CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 settembre 2025
Cassazione n. 34801/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 819/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] ALESSANDRO D'ANDREA R.G.N. 6048/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], C.U.I. 04RFKPL, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (GHANA) il 14 febbraio 1996; avverso la sentenza emessa in data 3 ottobre 2024 dalla Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34801/2025 Roma, lì, 24/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 ottobre 2024 la Corte di appello di Palermo, escluso l’aumento per la continuazione, ha rideterminato in anni 1 di reclusione ed euro 2.000 di multa la pena comminata, con sentenza del 16 febbraio 2022, dal Tribunale di Palermo a [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 1.1. Più in particolare, l’imputato è stato ritenuto responsabile del reato di detenzione, a fini di cessione, di gr. 70 di marijuana e di gr. 9 di eroina. Lo stupefacente era custodito in parte in una busta (la marijuana) ed in parte in una bustina (l’eroina), insieme alla somma di euro 350,00, presso l’immobile dove l'imputato dimorava, dal quale era stato notato l’ingresso e l’uscita di numerosi giovani. Dalla valutazione congiunta di tali indicatori è stata tratta la prova della destinazione dello stupefacente alla cessione a terzi. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge processuale, in quanto l'omessa citazione dell’imputato in appello ha causato la nullità assoluta della sentenza impugnata. La Corte di appello, preso atto dell’irreperibilità del ricorrente presso la sua residenza, e disponendo la notificazione presso il difensore d’ufficio, ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen., ha violato la previsione di cui all'art. 598-ter cod. proc. pen. Inoltre, una tale notificazione non era in grado di garantire la conoscenza della pendenza del processo, considerato che il ricorrente, fin dal primo grado, era assistito da un difensore di ufficio, e mai aveva personalmente ricevuto alcuna notifica. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione della legge penale, per aver desunto la destinazione del narcotico alla cessione dal solo dato ponderale, senza considerare l'assenza degli altri indicatori tipici quali le modalità di presentazione, l’identificazione di possibili avventori, la disponibilità di strumenti di confezionamento. 2.3. Con il terzo motivo si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., in quanto il richiamo al dato ponderale non considera che non essendo stato effettuato l’esame di laboratorio non era possibile determinare l’efficacia drogante il numero di dosi medie ricavabili. 2.4. Con il quarto motivo deduce vizio della motivazione e violazione di legge quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, anche questa motivata sul solo dato ponderale, senza considerazione alcuna delle condizioni personali del ricorrente e delle sue difficoltà economiche. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è in parte manifestamente infondato ed in parte privo della necessaria specificità. All’esame della doglianza è utile premettere che allorquando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (secondo il pacifico orientamento risalente a Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01; conf., Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525 - 01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 - 01; Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568 - 01). Ciò posto, dall'esame diretto degli atti da parte del Collegio emerge che il ricorrente fu tratto in arresto, ed all'udienza di convalida nominò il difensore di fiducia (al quale rilasciò procura speciale per la richiesta del rito abbreviato), ed elesse domicilio. Solo dopo la rinuncia del precedente difensore, nel prosieguo del processo, venne nominato il difensore d'ufficio che ha sottoscritto prima l'atto di appello e poi il ricorso per cassazione. Nel corso del processo di appello, celebrato con il rito c.d. emergenziale (poiché introdotto con atto anteriore al 30 giugno 2024), la notifica è stata eseguita presso il difensore, dopo che il ricorrente non fu rinvenuto nel domicilio eletto. Pertanto, non essendovi mai stata una dichiarazione di assenza, (con ciò che ne deriva anche ai sensi dell'art. art. 89, comma 1, d. lgs. n. 150/22), il ricorso per cassazione, proposto dopo il 25 agosto 2024, non può essere ritenuto inammissibile per violazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114 (come invece ritiene la parte pubblica). Quanto alla regolarità formale della notifica, eseguita presso il difensore, se ne deduce la nullità assoluta. Allorquando si ipotizzano vizi della vocatio in ius il Collegio intende ribadire il principio per cui la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 - dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539 - 01; cfr., anche Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Brancolini, Rv. 284810 – 01). Nella specie, a ben vedere, sono state effettuate le ricerche presso il domicilio eletto, dove il ricorrente è risultato irreperibile; pertanto, non solo la citazione non è stata omessa, ma il ricorrente neppure deduce in che termini la notifica è stata eseguita in forma diversa da quella prescritta, né per quali ragioni sia risultata inidonea a garantire la conoscenza dell'atto e, quindi della pendenza del processo; circostanza che è stata genericamente addotta in ricorso, a prescindere da specifici riferimenti alla vicenda processuale (come poc'anzi riferita) e che in ricorso si ipotizza legata, puramente e semplicemente, al fatto che la notifica sia stata eseguita presso il difensore d'ufficio che lo assiste dal primo grado. In ogni caso, osserva il Collegio che la notificazione del decreto di citazione eseguita con modalità diverse da quelle prescritte, risultate idonee a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, dà luogo a una nullità generale di tipo intermedio, assoggettata al regime di deducibilità e di sanatorie di cui all'art. 182 e ss. cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 19086 del 10/04/2025, Polidori, Rv. 287992 - 01), ove non tempestivamente eccepita, come nel caso di specie. Allo stesso modo, anche la mancata od erronea applicazione dell'art. 420- quater cod. proc. pen. determina una nullità a regime intermedio, attinente all'intervento dell'imputato ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che deve essere immediatamente eccepita dal difensore. (Sez. 1, n. 355 del 30/06/2022, dep. 2023, M., Rv. 284831 - 01; Sez. 2, n. 10162 del 10/11/2020, dep. 2021, Letizia, Rv. 280770 – 01; Sez. 5, n. 25782 del 02/04/2019, Kresic, Rv. 276994 - 01). Si ipotizza, infine, la violazione dell'art. 598-ter, comma 1, cod. proc. pen., quale conseguenza della irregolarità nella notificazione; oltre a quanto già detto, si osserva che la norma è inapplicabile sia ratione temporis (nella vigenza del rito emergenziale) sia perché relativa al caso in cui il giudizio di appello è trattato e deciso con la partecipazione delle parti. 1.2. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione in ordine alla destinazione dello stupefacente alla cessione a terzi, erroneamente desunta, nota il ricorrente, dal solo dato ponderale e dalla disponibilità di una somma di denaro. Costituisce ius receptum il principio secondo il quale la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità, poiché, al contrario, la destinazione della sostanza allo "spaccio" è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa; non spetta, pertanto, all'imputato dimostrare la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso (Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, Canduci, Rv. 279614 – 01; Sez. 6, n. 19047 del 10/01/2013, Grillo, Rv. 255165 – 01; Sez. 4, n. 39262 del 25/09/2008, Brambati, Rv. 241468 – 01; Sez. 4, n. 36755 del 04/06/2004, Vidonis, Rv. 229685 – 01; Sez. 6, n. 26709 del 29/04/2003, Pezzella, Rv. 226276 – 01). A sua volta, la prova della destinazione della sostanza allo spaccio può essere desunta da qualsiasi elemento o dato indiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza (Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Guddemi, Rv. 284842 – 01; Sez. 4, n. 4614 del 13/05/1997, Montino, Rv. 207485 - 01). In questa prospettiva, è stato ripetutamente affermato - come ricorda anche la sentenza impugnata (p. 3) - che i limiti tabellari non hanno introdotto nel nostro sistema alcuna presunzione assoluta di liceità ovvero di illiceità della detenzione delle diverse sostanze stupefacenti. L’esito di tale valutazione si risolve in un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità, se sorretto da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità risultante dal testo della sentenza impugnata o da altri atti del processo specificamente indicati nell'atto di gravame (Sez. 3, n. 13655 del 16/02/2024, Antognoli, non mass.; Sez. 4, n. 46839 del 03/10/2023, Chtiwi, non mass.; Sez. 3, Guddemi, cit.; Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463 – 01; Sez. 4, n. 2522 del 26/01/1996, Antognoli, Rv. 204957 - 01). Osserva il Collegio che la Corte di appello ha fatto una corretta applicazione di questi principi e, sulla base di un attenta analisi degli elementi di prova, sostenuta da una motivazione non manifestamente illogica, ha affermato che lo stupefacente era destinato alla cessione a terzi, giustificando tale decisione non solo in rapporto alla quantità di sostanza detenuta, ma anche in relazione alle modalità di occultamento, al contestuale rinvenimento di una ingiustificata somma di denaro, ed ai ripetuti accessi, nel luogo in cui era custodito, da parte di avventori (contrariamente a quanto si afferma in ricorso: p. 5). Tutti elementi che, complessivamente valutati, sono stati ritenuti idonei a fornire la prova della destinazione dello stupefacente ad un uso non personale, che il ricorrente, invece, prospetta per giunta in maniera del tutto ipotetica (p. 5 ricorso). 1.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La motivazione della sentenza impugnata, che fa leva sulla contestuale detenzione di apprezzabili quantitativi di marijuana ed eroina (nonché sulle modalità della condotta, espressive di una significativa messa in pericolo del bene tutelato), risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01). 1.4. Anche il quarto ed ultimo motivo, riguardante la concessione delle attenuanti generiche, è inammissibile. Il ricorrente lamenta che il diniego è stato fondato solo sul dato ponderale (p. 7 ricorso). In realtà, la Corte di appello ha valorizzato sia il dato ponderale sia, più in generale, le modalità dell'azione, ovvero la contestale detenzione di sostanze diverse presso la propria dimora, ove si rilevavano ripetuti accessi da parte di giovani. La valutazione in esame, quindi, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (p. 5 sentenza impugnata), che fa leva sulla gravità del fatto. Si tratta di una motivazione che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 – 03; conf., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 4, n. 2997 del 19/12/2024, dep. 2025, Pingiotti, non mass.; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244 - 01). La ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena, non impone, infatti, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. Ne consegue che anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione può legittimamente fondare il diniego. 2. Stante l’inammissibilità del ricorso e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]