre accessori dal 9.1.2018. [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la ASL di Brindisi come psicologo dirigente di I livelloe Responsabile dell’U.O. [OSCURATO:PERSONA] n. 3 di [OSCURATO:PERSONA] dal 1997, aveva dedotto che dalle schede degli inquadramenti e dei relativi conguagli di cui alla nota del 21.7.2006in attuazione del CCNL 3.11.2005 inviata ai dirigenti dei ruoli S.P.T.A., risultava che gli era stata assegnata una qualifica con incarico “di alta specializzazione”, differente rispetto a quello assegnato ai colleghi, e che gli era stato corrisposto il trattamento economico previsto dall’art. 27, comma primo, lett. c) del CCNLper i Dirigenti del SSN, inferiore a quello di “responsabile di struttura semplice” di cui alla lettera b) del CCNL dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], a lui attribuito dal 1.7.2007. Aveva sostenuto la sussistenza del proprio diritto alla corresponsione della retribuzione di posizione spettante al dirigente di struttura semplice in relazione alle funzioni svolte prima del 1.7.2007, in quanto pienamente sovrapponibili a quelle svolte successivamente ed equiparabili a quelle espletate dagli altri colleghi responsabili delle U.O. di assistenza consultoriale nei vari distretti appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA], ai quali era stato riconosciuto il trattamento economico spettante al dirigente di struttura semplice. 2. La Corte di Appello di Lecce, in accoglimento dell’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] BR, ha rigettato la domanda proposta dal Ciracì. 3. Respinte le eccezioni di inammissibilità dell’appello e di difetto di giurisdizione, la Corte territoriale ha ritenuto che occorresse una determinazione della ASL di appartenenza sulla dotazione organica, espressa mediante atto aziendale, dal quale risultasse la presenza della figura professionale rispetto alla quale il Ciracì aveva rivendicato lo svolgimento delle mansioni. 4. Ha pertanto considerato privi di pregio i riferimenti al contenuto sostanziale delle funzioni svolte e allo svolgimento, da parte del Ciracì, di funzioni dirigenziali al pari degli altri colleghi ai quali era stata attribuita la qualifica di “Dirigenti di [OSCURATO:PERSONA]”; ha inoltreescluso l’applicazione dell’art. 2103 cod. civ. e dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001. 5. Considerato checon delibera n. 1441 del Direttore Generale del 24.5.2006 la ASL di Brindisi aveva individuato la posizione dirigenziale di Direzione di [OSCURATO:PERSONA], haescluso che prima dell’adozione di tale determinazione al Ciracì potessero essere riconosciute le differenze di retribuzione. 6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattromotivi, illustrati da memoria. 7. L ’[OSCURATO:PERSONA] di Brindisi ha resistito con controricorso , illustrato da memoria. DIRITTO 1.Con il primomotivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 51, secondo comma, del CCNL 5.12.1996, dell’art. 27 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’art. 41 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], inrelazione dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Addebita alla Corte territoriale di non avere considerato che ai dirigenti dei Distretti di Ostuni, [OSCURATO:PERSONA], Fasano e Mesagne, tutti incaricati come il Ciracì in forza della delibera n. 4838 del 6.10.1997(incontestata e discussa tra le parti),era stato riconosciuto il trattamento retributivo spettante per l’incarico da dirigente di tipo b). Evidenzia che con la suddetta delibera, incontestata e discussa tra le parti,la struttura aziendale era stata riorganizzata in [OSCURATO:PERSONA], corrispondente alla [OSCURATO:PERSONA], ed erano state previste le figure di dirigente della medesima struttura, con assegnazione delle relative mansioni. Sostiene che la determinazione della ASL sulla dotazione organica era stata espressa mediante atto aziendale, dal quale risultava la presenza della figura professionale rispetto alla quale il Ciracì rivendica lo svolgimento delle mansioni di Direttore di [OSCURATO:PERSONA] ed il conseguente trattamento economico, asserendo che la differenza tra le espressioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è solo lessicale. Aggiunge che i compiti del Ciracì erano stati meglio specificati nel regolamento del 1997 e ribaditi con la nota n. 10/D55 del 2.3.1999, documenti incontestati ed oggetto di discussione tra le parti. 2. Con il secondo motivo il ricorso denunciaviolazione e falsa applicazione degli artt. 51, secondo comma, del CCNL 5.12.1996, dell’art. 27 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 41 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Evidenzia che ai sensi dell’art. 27, comma 10, del CCNL 8.6.2000, sino all’adozione dell’atto aziendale gli incarichi di cui al comma 1, lett. b), c) e d) corrispondono, nell’ordine, a quelli previsti dall’art. 56, comma 1, fascia b) e a quelli di cui all’art. 57 fasce a) e b) del CCNL 5.12.1996. Insiste nel sostenere che al Ciracì è stato conferito l’incarico di Dirigente di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e che doveva pertanto essergli riconosciuto il trattamento economico proprio della figura dirigenziale prevista dall’art. 27 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] lettera B; lamenta l’ingiusta decurtazione del livello retributivo parte variabile. Evidenzia che il Ciracì non aveva svolto di fatto funzioni dirigenziali, ma era stato formalmente incaricato dello svolgimento delle funzioni di dirigente di struttura semplice con la delibera n. 4838 del 6.10.1997, di cui richiama il contenuto. 3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., in merito alla proporzionalità e alla sufficienza della retribuzione percepita. Critica la sentenza impugnata per non avere esplicitato le ragioni per le quali solo al Ciracì era stato applicato il trattamento economico previsto per la figura dirigenziale di cui all’art. 27, lettera C) del CCNL 8.6.2000, mentre a tutti gli altri dirigenti nominati con la medesima delibera n. 4838/1997 era stato riconosciuto il trattamento economico previsto dall’art. 27, lettera B) del CCNL 8.6.2000, e per non avere esplicitato le ragioni per le quali agli altri dirigenti, nel ricalcolo delle differenze retributive per gli anni 2002-2005, era stato riconosciuto il trattamento economico previsto per iDirigenti di [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene che la disparità di trattamento posta in essere dalla ASL, che ha omesso di applicare al Ciracì il trattamento economico previsto dai CCNL applicabili, contrasta con i principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza della retribuzione. Richiama sul punto la sentenza di primo grado. 4. Con il quarto motivo il ricorso denunciala nullità della sentenza ex art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ.; illegittimità costituzionale degli artt. 62 e 72 della legge n. 98 del 9.8.2013 di conversione del d.l.n. 69/2013, per violazione degli artt. 97 e 106 Cost. Evidenzia che la sentenza impugnata è stata emessa da un Collegio composto da un giudice non togato, che è stato il relatore della causa e l’estensore della medesima sentenza. Sostiene che gli artt. 62 e 72 della legge n. 98/2013 contrastano con l’art.106, comma 2, Cost. 5. Il quarto motivo, che per ragioni logiche va esaminato per primo, è infondato, come ripetutamente affermato da questa Corte (v. Cass. n. 13155/2025; Cass. n. 11183/2025; Cass. n. 10710/2025; Cass. n.4430/2025 e la giurisprudenza ivi richiamata). All’accoglimento della censura osta la pronuncia della Corte costituzionale n. 41/2021, che nel dichiararel’illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del d.l. n. 69/2013 convertito, con modificazioni, in legge n. 98/201, ha contestualmente disposto che l’efficacia di tale pronuncia di illegittimità avesse a prodursi esclusivamente a seguito del completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del decreto legislativo n. 116/2017. Si è dunque chiarito che a seguito della sentenza dellaCorte costituzionale n. 41/2021, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di quelle disposizioni , contenute nel d. l. n. 69/2013 (conv. con mod. nella legge n. 98/2013), che conferiscono al giudice ausiliario di appello lo “status” di componente dei collegi nelle sezioni delle Corti di appello, queste ultime potranno legittimamente continuare ad avvalersi dei giudici ausiliari fino a quando, entro la data del 31.10.2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria; fino a quel momento la temporanea tollerabilità costituzionale dell’attuale assetto è volta ad evitare l’annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le Corti di Appello dei giudici onorari al fine di ridurre l’arretrato nelle cause civili. 6. I restanti motivisono inammissibili. Nel prospettareche la delibera n. 4838 del 6.10.1997 non è stata valutata, le censurenon si confrontano col decisum e fa leva su contenuti specifici di tale documento, che peraltro non risultano dalla sentenza impugnata, sollecitandone la rilettura. Sotto il primo profilo, la Corte territoriale ha evidenziato che le domande proposte dal Ciracì non erano fondate sulle scelte organizzative dell’Azienda, ma sul mancato riconoscimento retributivo per le funzioni di fatto svolte ed asseritamente coerenti conla delibera n. 4838 del 6.10.1997 ed ha ritenuto non significativa la circostanza, valorizzata dal Ciracì, che il medesimo aveva sempre svolto le funzioni dirigenziali al pari degli altri colleghi ai quali era stata formalmente attribuita la qualifica di “Dirigenti di Struttura semplice”, a prescindere dall’epoca in cui era stata effettivamente introdotta nell’organico della [OSCURATO:PERSONA] la figura di Dirigente di [OSCURATO:PERSONA]. In ordine al secondo profilo, deve rammentarsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass.14 aprile 2017, n. 8758). 7. Il ricorso va pertanto rigettato. 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 9. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per