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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 3 luglio 2023

Cassazione n. 34510/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/10/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena detentiva irrogata con la sentenza del 21 giugno 2017 della Corte di appello di Messina.

Ritenuto che il motivo unico dedotto (erronea applicazione dell'art. 58- quater Ord. pen. e correlato vizio di motivazione) devolve censura manifestamente infondata perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto palese con il dato normativo e con la costante giurisprudenza di legittimità anche tenendo conto del tenore dell'intervenuta archiviazione e della rilevanza, dal punto di vista negativo, della sottostante condotta in chiave trattannentale.

Rilevato, invero, che ai fini della revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare, il comportamento che la giustifica va considerato esclusivamente sotto il profilo della sua natura negativa ai fini della permanenza della misura premiale (Sez. 1, n. 28841 del 17/05/2019, Tinnirello, Rv. 276394); tanto considerato che il provvedimento concessivo del beneficio è naturalmente connotato da una stabilità relativa, allo stato degli atti (Sez. 1, n. 636 del 11/02/1993, Chianetta, Rv. 196861) non assimilabile al giudicato ma suscettibile di revoca o modifica in presenza di elementi di novità, destinati a incidere in misura determinante sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la misura alternativa e la sua permanenza in funzione delle finalità perseguite.

Considerato, peraltro, che quando la revoca sia stata disposta in relazione alla segnalazione di un comportamento di rilevanza penale, la successiva pronuncia di assoluzione per quei fatti impone al tribunale di sorveglianza di valutare se la decisione assolutoria debba incidere o no sulla revoca disposta (Sez. 1, n. 42542 del 25/6/2018, Rv. 274336) ma che, nel caso di specie, dal provvedimento di archiviazione emergono le ragioni che ne avevano costituito il fondamento e che, comunque, la sottostante condotta è stata considerata rilevante, dal punto di vista trattamentale, in senso negativo, sicché il ricorso, sul punto si appalesa altresì generico perché non dimostra la decisività della pronuncia.

Ritenuto pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna*0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 luglio 2023 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena detentiva irrogata con la sentenza del 21 giugno 2017 della Corte di appello di Messina. Ritenuto che il motivo unico dedotto (erronea applicazione dell'art. 58- quater Ord. pen. e correlato vizio di motivazione) devolve censura manifestamente infondata perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto palese con il dato normativo e con la costante giurisprudenza di legittimità anche tenendo conto del tenore dell'intervenuta archiviazione e della rilevanza, dal punto di vista negativo, della sottostante condotta in chiave trattannentale. Rilevato, invero, che ai fini della revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare, il comportamento che la giustifica va considerato esclusivamente sotto il profilo della sua natura negativa ai fini della permanenza della misura premiale (Sez. 1, n. 28841 del 17/05/2019, Tinnirello, Rv. 276394); tanto considerato che il provvedimento concessivo del beneficio è naturalmente connotato da una stabilità relativa, allo stato degli atti (Sez. 1, n. 636 del 11/02/1993, Chianetta, Rv. 196861) non assimilabile al giudicato ma suscettibile di revoca o modifica in presenza di elementi di novità, destinati a incidere in misura determinante sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la misura alternativa e la sua permanenza in funzione delle finalità perseguite. Considerato, peraltro, che quando la revoca sia stata disposta in relazione alla segnalazione di un comportamento di rilevanza penale, la successiva pronuncia di assoluzione per quei fatti impone al tribunale di sorveglianza di valutare se la decisione assolutoria debba incidere o no sulla revoca disposta (Sez. 1, n. 42542 del 25/6/2018, Rv. 274336) ma che, nel caso di specie, dal provvedimento di archiviazione emergono le ragioni che ne avevano costituito il fondamento e che, comunque, la sottostante condotta è stata considerata rilevante, dal punto di vista trattamentale, in senso negativo, sicché il ricorso, sul punto si appalesa altresì generico perché non dimostra la decisività della pronuncia. Ritenuto pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna*0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il Consigliere estenso
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