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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 27549/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 8015-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S. BOTTICELLI 26/22, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.B.

MARTINI 2, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] BELLECCA, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'ufficio di rappresentanza regionale, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] CARBONE; - controricorrente - contro A.B.C.-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] CESARO, che la rappresenta e difende; - con troricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ARDITO; - controricorrente al ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] BELLECCA, che lo rappresenta e difende; - con troricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 5881/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 17/09/2020; Ric. 2021 n. 08015 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.

Ritenuto in fatto - che il [OSCURATO:PERSONA], via S. Botticelli 26/22, Napoli, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 5881/20, del 17 settembre 2020, del Tribunale di Napoli, che — accogliendo parzialmente il gravame esperito dall'[OSCURATO:PERSONA] A.B.C.- [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi, "[OSCURATO:PERSONA]" o "ABC"), avverso la sentenza n. 34467/16 del Giudice di Pace di Napoli — ha respinto la domanda restitutoria, proposta dagli odierni ricorrenti, relativamente alla quota per depurazione acque della tariffa prevista per il servizio idrico somministrato nel Comune di Napoli, confermando, invece, l'accoglimento di analoga domanda di altri utenti, ovvero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - che, in punto di fatto, i ricorrenti riferiscono che il [OSCURATO:PERSONA] di via Botticelli 26/22 adiva l'autorità giudiziaria, convenendo in giudizio sia l'[OSCURATO:PERSONA] che il Comune di Napoli, essendosi rivelato infruttuoso il tentativo di conseguire in via stragiudiziale la restituzione delle quote del corrispettivo per la fruizione del servizio idrico relative alla depurazione acque; - che la pretesa veniva avanzata sul presupposto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008, ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della Ric. 2021 n. 08015 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -3- legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché dell'art. 155, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui prevedevano che tale quota della tariffa del servizio idrico fosse dovuta anche nel caso in cui "manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi"; - che siffatta declaratoria di illegittimità costituzionale era stata, infatti, motivata sul rilievo che, nell'ipotesi suddetta, l'obbligo di pagamento risultava non correlato ad alcuna controprestazione; - che spiegavano in giudizio intervento adesivo autonomo la Ingenito e la Garofalo, nonché il Capuozzo, il Russo, l'Ulisse e tale [OSCURATO:PERSONA]; - che l'[OSCURATO:PERSONA], oltre a resistere, nel merito, alla pretesa attorea chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la Regione [OSCURATO:PERSONA], proprietaria del depuratore, verso la quale proponeva domanda di manleva; - che costituitasi in giudizio quest'ultima, la stessa chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (d'ora in poi, Hydrogest), affidataria del servizio di depurazione, per essere dalla stessa manlevata; - che il giudice di prime cure — dichiarato il difetto di legittimazione del Comune di Napoli — accoglieva la domanda di restituzione proposta dall'attore e dagli intervenuti contro l'[OSCURATO:PERSONA], condannandola (sul presupposto che gli utenti avevano concluso con essa il contratto di somministrazione dell'acqua) a restituire una somma pari alla quota per il servizio di depurazione acque, e ciò sul presupposto dell'accertato difetto di funzionamento del depuratore di Cuma; Ric. 2021 n. 08015 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -4- - che sempre il primo giudice rigettava le domande di manleva proposte dall'[OSCURATO:PERSONA] avverso il Comune di Napoli e la Regione [OSCURATO:PERSONA], nonché quella di quest'ultima nei confronti della società Hydrogest; - che proposto gravame dall'[OSCURATO:PERSONA], il giudice di secondo cure lo accoglieva solo in parte, segnatamente quanto al rigetto della domanda del Condominio, della Ingenito e della Garofalo, per carenza di prova del pagamento delle somme chieste in restituzione; - che avverso la sentenza del Tribunale partenopeo ricorrono per cassazione il Condominio, la Ingenito e la Garofalo sulla base — come detto — di un unico motivo; - che esso denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. — "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.", e ciò "in ordine alla pretesa carenza probatoria concernente gli importi indebitamente pagati nonché l'evidente omesso esame di documenti dal quale emerge chiaramente il riconoscimento da parte di ABC del pagamento delle somme e dei relativi importi da parte dei ricorrenti"; - che si assume, infatti, che ABC "non ha mai utilmente contestato il pagamento delle fatture da parte degli odierni ricorrenti", sicché essa non avrebbe "mai contestato specificamente la mancanza di prova del quantum, né il mancato pagamento delle fatture da parte dei ricorrenti"; - che, dunque, dovrebbe farsi applicazione del principio secondo cui alla non contestazione del convenuto consegue la "relevatio ab onere probandi" dell'attore; Ric. 2021 n. 08015 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -5- - che ha proposto ricorso avverso la medesima sentenza anche [OSCURATO:PERSONA], svolgendo un unico motivo di impugnazione; - che esso denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, cod. proc. civ., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 cod. proc. civ., per avere il Tribunale di Napoli disposto la compensazione integrale delle spese di lite di ambo i gradi di giudizio, pur accogliendo la domanda di ripetizione proposta da esso Capuozzo; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata, nonché svolgendo ricorso incidentale sulla base di sei motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt.75, 81 e 100 cod. proc. civ., dell'art. 156 del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché dell'art. 1218 cod. civ., per avere il giudice di appello riconosciuto, nonostante specifica eccezione sul punto, la legittimazione passiva dell'ABC, in luogo di quella esclusiva della Regione [OSCURATO:PERSONA]; - che il secondo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 155 del d.lgs. n. 152 del 2006, con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale del 10 ottobre 2008, n. 355, per avere la sentenza impugnata, nell'accogliere la domanda del Capuozzo, del Russo e dell'Ulisse, "riconosciuto, nonostante specifica eccezione sul punto, il diritto degli utenti alla restituzione dei canoni anche laddove il Ric. 2021 n. 08015 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -6- depuratore è solo parzialmente funzionante e non mancante ovvero temporaneamente inattivo"; - che il terzo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., per avere il giudice di appello "fondato la decisione su prove ritenute esistenti ma in realtà mai offerte dai Sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine agli importi indebitamente pagati"; - che il quarto motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt.32, 106 e 112 cod. proc. civ. e degli artt. 1292, 1298, 2043 e 2055 cod. civ., censurando la sentenza impugnata "per aver rigettato la domanda di manleva proposta dall'ABC Napoli nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto della mancata prova del versamento delle somme incassate dagli attori ed interventori oggetto della domanda di restituzione"; - che il quinto motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt.32 e 106 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1292, 1298, 2043 e 2055 cod. civ., censurando la sentenza impugnata "per non aver riconosciuto la responsabilità della Regione [OSCURATO:PERSONA] in qualità di proprietaria dell'impianto e della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in qualità di società affidataria del servizio di depurazione, nella forma non sconosciuta al nostro ordinamento della «cooperazione del terzo nell'inadempimento» della prestazione contrattuale"; - che il sesto motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., e ciò "in ordine all'operata inversione dell'onere della Ric. 2021 n. 08015 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -7- prova con riferimento agli oneri di progettazione, realizzazione o completamento degli impianti di depurazione ai sensi dell'art. 8- sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 2008, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13"; - che ha resistito, al ricorso incidentale di ABC, la società Hydrogest, chiedendo che lo stesso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato; - che sono rimasti, invece, intimati il Comune di Napoli, il Russo e l'Ulisse; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 21 aprile 2022; - che ha presentato memoria la società Hydrogest.

Considerato in diritto - che, in via preliminare, va disposta la riunione delle impugnazioni, che nella specie è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto esse investono lo stesso provvedimento (Cass. Sez.

Un., sent. 23 gennaio 2013, n. 1521, Rv. 624792-01; in senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. 5, sent. 30 ottobre 2018, n. 27550, Rv. 651065-01); - che, tanto premesso, il ricorso principale è inammissibile; - che l'unico motivo in cui si articola — con il quale si censura la sentenza impugnata per aver ravvisato una carenza di prova, da parte degli utenti del servizio idrico, in relazione agli importi Ric. 2021 n. 08015 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -8- indebitamente pagati quale tariffa per depurazione acque — è, infatti, inammissibile; - che, in disparte il rilievo secondo cui costituisce "elemento valutativo riservato al giudice del merito", apprezzare, "nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte" (così Cass. Sez. 6-1, ord. 7 febbraio 2019, n. 3680, Rv. 653130-01), sicché tale "apprezzamento è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per incongruenza o illogicità della motivazione, non spettando a questa Corte il potere di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni poste a fondamento della decisione" (Cass. Sez. 1, sent. 11 giugno 2014, n. 13217, Rv. 631806-01), deve preliminarmente rilevarsi che la censura di violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. non risulta formulata nel rispetto dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.; - che, difatti, l'osservanza di tale norma esige che il ricorrente — anche attraverso la riproduzione testuale di stralci dei precedenti scritti defensionali, propri e della controparte — abbia provveduto sia ad "indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese", sia ad inserire nel ricorso "la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi" (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 9 agosto 2016, n. 16655, Rv. 641486-01), oltre che ad "indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l'eventuale totale assenza di contestazioni sul punto" Ric. 2021 n. 08015 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -9- (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 22 maggio 2017, n. 12840, Rv. 644383- 01); - che tanto non risulta avvenuto nel caso che occupa, donde l'inammissibilità del motivo; - che il ricorso incidentale di ABC è, invece, fondato, sebbene solo con riferimento al quarto e quinto motivo, nonché limitatamente alla doglianza relativa alla domanda di manleva verso la Regione; - che il primo motivo di tale ricorso — che censura la sentenza per aver riconosciuto la legittimazione di essa ABC, in luogo di quella esclusiva della Regione [OSCURATO:PERSONA] — è infondato; - che questa Corte ha reiteratamente affermato che "la legittimazione passiva in ordine alla domanda di restituzione della quota della tariffa del servizio idrico, non dovuta in ragione del mancato funzionamento dell'impianto di depurazione, spetta innanzitutto al soggetto, nella specie l'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Napoli, che risulti parte del contratto di somministrazione e che abbia ricevuto il pagamento rivelatosi indebito" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 21 novembre 2021, n. 36507, nello stesso senso già Cass. Sez. 3, sent. 11 febbraio 2020, n. 3314, Rv. 656891-04, nonché, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 13 febbraio 2020, n. 3692, non massimata sul punto, e Cass. Sez. 3, sent. 5 giugno 2020, n. 11586, non massimata sul punto); - che il secondo motivo — che censura la sentenza per aver accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che il depuratore fosse "parzialmente funzionante" (e non inesistente o temporaneamente inattivo) — è Ric. 2021 n. 08015 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -10- inammissibile, perché non coglie la "ratio decidendr della sentenza impugnata; - che essa, infatti, ha correttamente confermato l'accoglimento della domanda presentata dai suddetti utenti, rigettando il motivo di gravame con cui ABC aveva sostenuto essere onere di ciascuno di essi "dimostrare che il servizio di depurazione era temporaneamente interrotto alla data di emissione della fattura ovvero alla data di pagamento del canone di depurazione" (esito al quale il giudice di appello è pervenuto sul rilievo che la prova della non interruzione del servizio dovesse essere fornita da ABC); - che il Tribunale di Napoli si è, infatti, conformato al principio, ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo cui, "configurandosi la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 10 febbraio 2022, n. 3044, non massimata; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-3, ord. n. 36507 del 2021, cit., Cass. Sez. 3, sent. 12 giugno 2020, n. 11270, Cass. Sez. 3, sent. n. 3692 del 2020, cit.; Cass. Sez. 3, sent. n. 3314 del 2020, cit., nonché — quale sentenza capofila — Cass. Sez. 3, sent. 4 giugno 2013, n. 14042, Rv. 626790-01); - che pure il terzo motivo — con cui si assume che il Tribunale di Napoli avrebbe fondato la conferma dell'accoglimento delle domande del Capuozzo, del Russo e dell'Ulisse su prove dei Ric. 2021 n. 08015 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -11- pagamenti dagli stessi effettuati, in realtà, inesistenti - è inammissibile; - che il motivo si risolve, infatti, nel non consentito tentativo di mettere in discussione l'apprezzamento delle risultanze istruttorie (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01, Cass. Sez. 1, ord. 26 settembre 2018, n. 23153, Rv. 650931-01, Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618, nonché, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 17 novembre 2021, n. 34786, Rv. 663118-01); - che i motivi quarto e quinto - relativamente al rigetto della domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] - sono fondati, quantunque nei limiti di seguito precisati; - che questa Corte, infatti, ha già affermato che la possibilità per ABC di rivalersi nei confronti della Regione trova titolo nella cooperazione della stessa, quale proprietaria dell'impianto, nell'inadempimento del contratto di utenza ascrivibile ad ABC (cfr., quale pronuncia capofila, Cass. Sez. 3, sent. n. 3692 del 2020, cit., Cass. Sez. 3, sent. 12 giugno 2020, n. 11294, Cass. Sez. 3, sent. 15 giugno 2020, n. 11582, Cass. Sez. 3, sent. 15 giugno 2020, n. 11584); - che il titolo, dunque, della pretesa di ABC di essere manlevata dalla Regione è da ricondursi al fatto che quest'ultima, quale proprietaria dell'impianto di depurazione, ha lasciato che lo stesso versasse in una condizione tale da impedire agli utenti del servizio idrico partenopeo di fruire della prestazione di depurazione acque, rendendo, così, inadempiente, verso di essi, il soggetto (l'[OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 08015 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -12- Speciale, appunto) che risultava obbligato pfornire anche tale prestazione, in forza del concluso contratto di somministrazione; - che, pertanto, condizione perché l'[OSCURATO:PERSONA] sia manlevata dalla Regione non è — come ipotizza quest'ultima nel proprio controricorso — l'avvenuto "riversamento", ad essa, di quanto riscosso da ABC quale tariffa per depurazione acque, bensì una condotta della Regione rilevante ai fini ed agli effetti di cui all'art. 2043 cod. civ.; - che, invece, il quinto motivo — nella restante parte in cui lamenta il mancato riconoscimento della concorrente responsabilità, sempre sotto forma di cooperazione nell'inadempimento del contratto di utenza, anche della società Hydrogest, in quanto affidataria del servizio di depurazione — è inammissibile; - che, nello stesso ricorso di ABC, si indica l'iniziativa assunta dalla Regione verso Hydrogest come "domanda di manleva", e non come chiamata in causa del terzo responsabile, ciò che osta alla possibilità, sostenuta con il presente motivo di ricorso, di invocare il principio dell'estensione automatica della domanda (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 1° giugno 2021, n. 15232, Rv. 661668-01; nello stesso senso, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 15 gennaio 2020, n. 516, Rv. 656810-01, Cass. Sez. 3, sent. 13 novembre 2015, n. 23213, Rv. 637784-01, Cass. Sez. 3, sent. 5 marzo 2013, n. 5400, Rv. 625380-01); - che, di riflesso, inammissibile è pure la censura — sempre oggetto del sesto motivo — che denuncia violazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione alla prova degli oneri relativi all'attività di progettazione, realizzazione e completamento degli impianti di depurazione ex art. 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.

Ric. 2021 n. 08015 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -13- 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13; - che il motivo, infatti, è diretto a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che tale prova dovesse essere fornita da ABC, e non da Hydrogest; - che, nella prospettazione della ricorrente incidentale, era invece Hydrogest a dover fornire tale dimostrazione, per ottenere il rigetto della domanda di manleva esperita nei suoi confronti, avendo essa la disponibilità, quale gestore dell'impianto, della "documentazione attestante la regolarità del servizio erogato e/o l'effettuazione degli investimenti operanti per il completamento dell'impianto"; - che, al riguardo, deve innanzitutto notarsi come l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, nel fare carico ad ABC di fornire quella dimostrazione, si riferisse espressamente all'iniziativa dalla stessa assunta per paralizzare la pretesa restitutoria degli utenti (e non per essere manlevata da Hydrogest), sicché il presente motivo risulta "eccentrico" rispetto al "decisum" del Tribunale partenopeo; - che, in ogni caso, l'impossibilità di configurare — per le ragioni già chiarite — una domanda di manleva di ABC verso Hydrogest rende superfluo interrogarsi in merito alla distribuzione, tra tali soggetti, degli oneri probatori relativi a tale domanda; - che, infine, il ricorso incidentale del Capuozzo — articolato su un unico motivo, che censura la disposta compensazione integrale delle spese di lite — è infondato; che, al riguardo, va innanzitutto ribadito il principio secondo cui, in materia di compensazione delle spese, "il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc.

Ric. 2021 n. 08015 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -14- civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa" (da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 17 aprile 2019, n. 10685, Rv. 653541-01), "per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24502, Rv. 646335-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, ord. 4 agosto 2017, n. 19613, Rv. 645187-01); - che quanto, poi, alla motivazione adottata (novità delle questioni trattate ed esistenza di contrasti giurisprudenziali), essa appare del tutto congrua, anche in ragione del fatto che al presente giudizio — essendo stato il primo grado radicato con atto di citazione notificato il 22-25 maggio 2012 — si applica, "ratione temporis", l'art. 58, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui si fa(ceva) luogo alla compensazione delle spese di lite se "vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione", come, appunto, avvenuto nel caso di specie; - che, in conclusione, in accoglimento dei soli motivi quarto e quinto del ricorso incidentale di ABC, nei limiti dianzi indicati, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di diverso giudice, affinché decida in ordine alla domanda di manleva proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] verso la Regione, ai sensi del principio sopra enunciato, oltre che per la liquidazione delle spese processuali (ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità), quanto al rapporto processuale tra tali soggetti; Ric. 2021 n. 08015 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -15- - che, invece, in relazione al solo rapporto processuale tra i ricorrenti principali, da un lato, e l'[OSCURATO:PERSONA] e la Regione [OSCURATO:PERSONA], dall'altro (dal momento che né l'una né l'altra hanno contradetto rispetto al ricorso incidentale del Capuozzo), la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità segue la soccombenza, dovendo le stesse liquidarsi come da dispositivo; - che, del pari, seguono la soccombenza — con liquidazione come da dispositivo — le spese del presente giudizio di legittimità dovute alla società Hydrogest, da porsi a carico della sola [OSCURATO:PERSONA], visto che la predetta società ha resistito solo alla sua impugnazione; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e del rigetto di quello incidentale va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale Capuozzo, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], accogliendo, invece, il ricorso incidentale dell'[OSCURATO:PERSONA] A.B.C.-[OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 08015 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -16- Comune Napoli, limitatamente al quarto e al quinto motivo e nei termini di cui in motivazione, cassando in relazione la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale di Napoli, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio, ma solo quanto al rapporto processuale tra la predetta dell'[OSCURATO:PERSONA] A.B.C.-[OSCURATO:PERSONA] e la Regione [OSCURATO:PERSONA].

Condanna, invece, il [OSCURATO:PERSONA], via Botticelli 26/22, Napoli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a rifondere — all'[OSCURATO:PERSONA] A.B.C.-[OSCURATO:PERSONA] e alla Regione [OSCURATO:PERSONA] — le spese del presente giudizio, che liquida, per ognuna, in € 510,00, oltre € 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge.

Condanna, altresì, l'[OSCURATO:PERSONA] a rifondere, alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., le spese del presente giudizio, che liquida in € 645,00, oltre € 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8015-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S. BOTTICELLI 26/22, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.B. MARTINI 2, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] BELLECCA, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'ufficio di rappresentanza regionale, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] CARBONE; - controricorrente - contro A.B.C.-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] CESARO, che la rappresenta e difende; - con troricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ARDITO; - controricorrente al ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] BELLECCA, che lo rappresenta e difende; - con troricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 5881/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 17/09/2020; Ric. 2021 n. 08015 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ritenuto in fatto - che il [OSCURATO:PERSONA], via S. Botticelli 26/22, Napoli, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 5881/20, del 17 settembre 2020, del Tribunale di Napoli, che — accogliendo parzialmente il gravame esperito dall'[OSCURATO:PERSONA] A.B.C.- [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi, "[OSCURATO:PERSONA]" o "ABC"), avverso la sentenza n. 34467/16 del Giudice di Pace di Napoli — ha respinto la domanda restitutoria, proposta dagli odierni ricorrenti, relativamente alla quota per depurazione acque della tariffa prevista per il servizio idrico somministrato nel Comune di Napoli, confermando, invece, l'accoglimento di analoga domanda di altri utenti, ovvero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - che, in punto di fatto, i ricorrenti riferiscono che il [OSCURATO:PERSONA] di via Botticelli 26/22 adiva l'autorità giudiziaria, convenendo in giudizio sia l'[OSCURATO:PERSONA] che il Comune di Napoli, essendosi rivelato infruttuoso il tentativo di conseguire in via stragiudiziale la restituzione delle quote del corrispettivo per la fruizione del servizio idrico relative alla depurazione acque; - che la pretesa veniva avanzata sul presupposto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008, ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della Ric. 2021 n. 08015 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -3- legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché dell'art. 155, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui prevedevano che tale quota della tariffa del servizio idrico fosse dovuta anche nel caso in cui "manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi"; - che siffatta declaratoria di illegittimità costituzionale era stata, infatti, motivata sul rilievo che, nell'ipotesi suddetta, l'obbligo di pagamento risultava non correlato ad alcuna controprestazione; - che spiegavano in giudizio intervento adesivo autonomo la Ingenito e la Garofalo, nonché il Capuozzo, il Russo, l'Ulisse e tale [OSCURATO:PERSONA]; - che l'[OSCURATO:PERSONA], oltre a resistere, nel merito, alla pretesa attorea chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la Regione [OSCURATO:PERSONA], proprietaria del depuratore, verso la quale proponeva domanda di manleva; - che costituitasi in giudizio quest'ultima, la stessa chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (d'ora in poi, Hydrogest), affidataria del servizio di depurazione, per essere dalla stessa manlevata; - che il giudice di prime cure — dichiarato il difetto di legittimazione del Comune di Napoli — accoglieva la domanda di restituzione proposta dall'attore e dagli intervenuti contro l'[OSCURATO:PERSONA], condannandola (sul presupposto che gli utenti avevano concluso con essa il contratto di somministrazione dell'acqua) a restituire una somma pari alla quota per il servizio di depurazione acque, e ciò sul presupposto dell'accertato difetto di funzionamento del depuratore di Cuma; Ric. 2021 n. 08015 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -4- - che sempre il primo giudice rigettava le domande di manleva proposte dall'[OSCURATO:PERSONA] avverso il Comune di Napoli e la Regione [OSCURATO:PERSONA], nonché quella di quest'ultima nei confronti della società Hydrogest; - che proposto gravame dall'[OSCURATO:PERSONA], il giudice di secondo cure lo accoglieva solo in parte, segnatamente quanto al rigetto della domanda del Condominio, della Ingenito e della Garofalo, per carenza di prova del pagamento delle somme chieste in restituzione; - che avverso la sentenza del Tribunale partenopeo ricorrono per cassazione il Condominio, la Ingenito e la Garofalo sulla base — come detto — di un unico motivo; - che esso denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. — "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.", e ciò "in ordine alla pretesa carenza probatoria concernente gli importi indebitamente pagati nonché l'evidente omesso esame di documenti dal quale emerge chiaramente il riconoscimento da parte di ABC del pagamento delle somme e dei relativi importi da parte dei ricorrenti"; - che si assume, infatti, che ABC "non ha mai utilmente contestato il pagamento delle fatture da parte degli odierni ricorrenti", sicché essa non avrebbe "mai contestato specificamente la mancanza di prova del quantum, né il mancato pagamento delle fatture da parte dei ricorrenti"; - che, dunque, dovrebbe farsi applicazione del principio secondo cui alla non contestazione del convenuto consegue la "relevatio ab onere probandi" dell'attore; Ric. 2021 n. 08015 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -5- - che ha proposto ricorso avverso la medesima sentenza anche [OSCURATO:PERSONA], svolgendo un unico motivo di impugnazione; - che esso denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, cod. proc. civ., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 cod. proc. civ., per avere il Tribunale di Napoli disposto la compensazione integrale delle spese di lite di ambo i gradi di giudizio, pur accogliendo la domanda di ripetizione proposta da esso Capuozzo; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata, nonché svolgendo ricorso incidentale sulla base di sei motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt.75, 81 e 100 cod. proc. civ., dell'art. 156 del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché dell'art. 1218 cod. civ., per avere il giudice di appello riconosciuto, nonostante specifica eccezione sul punto, la legittimazione passiva dell'ABC, in luogo di quella esclusiva della Regione [OSCURATO:PERSONA]; - che il secondo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 155 del d.lgs. n. 152 del 2006, con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale del 10 ottobre 2008, n. 355, per avere la sentenza impugnata, nell'accogliere la domanda del Capuozzo, del Russo e dell'Ulisse, "riconosciuto, nonostante specifica eccezione sul punto, il diritto degli utenti alla restituzione dei canoni anche laddove il Ric. 2021 n. 08015 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -6- depuratore è solo parzialmente funzionante e non mancante ovvero temporaneamente inattivo"; - che il terzo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., per avere il giudice di appello "fondato la decisione su prove ritenute esistenti ma in realtà mai offerte dai Sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine agli importi indebitamente pagati"; - che il quarto motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt.32, 106 e 112 cod. proc. civ. e degli artt. 1292, 1298, 2043 e 2055 cod. civ., censurando la sentenza impugnata "per aver rigettato la domanda di manleva proposta dall'ABC Napoli nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto della mancata prova del versamento delle somme incassate dagli attori ed interventori oggetto della domanda di restituzione"; - che il quinto motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt.32 e 106 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1292, 1298, 2043 e 2055 cod. civ., censurando la sentenza impugnata "per non aver riconosciuto la responsabilità della Regione [OSCURATO:PERSONA] in qualità di proprietaria dell'impianto e della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in qualità di società affidataria del servizio di depurazione, nella forma non sconosciuta al nostro ordinamento della «cooperazione del terzo nell'inadempimento» della prestazione contrattuale"; - che il sesto motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., e ciò "in ordine all'operata inversione dell'onere della Ric. 2021 n. 08015 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -7- prova con riferimento agli oneri di progettazione, realizzazione o completamento degli impianti di depurazione ai sensi dell'art. 8- sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 2008, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13"; - che ha resistito, al ricorso incidentale di ABC, la società Hydrogest, chiedendo che lo stesso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato; - che sono rimasti, invece, intimati il Comune di Napoli, il Russo e l'Ulisse; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 21 aprile 2022; - che ha presentato memoria la società Hydrogest. Considerato in diritto - che, in via preliminare, va disposta la riunione delle impugnazioni, che nella specie è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto esse investono lo stesso provvedimento (Cass. Sez. Un., sent. 23 gennaio 2013, n. 1521, Rv. 624792-01; in senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. 5, sent. 30 ottobre 2018, n. 27550, Rv. 651065-01); - che, tanto premesso, il ricorso principale è inammissibile; - che l'unico motivo in cui si articola — con il quale si censura la sentenza impugnata per aver ravvisato una carenza di prova, da parte degli utenti del servizio idrico, in relazione agli importi Ric. 2021 n. 08015 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -8- indebitamente pagati quale tariffa per depurazione acque — è, infatti, inammissibile; - che, in disparte il rilievo secondo cui costituisce "elemento valutativo riservato al giudice del merito", apprezzare, "nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte" (così Cass. Sez. 6-1, ord. 7 febbraio 2019, n. 3680, Rv. 653130-01), sicché tale "apprezzamento è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per incongruenza o illogicità della motivazione, non spettando a questa Corte il potere di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni poste a fondamento della decisione" (Cass. Sez. 1, sent. 11 giugno 2014, n. 13217, Rv. 631806-01), deve preliminarmente rilevarsi che la censura di violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. non risulta formulata nel rispetto dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.; - che, difatti, l'osservanza di tale norma esige che il ricorrente — anche attraverso la riproduzione testuale di stralci dei precedenti scritti defensionali, propri e della controparte — abbia provveduto sia ad "indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese", sia ad inserire nel ricorso "la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi" (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 9 agosto 2016, n. 16655, Rv. 641486-01), oltre che ad "indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l'eventuale totale assenza di contestazioni sul punto" Ric. 2021 n. 08015 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -9- (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 22 maggio 2017, n. 12840, Rv. 644383- 01); - che tanto non risulta avvenuto nel caso che occupa, donde l'inammissibilità del motivo; - che il ricorso incidentale di ABC è, invece, fondato, sebbene solo con riferimento al quarto e quinto motivo, nonché limitatamente alla doglianza relativa alla domanda di manleva verso la Regione; - che il primo motivo di tale ricorso — che censura la sentenza per aver riconosciuto la legittimazione di essa ABC, in luogo di quella esclusiva della Regione [OSCURATO:PERSONA] — è infondato; - che questa Corte ha reiteratamente affermato che "la legittimazione passiva in ordine alla domanda di restituzione della quota della tariffa del servizio idrico, non dovuta in ragione del mancato funzionamento dell'impianto di depurazione, spetta innanzitutto al soggetto, nella specie l'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Napoli, che risulti parte del contratto di somministrazione e che abbia ricevuto il pagamento rivelatosi indebito" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 21 novembre 2021, n. 36507, nello stesso senso già Cass. Sez. 3, sent. 11 febbraio 2020, n. 3314, Rv. 656891-04, nonché, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 13 febbraio 2020, n. 3692, non massimata sul punto, e Cass. Sez. 3, sent. 5 giugno 2020, n. 11586, non massimata sul punto); - che il secondo motivo — che censura la sentenza per aver accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che il depuratore fosse "parzialmente funzionante" (e non inesistente o temporaneamente inattivo) — è Ric. 2021 n. 08015 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -10- inammissibile, perché non coglie la "ratio decidendr della sentenza impugnata; - che essa, infatti, ha correttamente confermato l'accoglimento della domanda presentata dai suddetti utenti, rigettando il motivo di gravame con cui ABC aveva sostenuto essere onere di ciascuno di essi "dimostrare che il servizio di depurazione era temporaneamente interrotto alla data di emissione della fattura ovvero alla data di pagamento del canone di depurazione" (esito al quale il giudice di appello è pervenuto sul rilievo che la prova della non interruzione del servizio dovesse essere fornita da ABC); - che il Tribunale di Napoli si è, infatti, conformato al principio, ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo cui, "configurandosi la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 10 febbraio 2022, n. 3044, non massimata; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-3, ord. n. 36507 del 2021, cit., Cass. Sez. 3, sent. 12 giugno 2020, n. 11270, Cass. Sez. 3, sent. n. 3692 del 2020, cit.; Cass. Sez. 3, sent. n. 3314 del 2020, cit., nonché — quale sentenza capofila — Cass. Sez. 3, sent. 4 giugno 2013, n. 14042, Rv. 626790-01); - che pure il terzo motivo — con cui si assume che il Tribunale di Napoli avrebbe fondato la conferma dell'accoglimento delle domande del Capuozzo, del Russo e dell'Ulisse su prove dei Ric. 2021 n. 08015 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -11- pagamenti dagli stessi effettuati, in realtà, inesistenti - è inammissibile; - che il motivo si risolve, infatti, nel non consentito tentativo di mettere in discussione l'apprezzamento delle risultanze istruttorie (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01, Cass. Sez. 1, ord. 26 settembre 2018, n. 23153, Rv. 650931-01, Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618, nonché, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 17 novembre 2021, n. 34786, Rv. 663118-01); - che i motivi quarto e quinto - relativamente al rigetto della domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] - sono fondati, quantunque nei limiti di seguito precisati; - che questa Corte, infatti, ha già affermato che la possibilità per ABC di rivalersi nei confronti della Regione trova titolo nella cooperazione della stessa, quale proprietaria dell'impianto, nell'inadempimento del contratto di utenza ascrivibile ad ABC (cfr., quale pronuncia capofila, Cass. Sez. 3, sent. n. 3692 del 2020, cit., Cass. Sez. 3, sent. 12 giugno 2020, n. 11294, Cass. Sez. 3, sent. 15 giugno 2020, n. 11582, Cass. Sez. 3, sent. 15 giugno 2020, n. 11584); - che il titolo, dunque, della pretesa di ABC di essere manlevata dalla Regione è da ricondursi al fatto che quest'ultima, quale proprietaria dell'impianto di depurazione, ha lasciato che lo stesso versasse in una condizione tale da impedire agli utenti del servizio idrico partenopeo di fruire della prestazione di depurazione acque, rendendo, così, inadempiente, verso di essi, il soggetto (l'[OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 08015 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -12- Speciale, appunto) che risultava obbligato pfornire anche tale prestazione, in forza del concluso contratto di somministrazione; - che, pertanto, condizione perché l'[OSCURATO:PERSONA] sia manlevata dalla Regione non è — come ipotizza quest'ultima nel proprio controricorso — l'avvenuto "riversamento", ad essa, di quanto riscosso da ABC quale tariffa per depurazione acque, bensì una condotta della Regione rilevante ai fini ed agli effetti di cui all'art. 2043 cod. civ.; - che, invece, il quinto motivo — nella restante parte in cui lamenta il mancato riconoscimento della concorrente responsabilità, sempre sotto forma di cooperazione nell'inadempimento del contratto di utenza, anche della società Hydrogest, in quanto affidataria del servizio di depurazione — è inammissibile; - che, nello stesso ricorso di ABC, si indica l'iniziativa assunta dalla Regione verso Hydrogest come "domanda di manleva", e non come chiamata in causa del terzo responsabile, ciò che osta alla possibilità, sostenuta con il presente motivo di ricorso, di invocare il principio dell'estensione automatica della domanda (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 1° giugno 2021, n. 15232, Rv. 661668-01; nello stesso senso, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 15 gennaio 2020, n. 516, Rv. 656810-01, Cass. Sez. 3, sent. 13 novembre 2015, n. 23213, Rv. 637784-01, Cass. Sez. 3, sent. 5 marzo 2013, n. 5400, Rv. 625380-01); - che, di riflesso, inammissibile è pure la censura — sempre oggetto del sesto motivo — che denuncia violazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione alla prova degli oneri relativi all'attività di progettazione, realizzazione e completamento degli impianti di depurazione ex art. 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. Ric. 2021 n. 08015 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -13- 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13; - che il motivo, infatti, è diretto a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che tale prova dovesse essere fornita da ABC, e non da Hydrogest; - che, nella prospettazione della ricorrente incidentale, era invece Hydrogest a dover fornire tale dimostrazione, per ottenere il rigetto della domanda di manleva esperita nei suoi confronti, avendo essa la disponibilità, quale gestore dell'impianto, della "documentazione attestante la regolarità del servizio erogato e/o l'effettuazione degli investimenti operanti per il completamento dell'impianto"; - che, al riguardo, deve innanzitutto notarsi come l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, nel fare carico ad ABC di fornire quella dimostrazione, si riferisse espressamente all'iniziativa dalla stessa assunta per paralizzare la pretesa restitutoria degli utenti (e non per essere manlevata da Hydrogest), sicché il presente motivo risulta "eccentrico" rispetto al "decisum" del Tribunale partenopeo; - che, in ogni caso, l'impossibilità di configurare — per le ragioni già chiarite — una domanda di manleva di ABC verso Hydrogest rende superfluo interrogarsi in merito alla distribuzione, tra tali soggetti, degli oneri probatori relativi a tale domanda; - che, infine, il ricorso incidentale del Capuozzo — articolato su un unico motivo, che censura la disposta compensazione integrale delle spese di lite — è infondato; che, al riguardo, va innanzitutto ribadito il principio secondo cui, in materia di compensazione delle spese, "il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. Ric. 2021 n. 08015 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -14- civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa" (da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 17 aprile 2019, n. 10685, Rv. 653541-01), "per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24502, Rv. 646335-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, ord. 4 agosto 2017, n. 19613, Rv. 645187-01); - che quanto, poi, alla motivazione adottata (novità delle questioni trattate ed esistenza di contrasti giurisprudenziali), essa appare del tutto congrua, anche in ragione del fatto che al presente giudizio — essendo stato il primo grado radicato con atto di citazione notificato il 22-25 maggio 2012 — si applica, "ratione temporis", l'art. 58, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui si fa(ceva) luogo alla compensazione delle spese di lite se "vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione", come, appunto, avvenuto nel caso di specie; - che, in conclusione, in accoglimento dei soli motivi quarto e quinto del ricorso incidentale di ABC, nei limiti dianzi indicati, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di diverso giudice, affinché decida in ordine alla domanda di manleva proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] verso la Regione, ai sensi del principio sopra enunciato, oltre che per la liquidazione delle spese processuali (ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità), quanto al rapporto processuale tra tali soggetti; Ric. 2021 n. 08015 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -15- - che, invece, in relazione al solo rapporto processuale tra i ricorrenti principali, da un lato, e l'[OSCURATO:PERSONA] e la Regione [OSCURATO:PERSONA], dall'altro (dal momento che né l'una né l'altra hanno contradetto rispetto al ricorso incidentale del Capuozzo), la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità segue la soccombenza, dovendo le stesse liquidarsi come da dispositivo; - che, del pari, seguono la soccombenza — con liquidazione come da dispositivo — le spese del presente giudizio di legittimità dovute alla società Hydrogest, da porsi a carico della sola [OSCURATO:PERSONA], visto che la predetta società ha resistito solo alla sua impugnazione; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e del rigetto di quello incidentale va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale Capuozzo, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], accogliendo, invece, il ricorso incidentale dell'[OSCURATO:PERSONA] A.B.C.-[OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 08015 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -16- Comune Napoli, limitatamente al quarto e al quinto motivo e nei termini di cui in motivazione, cassando in relazione la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale di Napoli, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio, ma solo quanto al rapporto processuale tra la predetta dell'[OSCURATO:PERSONA] A.B.C.-[OSCURATO:PERSONA] e la Regione [OSCURATO:PERSONA]. Condanna, invece, il [OSCURATO:PERSONA], via Botticelli 26/22, Napoli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a rifondere — all'[OSCURATO:PERSONA] A.B.C.-[OSCURATO:PERSONA] e alla Regione [OSCURATO:PERSONA] — le spese del presente giudizio, che liquida, per ognuna, in € 510,00, oltre € 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge. Condanna, altresì, l'[OSCURATO:PERSONA] a rifondere, alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., le spese del presente giudizio, che liquida in € 645,00, oltre € 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussis
Sentenza Cassazione n. 27549/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris