CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 51450/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Taranto del 13 luglio 2023 sottoscrivendolo personalmente; il ricorso è stato trasmesso mediante la pec dell'avv. [OSCURATO:PERSONA],. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., perché personalmente proposto dalla indagata e non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a seguito dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Le Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011) hanno ribadito che «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione». È del tutto irrilevante che l'indagata abbia delegato il difensore, per altro non cassazionista, al deposito dell'atto. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così